Articoli taggati con transessualità

Alla Corte Costituzionale l’impossibilità di convertire l’unione civile in matrimonio a seguito della sentenza di rettificazione di sesso di uno dei partner

 di Francesca Barbato*

 

Pubblichiamo l’ordinanza del Tribunale di Lucca del 14 gennaio 2022 con la quale sono state sollevate plurime questioni di legittimità costituzionale con riferimento a disposizioni centrali in ordine all’impossibilità di convertire l’unione civile in matrimonio in conseguenza della rettificazione di sesso di uno dei due componenti della coppia.

Il caso

Nella vicenda in esame XXX , presa piena coscienza della propria disforia di genere di tipo MtF (indicata erroneamente nell’ordinanza FtM) – così come risultante da una relazione psicologica eseguita dal consultorio transgenere di Torre del Lago -, identificandosi irrevocabilmente nel genere femminile, ha adito il Tribunale toscano chiedendo che venisse autorizzato l’intervento chirurgico strumentale alla riassegnazione del sesso da maschile a femminile con conseguente rettificazione dei dati anagrafici riguardanti il sesso, ed ordinato all’ufficiale di stato civile di iscrivere il matrimonio con il compagno in luogo dell’unione civile nel registro degli atti di matrimonio. XXX aveva, infatti, contratto un’unione civile nel 2019 con il proprio compagno ed entrambi intendevano conservare il vincolo familiare attraverso l’automatica conversione dell’unione civile in matrimonio a seguito della rettificazione anagrafica.

Nell’esaminare la domanda il Tribunale ha ritenuto rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale di cui al combinato disposto degli artt. 1, comma 26, L. 20 maggio 2016, n. 76; 31, commi 3 e 4 bis, D.Lgs. 1°settembre 2011, n. 150 e 70 octies, comma 5 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, in relazione agli artt. 2, 3, 117 Cost. e 8 e 14 CEDU quali ai parametri interposti ai sensi dell’art. 117 Cost.

Il giudice di Lucca è partito dalla disamina dell’art. 1, primo comma, del D.P.R.  3 novembre 2000, n. 396 secondo cui “La rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell’atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali” e dell’art. 31 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 in forza del quale “quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato”.

 Al riguardo il Tribunale ha richiamato gli approdi raggiunti dalla Cassazione e dalla Corte Costituzionale, in virtù dei quali la lettura sinottica delle norme de qua non deve portare a ritenere l’intervento chirurgico pre-condizione necessaria della pronuncia di mutamento di sesso, ma solamente un possibile mezzo strumentale a un pieno benessere psicofisico (Corte cost. n. 221/2015; Cass n. 15138/2015).

Di seguito il giudice ha chiarito come nella fattispecie in esame XXX non ha effettuato un intervento demolitivo-ricostruttivo degli organi sessuali, ma una terapia ormonale, chiedendo la rettifica dell’attribuzione di sesso nei registri di stato civile, dichiarando di aver acquisito l’identità di genere femminile attraverso un percorso psicologico comprovante la definitività e irreversibilità di tale orientamento, prescindendo dalle caratteristiche anatomiche degli organi sessuali.  Conseguentemente, in caso di riscontro positivo di quanto allegato nel corso del giudizio, XXX vanterebbe astrattamente l’aspettativa legittima di acquisire una nuova identità di genere anche in assenza di un intervento di adeguamento dei caratteri sessuali.

In siffatte circostanze XXX in una con la suddetta richiesta, deducendo di avere contratto con il proprio partner un’unione civile, ha domandato di ordinare all’ufficiale dello stato civile del Comune di Lucca di iscrivere nel registro degli atti di matrimonio l’unione matrimoniale in luogo di quella civile, in considerazione dell’assenza di un divieto in tal senso da parte dell’ordinamento a svantaggio della coppia in seguito all’acquisto di una nuova identità di genere di uno dei componenti.

Tuttavia il Tribunale ha osservato che “l’interdipendenza tra pronuncia di rettificazione e sorti dell’unione civile in precedenza contratta tra persone dello stesso sesso non forma oggetto di lacuna normativa” (così, p. 4).

