trascrizione di matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato all’estero/GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

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Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, sezione prima, con sentenza del 21 maggio 2015 (pres., est Zuballi) MATRIMONIO FRA PERSONE DELLO STESSO SESSO CELEBRATO ALL’ESTERO – TRASCRIZIONE NEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE – POTERE PREFETTIZIO DI ANNULLAMENTO – ILLEGITTIMITÀ – COMPETENZA ESCLUSIVA DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Pur non essendo trascrivibili gli atti di matrimonio tra persone dello stesse sesso celebrati all’estero, in quanto inidonei a produrre effetti giuridici nell’ordinamento italiano, qualora tali atti siano trascritti dal Sindaco nei registri dello stato civile, l’Amministrazione centrale non detiene il potere di intervenire direttamente sui registri dello stato civile disponendone la modifica mediante decreto prefettizio, spettando esclusivamente all’Autorità giudiziaria l’eventuale annullamento delle dette trascrizioni.

RIFERIMENTI NORMATIVI: Artt. 1, 5, 9, 10, 11, 12, 64, comma 1, lett. e), 69, 95, 98, 102, 104, 105, 109 D.P.R. n. 396/2000; art. 54 D. lgs. 267/2000; artt. 7,8, 21 nonies L. n. 241/1990; artt. 27, 65 L. n. 218/1995; artt. 107, 108, 115, 143, 143bis, 453 c.c.

COMMENTI:
MORASSUTTO Le scelte del TAR Friuli fra poteri dei prefetti e trascrizioni dei sindaci in ARTICOLO29, 2015

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Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione I-ter, sentenza del 12 febbraio 2015, n. 3907 (pres. Amodio; est. Proietti) MATRIMONIO FRA PERSONE DELLO STESSO SESSO CELEBRATO ALL’ESTERO – TRASCRIZIONE NEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE – POTERE PREFETTIZIO DI ANNULLAMENTO – ILLEGITTIMITÀ – COMPETENZA ESCLUSIVA DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Pur non essendo trascrivibili gli atti di matrimonio tra persone dello stesse sesso celebrati all’estero, in quanto inidonei a produrre effetti giuridici nell’ordinamento italiano, qualora tali atti siano trascritti dal Sindaco nei registri dello stato civile, l’Amministrazione centrale non detiene il potere di intervenire direttamente sui registri dello stato civile disponendone la modifica mediante decreto prefettizio, spettando esclusivamente all’Autorità giudiziaria l’eventuale annullamento delle dette trascrizioni.

RIFERIMENTI NORMATIVI: Artt. 1, 5, 9, 10, 11, 12, 64, comma 1, lett. e), 69, 95, 98, 102, 104, 105, 109 D.P.R. n. 396/2000; art. 54 D. lgs. 267/2000; artt. 7,8, 21 nonies L. n. 241/1990; artt. 27, 65 L. n. 218/1995; artt. 107, 108, 115, 143, 143bis, 453 c.c.

COMMENTI:
ZAGO L’autorità giudiziaria, e non il Prefetto, può annullare la trascrizione nel registro dello stato civile. Nota a sentenza TAR Lazio n. 3907/15 in ARTICOLO29, 2015

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