Articoli taggati con trascrizione atto di nascita
Il punto di vista degli ufficiali di stato civile sulle iscrizioni e trascrizioni
25 giugno, 2018 | Filled under genitorialità, italia, OPINIONI, orientamento sessuale |
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di Luca Tavani*
Pubblichiamo la relazione tenuta da Luca Tavani, ufficiale di stato civile, al recentissimo convegno “Due genitori same sex dalla nascita. I sindaci in soccorso del diritto dei bambini alla bigenitorialità”, organizzato a Bologna il 18 giugno 2018 da Cassero Giuridico, Aiga, Gaylex, Famiglie Arcobaleno con il Patrocinio del Comune di Bologna
1. Introduzione
Pensiamo, con uno sforzo di immaginazione che vi richiedo, ad una delle figure più conosciute al mondo: Monna Lisa.
Malgrado non si sappia neppure per bene di chi si tratti – si dice una nobildonna fiorentina (tal Lisa Gherardini, la signora Lisa, moglie di Francesco Del Giocondo, da cui la Gioconda) o forse lo stesso Leonardo da Vinci addolcitosi sotto tratti femminili – non solo è una delle immagini più conosciute ma anche tra le più riconosciute, che da sempre ha stimolato la fantasia di altri artisti di ogni epoca che si sono divertiti ad intervenire modificando l’immagine originale.
Così fece Marcel Duchamp nel 1919, aggiungendo un paio di baffi e un pizzetto[1], altrettanto fece Luís Silva, un artista portoghese, che più recentemente nel 2011, volendosi occupare della violenza sulle donne l’ha raffigurata con un occhio nero e spegnendole il proverbiale sorriso[2].
Pensandoci bene, però, questi interventi cambiano poco del nostro sapere e del nostro relazionarci con quell’archetipo. Se dovessimo descrivere cosa vediamo parleremmo comunque sempre di una Monna Lisa, una volta con i baffi ed un’altra con un occhio nero: Monna Lisa resta Monna Lisa, nessun intervento e nessuno sviluppo, ci allontanano così tanto da non renderci più riconoscibile la radice.
La stessa cosa può accadere – abbandoniamo l’arte – quando parliamo di famiglia. Ciascuno di noi ha un proprio modello di riferimento (probabilmente quello in cui è cresciuto e che per questo motivo ritiene “normale” e lo assurge come paradigma per determinare relazioni e interazioni con le altre famiglie, che vediamo e valutiamo di conseguenza come uguali, simili o diverse) ma come per la Gioconda, tutte restano quella cosa lì, anche le più distanti, restano riconoscibili come famiglia: e ci sarà quella “capolavoro”, da museo e quella con un occhio nero ma sempre di famiglia si tratta.
Ben lo sa l’anagrafe che già quasi 30 anni fa, nel 1989, ha abbandonato ogni obbligatorio riferimento a vincoli di parentela o di dipendenza economica quale requisito per essere famiglia preferendo una formulazione ampiamente inclusiva, basata sulla autodeterminazione per cui è famiglia l’insieme delle persone conviventi e coabitanti[3].
Perché questa introduzione? Perché il tema richiesto con lo sviluppo di questo intervento è il punto di vista dell’ufficiale dello stato civile, che deriva necessariamente dall’assetto che egli assume, e dalla sua corretta collocazione nell’ambito ordinamentale discende l’angolatura del suo sguardo e il nostro ordinamento è questo: il terreno su cui innestiamo i diritti (e i doveri) di tutela costituzionale è oggi di questa natura. La formazione sociale familiare è quanto di più ampio e inclusivo si possa immaginare.
E così è (questa ricchezza non la perderemmo) anche se anziché ci riferissimo alla filiazione.