Difatti viene ricordato come l’art. 1, comma 26, della L. n. 76 del 2016 preveda (more…)

Terre di mezzo e mine vaganti: il riconoscimento giuridico del genere della persona trans

di  Nausica Palazzo*

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

Il contributo tenta di ricostruire in chiave critica l’approccio dei sistemi giuridici contemporanei, in particolare europei, al riconoscimento dell’identità di genere (RGIG). La comunità trans gode di una insufficiente protezione giuridica. Ciò è conseguenza diretta dell’approccio dei sistemi giuridici occidentali all’elevazione delle identità al piano del giuridico, approccio che ad oggi utilizza identità singolari anziché plurali, statiche anziché fluide. Da ciò consegue l’esclusione dalla protezione e egida del diritto di soggetti esibenti identità non conformi. Dal punto di vista procedurale, un simile approccio si traduce nella creazione di tutta una serie di requisiti per ottenere il RGIG che, a più attenta analisi, difficilmente si giustificano dal punto di vista dell’interesse pubblico. Si pensi in particolare al requisito della sterilizzazione forzata o della riassegnazione chirurgica del sesso – insieme di requisiti che il contributo inquadra in termini di “sanzione” per aver attraversato i confini del genere dato nonché “misura preventiva” volta a impedire futuri attraversamenti. A partire da tali premesse, il saggio affronta in primis il tema della rilevanza giuridica delle identità attraverso il prisma delle teorie queer; di qui si prefigge analizzare il costo di categorie giuridiche “non inclusive” – per come sopra definite – nel contesto della Corte europea dei diritti dell’uomo; a seguire, il contributo offre una breve disamina del principio di autodeterminazione come principio cardine della disciplina giuridica il RGIG; segue una breve analisi della sua diffusione nel contesto europeo e della sua compatibilità con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Il quinto paragrafo, infine, tenta di tirare le somme, procedendo alla riscrittura di un estratto del famoso caso Hämäläinen per dimostrare come il diritto possa efficacemente inglobare i postulati delle teorie queer, senza che il queer si traduca in mera decostruzione di processi iusgenerativi.

The present paper seeks to critically assess the contemporary approach to legal gender recognition. The trans community is insufficiently protected by the law: too often policymakers are unaware or willingly ignoring the cost that categorizations reflecting static – as opposed of fluid –, singular – as opposed of multiple – identities impose on group “outsiders”. A similar approach has resulted in the establishment of a plethora of conditions to obtain legal gender recognition. On careful examination, these conditions hardly withstand scrutiny. A major example concerns practices involving sterilization o sex reassignment procedures: such practices yield a profound impact on human bodies. Such an impact should more correctly be framed in terms of ‘punishment’ for having trespassed the boundaries between genders, as well as a wall to prevent that person from making her choice reversible. Based on this premise, the paper first explores the topic of legal categorizations through the lens of queer theory; it then moves to analyze the cost insufficiently inclusive categories impose on group outsiders unable to align with the dominant understanding of identity underlying a certain category; it then takes the European Convention of Human Rights as a case study to demonstrate how this approach is detrimental to the trans community, and particularly to individuals unwilling to undergo gender reassignment procedures; section 4 explicates the many advantages of an approach to legal gender recognition based on self-determination. Ultimately, section 5 takes stock of the discussion and moves to rewrite a passage in the Hämäläinen decision, to illustrate how queer tenets can be effectively embedded into the law, without ‘queer’ implying a mere deconstruction of jurisgenerative processes.  

* Postdoctoral Fellow, Hebrew Unversity of Jerusalem

(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS)

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Spesso non binarie, sempre non conformi: la “piena depatologizzazione” delle soggettività trans

di  Francesca Saccomandi*

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

L’attivismo trans e non binario italiano ha nel 2020 reso pubblicamente manifesta la richiesta di una completa riforma del diritto in materia di identità di genere, che passi per la piena e completa depatologizzazione dei generi non conformi. Il contributo evidenzia la necessaria connessione tra depatologizzazione e critica al binarismo di genere, interrogando le fonti del diritto italiano più rilevanti in materia.

The depathologization of gender non-conforming identities is a shared common ground for many Italian trans and non-binary collectives, associations, political bodies. Through the critical analysis of the Italian Constitutional case-law on the matter, this article investigates the possible meanings and the necessary conditions of this process.

Sommario

1. Introduzione – 2. La persona trans nella giurisprudenza costituzionale – 2.1. La sentenza 98/1979: i primi quesiti sulla “questione transessuale” – 2.2. Il mutato atteggiamento della Corte costituzionale: la sentenza n. 161/1985 – 2.3. L’adeguamento dei caratteri sessuali, da divieto a condizione necessaria – 3. La regola che costruisce l’eccezione: binarismo di genere e corpo trans – 3.1. La situazionalità storica della regola binaria – 3.2. Il genere come performance e i corpi trans come fuori copione – 3.2.1. Dove prima non c’era che una sequela di fatti, nasce il genere – 3.2.2. Opinio iuris atque necessitatis: il binarismo di genere – 3.2.3. Le sanzioni: violenza transfobica e patologizzazione – 3.2.4. Abolire il genere significa moltiplicarlo – 4. Conclusioni.

