Tribunale di Ravenna, sentenza del 5 luglio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE di RAVENNA

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Antonella Allegra Presidente Relatore

dott. Alessandra Medi Giudice

dott. Letizia De Maria Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 999/2015 promossa da:

X (C.F. ***), con il patrocinio dell’avv. PALMIERI LUCA, elettivamente domiciliata nel suo studio

RICORRENTE

contro

Y (C.F. ***), con il patrocinio dell’avv. COLETTA RAFFAELE, elettivamente domiciliato nel suo studio

RESISTENTE

E CON L’INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni.

Il PM ha successivamente concluso

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 16 marzo 2015 X ha chiesto che questo Tribunale pronunciasse la separazione personale dal coniuge Y , con il quale aveva contratto matrimonio a Conselice (RA) ***/2012, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto comune, anno 2012 , parte I, n.16, e con il quale aveva avuto il figlio F in data *** 2006.

La ricorrente esponeva che a causa della differenza di età tra i coniugi e dei comportamenti violenti posti in essere dal marito, anche in presenza del figlio minore, il matrimonio si rivelava con il tempo poco felice; in particolare che al termine dell’anno 2014 il Y abusava di sostanze alcoliche e a cagione di ciò poneva in essere comportamenti aggressivi quali minacce di suicidio, aggressioni fisiche e verbali nei confronti della moglie dinnanzi al figlio minore F.; che in tale anno era costretta a sporgere denuncia a carico di lui a causa delle numerose minacce di morte ricevute; che il giorno 11 febbraio 2015 si recava in ospedale dopo essere stata percossa violentemente dallo stesso.

Chiedeva quindi che la separazione fosse dichiarata con addebito al marito e che fosse disposto l’affidamento esclusivo del figlio alla madre.

Si costituiva il resistente, non opponendosi alla domanda di separazione, ma contestandone totalmente i presupposti ed affermando che la crisi coniugale era dovuta esclusivamente alla X, la quale, nell’anno 2014, aveva cominciato a cambiare radicalmente il proprio stile di vita e le proprie abitudini non riservando più nei confronti del marito e soprattutto del figlio le attenzioni che fino allora aveva a loro riservato; che infatti in famiglia aveva iniziato ad essere sempre più presente la figura di M. , collega di lavoro della ricorrente, con la quale quest’ultima aveva intrapreso una relazione sessuale, nella quale lo stesso marito era stato poi coinvolto, con l’instaurazione di una vera e propria ’’ relazione a tre “.

Chiedeva quindi a sua volta che la separazione fosse pronunciata con addebito alla moglie e il minore fosse affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso di sé.

All’udienza del 13 giugno 2015 dinanzi al Presidente comparivano entrambe le parti, le quali venivano autorizzate a vivere separate e con ordinanza il presidente, appunto, collocava il minore presso la madre, ordinava al servizio sociale di intervenire immediatamente per verificare la capacità genitoriale di entrambi e poneva a carico del Y 300 euro a titolo di mantenimento per il figlio.

Le parti venivano quindi rimesse dinanzi al G.I. ed interveniva in giudizio il P.M.

La causa è stata istruita, oltre che con l’acquisizione di informative presso il Servizio sociale, anche con una CTU volta ad ascoltare il minore e le sue esigenze e a verificare la capacità genitoriale di entrambe le parti.

All’esito la causa è stata trattenuta in decisione.

Le circostanze addotte dal ricorrente, la separazione di fatto già protrattasi, nonchè l’insistenza nella domanda di separazione confermano l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza fra i coniugi.

Sulle conformi conclusioni del P.M. va quindi senz’altro dichiarata la separazione personale fra i coniugi, per essere divenuta intollerabile la convivenza.

Le circostanze emerse in corso di causa consentono di affermare che tale intollerabilità è attribuibile a condotte contrarie ai doveri derivanti dal matrimonio poste in essere da ciascuno dei coniugi.

Se è vero infatti che è rimasta priva di contestazione la prospettazione del Y per cui la X avrebbe per prima intrapreso una condotta contraria all’obbligo di fedeltà, in quanto una sera di agosto del 2014, dopo che lo stesso resistente la moglie, il figlio e M. erano rincasati da una cena e che dopo aver accompagnato il figlio e coricatosi a sua volta, sarebbe stato svegliato nella notte da rumori provenienti dalla due donne e recatosi al piano di sotto avrebbe scoperto che le stesse stavano consumando un rapporto sessuale è altrettanto pacifico che il Y si sarebbe unito di buon grado a loro, condividendo il rapporto e configurandosi un vero e proprio “menage- -a trois’’ che, tuttavia, per via degli atteggiamenti successivamente assunti dai soggetti coinvolti costituiva fonte di contrasto e conflitto e di reazione collerica da parte del Y che si manifestava inammissibilmente anche in presenza del figlio minore.