I glottologi più ricercati potrebbero considerare figlio una parola valigia, cioè un termine che contiene al proprio interno ulteriori sfumature. (more…)
Atto di nascita formato all’estero e bigenitorialità omosessuale: da Perugia un passo avanti verso il riconoscimento della filiazione intenzionale
14 maggio, 2018 | Filled under genitorialità, OPINIONI, orientamento sessuale |
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di Stefania Stefanelli*
La decisione del Tribunale di Perugia si inserisce nel considerevole novero di quelle, di legittimità e di merito, che hanno disposto la trascrizione degli atti di nascita formati all’estero per bambini nati dal progetto procreativo di coppie formate da persone dello stesso sesso, a norma degli artt. 18 d.p.r. n. 396/2000 e 65 l. n. 218/1995, ritenendo che i relativi effetti non siano contrari all’ordine pubblico internazionale.
Sono «provvedimenti», ai sensi del citato art. 65, le sentenze e gli atti amministrativi che autoritativamente incidono sulle situazioni giuridiche riconnesse a capacità, diritti della personalità e rapporti di famiglia, ed in particolare quelli costitutivi o dichiarativi di stati familiari, capacità e diritti della personalità: tra questi, l’atto di nascita ha efficacia preclusiva di grado intermedio per l’accertamento della filiazione, mentre efficacia preclusiva massima spetta ai titoli giudiziali che accolgono le azioni di cui agli artt. 234, 239, 240, 269 c.c. o pronunciano l’adozione nelle forme della l. n. 184/1983.
La decisione aderisce al consolidato orientamento secondo il quale la filiazione giuridica non coincide necessariamente con la discendenza genetica, posto che ai sensi dell’art. 30, comma 4 Cost., le norme di rango primario fissano i limiti alla ricerca della paternità (e della maternità, non più certa per natura, in dipendenza della medicina riproduttiva), con disposizioni tipiche e di stretta interpretazione, ispirate alla salvaguardia dei diritti fondamentali (cfr. C. cost. n. 70/1965), alla luce del principio fondamentale di garanzia del pieno sviluppo della personalità umana. Tali erano quelle che impedivano il riconoscimento e la dichiarazione della nascita adulterina e di quella incestuosa, a garanzia dell’unità della famiglia matrimoniale. Mutato l’assetto assiologico (come ricorda Cass. n. 14878/2017), il riferimento è oggi: a) all’art. 9 l. n. 40/2004, che impedisce la rimozione dello stato di figlio della coppia che ha espresso il consenso alla p.m.a. ed esclude qualsiasi rapporto giuridico tra donatore/donatrice e nato; b) l’art. 27, comma 3, l. n. 184/1983, per il quale «con l’adozione cessano i rapporti dell’adottato con la famiglia di origine, salvi i divieti matrimoniali»; c) agli artt. 244 e 263 c.c. che, introducendo termini decadenziali alle azioni ablative, manifestano il favor opposto a quello veritatis, che sostiene la conservazione di uno status non veridico, ma corrispondente alla consolidata affettività, presumendo che questo sia l’interesse del figlio, a meno che non sia costui a decidere altrimenti, promuovendo l’azione in qualsiasi tempo.
Lo ha recentemente confermato la Consulta, interrogata sulla legittimità dell’art. 263 c.c., affermando il rilievo costituzionale – autonomo e potenzialmente confliggente (more…)
Riconoscimento dell’atto di nascita da due madri, in difetto di legame genetico con colei che non ha partorito. Nota a Cass. civ., sez. I, 15 giugno 2017, n. 14878.
10 luglio, 2017 | Filled under genitorialità, italia, OPINIONI |
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di Stefania Stefanelli*
La Cassazione torna a pronunciarsi sulla rettificazione o sostituzione dell’atto di nascita formato all’estero con indicazione di due madri, originariamente trascritto nei registri dello stato civile italiano come figlio della sola partoriente (Cass., sentenza n. 14878 del 26 ottobre 2016, depositata il 15 giugno 2017) . La fattispecie oggetto del giudizio si distingue da quella cui la stessa prima sezione dedicò la decisione n. 19599/2017 in quanto difetta qualsiasi legame biologico tra il bambino e la seconda madre, legata alla partoriente da matrimonio celebrato all’estero.