* Dottoressa in Giurisprudenza, Università degli Studi di Bologna

(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS 2020-2)

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Protection of Transgender Employees from Discrimination: Is There Convergence Between the Approaches of the US Supreme Court and the Court of Justice of the European Union?

di Turkan Ertuna Lagrand*

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

On June 15, 2020, in its landmark decision of R.G. & G.R. Harris Funeral Homes Inc. v. Equal Employment Opportunity Commission, the United States Supreme Court held that an employer who fires an individual merely for being transgender violates existing US law. This judgment is significant not only for being the first case before the Supreme Court relating to the rights of transgender individuals, but also because in this judgment the Court breaks away from a number of settled approaches ingrained in the reasonings of US Courts of various levels. In building up on this case law and considering what its effects might be on the legal protection afforded by the European Union at first sight the two courts seem to be on the same page. Indeed, the Court of Justice of the European Union dealt with the same issue in 1996 in P. v S. and Cornwall County Council, which became the first case law in the world preventing discrimination because a person is transgender. This paper investigates the extent to which the reasonings leading up to these judgments converge and finds, next to clear parallels, a number of elements which diverge. By looking into these varying approaches, the courts, lawyers and activists can better contribute to advancing the rights of transgender persons by looking into these different approaches.

Il 15 giugno 2020, nella sua storica decisione in R.G. & G.R. Harris Funeral Homes Inc. contro Commissione per le pari opportunità, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha ritenuto che un datore di lavoro che licenzia un individuo semplicemente per essere transgender viola la legge statunitense esistente. Tale sentenza è significativa non solo per essere stata la prima causa dinanzi alla Corte Suprema relativa ai diritti delle persone transgender, ma anche perché la Corte si discosta da una serie di approcci consolidati radicati nelle argomentazioni dei tribunali statunitensi di vario ordine e grado. Basandosi su questa giurisprudenza e considerandone i relativi effetti sulla tutela giuridica offerta dall’Unione europea, a prima vista, le due giurisdizioni sembrano essere sulla stessa linea. Infatti, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha affrontato la stessa questione nel 1996 in P. contro S. e Cornwall County Council, che è diventata la prima giurisprudenza al mondo a prevenire la discriminazione perché una persona è transgender. Questo articolo analizza fino a che punto le argomentazioni che portano a tali conclusioni convergano rispetto ad una serie di elementi di chiara divergenza. Esaminando questi diversi approcci, giudici, avvocati e attivisti possono contribuire meglio a far avanzare i diritti delle persone transgender.

* Senior Lecturer, Erasmus University Rotterdam

 

(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS 2020-1)

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Il riconoscimento dell’identità di genere tra sport e non discriminazione: la vicenda di Caster Semenya


di Elena Falletti*

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

Caster Semenya è una atleta sudafricana diventata nota per aver vinto delle medaglie olimpiche nelle gare atletiche di mezzofondo, la sua specialità. Recentemente è stata protagonista di una importante decisione del CAS (Court of Arbitration for Sport), il tribunale arbitrale per lo sport. La questione in discussione riguarda il fatto che il corpo di Caster produce naturalmente, e non attraverso il doping, una quantità di testosterone che, secondo le altre atlete e la IAAF, le fa guadagnare un vantaggio sleale nelle competizioni atletiche. Siffatta produzione ormonale è dovuta alla sindrome che caratterizza Caster dalla sua nascita, ovvero il 46XY. Al fine di equiparare le “forze” sulla pista atletica, la IAAF ha limitato la tolleranza di 5 nanomoli di testosterone per litro di sangue per le atlete con sindrome 46XY. Caster ha sfidato questa disposizione davanti al CAS, mentre la IAAF ne ha sospeso l’applicazione. Il 1 ° maggio 2019, la Corte Arbitrale per lo Sport ha rigettato l’istanza e Caster nel frattempo ha mutato i suoi obiettivi sportivi. L’interesse di questa decisione va oltre la questione sportiva perché impone una conformità di genere anche a scapito della salute e delle qualità individuali che dovrebbero rendere unica ogni persona. Lo scopo di questo contributo è dimostrare perché la decisione del CAF non riguarda solo la salute degli atleti, ma consiste nella violazione di una barriera che deve rimanere insormontabile: il rispetto della dignità (e quindi delle caratteristiche) della persona.

