Articoli taggati con Omofobia

Hate Crimes, Social Media and Criminal Law. Hints on the Recent Italian Legislative Proposal Against Incitement to Discrimination and Hate

di  Luciana Goisis*

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

Il saggio tematizza la categoria dei crimini d’odio, alla quale vanno ascritti, oltre ai crimini d’odio razziale e religioso, anche i crimini d’odio omotransfobico, di genere e per disabilità, come dimostra la prospettiva comparata. Svolta una attenta analisi dei profili criminologici con particolare riferimento al rapporto fra crimini nonché discorsi d’odio e realtà dei social media, il saggio sviluppa alcune riflessioni sulla recente proposta di riforma legislativa italiana, attualmente approvata alla Camera, volta a modificare gli artt. 604-bis e ter c.p., in materia di violenza o discriminazione per motivi di sesso, di genere, di orientamento sessuale, di identità di genere o per disabilità. La novella introduce misure di prevenzione e di contrasto a tali forme di discriminazione, accanto alle misure già previste per le discriminazioni razziali, etniche e religiose, ed è finalizzata a combattere due fenomeni assimilabili quali l’omofobia e la misoginia (o meglio il sessismo), fenomeni non più accettabili per le società moderne, così come per il diritto penale contemporaneo, nonché a completare il quadro di tutela dei soggetti disabili. Il saggio si conclude interrogandosi sull’effettività della riforma rispetto ai crimini d’odio in rete.

The essay thematizes the category of hate crimes, to which, beyond racial and religious hate crimes, homotransphobic, gender-based and disability-based hate crimes are also ascribed, as shown by the comparative perspective. Dealing deeply with the criminological profiles with particular reference to the relationship between hate crimes and hate speeches and the reality of social media, the essay develops some reflections on the recent Italian legislative proposal, approved in the Chamber, aimed at amending Articles 604-bis and ter of the Criminal Code, on violence or discrimination on grounds of sex, gender, sexual orientation, gender identity or disability. The reform introduces measures to prevent and combat these forms of discrimination, alongside the measures already envisaged for racial, ethnic and religious discrimination, and is aimed at combating two similar phenomena such as homophobia and misogyny (or rather sexism), phenomena no longer acceptable for modern societies, nor for contemporary criminal law, as well as to complete the frame of protection of disabled persons. The essay concludes wondering about the effectiveness of the reform with regard to online hate crimes. 

* Professoressa Associata di Diritto Penale, Università di Sassari

(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS 2020-2)

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Le persone omosessuali e transgender in carcere e il tempo immobile del Covid19

di  Fabio Gianfilippi*

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

Il contributo analizza la condizione delle persone omosessuali e transgender nel sistema penitenziario italiano, anche alla luce delle tutele antidiscrimnatorie introdotte in questa materia in sede di riforma dell’ordinamento penitenziario nell’anno 2018 e già oggetto di alcune prime pronunce giurisdizionali, interrogandosi sulla difficile stagione del carcere chiuso durante l’ormai lungo tempo dell’emergenza sanitaria da COVID19 e sulle ricadute sulla quotidianità penitenziaria per le persone LGBT+ detenute nelle sezioni separate istituite per la loro protezione.

The paper illustrates the condition of homosexual and transgender inmates in the Italian penitentiary system, against the backdrop of the relevant anti-discrimination provisions introduced in 2018 – that have already been reviewed in some case law – and taking into account both the difficulties caused by the closed prison regime throughout the long-lasting COVID-19 related health emergency and its effects on the daily penitentiary life for LGBT+ persons that are detained in separate sections established for their protection.

* Magistrato, Ufficio di Sorveglianza di Spoleto

(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS)

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“Quest’unione civile non s’ha da fare”: il processo a Forza Nuova e l’equiparazione dell’omofobia al razzismo


di  Alessandro Cirelli*

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

Il presente elaborato vuole indagare il fenomeno dell’odio razziale in ambito giuridico e non solo, cercando di comprendere se sussistano o meno differenze concrete fra i fenomeni del razzismo e dell’omofobia, i quali traggono origine dal medesimo odio. Si trae spunto da un caso concreto avvenuto nella città di Cesena dove, a pochi mesi dall’approvazione della c.d. legge Cirinnà, mentre le prime due coppie gay si accingevano a celebrare la propria Unione Civile, nella piazza antistante il Municipio alcuni appartenenti a Forza Nuova organizzavano un finto funerale. I partecipanti al corteo funebre saranno tutti rinviati a giudizio per Istigazione all’odio Razziale, avanti al Tribunale di Forlì.>

This paper aims to investigate the phenomenon of racial hatred in the legal field and beyond, trying to understand whether or not there are concrete differences between the phenomena of racism and homophobia, which originate from the same hatred. It is inspired by a concrete case that took place in Cesena where, a few months after the approval of the Cirinnà law, while the first two gay couples were preparing to celebrate their Civil Union, in the square in front of the Town Hall some members of Forza Nuova organized a fake funeral. The participants in the funeral procession will all be sent to trial for Incitement to Racial Hate, before the Court of Forlì.

