Articoli taggati con Matrimonio per tutti

Il caso della “torta nuziale” arriva alla Corte Suprema. Il punto sul same-sex marriage negli Stati Uniti a due anni dalla sentenza Obergefell

di Angioletta Sperti*

 

Sono trascorsi esattamente due anni dalla storica sentenza Obergefell v Hodges[1] in cui la Corte Suprema degli Stati Uniti ha riconosciuto alle coppie dello stesso sesso la possibilità di contrarre matrimonio in tutto il territorio nazionale. Come si ricorderà, muovendo dalla natura fondamentale del diritto al matrimonio, a prescindere da qualsiasi caratteristica personale degli sposi, la Corte Suprema ha dichiarato incostituzionale la disposizione del Defense of Marriage Act 1996 (DOMA) che ancora consentiva ad alcuni Stati di negare alle coppie dello stesso sesso l’accesso al matrimonio o il riconoscimento dei matrimoni celebrati in altri Stati dell’Unione.

Obergefell – pur rappresentando una storica vittoria dei movimenti LGBT di tutto il mondo – non rappresenta certamente la fine della lotta contro le discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale negli Stati Uniti. Lo stesso James Obergefell, in un’audizione al Congresso[2] dopo la sentenza, ha sollecitato il legislatore americano a vigilare poiché – ha dichiarato – “è di importanza cruciale che il diritto costituzionale al matrimonio non venga oggi sminuito”. Il suo appello al Congresso riporta alla memoria la lunga vicenda della lotta contro la segregazione che la Corte Suprema dichiarò incostituzionale in un’altra, storica sentenza del 1954 Brown v Board of Education. A dieci anni dalla pronuncia la segregazione sopravvisse in molti Stati del “profondo Sud” (Arkansas, Alabama, Mississippi) grazie anche alla stessa Corte Suprema che rimise l’attuazione dei principi formulati nel caso Brown alla discrezionalità degli Stati, “with all delibate speed”. Solo l’intervento del Congresso – con il Civil Rights Act del 1964 – pose fine alle resistenze di alcuni Stati, fornendo al governo federale concreti strumenti giuridici (e leve finanziarie) per contrastare la segregazione razziale.

Questo breve commento intende fornire un quadro del seguito giurisprudenziale (e legislativo) della sentenza Obergefell con la sintetica premessa che negli Stati Uniti le resistenze al matrimonio egualitario operano oggi essenzialmente su tre fronti: quello del contrasto all’introduzione – a livello statale – di divieti di discriminazione verso le persone LGBTI; quello della tutela della libertà religiosa, ed infine, su quello dell’obiezione di coscienza.

a) Il contrasto all’introduzione di divieti di discriminazione sull’orientamento sessuale: Una prima forma di “resistenza” ad Obergefell è stata (more…)

La sentenza colombiana che riconosce il diritto al matrimonio

2015-02-12 23.23.25di Roberto De Felice*

Pubblichiamo la traduzione a cura di Roberto De Felice dell’importante sentenza della Corte costituzionale colombiana del 28 aprile 2016, depositata il 30 giugno 2016 (qui la sentenza con la massima in italiano a cura di De Felice) che riconosce il diritto al matrimonio per le coppie same sex. Poiché si tratta di una decisione assai corposa (sono circa 250 pagine) ed assai dotta, di estremo interesse per l’approfondimento degli argomenti, per agevolarne la lettura l’Autore ne ha tradotto i punti essenziali, premettendo e talora intercalando il sunto di altre parti (gli ampi stralci della decisione oggetto di traduzione sono facilmente identificabili in quanto trascritti in corsivo).

 

 

1.La occasio litis: la azione di tutela dei diritti fondamentali

Con la storica decisione del 28 aprile 2016 numero 214 depositata il 30 giugno successivo, la Corte Costituzionale della Colombia, interpretando e superando una propria precedente decisione, la numero 577 del 2011, ha stabilito che, ai sensi della Costituzione (Carta Polìtica) di quella Nazione le coppie dello stesso sesso hanno diritto a celebrare i propri matrimoni, che per il locale ordinamento sono dei contratti, tanto per atto di notaio, quanto avanti i giudici della Repubblica, e gli ufficiali dello stato civile, a loro volta, sono obbligati a provvedere a tale incombente su richiesta degli interessati.