Al pari del richiamato precedente e di Cass. 12962/2017, in tema di adozione in casi particolari del figlio del/la partner, il Collegio ribadisce che non si tratta di questione da sottoporre alle sezioni unite per il solo fatto di riferirsi a diritti fondamentali o a questioni nuove, spettando la funzione nomofilattica anche alle sezioni semplici.
Ritenuto ammissibile il ricorso avverso l’ordinanza emessa in sede di reclamo, in materia di volontaria giurisdizione, in quanto provvedimento privo di specifico rimedio, avente carattere decisorio e definitivo, incidenza su diritti soggettivi attinenti allo status ed all’identità delle persone, la Corte principia l’esame del merito affrontando “seppur incidentalmente”, la questione della contrarietà o meno all’ordine pubblico del matrimonio o della convivenza tra persone dello stesso sesso, e la risolve ricordando il proprio orientamento che, superata la nozione di inesistenza, ha concluso per l’inefficacia del matrimonio same sex celebrato all’estero (Cass. 4184/2012).
Unione civile e adozione coparentale
Si apre di seguito il primo dei passaggi della motivazione degni di particolare rilievo, essendo questa la prima occasione in cui la Corte si pronuncia ex professo circa la compatibilità della l. 76/2016, istitutiva dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, con la disciplina della filiazione: i precedenti citati avevano, invece, evitato di statuire in merito al comma 20 della legge, perché non applicabile ratione temporis.
Ritiene il Collegio che, in ragione dell’esclusione della disciplina delle adozioni dalla clausola di equivalenza di cui al primo periodo del citato comma 20, “non si potranno (more…)
Due padri, i loro figli: la Corte d’Appello di Trento riconosce, per la prima volta, il legame tra i figli e il padre non genetico
28 febbraio, 2017 | Filled under genitorialità, italia, NEWS |
di Angelo Schillaci*
Pubblichiamo l’ordinanza con la quale la Corte d’Appello di Trento, in data 23 febbraio 2017, ha disposto il riconoscimento di efficacia giuridica al provvedimento straniero che stabiliva la sussistenza di un legame genitoriale tra due minori nati grazie alla gestazione per altri – nel quadro di un progetto di genitorialità in coppia omosessuale – ed il loro padre non genetico.
Si tratta di una pronuncia di assoluta rilevanza, in quanto per la prima volta un giudice di merito applica, in una coppia di due padri, i principi enunciati dalla Corte di cassazione, con la sentenza n. 19599/2016, in tema di trascrizione dell’atto di nascita straniero recante l’indicazione di due genitori dello stesso sesso.
L’ordinanza richiama alcuni capisaldi della decisione della Corte di legittimità, ed in particolare: a) in merito al giudizio di compatibilità tra il provvedimento straniero e l’ordine pubblico, la necessità di far riferimento ad un concetto di ordine pubblico dai contorni larghi, al fine di valutare non già se il provvedimento straniero applichi una disciplina della materia corrispondente a quella italiana, bensì piuttosto se esso appaia conforme alle esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo (in questo caso, del minore) come garantiti dalla Costituzione italiana e dai principali documenti internazionali in materia; b) l’esigenza di salvaguardare il diritto del minore alla continuità dello status filiationis nei confronti di entrambi i genitori, il cui mancato riconoscimento non solo determinerebbe un grave pregiudizio per i minori, ma li priverebbe di un fondamentale elemento della loro identità familiare, così come acquisita e riconosciuta nello stato estero in cui l’atto di nascita è stato formato; c) l’assoluta indifferenza delle tecniche di procreazione cui si sia fatto ricorso all’estero, rispetto al diritto del minore al riconoscimento dello status filiationis nei confronti di entrambi i genitori che lo abbiano portato al mondo, nell’ambito di un progetto di genitorialità condivisa.