* Avvocato, Foro di Rimini

(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS)

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«Note verbali» e discriminazioni di genere. Un esempio di ingerenza diplomatica

di  Pierluigi Consorti*

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

Questo contributo trae origine dalla «Nota verbale» invita dalla Santa Sede all’Italia per manifestare la sua contrarietà verso un disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati e ancora all’esame del Senato (DDL Zan contro l’omofobia). L’analisi si muove sul piano scientifico riassumendo in via preliminare i fatti, poi trattando i temi di carattere pattizio e infine toccando alcuni profili di merito. L’intento è quello di mettere in luce sia l’illegittimità giuridica dell’intervento diplomatico in considerazione del principio di non ingerenza negli affari interni di un altro Stato, sia la sua inappropriatezza sul piano della mancata protezione dei diritti delle persone LGBT+.

This essay originates from the «Verbal Note» that the Holy See sent to the Italian Government to express its opposition against a draft law approved by the Chamber of Deputies and still under examination by the Senate (DDL Zan against homophobia). The analysis moves on a scientific level by a preliminary brief history of events, it later deals with the issues of legal relations between State and Church, and finally examines some substantial profiles. The intent is to highlight both the legal illegitimacy of diplomatic intervention in the light of the principle of non-interference in the internal affairs of another State, and its inappropriateness in terms of the lack of protection of the rights of LGBT+ people. 

* Professore ordinario di diritto ecclesiastico e canonico, Università di Pisa

(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS 2020-2)

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Omofobia: violenza, vulnerabilità e invisibilità

 

di Daniel Borrillo*

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

La recente preoccupazione per l’ostilità nei confronti dei gay e delle lesbiche modifica il modo in cui la questione è stata finora affrontata. Invece di concentrarsi come in passato sullo studio del comportamento omosessuale in quanto deviante, l’attenzione viene ormai posta sulle ragioni che hanno portato a considerare come deviante proprio questa forma di sessualità: lo spostamento dell’oggetto d’analisi verso l’omofobia corrisponde ad un cambiamento tanto epistemologico che politico. Epistemologico, dal momento che non si tratta tanto di conoscere o di comprendere l’origine e il funzionamento dell’omosessualità, quanto di analizzare l’ostilità suscitata da questa specifica forma di orientamento sessuale. Politico, poiché non è più la questione omosessuale (in fin dei conti banale dal punto di vista istituzionale) ma proprio la questione omofobica che merita oggi di essere affrontata in quanto tale.

The recent concerning about hostility towards gays and lesbians impacts on the way the issue has been dealt with so far. Instead of focusing as in the past on the study of homosexual behavior as it is deviant, attention is now placed on the reasons that led to considering this form of sexuality as deviant: the shift of such a focus towards homophobia corresponds to an epistemological as well as a political change. An Epistemological matter, since it is not so much a question of knowing or understanding the origin and functioning of homosexuality, but to analyze the hostility aroused by this specific form of sexual orientation. A political matter, since it is no longer the homosexual question (ultimately banal from an institutional point of view) but precisely the homophobic question that deserves to be addressed as such today.

Sommario
1. Introduzione – 2. La questione omofobica – 3. La doppia dimensione dell’omofobia – 4. L’origine della violenza – 5. L’invisibilità come violenza – 6. L’omofobia interiorizzata – 7. Conclusione – 8. Bibliografia.

* Université de Paris X Nanterre

(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS 2020-2)

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NH v Lenford: One Further Step in the Continuing Evolution of Sexual Orientation Non-Discrimination Rights Before the European Union