La sentenza rivede sei decisioni su azioni di tutela rese da giudici della nazione. L’azione di tutela, prevista dall’articolo 86 della Costituzione della Colombia, consente a ogni interessato di richiedere al giudice ordinario la tutela dei propri diritti fondamentali lesi da un atto della pubblica autorità. La Procura Generale della Nazione è considerata tra i soggetti legittimati a proporre l’azione di tutela. La procedura è estremamente spedita: il Tribunale, all’esito di una sommaria istruttoria, si pronuncia con sentenza, soggetta al rimedio dell’appello. Il giudice di primo o secondo grado che concluda il procedimento, negando o accordando la tutela dei diritti fondamentali richiesta dai ricorrenti, trasmette, al termine del processo, gli atti alla Corte Costituzionale, la quale può discrezionalmente pronunciarsi in merito all’azione stessa. In questo caso la Corte ha rivisto sei decisioni prese da vari giudici della Colombia in ordine alla pretesa di sei coppie omosessuali di celebrare o far registrare il proprio matrimonio da parte di uno dei pubblici ufficiali competenti. La Corte ha reso in Adunanza Plenaria[1] una sentencia di unificaciòn, con funzioni nomofilattiche stante la natura e l’importanza della questione e le relative incertezze interpretative.

Sezione 1. Il precedente della condanna del Parlamento a legiferare sulle coppie omosessuali: C. Cost 577/11. Le sei azioni di tutela riviste in questa decisione

 (a)      Celebrazione del matrimonio. Competenze dei giudici e del notaio, e dell’ufficiale di Stato Civile

 Si ricorda che la sentenza 577 del 2011 della Corte Costituzionale aveva rilevato una profonda disparità di trattamento tra le coppie eterosessuali e le coppie omosessuali, alle quali ultime era precluso il matrimonio e aveva, con singolare dispositivo, condannato il potere legislativo a legiferare entro il 20 giugno del 2013. In difetto di ogni decisione in materia, come in effetti si è verificato, la Corte, nella medesima sentenza 577, precisava che dal giorno della scadenza di tale termine tali coppie potessero celebrare il proprio vincolo davanti ai pubblici ufficiali sopra menzionati. Il matrimonio è un contratto (art 113 cc) che richiede lo scambio dei consensi avanti a tali pubblici ufficiali (art 115 cc); in particolare è competente il Giudice[2] (art 126 cc) cui si propone richiesta che indichi tale proposito e le generalità proprie e dei genitori, che è soggetta a pubblicazione mediante editto (artt. 126 e 130 cc) per quindici giorni; il Giudice decide immediatamente sulle opposizioni alle nozze e in caso che nulla osti le celebra (art 135 cc). L’atto è quindi iscritto da un notaio nel registro dello stato civile, o, fuori da una sede notarile, da un funzionario dell’Ufficio Nazionale del Registro di Stato Civile.

(b)     Il diniego di un notaio a procedere alla celebrazione.

Nel primo caso le parti si erano opposte al diniego (more…)

La Corte Suprema riconosce il diritto costituzionale al matrimonio delle persone gay e lesbiche