A tale ultimo riguardo, sempre limitandosi a sintetiche notazioni a prima lettura, merita di essere sottolineato un passaggio, nel quale la Corte d’Appello di Trento fa giustizia della pretesa esclusività del paradigma genetico/biologico nella costituzione dello stato giuridico di figlio (e correlativamente di genitore). Secondo la Corte, infatti, l’insussistenza di un legame genetico tra i minori e il padre non è di ostacolo al riconoscimento di efficacia giuridica al provvedimento straniero: si deve infatti escludere “che nel nostro ordinamento vi sia un modello di genitorialità esclusivamente fondato sul legame biologico fra il genitore e il nato; all’opposto deve essere considerata l’importanza assunta a livello normativo dal concetto di responsabilità genitoriale che si manifesta nella consapevole decisione di allevare ed accudire il nato; la favorevole considerazione da parte dell’ordinamento al progetto di formazione di una famiglia caratterizzata dalla presenza di figli anche indipendentemente dal dato genetico, con la regolamentazione dell’istituto dell’adozione; la possibile assenza di relazione biologica con uno dei genitori (nella specie il padre) per i figli nati da tecniche di fecondazione eterologa consentite” (pp. 17-18).
In questo senso, molto interessante anche la lettura della recente sentenza Paradiso e Campanelli c. Italia della Corte europea dei diritti dell’uomo, del 24.1.2017: in particolare, la Corte d’Appello mette in luce l’assoluta peculiarità del caso deciso dalla Corte di Strasburgo, specie sotto il profilo della pluralità di elementi che avevano condotto la Corte alla pronuncia negativa (e dunque, non solo l’assenza di legame biologico, ma anche e soprattutto la breve durata della relazione familiare di fatto in quel caso stabilitasi tra il bambino e i genitori intenzionali nonché la precarietà dei legami dal punto di vista giuridico), così escludendo che il decisum di Strasburgo possa rappresentare un ostacolo al riconoscimento del legame tra i minori ed il loro padre non genetico.
Dalla Corte d’Appello di Trento giunge così una significativa conferma – per la prima volta a proposito di una famiglia omogenitoriale con due padri, e sempre mettendo al centro la salvaguardia dell’interesse del minore – che madri e padri si diventa non soltanto grazie al corpo, o ai geni ma anche e soprattutto grazie all’intenzione, dunque al desiderio che sappia tradursi in consapevole assunzione di responsabilità.
* Ricercatore RTDB Università di Roma “Sapienza”
Il Tribunale di Napoli ordina la trascrizione di un atto di nascita straniero con due madri
7 dicembre, 2016 | Filled under genitorialità, italia, orientamento sessuale, Unioni civili |
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di Angelo Schillaci*
Pubblichiamo, con alcune indicazioni di lettura, il decreto dell’11 novembre 2016 (depositato in data 6 dicembre 2016), con il quale il Tribunale di Napoli ha ordinato all’Ufficiale dello stato civile di Napoli di trascrivere l’atto di nascita di un minore, formato in Spagna, con l’indicazione di entrambe le madri, cittadine italiane coniugate tra loro e residenti in Spagna.
La decisione interviene a pochi mesi dalla fondamentale pronuncia della Suprema Corte di cassazione, sez. I, n. 19599/2016, che aveva provveduto in modo analogo, dettando una corposa serie di principi di diritto idonei – come dimostra proprio la decisione che oggi pubblichiamo – a guidare gli orientamenti della giurisprudenza in tema di trascrizione degli atti di nascita formati all’estero, recanti l’indicazione di due genitori dello stesso sesso.
La decisione napoletana si pone nel solco del recente arresto della Corte di legittimità, specie sul punto della declinazione del concetto di ordine pubblico non in termini di compatibilità con l’ordinamento italiano ma nei termini, più larghi, di compatibilità con le esigenze di tutela dei diritti fondamentali desumibili dalla Costituzione, dal diritto primario e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, nonché dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (cd. ordine pubblico internazionale). Come avvenuto nel caso deciso dalla Cassazione, peraltro, è proprio questa accezione del concetto di ordine pubblico a consentire di ritenere non ostativi alla trascrizione tanto il principio di cui all’art. 269, comma 3, c.c., secondo cui è madre colei che partorisce, quanto la circostanza che l’ordinamento italiano non contempli (per ora) che “persone dello stesso sesso possano essere entrambe genitori dello stesso figlio” (p. 6).