di Frances Hamilton*

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

Il caso NH c. Lenford riguarda le dichiarazioni rilasciate da un avvocato nel corso un’intervista radiofonica, dalle quali si evinceva che egli non avrebbe mai assunto nel suo studio legale una persona omosessuale. La Corte di giustizia dell’Unione europea (“CGUE”) ha stabilito che quella condotta è contraria alla pertinente normativa europea che vieta la discriminazione sul lavoro, sebbene le dichiarazioni incriminate non fossero inerenti ad una procedura di assunzione effettivamente in corso. Sia la Corte di giustizia, sia successivamente la Corte di cassazione italiana (nel dar attuazione alle indicazioni provenienti dai giudici dell’Unione) hanno ritenuto che fosse rilevante il fatto che la persona che aveva rilasciato tali dichiarazioni esercitasse un’influenza rilevante sulla politica di assunzione dello studio e che un risarcimento fosse dovuto ai ricorrenti nel procedimento a quo – l’Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford (l’”Associazione”), una no profit che rappresenta gli interessi generali degli avvocati LGBTI – anche in assenza, nel caso in questione, di una vittima specifica. Contrariamente a quanto suggerito da alcuni autori, secondo cui l’orientamento sessuale occuperebbe uno degli ultimi posti nella gerarchia delle caratteristiche protette dalla normativa e dalla giurisprudenza dell’UE in materia di divieto di discriminazione, questo articolo sostiene che NH c. Lenford rappresenta un passo in avanti nella continua evoluzione della tutela delle persone LGBT rispetto al principio di non discriminazione nel diritto dell’Unione Europea. Un aspetto che l’articolo in ultimo approfondisce riguarda la situazione post-Brexit nel Regno Unito. Se infatti la normativa dell’UE pre-esistente e già trasposta nel corpo legislativo del Regno Unito sarà mantenuta, la legislazione dell’UE e le sentenze della CGUE successive non troveranno applicazione. Tuttavia, l’accordo commerciale e di cooperazione (“TCA”) raggiunto tra il Regno Unito e l’UE include la protezione dei diritti umani, una clausola di “non regressione” ed una di riequilibrio per quanto riguarda il lavoro e la politica sociale, e quindi, consentirà all’UE e al Regno Unito di continuare, anche se in modo limitato, a influenzarsi a vicenda.

The facts of NH v Lenford concerned statements made by a senior lawyer in a radio interview, which suggested that he would never hire a gay person to work in his law firm, nor wish to use the services of such a person. The Court of Justice of the European Union (‘CJEU’) determined that this contravened relevant legislation prohibiting discrimination in employment, even though the statements were made without a recruitment procedure being underway. The CJEU and the Italian Court of Cassation when implementing the CJEU judgment both found that the person making such statements was influential on the firm’s recruitment policy and that compensation was payable to the applicants – the Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI (the ‘Associazione’), a non-profit organization representing the general interest of LGBT lawyers – even in the absence of an individual victim. Contrary to the suggestion of other authors, that sexual orientation discrimination is low down the hierarchy of protected characteristics before the EU legislation and CJEU, this article argues that NH v Lenford demonstrates a further step in the continuing evolution of LGBT non-discrimination rights before the European Union. Following Brexit whilst existing EU laws already translated into the UK legislative cannon will be retained, further EU legislation and rulings from the CJEU will not apply to the UK. The Trade and Cooperation Agreement (‘TCA’) reached between the UK and EU includes protection of human rights, a ‘non-regression’ and re-balancing clauses with regards to labour and social policy, and thus, enables the EU and UK continuing, albeit limited, influence on each other.

* Associate Professor in Law, University of Reading

(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS 2020-2)

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Hate Crimes in a Comparative Perspective. Reflections on the Recent Italian Legislative Proposal on Homotransphobic, Gender and Disability Hate Crimes

di Luciana Goisis*

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

Il saggio tematizza la categoria dei crimini d’odio, alla quale vanno ascritti anche i crimini d’odio omotransfobico, di genere e per disabilità, come dimostra la prospettiva comparata. Svolta la ricostruzione comparatistica, il saggio sviluppa alcune riflessioni sulla recente proposta di riforma legislativa italiana, attualmente approvata alla Camera, volta a modificare gli artt. 604-bis e ter c.p., in materia di violenza o discriminazione per motivi di sesso, di genere, di orientamento sessuale, di identità di genere o per disabilità. La novella introduce misure di prevenzione e di contrasto a tali forme di discriminazione, accanto alle misure già previste per le discriminazioni razziali, etniche e religiose, ed è finalizzata a combattere due fenomeni assimilabili quali l’omofobia e la misoginia (o meglio il sessismo), fenomeni non più accettabili per le società moderne, così come per il diritto penale contemporaneo, nonché a completare il quadro di tutela dei soggetti disabili.

The essay thematizes the category of hate crimes, to which homotransphobic, gender-based and disability-based hate crimes are also ascribed, as shown by the comparative perspective. Having completed the comparative survey, the essay develops some reflections on the recent Italian proposal, approved in the Chamber, aimed at amending Articles 604-bis and ter of the Criminal Code, on violence or discrimination on grounds of sex, gender, sexual orientation, gender identity or disability. The reform introduces measures to prevent and combat these forms of discrimination, alongside the measures already envisaged for racial, ethnic and religious discrimination, and is aimed at combating two similar phenomena such as homophobia and misogyny (or rather sexism), phenomena no longer acceptable for modern societies, nor for contemporary criminal law, as well as to complete the frame of protection of disabled persons.