equalCon una sentenza storica, attesa da decenni da tutta la comunità gay e lesbica americana e non solo, la Corte Suprema degli Stati Uniti mette la parola fine ad una delle vicende più combattute e sofferte nella storia dei diritti civili, riconoscendo il diritto costituzionale delle persone gay e lesbiche di sposarsi. Tra i motivi più significativi per il riconoscimento del diritto al matrimonio, la Corte ricorda “che esso tutela i bambini e le famiglie e per questo trae significato dal diritto di procreare, di crescere ed educare i figli”. “In base alle leggi statali, alcune delle tutele per i bambini derivanti dal matrimonio sono di natura materiale. Ma dando riconoscimento e stabilità sul piano giuridico alle unioni tra i loro genitori, il matrimonio permette anche ai bambini di comprendere l’integrità e l’intimità della propria famiglia e la sua armonia con le altre famiglie della loro comunità e della loro vita quotidiana. Il matrimonio permette, inoltre, quella stabilità e permanenza che è importante per la tutela degli interessi del bambino”. Dopo aver, dunque, richiamato la realtà delle molte coppie omosessuali con figli, la maggioranza conclude che “escludere le coppie dello stesso sesso dal matrimonio contraddice una premessa centrale dello stesso diritto al matrimonio. Senza il riconoscimento, la stabilità, e la prevedibilità che il matrimonio offre, i loro bambini soffrono lo stigma derivante dal ritenere le loro famiglie come qualcosa di minore importanza. … Le leggi sul matrimonio che vengono in considerazione ai fini di questa pronuncia dunque danneggiano ed umiliano i bambini delle coppie dello stesso sesso”. Anche per questo i giudici americani ritengono indispensabile il loro intervento anche contro la volontà del Legislatore, perché “Gli individui non possono attendere l’azione del legislatore perché sia loro riconosciuto un diritto fondamentale”. “L’idea della Costituzione è quella di sottrarre certi temi alle vicissitudini della lotta politica e di porli oltre la portata delle maggioranze e dei funzionari pubblici”.

di Angioletta Sperti*

Con un’attesissima sentenza, Obergefell v. Hodges[1], la Corte Suprema degli Stati Uniti ha messo la parola fine a  più venti anni di lotta da parte delle coppie dello stesso sesso per il riconoscimento del proprio diritto al matrimonio in tutti gli Stati Uniti.

L’opinione della Corte, sostenuta da una maggioranza di 5 giudici su 4 e di cui è estensore il giudice Kennedy, conclude che gli Stati non hanno, in base al XIV Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti (in cui trovano espressione i principi dell’equal protection under the laws  e del due process of law),  né il diritto di negare licenze di matrimonio alle coppie dello stesso sesso, né quello di vietare, in base alla § 2  del Defense of Marriage Act[2](DOMA), il riconoscimento dei matrimoni “legalmente autorizzati e contratti” in altri stati dell’Unione.

La sentenza apre dunque al riconoscimento del diritto al matrimonio same-sex in tutti gli Stati dell’Unione. Prima della decisione, infatti, il diritto delle coppie omosessuali di unirsi in  matrimonio era riconosciuto in 36 dei 50 Stati.

L’antefatto giurisprudenziale.

Prima di ripercorrere le principali affermazioni della sentenza e tentarne un commento a caldo, occorre svolgere una breve premessa e ricordare che la sentenza rappresenta l’epilogo di una lunga e complessa vicenda giurisprudenziale iniziatasi nel 1993 quando, per la prima volta al mondo, la Corte Suprema dello stato delle Hawaii – in Baehr v. Lewin[3]riconobbe che la limitazione del matrimonio alle sole coppie eterosessuali rappresenta un’illegittima discriminazione fondata sull’orientamento sessuale, in violazione della Costituzione statale.

La pronuncia – del tutto isolata nel panorama giurisprudenziale e ancora distante dalla sensibilità del paese – suscitò un’accesa reazione sia a livello federale che nei singoli Stati: si temeva, infatti, che una volta ammessi i matrimoni same-sex in uno degli Stati, potesse derivarne la necessità di un riconoscimento sia a livello federale che da parte delle amministrazioni di tutti gli altri Stati. Per questo motivo, nel 1996, l’amministrazione Clinton sostenne in Congresso una proposta di legge, con l’intento di “definire e difendere il tradizionale istituto del matrimonio eterosessuale”[4]. La legge, dal titolo Defence of Marriage Act,  si proponeva di “definire e difendere il tradizionale istituto del matrimonio eterosessuale”[5] attraverso due centrali disposizioni: la § 2 –ora dichiarata incostituzionale dalla Corte Suprema –  che consentiva, come già ricordato, agli Stati di non riconoscere i matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati in altri Stati e, la sect. 3, che disponeva che a livello federale la parola “matrimonio” dovesse essere riferita alla sola coppia di sesso diverso ed il termine “coniuge” al marito o alla moglie di sesso opposto[6].

