trascrizione atto di nascita/COSTITUZIONALE

Corte costituzionale, sentenza del 9 marzo 2021, n. 33 (Pres. Coraggio; est. Viganò) COPPIA OMOSESSUALE – FIGLIO DI DUE PADRI – NATO CON GESTAZIONE PER ALTRI – ATTO DI NASCITA STRANIERO – RICONOSCIMENTO DI EFFICACIA GIURIDICA – ORDINE PUBBLICO INTERNAZIONALE – CONTRARIETÀ – VUOTO DI TUTELA DELL’INTERESSE DEL MINORE – SUSSISTENZA – AMPIA DISCREZIONALITÀ DEL LEGISLATORE – CONSEGUENTE INAMMISSIBILITÀ, ALLO STATO, DELL’ECCEZIONE

Non è illegittima la nozione di ordine pubblica internazionale recepita dalle Sezioni unite della Corte di cassazione nella parte in cui non ammette la trascrizione dell’atto di nascita straniero, seppure validamente formato, da cui risulti la nascita di un figlio da due padri in seguito a maternità surrogata in quanto è così perseguito lo scopo legittimo di disincentivare il ricorso alla surrogazione di maternità, penalmente sanzionato dal legislatore, di cui si fanno carico le sezioni unite civili della Corte di cassazione; sussiste tuttavia un evidente vuoto di tutela dell’interesse del minore accudito sin dalla nascita da una coppia che ha condiviso la decisione di farlo venire al mondo in quanto lo stesso non potrebbe ritenersi soddisfatto dal riconoscimento del rapporto di filiazione con il solo genitore “biologico”; tale tutela non è assicurata dal ricorso alla adozione in casi particolari a norma dell’art. 44 lettera d) legge adozioni atteso che è ancora controverso se consenta di stabilire vincoli di parentela tra il bambino e coloro che appaiono socialmente, e lui stesso percepisce, come i propri nonni, zii, ovvero addirittura fratelli e sorelle, i tempi non sono certi ed è necessario il consenso del genitore biologico, che potrebbe non essere prestato in situazioni di sopravvenuta crisi della coppia; tale vuoto di tutela non può essere colmato senza un intervento del legislatore nella ormai indifferibile individuazione delle soluzioni in grado di porre rimedio all’attuale situazione di insufficiente tutela degli interessi del minore.