Articoli taggati con trascrizione del matrimonio

Corte d’Appello di Milano: no alla trascrizione, ma lettura aperta dell’art. 29

Con decisione del 15 marzo, depositata il 9 novembre 2015, la Corte d’Appello di Milano, sezione delle persone, dei minori e della famiglia, ha confermato la decisione del Tribunale di Milano del luglio 2014 che aveva respinto il ricorso ex art. 95 DPR 396/2000 presentata da due uomini, già sposati nel 2012 in Brasile e successivamente coniugati nel 2013 con matrimonio civile in Portogallo, avverso il rifiuto di trascrizione dell’atto di matrimonio opposto dall’Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano.
La decisione della Corte d’Appello, seppure negativa, si contraddistingue per alcuni elementi innovativi.
Viene ammesso, innanzitutto, l’intervento ex art. 105, comma 2, c.p.c. (su cui il Tribunale non si era espressamente pronunciato) dell’associazione Avvocatura per i Diritti LGBTI-Rete Lenford, rilevando che trattasi di soggetto terzo rappresentativo per statuto degli interessi dei cittadini LGBTI, il quale vanta un interesse che lo legittima ad intervenire in giudizio.
Con riguardo al merito, la Corte osserva che la diversità di sesso (more…)

Le scelte del TAR Friuli fra poteri dei prefetti e trascrizioni dei sindaci

di Luca Morassutto*

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione Prima, con sentenza del 21 maggio 2015 si è pronunciato sul ricorso presentato da una cittadina italiana residente in Belgio e iscritta all’anagrafe del comune di Udine con il quale veniva chiesta la declaratoria di nullità ovvero in subordine l’annullamento del decreto del Prefetto della Provincia di Udine dd. 27 ottobre 2014, prot. n. 64234/2014 con il quale veniva disposto l’annullamento della trascrizione del matrimonio della ricorrente nei registri dello stato civile del Comune di Udine. Il Sindaco della città friulana infatti aveva proceduto alla trascrizione del matrimonio contratto all’estero ma su tale atto calava la mannaia della circolare Alfano che disponeva la cancellazione di imperio della avvenuta trascrizione. La vicenda in realtà è nota. I Sindaci di un sempre maggior numero di città italiane, accogliendo le istanze di protezione dei diritti soggettivi formulate da coppie omosessuali sposate all’estero, provvedevano a trascrivere l’atto di matrimonio regolarmente contratto. Interveniva quindi il Ministero dell’Interno che, con circolare prot. n. 10863 dd. 7 ottobre 2014, disponeva che i prefetti invitassero i sindaci ad annullare tali trascrizioni e, qualora detto invito non fosse stato accolto, ordinava agli stessi prefetti di intervenire in autotutela.

La ricorrente chiedeva altresì che venisse dichiarata la nullità o l’annullamento dell’atto di delega del Prefetto di Udine, il processo verbale del vice Prefetto aggiunto che aveva provveduto alla cancellazione) nonché la circolar e prot. n. 10863 dd. 7 ottobre 2014 del Ministero dell’Interno. In particolare nel ricorso si evidenzia va come il decreto prefettizio fosse affetto da nullità per difetto assoluto di attribuzione, incompetenza assoluta, ex articolo 21 septies della legge 241 del 1990 ed ex articolo 31 del decreto legislativo 104 del 2010 nonché violazione dell’articolo 453 del codice civile e dell’articolo 95 del d.p.r. 396 del 2000, violazione del d.p.r. 396 del 2000, articoli 12, 11, 5, 69 e 100, violazione del decreto ministeriale 5 aprile 2002.

Un primo passaggio che ci sentiamo in dovere di segnalare è come la ricorrente premettesse chiaramente che il ricorso al Tar non fosse la sede per discutere il tema della correttezza della trascrizione effettuata dal sindaco di Udine dovendo essere oggetto del giudizio innanzi al Tribunale adito unicamente la legittimità dell’atto prefettizio. Si faceva poi notare come l’ordine del prefetto di annotare il decreto impugnato fosse viziato in via derivata dalla nullità del decreto stesso. L’annotazione quale atto tipico e tassativo è da qualificare come atto pubblico formale e non si può ordinare in alcun modo. L’ordinamento, infatti, non contempla la possibilità di annotare un decreto dell’autorità amministrativa, ma solo un provvedimento dell’autorità giurisdizionale.

Resisteva l’Avvocatura dello Stato la quale evidenziava come il Sindaco di (more…)

L’autorità giudiziaria, e non il Prefetto, può annullare la trascrizione nel registro dello stato civile. Nota a sentenza TAR Lazio n. 3907/15

Con decisione del 12 febbraio 2015, depositata il 9 marzo, il TAR del Lazio ha affermato che l’annullamento delle trascrizioni dei matrimoni tra persone dello stesso sesso contratti all’estero spetta esclusivamente all’Autorità giudiziaria. Ha pertanto risolto un conflitto di attribuzione di poteri tra organi dello Stato chiarendo che, sulla base delle ipotesi tassativamente previste nell’ordinamento dello stato civile, l’Amministrazione centrale non detiene il potere di intervenire direttamente sui registri dello stato civile disponendone la modifica mediante decreto prefettizio. Pur accogliendo il ricorso nella parte relativa all’illegittimità del provvedimento statale, il Tribunale amministrativo si è comunque pronunciato a favore dell’intrascrivibilità degli atti di matrimonio tra coppie omosessuali, derivante “dalla loro inidoneità a produrre qualsiasi effetto giuridico nell’ordinamento italiano”, in difetto del requisito sostanziale della diversità di sesso dei nubendi. Tale conclusione, raggiunta a seguito dell’analisi del quadro normativo e giurisprudenziale nazionale e sovranazionale, non risolve l’incertezza giuridica in tema di unioni omosessuali e conferma la necessità di un intervento urgente da parte del legislatore, atto a colmare l’attuale vuoto normativo in materia.

