trascrizione atto di adozione/LEGITTIMITA’

Corte di cassazione Sezioni Unite, sentenza  del 12 gennaio 2021 n. 9006 depositata il 31 marzo 2021 (pres. P. Curzio; est. M. Acierno) TRASCRIZIONE – COPPIA DELLO STESSO SESSO (DUE DONNE) – ADOZIONE PIENA DEL FIGLIO – RICHIESTA DI TRASCRIZIONE NEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE – COMPETENZA DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI – ESCLUSIONE – COMPETENZA DELLA CORTE D’APPELLO – SUSSISTENZA – CONTRARIETÀ ALL’ORDINE PUBBLICO – ESCLUSIONE – VALUTAZIONE IN BASE AL PREVALENTE INTERESSE DEL MINORE – SUSSISTENZA

Non contrasta con l’ordine pubblico internazionale, e può essere trascritto, l’adozione piena da parte di una coppia dello stesso sesso (due uomini)

 

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Corte di cassazione, sezione prima, ordinanza del 31 maggio 2018 n. 14007 (pres. Campanile; est. Iofrida) GIUDIZIO DI DELIBAZIONE – DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE – COPPIA DELLO STESSO SESSO (DUE DONNE) – ADOZIONE PIENA DEL FIGLIO DELL’ALTRO CONIUGE – RICHIESTA DI TRASCRIZIONE NEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE – COMPETENZA DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI – ESCLUSIONE – COMPETENZA DELLA CORTE D’APPELLO – SUSSISTENZA – CONTRARIETÀ ALL’ORDINE PUBBLICO – ESCLUSIONE – VALUTAZIONE IN BASE AL PREVALENTE INTERESSE DEL MINORE – SUSSISTENZA

Il giudizio relativo al riconoscimento di sentenza straniera di adozione piena di minore, figlio biologico di una delle due partner di una coppia dello stesso sesso coniugata all’estero, da parte dell’altra, deve essere effettuato secondo il paradigma legislativo di diritto internazionale privato previsto negli artt. 64 e ss. della l. n. 218 del 1995, non trovando applicazione, nella specie, la disciplina normativa relativa all’adozione internazionale. Ne consegue, ex art. 41, comma 1, della l. n. 218 del 1995, che richiama i citati articoli 64 e seguenti l. n. 218 del 1995, la competenza della Corte d’Appello e non del tribunale per i minorenni ex artt. 41, comma 2 l. n. 218 del 1995. La trascrizione della detta adozione non è contraria all’ordine pubblico poiché, ai sensi dell’art. 24 della Convenzione dell’Aja sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale del 1993, il riconoscimento dell’adozione può essere rifiutato da uno Stato contraente solo se, tenuto conto dell’interesse superiore del minore, essa sia manifestamente contraria all’ordine pubblico. Tale interesse, nella specie già vagliato dal giudice straniero, coincide con il diritto del minore al mantenimento della stabilità della vita familiare consolidatasi con entrambe le figure genitoriali, senza che abbia rilievo la circostanza che le stesse siano rappresentate da una coppia dello stesso sesso, non incidendo l’orientamento sessuale sull’idoneità dell’individuo all’assunzione della responsabilità genitoriale.

Conferma: Corte d’Appello di Napoli, ordinanza del 30 marzo 2016

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