Sommario

1. Introduction. Hate crimes. – 2. The comparative perspective. – 3. The Italian legislative framework. A de iure condendo proposal regarding homotransphobic, gender and disability hate crimes. – 4. The recent bill approved in the Italian Chamber of Deputies. – 5. Conclusion. The need for legislative intervention in the light of international documents and the recent jurisprudence of the ECtHR, as well as victimological data.

* Professoressa Associata di Diritto penale, Università degli Studi di Sassari

 

(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS 2020-2)

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L’omo-transfobia diventa reato: opinioni a confronto sul testo approvato alla Camera

Pubblichiamo volentieri il link alla interessante tavola rotonda promossa dalla rivista on line  Giustizia Insieme sul progetto di legge sulla omotransfobia approvato alla Camera, dal titolo L’omo-transfobia diventa reato: la Camera dà il via libera – B. Liberali, A. Schillaci, L. Goisis e G. Dodaro -. Una pregevole iniziativa per approfondire la conoscenza del testo approvato alla Camera, e che arriverà nei prossimi mesi in Senato, che ospitiamo e proponiamo nell’ambito di una utile collaborazione fra portali e siti che si occupano di diritto e diritti.

Forum a cura di Corrado Caruso e Vincenzo Militello 

Al crocevia del delicato confronto fra tutela delle condizioni personali da forme di discriminazione e rispetto della libertà di espressione, e intervenendo in una materia dove l’aspirazione alla determinatezza delle condotte penalmente illecite si scontra con notevoli problemi di sottostanti intese socio-valutative ampiamente condivise, l’approvazione alla Camera, lo scorso 4 novembre,  del testo che contrasta le svariate forme che possono dare volto alle discriminazioni anche violente nei confronti di persone Lgbt e con disabilità rappresenta un importante passaggio in un dibattito politico-giuridico avviato da più legislature.
L’occasione è sembrata opportuna per stimolare una riflessione aggiornata da parte di studiosi che, da prospettive tanto costituzionalistica – Benedetta Liberali e Angelo Schillaci – quanto penalistica – Luciana Goisis e Giandomenico Dodaro -, hanno variamente già incrociato le questioni sul tappeto. Le diverse prese di posizione che seguono concordano sull’importanza sotto molteplici profili delle prospettate modifiche, che allineano il nostro ordinamento al contesto sovranazionale ed internazionale e in qualche caso (come in relazione alla tutela nei confronti della disabilità) lo fanno risaltare rispetto ad altre soluzioni nazionali, pur senza tacere delle incognite di interventi normativi che ampliano le possibili accezioni della nozione di discriminazione, specie se corredate dall’intervento del diritto penale.

C.C. e V.M.

VAI AL FOCUS PUBBLICATO DALLA RIVISTA GIUSTIZIA INSIEME

Quando l’odio (non) diventa reato. Il punto sul fenomeno dei crimini d’odio di matrice omotransfobica in Italia

di Giacomo Viggiani*

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

Il contributo si propone di fornire un aggiornamento sul fenomeno dei crimini d’odio di matrice omotransfobica in Italia. In particolare, ci si concentrerà sulla percezione e sul contrasto di questi reati, rendendo per la prima volta noti in lingua italiana i dati raccolti all’interno di due progetti co-finanziati dalla Commissione Europea. Si farà poi il punto sugli strumenti a disposizione per la repressione di questi reati e sulla situazione dei servizi di supporto alle vittime.

The paper aims at providing an update on the phenomenon of anti-LGBT hate crime in Italy. In particular, it focuses on the awareness and tackling of these crimes, making available the data collected within two projects co-financed by the European Commission in Italian for the first time. It also takes stock of the tools available for the repression of these crimes and the situation of victim support services.

 

* Ricercatore di Filosofia del Diritto, Università degli Studi di Brescia

(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS 2020-1)

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Libertà di coscienza, libertà di impresa e divieto di discriminazione nel recente “caso della torta nuziale”

Ha suscitato un certo dibattto, in America, la sentenza di condanna di un pasticciere che aveva rifiutato di cucinare la torta nuziale per una coppia lesbica. La Corte dell’Oregon esamina a fondo il confine tra la libertà di manifestazione del pensiero, la libertà di esprimere il proprio credo religioso ed il divieto di discriminazione, escludendo che il mancato confezionamento di un dolce nuziale concreti una libera espressione del proprio pensiero ed osservando che la questione «attiene, piuttosto, al rifiuto dei proprietari della pasticceria di servire un cliente per il suo orientamento sessuale», il che configura, oggettivamente, una discriminazione vietata dalla Legge. L’Autrice ne trae qualche indicazione anche per l’asfittico dibattito italiano: viene da chiedersi, difatti, se il giustificare singoli atti (o provvedimenti normativi) in nome dell’esercizio della libertà di opinione e di religione non rappresenti oggi piuttosto un escamotage per offrire loro copertura costituzionale senza entrare nel merito dei loro contenuti e delle loro implicazioni.

di Angioletta Sperti*

Una corte dell’Oregon (USA) ha recentemente condannato al pagamento di $ 135.000 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale i proprietari di una pasticceria che si erano rifiutati di confezionare una torta nuziale ad una coppia lesbica. La sentenza –Bureau of Labor and Industries of the State of Oregon, decisione del 2 luglio 2015 [1]- ha suscitato l’attenzione dell’opinione pubblica americana e merita alcune considerazioni poiché solleva interessanti questioni in merito al conflitto tra la libertà di manifestazione del pensiero, la libertà religiosa e la libertà di iniziativa economica privata ed il principio di eguaglianza.