Quest’ultima disposizione fu dichiarata incostituzionale dalla Corte Suprema nel 2013, nel ben noto caso United States v. Windsor[7], di cui fu peraltro estensore lo stesso giudice Kennedy.Tuttavia, la pronuncia ritenne estranea all’oggetto del giudizio la definizione del potere degli Stati di ammettere e riconoscere i matrimoni tra persone dello stesso sesso e lasciò dunque impregiudicata la questione di legittimità costituzionale della § 2 del DOMA e, conseguentemente, quella relativa ai numerosi emendamenti costituzionali ed alle leggi ordinarie che, sin dalla fine degli anni Novanta, molti Stati  si erano affrettati ad adottare per vietare i matrimoni same-sex ed impedire il riconoscimento di quelli celebrati in altri Stati dell’Unione. (more…)

Cassazione francese: il divieto di matrimonio tra persone dello stesso sesso è contrario all’ordine pubblico

800px-La_Cour_de_Cassation_et_la_ConciergerieCon decisione del 28 gennaio 2015 n. 19 la Corte di cassazione francese ha stabilito che il divieto di matrimonio tra persone dello stesso sesso è contrario all’ordine pubblico internazionale. Nell’ipotesi oggetto della decisione, un cittadino francese ed un cittadino  marocchino, entrambi residenti in Francia avevano chiesto autorizzazione al matrimonio nonostante la legge del Marocco – richiamata dalla Convenzione franco-marocchina del 10 agosto 1981 che rinvia alla legge nazionale dei nubendi – vieti il matrimonio tra persone dello stesso sesso.

La Cour de cassation nega tuttavia che nel caso di specie la Convenzione internazionale possa prevalere sul diritto interno, che come noto dal maggio 2013 consente il matrimonio same-sex,  in quanto il principio di libertà matrimoniale configura adesso principio di ordine pubblico internazionale.

È l’ulteriore riprova del carattere mobile dei principi di ordine pubblico internazionale (diretti, come noto, ad evitare che entrino nell’ordinamento giuridico soluzioni normative estere incompatibili con i principi generali dell’ordinamento funzionali alla protezione dei diritti fondamentali). L’ordine pubblico internazionale – identificato «con i principi fondamentali che caratterizzano l’ordinamento in un determinato momento storico (more…)

Mariage pour tous e obiezione di coscienza in Francia

MARR

Con la legge n. 2013-404, fortemente voluta dal Governo francese e in particolare dalla Garde des sceaux Christiane Taubira, viene introdotto il matrimonio per le coppie dello stesso sesso nell’ordinamento giuridico francese. Senza rimodellarne contenuto e disciplina giuridica, il matrimonio previsto per le coppie eterosessuali è stato esteso tout court anche alle coppie omosessuali, ivi compreso il diritto di adottare in capo ai coniugi. Ma cosa accade se i soggetti incaricati di celebrare le nozze au nom de l’État si trovano nell’impossibilità morale di farlo, perché queste nozze contrastano con le loro convinzioni? Più in generale, è possibile riconosce un’ipotesi di esercizio del diritto all’obiezione di coscienza in capo a chi è chiamato ad assicurare un diritto?