Il bambino, come meglio specificato nella relazione datata 14 luglio 2017 redatta dalla CTU dott. Roberta Ross, che per serietà d’impsotazione scientifica e logicità di argomentazione merita di essere condivisa e richiamata in questa sede, si è venuto a trovare in un contesto fortemente erotizzato nel quale è stato del tutto ignorato dai genitori (v pag 45 della relazione).

Tale gravissima condotta costituisce senz’altro essa stessa causa di addebito della separazione ad entrambe le parti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 151, 2° co. – 147 c.c, non potendosi dubitare del fatto che si tratti di condotte contrarie agli obblighi derivanti dal matrimonio, in relazione al grave pregiudizio all’educazione e al benessere psicofisico del minore.

L’addebito della separazione esclude che debba essere esaminata la domanda di assegno di mantenimento dei coniugi.

Venendo poi alle condizioni di affidamento e mantenimento del minore, vero è che la CTU, rispondendo al quesito posto in corso di causa, ha affermato che ‘’ la X non riesce ad essere sufficientemente normativa e ad attivarsi per prendere decisioni atte a tutelare il figlio […] E’ evidente come la signora X sia stata del tutto assente nel tutelare il figlio nella dinamica a tre quale i genitori sono stati coinvolti con la sig.ra M., quando quest’ultima ha pernottato presso la famiglia e sia capitato che Francesco, dormisse in soggiorno mentre la M. dormiva nella camera dei genitori, in un contesto fortemente erotizzato nel quale il minore è stato, da entrambi i genitori, del tutto ignorato.’’

Ella ha inoltre evidenziato, quanto al Y, che egli è caratterizzato da una ipertrofia dell’io e di una ipervalutazione della propria persona che spesso lo conducono a valutazioni errate delle conseguenze dei propri comportamenti tanto da ‘’ credere di poter effettivamente vivere in una sorta di bigamia senza considerarne le conseguenze e reagendo all’esclusione di tale rapporto con ira ed aggressività, oltretutto, non ancora elaborate’’, e inoltre che ‘’ nel rapporto con F.emerge una lettura dei bisogni del minore del tutto superficiale, priva di comprensione empatica e che risente di difficoltà di mentalizzazione, il Y non pare in grado di comprendere quale sia il reale interesse del figlio e non agisce nella prospettiva di garantire al minore una condizione di benessere psichico’’.

F.ha assistito ad ogni lite e alla relazione a tre dalla quale i genitori non lo hanno minimamente protetto, violando così i doveri che hanno nei suoi confronti come disposto dall’art 315 bis.

Va detto peraltro che la stessa consulente d’ufficio ha evidenziato come nonostante tutto ciò il ragazzino abbia mantenuto un legame affettivo con ciascun genitore e come sia il padre che la madre (invero questa in misura maggiore) abbiano stiano prendendo consapevolezza della necessità di attenzione.

In effetti le parti hanno dato atto che la madre ha puntualmente seguito il suggerimento della CTU di reperire un alloggio con una cameretta riservata a F.e specie nell’ultima relazione del Servizio Sociale territorialmente competente si dà atto che la situazione al momento pare stabile e che entrambi i genitori stiano rispettando le indicazioni della CTU anche se con qualche difficoltà.

Nel disporre in ordine all’affidamento, a prescindere dalle pregresse condotte e all’inadempimento da parte dei genitori circa i doveri sugli stessi gravanti, deve darsi rilievo preminente all’interesse concreto del minore: quanto descritto dalla dott Rossi rivela che il problema di F.è costituito dalla solitudine, la confusione, la mancanza di attenzione: è evidente che la sottrazione del minore all’ambiente familiare (che pure in un simile contesto ben si potrebbe giustificare) non potrebbe che alimentare il senso di frustrazione e di abbandono.

Al contrario, ritiene il Collegio che si debba operare nel senso di valorizzare il minore e di proseguire nell’opera di “rieducazione” intrapresa dal CTU e dal Servizio nel senso della presa di coscienza da parte dei genitori delle esigenze del figlio e di rinsaldare il rapporto di affetto filiale.