 

Caster Semenya is a South African athlete famous for winning Olympic medals in the middle distance race, her specialty. She was recently the subject of a decision by the Court of Arbitration for Sport. Caster’s body naturally produces, and not through doping, a quantity of testosterone which according to her competitors and the IAAF makes her to gain an unfair advantage in athletic competitions. This hormonal production is due to the syndrome that characterizes Caster from her birth, namely the 46XY. In order to “equalize” the “forces” on the athletic track, the IAAF has set a limit of 5 nanomoles of testosterone per liter of blood on the runners who had the 46XY syndrome. Caster challenged this provision before the CAS and the IAAF suspended it for a certain period. On May 1st 2019, the Court of Arbitration for Sport rejected her claim, and in the meantime Caster changed her sport goals.The interest of this decision goes beyond the athletics matter because it imposes a gender conformity even to the detriment of the health and of individual qualities that should make each person unique. The purpose of this paper is to demonstrate why the CAF decision does not only concern the health of the athletes, but it consists of the violation of a barrier that must remain insurmountable: the respect for the dignity (and therefore for the characteristics) of the person.

 

*Ricercatrice di diritto privato comparato presso LIUC

 

(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS 2020-1)

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Transessualità e prenome d’elezione: Cass. Sez. I civ., ord. 3877/2020

di Giacomo Viggiani*

Lo scorso febbraio i supremi giudici hanno stabilito che chi avanza richiesta per la rettificazione anagrafica di sesso ex l. 164/1982 può scegliere liberamente il nuovo prenome, fatti salvi i limiti espressamente previsti dalla legge o i diritti di terzi.

La controversia trova la sua scaturigine dal ricorso presentato da O.A., la quale aveva ottenuto dalla Corte d’Appello di Torino la rettificazione anagrafica di sesso da maschio a femmina ex art. 164/1982, ma non aveva ottenuto soddisfazione in punto di onomastica. A fronte di un prenome eletto dalla richiedente la rettificazione, i giudici distrettuale avevano infatti ritenuto che la tutela dell’«interesse pubblico alla stabilità e ricostruibilità delle registrazioni anagrafiche» imponesse che il mutamento non potesse essere che la femminilizzazione del prenome attribuito alla nascita. Di conseguenza, accoglieva la richiesta di rettificazione, ma altresì rigettando qualsiasi prenome che non fosse quello derivante dalla mera femminilizzazione di quello precedente.

L’interessata presentava allora gravame avanti la Corte di Cassazione, argomentando come un prenome radicalmente diverso da quello fino a ora portava non fosse – come lo aveva qualificato la Corte distrettuale – un «voluttuario desiderio», ma anzi il punto estremo di gittata dell’atto autodeterminativo iniziato con la procedura di rettificazione. Si obiettava inoltre che l’automatismo di conversione non era sempre praticabile e che doveva essere assicurato anche un diritto all’oblio, inteso quale diritto ad una netta cesura con la precedente identità consolidatasi. (more…)

Rettificazione di sesso: un’unica sentenza a tutela della identità personale

2015-02-10-00-16-53di Anna Maria Tonioni*

Il procedimento giudiziale ex art. 31 D.Lgs 150/2011 deve accertare la modalità attraverso la quale il cambiamento di genere è avvenuto ed il suo carattere definitivo e, verificate la sussistenza di tali condizioni, ove la parte istante abbia richiesto sia la rettificazione dell’atto di nascita sia l’autorizzazione ad eseguire un intervento chirurgico, deve concludersi con una unica sentenza divisa in due capi decisori: uno che dispone la rettificazione degli atti di stato civile, consentendo il cambiamento dei documenti di identità con la correzione del sesso e del nome in modo conforme allo stato di fatto; l’altro che, al contempo, autorizza l’intervento chirurgico richiesto. Intervento che la persona interessata potrà eseguire nei tempi imposti dalle strutture sanitarie pubbliche.

1. I presupposti per la rettificazione giudiziale del sesso e del nome.

Ai sensi dell’art. 1 della L. 164/1982 il presupposto per la rettificazione giudiziale del sesso e del nome enunciato nell’atto di nascita è costituito dalla intervenuta modificazione dei caratteri sessuali della persona interessata. Tale principio, già riconosciuto da tempo da vari giudici di merito (Tribunale di Roma 31.5.2013 n. 271; Tribunale Roma 6.8.2013 n. 374; Tribunale di Roma 11.2.2014 n. 32; Tribunale di Rovereto 3.5.2013 n.194; Tribunale di Siena 12.6.2013 n. 412), è stato affermato anche dalla Corte di cassazione con sentenza 20.07.2015 n. 15138 e avvalorato dalla Corte costituzionale con sentenza 05.11.2015 n. 221. Sicché laddove dispone che il Tribunale autorizza l’intervento chirurgico ove necessario, la legge richiede di verificare che l’operazione richiesta dalla persona interessata occorra ad assicurarle uno stabile equilibrio psicofisico, ma non postula né la necessità dell’adeguamento dei caratteri sessuali mediante l’operazione chirurgica, né che il Tribunale verifichi l’avvenuta esecuzione dell’intervento autorizzato in funzione di garanzia del diritto alla salute della persona.