 di Michele Saporiti*

1. Il caso giudiziario

Per garantire un’applicazione uniforme della legge n. 2013-404, il Ministro degli Interni francese indirizza una circolare ufficiale a tutti i prefetti, descrivendo minutamente le conseguenze legali del rifiuto di celebrare le nozze tra persone dello stesso sesso. In questa circolare ministeriale si afferma, senza lasciare adito ad incomprensioni, che tutti gli officiers de l’état civil esercitano tali funzioni in nome dello Stato. Tali funzioni possono essere quindi delegate ad un membro del consiglio comunale nella sola ipotesi di assenza o di impedimento legittimo del sindaco o del suo vice. Nessuna eccezione può essere tollerata. Com’è facile immaginare, questa circolare faceva seguito alle affermazioni di un significativo numero di sindaci francesi, i quali avevano pubblicamente dichiarato che non avrebbero mai officiato le c.d. “nozze gay”, anche se previste da una legge del Parlamento.

Di fronte al tenore della circolare, (more…)

La Corte Suprema dà (implicitamente) il via libera alla celebrazione dei matrimoni same-sex in cinque Stati: uno stringato order che ha il sapore di una decisione storica

rainbow_court-620x412Con una decisione fulminea, assolutamente inattesa con tanto tempismo, la Corte Suprema degli Stati Uniti non ha ammesso i ricorsi presentati da cinque Stati (Indiana, Oklahoma, Utah, Virginia e Wisconsin) contro la rimozione del divieto di matrimonio tra persone dello stesso sesso. Così facendo, la Corte non ha assunto una decisione definitiva sulla compatibilità del divieto di matrimonio con la Costituzione federale, che porterebbe all’apertura del matrimonio in tutti gli Stati Uniti d’America, ma ha deciso di non interferire, al momento, con i processi in corso nei singoli Stati. La decisione, comunque, ha effetti davvero dirompenti. Nel corso dell’ultimo anno, infatti, ben 39 sentenze emesse da varie Corti avevano annullato le leggi statuali che definivano il matrimonio come unione fra uomo e donna (per la raccolta delle decisioni, con le massime in italiano, vedi www.articolo29.it/diritto-comparatodecisioniorientamento-sessualematrimonio). Con la decisione della Corte Suprema di non interferire con queste decisioni, passano così da 19 (California, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont e Washington) a 24 gli Stati americani in cui il matrimonio è già accessibile a tutti e tutte e, soprattutto, si crea un precedente che porterà a sicure decisioni conformi in altri Stati (West Virginia, North Carolina, South Carolina, Kansas, Colorado e Wyoming).  A breve, quindi, sarà possibile sposarsi in ben 30 Stati su 50 (oltre che nel distretto della capitale, Washington DC). Ed ulteriori effetti sono attesi anche in altri Stati: uno stringato order che ha il sapore di una decisione storica.

di Angioletta Sperti*

Con uno stringato order[1], privo come di consueto di motivazione, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha negato ieri il certiorari delle pronunce di tre Corti di Appello federali le quali, negli scorsi mesi, hanno unanimemente concluso per l’illegittimità costituzionale di alcuni divieti statali di celebrazione e di riconoscimento dei matrimoni same-sex. La decisione della Corte Suprema riguarda, in particolare, i ricorsi presentati contro le sentenze delle Corti di appello del IV, VII e X Circuit, relative – rispettivamente – all’illegittimità costituzionale dei same-sex marriage bans in vigore in Virginia[2], Indiana [3], Wisconsin[4], Utah[5] e Oklahoma[6].

In attesa della propria decisione sull’emissione o il diniego del certiorari, negli scorsi mesi la stessa Corte Suprema aveva sospeso (stay) gli effetti delle pronunce delle tre Corti di Appello: il certiorari denial ha, dunque, come primo effetto immediato la possibilità per le autorità statali di dar seguito alle sentenze.  A distanza di poche ore dalla decisione della Corte Suprema, infatti, l’Attorney General dello Stato della Virginia (che aveva (more…)

Lo stop della High Court australiana: le motivazioni della sentenza che ha bocciato il Marriage Equality Act

