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La Consulta mette la parola fine alla sterilizzazione coatta delle persone transessuali

 

Con sentenza emessa in data 5 novembre 2015, la Consulta mette la parola fine all’annosa questione dei requisiti necessari per il mutamento di sesso, stabilendo che la legge non impone alcun intervento chirurgico quale presupposto per la rettificazione anagrafica.
Si tratta di un esito per nulla scontato, a lungo avversato da un consolidato indirizzo della giurisprudenza di merito (per tutta la giurisprudenza di merito vedi qui) e, soprattutto, da una corrente di pensiero sempre più aggressiva in nome della pretesa necessità di contrastare la fantomatica “teoria del gender”. La Corte di cassazione, peraltro, con una recentissima decisione (sentenza del 20 luglio 2015, n. 15138) aveva già aperto la strada oggi percorsa anche dalla nostra Consulta.
La Corte ricostruisce adesso in termini evolutivi il tessuto normativo, ripensando la normativa del 1982 come “l’approdo di un’evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all’identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all’identità personale, rientrante a pieno titolo nell’ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU)”.
Per i giudici costituzionali, una volta posta sotto la luce dei diritti della persona, la legislazione vigente non pare imporre affatto un intervento di sterilizzazione coatta, ma indica nel trattamento chirurgico “solo una delle possibili tecniche per realizzare l’adeguamento dei caratteri sessuali”, affidate alla libera scelta della persona in transizione. Per la Corte, dunque, “l’esclusione del carattere necessario dell’intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un’impostazione che − in coerenza con supremi valori costituzionali − rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l’assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione”.
Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile solo “laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, (more…)

Il Tribunale di Genova sulla “sterilizzazione coatta” delle persone transessuali

A poche settimane dalle precedenti sentenze pubblicate da questo portale (della Corte d’appello di Napoli e dei Tribunali di Rovereto e Taranto nel 2013 e dei Tribunali di Potenza, di Vercelli, Messina e Catanzaro nel 2014, cui si aggiunge l’eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Trento con ordinanza del 19 agosto 2014, oltre alla recentissima decisione della Corte europea dei diritti umani del 10 marzo 2015), è stato reso noto un ulteriore provvedimento, questa volta del Tribunale di Genova, sentenza del 5 marzo 2015 (per la cui segnalazione ringraziamo gli avv. Liana Maggiano del foro di Genova e avv. Valentina Migliardi del foro di Parma) che torna ad occuparsi della possibilità di addivenire alla rettificazione anagrafica di sesso anche per chi non abbia intrapreso un intervento chirurgico demolitorio degli organi genitali esterni.
La considerevole produzione giurisprudenziale, cui si associa anche il recentissimo intervento del Parlamento europeo, pure menzionato in questo portale, evidenzia la sussistenza di un concreto fenomeno sociale che concerne sempre più persone che si identificano col sesso biologico opposto, si sentono, si vestono, appaiono quali membri dell’altro sesso e la cui identificazione con l’altro sesso biologico è certificata da un punto di vista medico, la quali tuttavia non presentano alcuna necessità clinica di radicali interventi demolitori. Come certificato  dalla scienza medica, la identificazione di genere non implica in questi casi un impulso (more…)