La Suprema Corte in particolare ha statuito che, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della CEDU dell’art. 1 L. 1982/164 e del successivo art. 3 della medesima legge, ora art. 31 comma 4 D.Lgs. 2011/150, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile non è obbligatorio l’intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri anatomici primari, quando venga accertata la serietà, univocità e definitività del percorso di transizione scelto dall’individuo. La Corte costituzionale ha definitivamente chiarito che “la legge ha escluso la necessità, ai fini dell’accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l’adeguamento dei caratteri sessuali” e ha affermato che è invece necessario “un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona”.

Secondo la più risalente ed ormai ripudiata interpretazione, (more…)

La Consulta mette la parola fine alla sterilizzazione coatta delle persone transessuali

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Con sentenza emessa in data 5 novembre 2015, la Consulta mette la parola fine all’annosa questione dei requisiti necessari per il mutamento di sesso, stabilendo che la legge non impone alcun intervento chirurgico quale presupposto per la rettificazione anagrafica.
Si tratta di un esito per nulla scontato, a lungo avversato da un consolidato indirizzo della giurisprudenza di merito (per tutta la giurisprudenza di merito vedi qui) e, soprattutto, da una corrente di pensiero sempre più aggressiva in nome della pretesa necessità di contrastare la fantomatica “teoria del gender”. La Corte di cassazione, peraltro, con una recentissima decisione (sentenza del 20 luglio 2015, n. 15138) aveva già aperto la strada oggi percorsa anche dalla nostra Consulta.
La Corte ricostruisce adesso in termini evolutivi il tessuto normativo, ripensando la normativa del 1982 come “l’approdo di un’evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all’identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all’identità personale, rientrante a pieno titolo nell’ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU)”.
Per i giudici costituzionali, una volta posta sotto la luce dei diritti della persona, la legislazione vigente non pare imporre affatto un intervento di sterilizzazione coatta, ma indica nel trattamento chirurgico “solo una delle possibili tecniche per realizzare l’adeguamento dei caratteri sessuali”, affidate alla libera scelta della persona in transizione. Per la Corte, dunque, “l’esclusione del carattere necessario dell’intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un’impostazione che − in coerenza con supremi valori costituzionali − rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l’assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione”.
Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile solo “laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, (more…)

Y.Y. c. Turchia: i requisiti per il cambiamento anagrafico di genere

2015-02-09 00.15.22Numerosi Stati Membri del Consiglio d’Europa prevedono la sterilizzazione e l’intervento chirurgico come presupposti indefettibili ai fini del cambiamento anagrafico di genere, nonostante siano numerosi gli strumenti internazionali che ne affermano l’incompatibilità con i diritti fondamentali della persona. Su queste basi il presente contributo si propone di verificare, in particolare sulla scorta della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Corte EDU), se il diritto internazionale dispone di principi a valenza generale e trasversale suscettibili di essere utilizzati per fornire le risposte agli interrogativi morali e alle implicazioni etiche che vengono in rilievo nel momento in cui si discute dei requisiti necessari ai fini del cambiamento anagrafico di genere. 

di Diego Zannoni*

Sommario: 1. Introduzione; 2. Gli indirizzi internazionali; 3. La posizione della Corte EDU nella sentenza Y.Y. c. Turchia; 3.1 La portata della sentenza Y.Y. c. Turchia; 3.2 Le ragioni che depongono per una interpretazione restrittiva della sentenza Y.Y. c. Turchia; 3.2.1. La Corte non individua gli obiettivi cui mirano le misure restrittive; 4. Il disallineamento fra il ruolo di genitore biologico e il sesso anagrafico; 5. Osservazioni finali.

 

Introduzione

L’“identità di genere”, intesa come l’identità della persona ricondotta alla percezione del proprio genere, eventualmente in contrapposizione al proprio sesso biologico, anche se correntemente percepita come qualcosa che è dato, acquisito alla nascita, immodificabile e facilmente classificabile, se analizzata più attentamente rivela il suo carattere dinamico poiché è attraverso un processo graduale che la persona si identifica gradualmente all’interno e costruisce sé stessa all’esterno, cioè sul piano interpersonale[1]. La persona transessuale è, prima della transizione, genotipicamente e fenotipicamente di un sesso determinato, ma ha la consapevolezza, spesso appunto gradualmente maturata, di appartenere al genere opposto (Konträre Sexualempfindung).