Australia

Con la sentenza n. 55 del 12 dicembre 2013 la High Court of Australia ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge che dal 7 dicembre 2013 consentiva il matrimonio nel territorio della capitale australiana, Canberra. La battuta d’arresto é motivata esclusivamente su questioni inerenti alla ripartizione dei poteri tra lo Stato federale ed i territori federati, che non hanno competenza in materia di definizione del matrimonio. Secondo la Corte, l’eventuale apertura del matrimonio é di competenza del Parlamento federale.

di Daniele Papa*

1. Premessa

Il Marriage Equality Act, approvato dall’Assemblea legislativa dell’Australian Capital Territory – ente territoriale dello Stato federale australiano (d’ora in avanti ACT) – ha legalizzato il same sex marriage. Dal 7 dicembre 2013 è stato così possibile celebrare le prime nozze gay in Australia.

Tale atto normativo è stato oggetto di accesi dibattiti in ambito politico e nell’opinione pubblica, che hanno portato alla sua impugnazione. Già durante l’avanzamento dell’iter legislativo, il Governo federale aveva manifestato la propria contrarietà (more…)

Matrimonio tra persone dello stesso sesso e denaturalizzazione della norma. Elementi di riflessione a partire dal dibattito francese sul «Mariage pour tous»

Mariage pour tous Lyon 14

Il «mariage pour tous» e la Francia: un’analisi attenta della gestazione e della nascita di una legge che ha coinvolto per mesi un Paese intero. La sociologa Sara Garbagnoli ci racconta da Parigi il movimento in favore dell’apertura del matrimonio, gli ondeggiamenti ed i ripensamenti degli intellettuali e del Partito socialista, i passaggi parlamentari ed il problema dell’obiezione di coscienza dei sindaci (poi definitivamente superato dalla Corte costituzionale), le reazioni della Conferenza episcopale francese, le «Manif pour tous» e l’ascesa della sua eccentrica leader Frigide Barjot, i gruppi di estrema destra e le aggressioni omofobe, la perseveranza della Guardasigilli Christiane Taubira e le critiche della filosofa Beatriz Preciado, per una legge che segna un passaggio dirimente e che attira comunque anche critiche, in particolare per la mancata apertura della procreazione medicalmente assistita (che resta consentita alle sole coppie eterosessuali con problemi di sterilità), per la mancata previsione di una presunzione di genitorialità nel corso del matrimonio, per la carenza di regolamentazione della gestazione di sostegno. Ed in effetti l’argomento della difesa della filiazione biologica sembra sostituire nel dibattito pubblico i vecchi argomenti della difesa del preteso ordine naturale della famiglia. Con questo intervento, ARTICOLO29 inizia ad ospitare alcuni contributi di approfondimento sociologico e filosofico sui temi della tutela giuridica dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere.(MG).

di  Sara Garbagnoli[1]

Intervento presentato il 21 giugno 2013 al convegno organizzato da Rete Lenford e Amnesty International ai Cantieri della Zisa nell’ambito del Palermo Pride.[2]

 

Ringrazio gli organizzatori del convegno per avermi chiesto di intervenire a questa giornata di studio dedicata a «Il diritto di famiglia tra natura e diritto: Francia, Regno Unito e Italia a confronto». Ho accettato con non poca apprensione l’invito rivoltomi da Antonio Rotelli (non sono giurista e sono ancora dottoranda), ma anche con un grande piacere per ragioni certamente legate alle mie predisposizioni posizionali e alla mia traiettoria di vita (la mia non-eterosessualità, i miei interessi di ricerca – sto, infatti, svolgendo una ricerca presso l’Ehess di Parigi sulle resistenze istituzionali al riconoscimento giuridico del matrimonio tra persone dello stesso sesso in Italia).[3] Tuttavia, mi piace pensare che il fondo del mio interesse trascenda queste determinazioni e questi accidenti esistenziali e si motivi in ragione dell’importanza politica e analitica delle questioni che il tema della giornata solleva e che (le riassumerei così) riguardano e interrogano, da un lato, il modus operandi della norma sessuale  (more…)

Corte costituzionale francese: i sindaci non possono rifiutarsi di celebrare i matrimoni fra persone dello stesso sesso

2012-10-20 01.10.52(di Fabio Chiovini) Il Consiglio costituzionale francese con decisione del 18 ottobre 2013 ha dichiarato conformi a costituzione le disposizioni del codice civile riguardanti il matrimonio tra persone dello stesso sesso, nella parte in cui non prevedono alcuna possibilità per i sindaci o per i loro sostituti di ricorrere all’obiezione di coscienza e dunque rifiutarsi di celebrare tale matrimonio.