 Lazio regional administrative court (TAR) held with sentence 12th February 2015, filed on 9th March, that only judicial authority can revoke registration of same-sex marriages contracted abroad. In this way, the court resolved a conflict of competences between different State organs and clarified, by analyzing the pertaining norms of Ordinamento dello Stato civile, that central administrative authority has no competence to directly order, via a ministerial circular, the modification of population registry. Judges affirmed that Ministry of the Interior’s actions were invalid, thus accepting claimants’ arguments; yet, they stated that same-sex marriage certificates cannot be registered in national population registries, as they are ineffective within Italian legal system due to the absence of an essential precondition to marry, i.e. opposite-sex partners. The judgment reached such conclusion after reviewing the national and supranational legal framework, thus leaving room for uncertainty  as concerns the legal status of same-sex unions. Once more, such judicial development confirms the urgency for Italian legislator to regulate homosexual relationships, in order to fill in an evident  legislative void.  

 di Giuseppe Zago*

 Con sentenza n. 3907/15 del 12 febbraio 2015, depositata il 9 marzo, il TAR del Lazio ha stabilito che spetta all’Autorità giudiziaria disporre l’eventuale annullamento delle trascrizioni nel registro dello stato civile dei matrimoni tra persone dello stesso sesso contratti all’estero. Così statuendo, i giudici hanno risolto un conflitto tra organi dello Stato balzato agli onori delle cronache negli ultimi mesi in diverse città italiane.

Il caso in oggetto sorge a seguito del ricorso proposto dinanzi al tribunale amministrativo da una coppia omosessuale sposatasi in Spagna (more…)

Trascrizione matrimoni all’estero: tutto da rifare?

(M.G.) Con decreto in data 23 settembre 2014 la Corte d’Appello di Firenze ha annullato il decreto di primo grado del Tribunale di Grosseto del 3 aprile 2014 che aveva ammesso la trascrizione di un matrimonio fra persone dello stesso sesso celebrato all’estero. La decisione é motivata da un mero vizio procedurale, poiché il ricorso era stato notificato al Comune di Grosseto (che non si era costituito) e non al Sindaco quale ufficiale dello Stato civile (dunque quale organo, in questa veste, non del Comune ma dello Stato). La causa torna adesso davanti al Tribunale di Grosseto per sanare tale vizio procedurale e per una nuova valutazione. Tutto da rifare.
Nel contempo, il Tribunale di Milano con due provvedimenti (decreto del 2 luglio 2014 e decreto del 17 luglio 2014) ha rigettato analoghi ricorsi, aderendo sostanzialmente all’orientamento della Corte di cassazione che nel 2012 con ampia motivazione (che conteneva peraltro importanti novità interpretative) aveva respinto la richiesta di trascrizione.
Da un punto di vista giuridico sembrerebbe dunque che nulla sia accaduto e che tutto sia tornato al punto di partenza.
In verità, la decisione del Tribunale di Grosseto, a prescindere da ogni giudizio sugli incerti fondamenti giuridici della decisione, ha avuto comunque il merito di avere messo in moto un processo di un certo rilievo politico e giuridico. (more…)

Trascritto per la prima volta in Italia un matrimonio tra persone dello stesso sesso

Per la prima volta in Italia, un Tribunale ammette la trascrizione di un matrimonio contratto all’estero fra due persone dello stesso sesso.

(Marco Gattuso) Con decreto del 3 aprile 2014, il tribunale di Grosseto ha accolto il ricorso di due italiani che si erano sposati a New York, ordinando la trascrizione del loro matrimonio: si tratta di una novità assoluta nel panorama della giurisprudenza del nostro Paese.

In seguito alla celebrazione del proprio matrimonio a New York, due cittadini italiani ne avevano chiesto la trascrizione all’ufficiale dello stato civile di Grosseto, il quale aveva rigettato l’istanza rilevando che il matrimonio tra due uomini non è consentito nel nostro paese e che si deve dare applicazione nella specie alla legge nazionale dei nubendi; secondo  il pubblico ufficiale, inoltre, il matrimonio sarebbe stato comunque contrario all’ordine pubblico.

Presentato ricorso a norma dell’art. 96 del d.p.r. n. 396 del 2000, il tribunale di Grosseto osserva come la Corte di cassazione con la nota sentenza n. 4184 del 2012 abbia già affermato che il matrimonio contratto tra due persone dello stesso sesso non può ritenersi “inesistente” per l’ordinamento italiano, atteso che, come noto, la Corte di Strasburgo nella sentenza Schalk e Kopf c. Austria del 24 giugno 2010 (more…)