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Corte EDU) è stata impegnata in prima linea nella enucleazione di un diritto all’identità di genere, e ne ha individuato la base normativa nell’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) – dedicato al diritto della persona al rispetto della sua vita privata e familiare. La Corte ha avuto modo di sottolineare a più riprese come la nozione di “vita privata” non sia suscettibile di una definizione esaustiva di modo che elementi come l’identità di genere, il nome, l’orientamento sessuale e la vita sessuale rientrano nella sfera personale protetta dall’art. 8 della CEDU[2]. Tale norma ha quindi consentito l’avvio di una giurisprudenza favorevole al riconoscimento del diritto del transessuale ad ottenere la correzione degli atti di stato civile e a sposare individui del suo stesso sesso di nascita[3].

Con questo contributo ci si propone di verificare se sia possibile (more…)

Malta: la più avanzata legge sul genere. Ecco la traduzione italiana

malta_gender_identityIl Parlamento maltese (come abbiamo anticipato a suo tempo nella sezione “News” sulla colonna di sinistra e sulla nostra pagina Facebook) lo scorso aprile 2015 ha approvato, all’unanimità, una innovativa legge per la tutela della identità di genere (nonché della espressione di genere e delle caratteristiche di genere), salutata come una delle più avanzate al mondo.  Pubblichiamo la traduzione del testo legislativo, curata ancora una volta impeccabilmente da Roberto De Felice, avvocato dello Stato, il quale rappresenta qui di seguito altresì i caposaldi dell’atto normativo.

di Roberto De Felice*

Nel pubblicare, con gli inevitabili limiti, la traduzione del testo legislativo, osserviamo che i caposaldi dell’atto normativo sono:

La persona maggiorenne può mutare il genere mediante semplice dichiarazione in atto notarile, senza necessità di alcun intervento chirurgico (autodeterminazione).
Il minorenne, invece, può cambiare i genere su richiesta dei genitori o del tutore e l’autorizzazione del Tribunale.
In particolare, il genere non può essere assegnato alla nascita in caso di dubbio, assegnando così una casella ‘’bianca’’, mentre i genitori e i tutore, entro il 14mo anno, devono attivarsi per dichiararlo.
In particolare solo in casi eccezionali il minore può essere sottoposto a interventi prima della possibilità di esprimere, anche anteriormente al 18mo anno, il consenso informato (tutela del minore intersex).
Vengono definiti i concetti giuridici di espressione di genere, identità di genere, caratteristiche sessuali, marcatore di genere.
Il diritto all’identità ed alla espressione di genere è dichiarato fondamentale ed è protetto dalle leggi penali, antidiscriminatorie. (more…)

Il Tribunale di Genova sulla “sterilizzazione coatta” delle persone transessuali

2009-10-22 19.49.12A poche settimane dalle precedenti sentenze pubblicate da questo portale (della Corte d’appello di Napoli e dei Tribunali di Rovereto e Taranto nel 2013 e dei Tribunali di Potenza, di Vercelli, Messina e Catanzaro nel 2014, cui si aggiunge l’eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Trento con ordinanza del 19 agosto 2014, oltre alla recentissima decisione della Corte europea dei diritti umani del 10 marzo 2015), è stato reso noto un ulteriore provvedimento, questa volta del Tribunale di Genova, sentenza del 5 marzo 2015 (per la cui segnalazione ringraziamo gli avv. Liana Maggiano del foro di Genova e avv. Valentina Migliardi del foro di Parma) che torna ad occuparsi della possibilità di addivenire alla rettificazione anagrafica di sesso anche per chi non abbia intrapreso un intervento chirurgico demolitorio degli organi genitali esterni.
La considerevole produzione giurisprudenziale, cui si associa anche il recentissimo intervento del Parlamento europeo, pure menzionato in questo portale, evidenzia la sussistenza di un concreto fenomeno sociale che concerne sempre più persone che si identificano col sesso biologico opposto, si sentono, si vestono, appaiono quali membri dell’altro sesso e la cui identificazione con l’altro sesso biologico è certificata da un punto di vista medico, la quali tuttavia non presentano alcuna necessità clinica di radicali interventi demolitori. Come certificato  dalla scienza medica, la identificazione di genere non implica in questi casi un impulso (more…)

La sterilizzazione forzata delle persone transessuali: Europa, Potenza, Napoli

Surgical Instruments Painting; Surgical Instruments Art Print for saleCon una significativa presa di posizione, il Parlamento europeo  ha chiesto espressamente la «messa al bando della sterilizzazione quale requisito per il riconoscimento giuridico del genere». Sul tema pubblichiamo inoltre due sentenze, inedite, del Tribunale di Potenza e della Corte d’Appello di Napoli.