Quella dell’obiezione di coscienza da parte dei funzionari dello stato civile è una questione cha ha già avuto modo di porsi diverse volte in occasione dell’introduzione del matrimonio tra persone dello stesso sesso nei diversi ordinamenti giuridici europei. E ugualmente si è posta anche durante i dibattiti parlamentari degli scorsi mesi, che hanno infine portato all’approvazione della legge francese. Alcuni deputati dell’opposizione avevano infatti proposto di inserire nel testo, in maniera esplicita, la possibilità per i funzionari pubblici di rifiutarsi di celebrare il matrimonio. Nel caso in cui nessun altro funzionario del municipio si fosse reso disponibile a compiere tale atto, il Procuratore della Repubblica competente ne avrebbe dovuto designare uno d’ufficio. Mentre a Parigi si discutevano gli emendamenti dell’opposizione, a Strasburgo la Corte europea dei diritti dell’uomo dava un suo contributo “indiretto” al dibattito, certificando la conformità alla Convenzione della legge inglese che non prevede alcuna obiezione di coscienza relativamente alla celebrazione della civil partnership tra persone dello stesso sesso (Sentenza n. 51671/10, 15.1.2013). (more…)

Massachusetts: stessi diritti federali per i militari sposati con coniuge del proprio o dell’altro sesso

u s soldiers(di Antonio Rotelli) Con decisione del 2 ottobre 2013, la Corte distrettuale del  Massachusetts ha stabilito, sulla base del precedente della Corte suprema contro il DOMA del giugno scorso, che ai militari sposati con persone dello stesso sesso, siano essi in servizio o in pensione, devono essere garantiti gli stessi diritti e benefici federali ai quali accedono le coppie sposate eterosessuali.

Secondo la Corte, nel caso McLaughlin v. Hagel, “Le definizioni di «coniuge» e «coniuge superstite» nelle Sezioni 101(3) e (31) del Titolo 38 del Codice degli Stati Uniti in materia di benefici ai militari in servizio e in pensione sono incostituzionali in base al Due Process Clause del quinto emendamento, come applicati ai ricorrenti da parte del Department of Veteran Affairs che ha stabilito che le «prestazioni disciplinate dal Titolo 38 a beneficio dei veterani sono limitate alle coppie sposate di sesso opposto”. (more…)

Purché non se ne parli: la difesa dei diritti delle same sex couples nella sentenza Hollingsworth v. Perry

us supreme court di Graziella Romeo

Nel medesimo giorno in cui ha dichiarato incostituzionale il Defense of Marriage Act (Corte Suprema degli Stati uniti d’America, United States c. Windsor decisione del 26 giugno 2013), la Corte suprema ha reso la sentenza sulla cosiddetta Proposition 8 (Corte Suprema degli Stati uniti d’America, Hollingsworth e altri c. Perry e altri, decisione del 26 giugno 2013), ovvero l’emendamento costituzionale, adottato nel 2008 dallo Stato della California con procedura referendaria, che sanciva il carattere eterosessuale del matrimonio. Il referendum era stato preceduto e seguito da un lungo contenzioso, anche di natura costituzionale. Sempre nel 2008, infatti, la Corte suprema californiana aveva definito fondamentale il right to marry  aprendo la via al riconoscimento del matrimonio tra persone dello stesso sesso  nella pronuncia In Re Marriage Cases (183 P. 3d 384 (CA 2008) decisione del 15 maggio 2008); a stretto giro, la consultazione popolare aveva neutralizzato la conclusione dei giudici supremi inserendo una disposizione costituzionale volta a sancire il requisito della eterosessualità dell’unione coniugale. (more…)