Rispetto alla decisione della Corte di cassazione, tuttavia, la pronuncia napoletana presenta taluni (more…)
Le vie dell’amore sono infinite. La Corte di cassazione e la trascrizione dell’atto di nascita straniero con due genitori dello stesso sesso
3 ottobre, 2016 | Filled under OPINIONI |
di Angelo Schillaci*
1. Pubblichiamo – accompagnata da una breve guida alla lettura – la sentenza 19599 del 21 giugno 2016, depositata il 30 settembre, con la quale la prima sezione civile della Suprema Corte di cassazione ha confermato che è trascrivibile in Italia l’atto di nascita formato all’estero, dal quale risulti che il minore è figlio di due madri: nella fattispecie dedotta in giudizio, il minore era stato partorito da una delle due donne, a seguito di ovodonazione da parte della moglie.
In particolare, con una motivazione articolata e ricca di suggestioni, la Suprema Corte ha escluso la contrarietà dell’atto all’ordine pubblico, affrontando l’intero prisma delle questioni relative alla compatibilità dell’omogenitorialità con i principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico.
Si tratta, per molti aspetti, di una sentenza davvero fondamentale, che chiarisce ulteriormente – e favorisce – l’inquadramento sistematico della genitorialità omosessuale nel nostro ordinamento, in armonia con i principi desumibili dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali in materia di protezione dei minori e dal complesso delle disposizioni – di fonte nazionale e sovranazionale – alla luce delle quali deve essere assicurata, in Italia, la tutela dei diritti fondamentali dei minori nati, accolti o cresciuti in una famiglia omogenitoriale.
2. Il percorso argomentativo della Corte ruota, come accennato, attorno alla questione della lamentata contrarietà dell’atto di nascita straniero all’ordine pubblico.
Merita allora richiamare, anzitutto, la ricostruzione del concetto stesso di ordine pubblico, assunta dalla Corte: un concetto ampio, aperto, innervato e qualificato dalle molteplici interazioni tra ordinamenti giuridici e livelli di tutela, che caratterizza l’articolazione degli strumenti di protezione dei diritti fondamentali. Una volta ripercorsa la distinzione tra ordine pubblico nazionale e ordine pubblico internazionale – e riaffermata la necessità di fare riferimento a quest’ultimo – la Corte afferma infatti, significativamente, che l’evoluzione del concetto di ordine pubblico internazionale mostra il suo progressivo affrancamento da una funzione di tipo difensivo, e l’apertura alla dimensione della relazione e dell’interazione tra ordinamento interno e comunità internazionale (e dunque, ordinamenti stranieri, ordinamento internazionale, ordinamenti sovranazionali): in particolare, sostiene la Corte, “tale più aperta concezione si fonda su una maggiore partecipazione dei singoli Stati alla vita della comunità internazionale, la quale sempre meglio è capace di esprimere principi generalmente condivisi e non necessariamente tradotti in norme interne, così da sottrarre la nozione di ordine pubblico internazionale sia ad un’eccessiva indeterminatezza sia ad un legame troppo rigido con i mutevoli contenuti delle legislazioni vigenti nei singoli ordinamenti nazionali” (par. 7, pp. 20-21). (more…)
Il Comune di Roma trascrive certificato di nascita con due mamme
6 febbraio, 2015 | Filled under genitorialità, italia, NEWS |
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L’Ufficio di stato civile del Comune di Roma con provvedimento in data 4 febbraio 2015 ha provveduto alla trascrizione del certificato di nascita di un bambino di tre anni, nato a Buenos Aires, da una madre italiana e da una madre argentina, in seguito a procreazione medicalmente assistita. Il minore ha acquisito la cittadinanza italiana ed un cognome composto dal cognome di ciascuna madre.
Si tratta del secondo caso in Italia dopo il decreto della Corte d’appello di Torino del 29 ottobre 2014 di cui ha dato di recente notizia il nostro sito (1) ma, a quanto consta, si tratta del primo caso in cui ciò avviene per determinazione di una amministrazione comunale, senza la necessità di ricorrere ad un intervento dell’Autorità Giudiziaria.