I fatti ed i motivi della decisione.

Nel gennaio del 2013 due donne, Laurel Bowman and Rachel Cryer, decidono di unirsi in matrimonio e quest’ultima si reca presso una pasticceria – la Sweet Cakes by Melissa – per richiedere il confezionamento di una torta nuziale. Il proprietario le chiede i nomi degli sposi da scrivere sulla torta e quando apprende che si tratta di due spose, afferma di non poter accettare la richiesta perché il matrimonio tra persone dello stesso sesso è contrario ai propri precetti religiosi.

Profondamente rammaricate per l’accaduto e preoccupate per il dispiacere che la vicenda ha suscitato anche ai propri bambini, le due donne (more…)

La Cassazione sulla persecuzione per omosessualità (e sull’ammissibilità di domande reiterate)

Con la sentenza del 15 marzo 2015 n. 4255, la Cassazione è tornata ad affermare la rilevanza delle leggi penali contro le persone omosessuali ai fini dell’accoglimento della loro domanda di protezione internazionale, affermando, in particolare, che può essere ammessa la reiterazione di una domanda con nuovi motivi attinenti all’orientamento sessuale, posto che possono sussistere impedimenti di carattere ‘psicologico e morale’ che abbiano indotto l’interessato a non prospettare la propria omosessualità nella prima domanda. Secondo l’Autore, tuttavia, la decisione, che pure dimostra sensibilità per la particolare situazione in cui si trovano i/le richiedenti omosessuali che possono avere difficoltà a dichiarare che il vero motivo della fuga dal proprio paese è l’omosessualità, presenta alcuni aspetti problematici e non del tutto condivisibili, in particolare nella parte in cui individua l’assenza di colpa quale requisito di ammissibilità della nuova domanda.

di Simone Rossi*

Con la sentenza del 15 marzo 2015 n. 4255, la Cassazione torna ad affrontare le questioni dell’inammissibilità della nuova domanda di protezione internazionale e della rilevanza delle leggi penali contro le persone omosessuali.

Il caso riguarda un cittadino liberiano che presenta una nuova domanda di protezione internazionale, fondata su un presupposto diverso rispetto alla precedente, e cioè il timore di persecuzione per orientamento sessuale. La Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta respinge la domanda. Il Tribunale di Napoli rigetta il ricorso ritenendo che l’argomento dell’omosessualità sia stato introdotto surrettiziamente e intempestivamente per giustificare la riproposizione della domanda e senza peraltro dimostrare tale condizione e le persecuzioni che il ricorrente subirebbe nel paese di (more…)

La provocazione omofoba esclude il reato di diffamazione

Per il giudice per le indagini preliminari di Busto Arsizio non è punibile chi reagisce ad affermazioni francamente omofobe: nel caso dell’asserzione da parte di un politico che l’omosessualità è «un’aberrazione genetica contro natura», non è reato reagire con un commento su internet avente un contenuto oggettivamente offensivo («ma brutta testa di cazzo»), integrante certamente il delitto di diffamazione, in quanto sussiste  l’esimente della provocazione.

di Luca Morassutto


Il giudice per le indagini preliminari di Busto Arsizio con ordinanza del 24 febbraio 2015 ha disposto l’archiviazione del procedimento penale originatosi dalla querela che F. F., allora Sindaco di Sulmona (l’Aquila), aveva depositato negli uffici della competente Procura della Repubblica per il reato di cui all’art. 595 comma 3 c.p. Il pubblico ministero procedente, con una richiesta di archiviazione ben motivata, evidenziava come i commenti richiamati dal F.F. fossero stati generati dalle stesse affermazioni di quest’ultimo, allora sindaco di Sulmona, il quale, commentando la proposta dei c.d. “pacs”, affermava che “l’omosessualità sarebbe una patologia di carattere genetico, come la sindrome di Down, che gli omosessuali sarebbero “aberrazioni genetiche” e quindi persone da curare in quanto avrebbero fatto una scelta contraria rispetto alle determinazioni della natura”. Accolta quindi la tesi della causa di non punibilità di cui all’art. 599 c.p. il pubblico ministero (more…)

