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In claris non fit interpretatio: unioni civili, pensione di reversibilità e comma 20 della legge n. 76/2016

di Angelo Schillaci*

Pubblichiamo il messaggio diffuso dalla Direzione centrale Pensioni dell’INPS, che conferma la già pacifica estensione alle coppie unite civilmente di tutti i diritti legati alle prestazioni pensionistiche e previdenziali già previste per le coppie coniugate, ivi compresa la reversibilità della pensione.

Tale equiparazione è fatta discendere, opportunamente, dal chiaro disposto dell’art. 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76 che, come noto, reca una clausola generale di equiparazione tra unioni civili e matrimonio: tale clausola opera attraverso una regola di equivalenza terminologica, a mente della quale le disposizioni che si riferiscono al matrimonio o che contengono la parola “coniuge”, “coniugi” o espressioni equivalenti si applicano anche alle parti dell’unione civile, con l’unica eccezione delle disposizioni del codice civile non espressamente richiamate dalla legge n. 76/2016 e delle sole disposizioni riferite al matrimonio (o che presuppongano lo status di coniuge), contenute nella legge n. 184/1983 in materia di adozione. Lo stesso comma 20 precisa peraltro, a tale ultimo riguardo, che in materia di adozione resta fermo quanto previsto e consentito dalla legge: dunque, possono pacificamente applicarsi alle parti dell’unione civile tutte le disposizioni della legge n. 184/1983 che non si riferiscano al matrimonio o non presuppongano lo status di coniuge, come ad esempio l’art. 44, in tema di adozione in casi particolari (ciò che è stato confermato da Cass. civ., sez. I, 26 maggio 2016, n. 12962).

Si tratta di una norma con evidente funzione antidiscriminatoria che, seppur contenuta in una legge che fonda il riconoscimento della vita familiare omosessuale su premesse costituzionali diverse da quelle che presidiano il riconoscimento dell’istituto matrimoniale, rappresenta un vero e proprio “anticorpo” volto a garantire – nella massima estensione possibile – la piena effettività dell’art. 3 Cost. e dunque la parità di trattamento tra coppie coniugate e coppie unite civilmente.

La portata antidiscriminatoria del comma 20 della legge n. 76/2016, pur con i limiti indicati, è stata sottolineata dalla dottrina unanime, che ha ribadito, altresì, la portata autoapplicativa della disposizione in esame, ora riconducendola ad una vera e propria norma di produzione giuridica, ora ad una norma sull’interpretazione e sull’applicazione di altre norme.

Anche la giurisprudenza e la prassi intervenute nel vigore della legge n. 76/2016 confermano tale assunto, anche con riguardo all’ambito dei diritti previdenziali e assistenziali. Si pensi, anzitutto, all’importante affermazione (more…)