Con Risoluzione in data 12 marzo 2015, il Parlamento europeo ha chiesto espressamente, fra molte altre affermazioni, la «messa al bando della sterilizzazione quale requisito per il riconoscimento giuridico del genere». Il Parlamento europeo rammenta altresì come tale messa al bando sia stata richiesta anche dal «relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura», affermando di condividere il punto di vista «secondo cui tali requisiti dovrebbero essere trattati e perseguiti come una violazione del diritto all’integrità fisica nonché della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti» (Parlamento Europeo, Risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2015 sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2013 e sulla politica dell’Unione europea in materia).
Secondo il massimo organo rappresentativo continentale, dunque, la richiesta di sterilizzazione coatta delle persone transessuali rappresenta una palese violazione dei diritti umani, in ispecie del diritto alla salute. Ai paragrafi 163 e 164 si legge difatti che (more…)

Tribunale di Messina: no alla sterilizzazione per il cambio di sesso anagrafico

2015-02-09 00.15.09Per il Tribunale di Messina la lettera della legge n. 164 del 1982 non impone alcun trattamento chirurgico per il cambiamento anagrafico di sesso, dovendosi  dare, allora, prevalenza ad una lettura costituzionalmente orientata che tenga conto del diritto all’identità personale e del diritto alla salute della persona.

Il Tribunale di Messina, prima sezione civile, con sentenza del 4 novembre 2014 (presidente estensore Corrado Bonanzinga) ha ritenuto che la legge 14.04.1982, n. 164 non imponga la modificazione dei caratteri sessuali primari della persona al fine di ottenere la rettificazione di attribuzione di sesso.

Secondo il tribunale, infatti, la subordinazione del diritto d’avere riconosciuta la propria vera identità sessuale all’effettuazione di interventi chirurgici invasivi diretti ad ottenere la sterilizzazione, si pone in contrasto con la tutela costituzionale e convenzionale del diritto alla identità di genere.

La sentenza, che si distingue per l’accurata motivazione, ricca di riferimenti giurisprudenziali e di notazioni anche metagiuridiche (socio sanitarie e non solo), affronta un tema assai dibattuto, per cui vi sono da anni decisioni di segno opposto (vedi qui la raccolta delle decisioni pubblicate da ARTICOLO29). Dopo alcune risalenti decisioni di apertura del tribunale di Roma, la questione si è riproposta negli ultimi anni con sempre maggiore frequenza, raccogliendo decisioni favorevoli dai tribunali di Rovereto e, adesso, Messina, e decisioni di segno contrario dalla Corte d’Appello di Bologna e dal tribunale di Vercelli e, di recente, dallo stesso tribunale della capitale, con un mutamento di indirizzo. (more…)

Corte europea dei diritti dell’uomo e cambiamento di sesso: il caso Hämäläinen c. Finlandia

General view of the European Court of Human Rights building in StrasbourgAd appena cinque settimane dalla sentenza n.170 dell’11 giugno 2014 della Corte costituzionale italiana sul cd “divorzio imposto”, la Grande Camera della Corte di Strasburgo decide l’analogo caso finlandese, Hämäläinen c. Finlandia, confermando la decisione del novembre 2012, appellata dalle ricorrenti. Il prof. Pustorino ripercorre la decisione traendo spunto per una critica alle modalità di utilizzo del “consenso europeo” , più volte richiamato nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo, inteso quale parametro di legittimità della legislazione nazionale rispetto alla Convenzione europea.

di Pietro Pustorino *

1. Con sentenza 16 luglio 2014 (ricorso n. 37359/09) la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo ha escluso la violazione, da parte della Finlandia, della Convenzione europea, con riferimento all’obbligo previsto dalla legislazione finlandese di convertire il matrimonio fra persone di sesso diverso in unione civile registrata fra persone dello stesso sesso, quale condizione per il riconoscimento nell’ordinamento nazionale della nuova identità sessuale acquisita da uno dei membri della coppia.