Lezioni americane: dalla libertà d’opinione alla rilevanza penale dell’omofobia

Partendo da una sentenza della Corte Suprema messicana, richiamando alla mente due interventi coevi, uno della Cedu ed uno della Suprema Corte del Canada, si assiste ad un tracciato, disegnato da diverse realtà giurisprudenziali, di isolamento dei discorsi d’odio, eradicando gli stessi dalle tutele offerte dal diritto alla libera manifestazione del pensiero. Il principio di fondo che si ricava è che una società democratica trova pieno compimento della sua missio proprio nella tutela della dignità umana che, nel caso di specie, viene aggredita da un esercizio aberrante di un diritto che, portato all’estremo, scivola dal crinale della legittima manifestazione di una opinione ad incitamento all’odio.

di Luca Morassutto

Quaerens me sedisti lassus
Dies irae

1. Una legge contro l’omofobia limiterebbe la libera manifestazione del pensiero? 2. Il principio di diritto di cui alla sentenza della Suprema Corte de Justicia messicana 3. Il fatto 4. La strada tracciata dalla Primera Sala: espressioni omofobe come una categoria di manifestazione di idee discriminatorie e di discorsi d’odio – l’enfatizzazione delle categorie sociali 5. Le conclusioni a cui perviene la Primera Sala 6. Intersezioni giurisprudenziali: il caso Vejdeland ed altri contro Svezia 7. Corte Suprema del Canada: Saskatchewan (Human Rights Commission) v. Whatcott ed il principio secondo cui la manifestazione delle idee ed il sentimento religioso non sono valori assoluti privi di bilanciamento 8. Il Caso Italia: “non la verità, ma quello che si sono immaginati”

 

Eppure  persino il Cristo si è seduto stanco presso il pozzo di Sicar all’ora sesta. Stanchezza che di contro i movimenti anti diritti civili paiono non ravvisare. Forse chi si è seduto, questa volta pigro e svogliato, si badi bene sicuramente non stanco, è una intera classe politica che ad oggi non è stata in grado di cogliere l’istanza di protezione da reati omo-transfobici che una minoranza costituzionalmente tutelata, da tempo avanza. Chi si è seduto stanco, sicuramente deluso, è parte di quel movimento lgbt, non locale ove ottimamente si opera ma nazionale, che trova non poche difficoltà nell’interloquire sui due macro temi fondamentali: matrimonio egualitario e legge contro l’omofobia. (more…)

Per il P.M. non è punibile chi reagisce ad offese omofobe

Uno studente dell’università Bocconi reagisce all’affermazione di un politico, sindaco di una nota città, per cui «l’omosessualità sarebbe una patologia di carattere genetico, come la sindrome di Down» e che gli omosessuali sarebbero «aberrazioni genetiche», contenuta in un video su Youtube. Querelato dal politico per l’insulto (ma brutta testa di c..)pubblicato fra i commenti sul sito, il Pubblico Ministero di Busto Arsizio ravvisa tuttavia la causa di non punibilità di cui all’art. 599 c.p., affermando che la reazione dell’imputato è letteralmente «anche sin troppo contenuta rispetto alla gravità delle affermazioni di chiaro stampo omofobo rese dalla p.o..

di Luca Morassutto

Il Fatto:

Nel 2006, il sig.  F. F., ex An poi Pdl, Sindaco di Sulmona (l’Aquila) fino al 2013, partecipa ad una trasmissione di una tv locale dove rilascia delle dichiarazioni che saranno giudicate in un secondo tempo di contenuto omofobo. Giova in tal senso riferirne il tenore: “non vorrei che mio figlio fosse gay … ho solo figlie femmine, purtroppo anche tra le donne esiste l’omosessualità, preferirei moltissimo che le mie figlie crescessero in maniera normale, facessero una vita normale, si formassero una vita normale. Se poi dovessi vedere che le cose non vanno tanto bene le farei curare. Perché chi è omosessuale fa una scelta che è contraria a quella – ma questa è una opinione mia ovviamente- fa una scelta contraria a quella che la natura gli ha indicato. Se hai degli ormoni maschili, se hai un genoma di tipo maschile, se hai i cromosomi xy invece che avere xx fai il maschietto se hai xx fai la femminuccia. Il contrario è un po’ fuori natura insomma, probabilmente c’è qualche problema di tipo…ci sono composizioni intermedie di questi assetti genetici … ci sono delle aberrazioni genetiche che determinano il fatto che non si sia né perfettamente uomo né perfettamente donna…nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di scelte fatte per un gusto personale. Non posso pensare che una coppia gay …che queste famiglie possano regolarmente adottare i bambini perché il condizionamento psicologico sarebbe tale e così forte che questi bambini avrebbero sicuramente dei problemi.”[1]
Ben presto il video raccoglie un importante numero di visite, con annessi commenti per lo più sarcastici per (more…)

Tre lezioni dal caso Taormina: il ruolo della società civile come strumento di empowerment dei soggetti discriminati

La recente decisione del Tribunale di Bergamo del 6 agosto, con la quale un notissimo avvocato è stato condannato per discriminazione sul lavoro delle persone omosessuali, rappresenta la prima applicazione in Italia della normativa europea in materia di discriminazione per orientamento sessuale. L’Autore illustra tre specifiche ragioni per cui il caso merita attenzione, da cui gli operatori del diritto possono trarre spunto per una implementazione della lotta alla discriminazione secondo i canoni evidenziati anche dalla Corte di Giustizia.