E’ di tutta evidenza infatti che quanto è ormai avvenuto non potrebbe comunque essere posto nel nulla, mentre nulla potrà essere più positivo per il minore che si appresta al delicato periodo dell’adolescenza, che vedersi finalmente al centro delle attenzioni dei propri genitori, i quali dovranno aver cura di evitare le intromissioni dei rispettivi compagni.

Ciò posto, poiché com’è noto ai sensi dell’artt 316 c.c e 337 bis e ss c.c,, la responsabilità genitoriale spetta ad entrambi i genitori e di regola è esercitata da entrambi, di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli, anche nel caso di crisi della relazione matrimoniale fra i genitori, affinché il figlio minore mantenga un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, va confermato l’affidamento condiviso di Francesco, con collocamento presso la madre e con il sostegno del servizio sociale, il quale dovrà vigilare con costanza l’operato educativo dei genitori.

Il minore coltiverà il rapporto con il padre secondo il calendario già in essere, riportato in dispositivo e con l’avvertenza che il Servizio sociale potrà apportare gli aggiustamenti necessari in relazione agli impegni scolastici ed extrascolastici nell’interesse del ragazzo .

Per quanto concerne invece le richieste di mantenimento, com’è altrettanto noto, entrambi i genitori concorrono all’obbligo di mantenimento della prole, in base al combinato disposto degli artt 316 bis c.c e 337 ter IV co c.c che l’obbligazione di mantenimento consiste in un dovere di natura patrimoniale da intendersi in senso ampio, tanto da ricomprendere non solo i bisogni alimentari, bensì quanto necessario per la cura, l’assistenza materiale e morale.

L’entità del contributo al mantenimento attuale va determinata secondo i parametri di cui all’art 337 ter c.c sulla base dei redditi dei genitori, delle esigenze attuali del figlio, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza, dei termini di permanenza di entrambi i genitori, nonché dei compiti anche domestici dei genitori.

Nella fattispecie concreta risulta che la X lavora come operaia per una azienda di Bagnacavallo e che percepisce circa 10344 euro l’anno oltre 4576 euro annui dall’INPS, mentre il Y è attualmente in pensione e percepisce circa 897 euro mensili, vivendo con una nuova compagna.

Tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi più o meno simili e che il figlio vivrà prevalentemente con la madre, la quale versa mensilmente un canone di locazione, appare congruo l’importo di 200 euro, oltre al 50 % delle spese straordinarie come da Protocollo.

La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite fra le parti, mentre le spese di CTU (come liquidate in corso di causa) vanno definitivamente poste a carico di entrambe, ciascuna per metà.

P.Q.M.

Il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,

1) dichiara la separazione personale, con addebito a carico di entrambe le parti, di X da Y , avendo gli stessi contratto matrimonio in CONSELICE (RA) 29/09/2012 , trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto comune, anno 2012 parte I , n, 16;

2) dispone l’affidamento condiviso del figlio minore F., con collocamento prevalente presso la madre e con permanenza presso il padre, durante il periodo scolastico, tutti i martedì, dall’uscita dalla scuola, fino al mercoledì alle 20,00 (compreso il pernottamento del martedì) e a fine settimana alterni dal venerdì dall’uscita dalla scuola fino alle 20,00 della domenica sera (modalità che potranno essere modificate secondo l’indicazione del Servizio sociale durante il periodo di vacanza scolastica estiva); una settimana durante le vacanze natalizie, due giorni durante quelle pasquali, due settimane durante quelle estive;

3) dispone che il Servizio sociale competente provveda a sorvegliare, vigilare e monitorare con continuità la situazione familiare tramite incontri periodici con entrambi i genitori, curando che il minore segua il percorso psicologico suggerito dal CTU e già avviato in corso di causa e sollecitando i genitori a seguirne uno proprio, come da CTU, nonché relazionando ogni sei mesi al Giudice Tutelare;

4) pone a carico del Y un contributo al mantenimento di 200 euro mensili rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in essere presso questo Tribunale;

5) compensa le spese di lite fra le parti e pone definitivamente a carico di entrambe le spese di CTU come liquidate in corso di causa.

Ravenna, 27 giugno 2018

Il Presidente est.

dott. Antonella Allegra

Pubblicazione il 05/07/2018