2. Il ricorrente, cittadino finlandese, aveva contratto matrimonio nel 1996 e nel 2002 la coppia aveva avuto una figlia. Nel 2009 il Sig. Hämäläinen si era sottoposto a un intervento chirurgico per cambiamento del sesso. Tuttavia, la nuova identità di genere femminile non era stata riconosciuta dalle autorità finlandesi, con l’effetto che non era possibile per il ricorrente ottenere i documenti attestanti il mutamento di sesso, ciò in quanto il diritto finlandese, in queste circostanze, pone gli individui di fronte a una difficile alternativa: convertire, con il consenso dell’altro coniuge, il matrimonio in unione civile registrata, oppure ottenere il divorzio. La coppia decise di non utilizzare alcuna di queste soluzioni, in quanto la rottura del matrimonio, elemento comune a entrambe queste possibilità, contravveniva con le proprie convinzioni religiose. Esauriti i ricorsi interni, ad Hämäläinen non restava che rivolgersi alla Corte di Strasburgo.

3. Una prima decisione della Corte europea, del 13 novembre 2012, escludeva la violazione sia dell’art. 8, sul diritto alla vita privata e familiare, considerato autonomamente o in connessione con l’art. 14 sul divieto di discriminazione, sia dell’art. 12, sul diritto al matrimonio. In sintesi, il ragionamento di questa prima pronuncia risiedeva nel fatto che la legislazione finlandese assicura un corretto bilanciamento fra il diritto dell’individuo a ottenere una nuova identità sessuale, diritto inquadrabile nell’art. 8 della Convenzione, e il diritto dello Stato di preservare l’istituto tradizionale del matrimonio fra persone di sesso diverso. (more…)

Autorecensioni/Roberta Dameno: Percorsi dell’identità. I diritti fondamentali delle persone transgenere. Una riflessione socio-giuridica

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La prima cosa che si osserva nelle persone che incontriamo è l’appartenenza ad un sesso o all’altro: le categorie del maschile e del femminile definiscono e danno significato alle nostre relazioni sociali, ma l’identità è un processo e non un elemento definito una volta per tutte. Prendendo le mosse da un’approfondita analisi sociologica e filosofica della nozione di genere e delle discriminazioni cui sono sottoposte ogni giorno le persone transgenere nel nostro paese, Roberta Dameno, ricercatrice di sociologia del diritto presso l’Università di Milano Bicocca, indaga l’evoluzione della nostra giurisprudenza anche alla luce dell’importante influenza esercitata dalla Corte europea dei diritti umani.

di Roberta Dameno*

Il tema dell’identità personale è senza dubbio un tema della modernità. Infatti è solo all’interno delle società contemporanee che le persone rivestono molti ruoli sociali anche molto differenti tra loro. Inoltre gli stessi ruoli sociali possono essere giocati in modo più libero, essi, infatti non sono più così strettamente codificati e rigidamente determinati in modo fisso e immutabile, ciò consente alle persone una continua autocostruzione e autodefinizione della propria personalità come un’identità unica e singolare.

È un dato incontestabile che un elemento importante e primario per la definizione della propria identità è la propria condizione sessuale, infatti la prima cosa che si osserva nelle persone che incontriamo per la prima volta è appunto la sua appartenenza a un sesso piuttosto che all’altro. Le categorie del maschile e del femminile definiscono e danno significato alle nostre relazioni sociali. Ma l’identità è un processo e non un elemento definito una volta per tutte. Il tempo e lo spazio sono variabili determinanti nel processo di costruzione dell’identità. Inoltre, anche gli individui si modificano: si cresce e si invecchia, il corpo muta e con il mutare del proprio corpo muta conseguentemente anche la consapevolezza che ciascuno di noi ha di se stesso. (more…)

Autorecensioni/Anna Lorenzetti: Diritti in transito

Screenshot_3L’approssimarsi della data del 10 giugno 2014, fissata per l’udienza avanti alla Corte costituzionale sul cd. “Caso Bernaroli”, nel quale la Consulta dovrà decidere sulla legittimità costituzionale del divorzio imposto in caso di cambiamento di sesso di una persona coniugata, ha visto la pubblicazione del volume “Diritti in transito” che analizza con grande intelligenza ed approfondimento la condizione giuridica delle persone transessuali nella prospettiva offerta dal diritto costituzionale.

di Anna Lorenzetti*

Nell’affrontare un tema considerato spesso avulso dal contesto giuridico, ma proprio della sociologia, della storia, dell’antropologia e della filosofia, il volume prende il via dalla constatazione dell’esistenza di persone che non si riconoscono nel sesso assegnato alla nascita, individui venerati quasi come divinità in alcune culture o in altre epoche in ragione della loro “straordinarietà”.

Simile “straordinarietà”, o meglio “extra-ordinarietà”, si frappone come ostacolo nel pieno godimento dei diritti e delle libertà costituzionalmente garantite alle persone transgender. (more…)