The recent decision of the Bergamo Tribunal (6/08/2014), in which a very well-known Italian lawyer has been condemned for discriminatory conduct towards homosexuals, represents the first application in Italy of the prohibition of discrimination on grounds of sexual orientation as provided under EU Law. The Author highlights three relevant reasons for which the case is worth attention. He argues that legal pratictioners in the field shall draw on such reasons to properly implement a strategy against discrimination designed according to the parameters established by the Court of Justice of the European Union.

di Francesco Rizzi*

La prima applicazione in Italia del divieto di discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale nell’occupazione e nelle condizioni di lavoro come sancito dal D.lgs. 216/03 (che recepisce la Direttiva direttiva 2000/78) costituisce per i giuristi che, a diverso titolo, si occupano di diritto antidiscriminatorio, un caso paradigmatico e di grande rilevanza, almeno per tre ragioni. Con l’ordinanza del 6 agosto 2014 del Tribunale di Bergamo (di cui si può leggere qui la puntuale ed esaustiva sintesi di Marco Gattuso), il giudice del lavoro condanna per violazione del divieto di discriminazione diretta un noto avvocato che aveva dichiarato, lo scorso ottobre in una trasmissione radiofonica, che non avrebbe avviato collaborazioni nel suo studio (di natura autonoma o subordinata) con professionisti omosessuali, colorando le sue argomentazioni con espressioni omofobiche e volgari1. (more…)

“Camera matrimoniale solo per coppie etero sposate”: il caso Bull v. Hall deciso dalla U.K. Supreme Court.

di Denise Amram*

L’Autrice commenta la decisione della Supreme Court of Justice, Bull and another v Hall and another, decisione del 27 novembre 2013 resa dalla Corte Suprema inglese, concernente la possibilità di qualificare come comportamento discriminatorio sulla base dell’orientamento sessuale il rifiuto da parte del proprietario di un Bed & Breakfast di far occupare una camera matrimoniale ad una coppia omosessuale unita in una civil partnership. Grazie anche ad alcune considerazioni di carattere comparatistico, l’A. coglie l’opportunità per illustrare alcuni dei nodi più controversi emergenti dal bilanciamento tra autonomia privata e diritto antidiscriminatorio.

The Author comments on the Supreme Court judgment Bull and another v Hall and another, november, 27 2013 . The case concerned whether or not the refusal to allow a homosexual couple in a civil partnership to occupy a double room constitutes discrimination on the ground of sexual orientation. Thanks to some comparative remarks the Author takes the opportunity to illustrate some controversial issues arising from the balance between the Freedom of Contract and the enforcement of the Anti-discrimination Law.

La vicenda.

Ai signori Hall e Preddy, coppia omosessuale inglese, veniva negata la possibilità di alloggiare in una camera matrimoniale del Bed & Breakfast di proprietà dei ricorrenti, in quanto secondo il regolamento della struttura “out of a deep regard for marriage we prefer to let double accommodation to heterosexual married couples only”.

La coppia, unita in una civil partnership, aveva, infatti, prenotato la camera telefonicamente, ignorando la sussistenza (more…)

La strategia dell’Unione per il contrasto dell’omofobia e delle discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e l’identità di genere

(Carmelo Danisi) Con la risoluzione del 4 febbraio 2014 il Parlamento europeo si è espresso, a grande maggioranza, a favore di una Roadmap dell’Unione europea contro l’omofobia e la discriminazione fondata sull’orientamento sessuale e l’identità di genere. Collocando tale misura nel quadro della più generale azione dell’Unione in materia di diritti fondamentali, i proponenti miravano a colmare un’evidente lacuna resa più evidente dall’adozione di roadmap rivolte ad altri gruppi minoritari accomunati da caratteristiche personali contemplate insieme all’orientamento sessuale nell’art. 19 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea – TFUE (origine etniche, disabilità, sesso).