Nel Comunicato stampa dell’avv. Alexander Schuster (membro della redazione di GenIUS) che ha assistito il bambino e le due donne, si evidenzia come a fronte dell’iniziale diniego dell’Amministrazione si sia rilevato dirimente il rilievo che la mancata iscrizione delle due madri sul certificato di nascita non potesse trovare ostacolo nell’ordine pubblico.
Ill difensore sottolinea che «non si può che accogliere con favore il fatto che (more…)
Minore nato da due donne in Spagna: l’atto di nascita può essere trascritto in Italia
7 gennaio, 2015 | Filled under genitorialità, italia, NEWS, OPINIONI, orientamento sessuale |
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di Marco Gattuso
Con decreto della Corte d’appello di Torino del 29 ottobre 2014 (vedi qui la massima), reso noto oggi dal nostro portale ARTICOLO29, viene riconosciuta per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico la trascrivibilità dell’atto di nascita, formato all’estero, del figlio di una coppia omosessuale.
Con una decisione davvero storica, la Corte d’Appello di Torino, ribaltando le conclusioni cui era giunto il Tribunale, ha ordinato la trascrizione del certificato di nascita di un bambino nato da due donne in Spagna. Il bambino, dunque, è figlio di due madri anche per la legge italiana. Si tratta del primo caso per il nostro Paese: il Tribunale per i minorenni di Roma con sentenza del 30 luglio 2014 (vedi qui la prima nota di Marco Gattuso in ARTICOLO29 e qui il commento di Joelle Long in ARTICOLO29) aveva consentito, per la prima volta, ad una co-madre di adottare il figlio della compagna, oggi vi è il riconoscimento della doppia maternità sin dalla nascita.
Nella specie una donna italiana ed una spagnola avevano avuto un bambino a Barcellona: la donna italiana aveva trasferito il proprio ovulo alla donna spagnola che, dopo fecondazione con seme proveniente da un donatore, aveva portato a termine la gravidanza. Abbiamo, dunque, sia la fecondazione eterologa mediante donazione del seme da parte di un donatore esterno alla coppia, sia la scissione fra la madre genetica (cui risale l’ovocita fecondato) e la madre biologica (che ha condotto la gestazione).
La Corte ha smentito il tribunale di primo grado (more…)
Surrogazione di maternità: per il Tribunale di Milano non sussiste alterazione di stato e non vi é violazione dell’ordine pubblico
28 febbraio, 2014 | Filled under genitorialità, intersezioni, italia, NEWS |
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(M. G. – L. M.) Con una importante sentenza del 15 ottobre 2013, depositata il 13 gennaio 2014 e resa nota la settimana scorsa, il Tribunale di Milano, quinta sezione penale, affronta la complessa questione della rilevanza penale delle condotte in caso di surrogazione di maternità (cd. “gestazione per altri” o GPA) effettuata all’estero da una coppia italiana eterosessuale.
Il Tribunale coglie l’occasione per affermare alcuni importanti principi che assumono rilievo anche in caso di surrogazione fatta da coppie dello stesso sesso.
La prima questione (che riguarda le coppie eterosessuali o i casi di fecondazione eterologa con ovodonazione effettuata da coppie di donne), attiene alla rilevanza penale della dichiarazione, resa dalla donna italiana, d’essere madre del bambino: in caso di GPA con ovodonazione (quando, cioè, la madre del bambino non ha effettuato la gravidanza e non ha potuto utilizzare un proprio ovulo, per cui si hanno tre donne coinvolte: la donatrice dell’ovulo, la portatrice e la madre sociale o intenzionale) la donna che dichiara d’essere “madre” non é, infatti, né madre biologica, né é la donna che ha partorito.
La seconda questione riguarda il giudizio che più complessivamente si deve trarre in materia di GPA: la surrogazione non é consentita in Italia dalla Legge n. 40 del 2004, ma come si deve valutare la GPA svolta in paesi dove é consentita? (more…)