La risoluzione parte da un dato oggettivo: in Europa, secondo la più ampia indagine mai realizzata in materia ad opera dell’Agenzia per i diritti fondamentali (FRA), una persona LGBT su tre (more…)

Autorecensioni/ Omosessualità e diritti. I percorsi giurisprudenziali e il dialogo globale delle Corti costituzionali

ImmagineMentre nel dibattito pubblico si riaccende la disputa sulla via più sicura e veloce verso la rimozione della discriminazione matrimoniale, il 31 gennaio arriva in libreria un volume di grande interesse che ripercorre con intelligenza ed interessanti spunti critici la storia dell’evoluzione giurisprudenziale a livello globale in materia di riconoscimento dei diritti delle persone omosessuali e delle coppie dello stesso sesso.

di Angioletta Sperti *

Negli ultimi quindici anni, il tema dei diritti degli omosessuali e delle coppie dello stesso sesso ha assunto una dimensione globale e si può ragionevolmente sostenere che quello per i diritti degli omosessuali costituisca il fronte più caldo nelle rivendicazioni dei diritti civili del nostro tempo. In questo confronto, le Corti costituzionali e supreme operano come gli attori principali, spesso a fronte dell’inerzia dei legislatori e della loro incapacità di operare una sintesi tra posizioni contrapposte. Non può non ravvisarsi nell’attuale “stagione dei diritti” degli omosessuali, un’ulteriore manifestazione del successo a livello globale dei giudici (la cd. judicialization), chiamati spesso a risolvere questioni che in passato (more…)

Adozioni gay e omofobia tra i temi ricordati nella Relazione del primo presidente della Cassazione

Nel solco delle relazioni sull’amministrazione della giustizia di Ernesto Lupo, dense di riferimenti ai diritti fondamentali ed al diritto europeo, nella sua prima relazione da  presidente della Corte di Cassazione, Giorgio Santacroce sottolinea con forza il ruolo del giudice a garanzia dei diritti fondamentali, soprattutto in un’epoca caratterizzata da una forte sfiducia nella capacità decisionale della politica, che il primo presidente sembra fare propria, evidenziando ancora una volta la centralità delle fonti internazionali e, in special modo, della Convenzione europea dei diritti umani nell’interpretazione della regola giuridica.

Elemento di novità, oltre alle numerose suggestioni su vari temi (riforma della giustizia, crisi del sistema penitenziario ecc..), i diversi e significativi passaggi sulle questioni giuridiche aperte in materia di orientamento sessuale e identità di genere.

Le questioni aperte: adozione all’interno delle coppie omosessuali, omofobia
Nella relazione si sottolinea come nell’inerzia della politica spetti alla giurisdizione assicurare concreta protezione ai diritti fondamentali e fra i temi di cui si devono occupare i giudici, nazionale ed europei, il Presidente segnala fra gli altri il contrasto all’omofobia; l’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita; l’adozione all’interno delle coppie omosessuali. (more…)

Che cosa dice veramente la legge sull’omofobia: ovvero, il bambino e l’acqua sporca

Mentre è iniziata l’8 ottobre la discussione nella Commissione giustizia del Senato, pubblichiamo la relazione tenuta al Convegno «Omofobia, cos’è, come si manifesta, come agisce e… cosa sta succedendo», Milano 7 ottobre 2013, rivista dall’Autore e corredata da note (la relazione è intenzionalmente assai semplificata non essendo rivolta ad un pubblico di tecnici, che potranno rinvenire ulteriori elementi nelle note).

di Marco Gattuso

1.PERCHÉ UNA LEGGE CONTRO L’OMOFOBIA?

Molti, anche alcuni giuristi, hanno detto in questi mesi che una legge contro l’omofobia e la transfobia sarebbe inutile e, anzi, incostituzionale. Si è detto che non vi sarebbe alcun motivo per punire più severamente un reato commesso nei confronti di un omosessuale rispetto ad un reato contro un eterosessuale; si è detto che il bene giuridico tutelato, in caso, ad esempio, di lesioni personali, sarebbe pur sempre l’integrità fisica della vittima, o al più la sua dignità personale, per cui non si giustificherebbe un trattamento diverso[1].

Queste argomentazioni – che possono essere mosse allo stesso modo nei confronti di tutti i cd. delitti d’odio, sia per razza, religione[2] o lingua[3] che per omofobia o transfobia – non mi persuadono. Chiunque capisce che dare un ceffone ad una persona nell’ambito di una lite non è la stessa cosa che picchiare una persona perché è ebrea. Chiunque comprende che in questi casi il delitto è molto più grave, sia perché i motivi sono più spregevoli, sia perché tali delitti incutono terrore in un’intera fascia della popolazione. Non sarebbe sufficiente l’applicazione dell’aggravante dei motivi abietti e futili, già prevista nel nostro codice penale, perché nel caso dei delitti d’odio non vi è solo una motivazione più riprovevole, ma vi è anche un diverso ed ulteriore bene giuridico tutelato. Picchiandone o violentandone od uccidendone uno, (more…)