Marriage (Same Sex Couples) Act 2013

0006f7a2-642È stata promulgata, avendo ottenuto il Royal Assent della regina, il Same-Sex Marriage Bill, ora Marriage (Same-Sex Couples) Act 2013 che ha introdotto il matrimonio tra partners dello stesso sesso in Inghilterra e Galles. Benché il progetto di legge avesse sollevato controversie e spaccature politiche anche all’interno della maggioranza di Governo, è stato poi approvato da un’ampia maggioranza di Conservatori, Laburisti e Liberal-Democratici, con gli emendamenti apportati dalla House of Lords nella giornata di Martedì (e a tal riguardo è da sottolineare l’importante contributo, giuridico e culturale, dato dai Lords al progetto di legge).

In attesa della pubblicazione ufficiale della nuova legge, si può rilevare in linea generale come il matrimonio tra persone dello stesso sesso sia simile ma non uguale al matrimonio tra persone di sesso diverso. Benché l’Act specifichi che per ‘marito’ si intende anche un uomo sposato con un altro uomo, che ‘moglie’ (more…)

Autorecensioni/Dialoghi sulla Costituzione

AUTORECENSIONI/ Dialoghi sulla Costituzione. Per saper leggere e capire la nostra Carta fondamentale, Marco Imperato e Michele Turazza (a cura di), Monte Porzio Catone, Effepi Libri, 2013, pp. 342.

Cover Costituzionedi Daniele Papa

 Il libro è un agile manuale di natura divulgativa, che ha lo scopo di far conoscere il contenuto della nostra Legge fondamentale. Come ricordava Calamandrei nel celebre “Discorso sulla Costituzione” essa è “la Carta delle proprie libertà” e appunto per questo è necessario che sia conosciuta da tutti. Perché non resti lettera morta, va portata fuori dalle Accademie; deve essere vissuta dai cittadini, ma per fare ciò è necessario che essa venga letta e compresa anche da chi normalmente non si interessa di diritto. Proprio con lo scopo di diffondere la conoscenza della Carta fondamentale e agevolarne la comprensione, fino a renderla una lettura piacevole e a tratti avvincente, gli autori di questo manualetto, Marco Imperato e Michele Turazza, conducono il lettore per mano alla riscoperta dei diritti che appartengono ad ognuno di noi, attraverso una narrazione dialogata, come se il lettore potesse porre delle domande direttamente (more…)

La Corte Suprema degli Stati Uniti e la difesa del matrimonio eterosessuale: il caso U.S. v. Windsor, 2013 U.S. Lexis 4921

7di Matteo M. Winkler

Sommario: 1. La sentenza del caso U.S. v. Windsor. — 2. Il DOMA. — 3. L’opinion della maggioranza. — 4. Conclusioni.

1. Con decisione del 26 giugno 2013 la Corte Suprema degli Stati Uniti ha posto fine all’agonia della Section 3 del Defense of Marriage Act (DOMA) del 1996, la quale stabiliva che nel diritto federale la parola «matrimonio» potesse essere interpretata solo come l’unione tra uomo e donna. Già contestata nel 2011 dall’Attorney General del Presidente Obama, che aveva dichiarato di ritenerla incostituzionale continuando nondimeno a difenderla e applicarla, la Section in parola è stata dichiarata incostituzionale da una Corte Suprema divisa, 5 giudici contro 4.

La pronuncia, accompagnata da tre dissenting opinion dei giudici Roberts, Scalia e Alito, affronta il DOMA principalmente sotto l’aspetto dell’equilibrio tra potere federale e competenze dei singoli Stati, non senza toccare incidentalmente il cuore della battaglia giudiziaria (more…)

La sentenza della Corte costituzionale francese

2012-10-20 01.18.31Con decisione del 17 maggio 2013, il Conseil constitutionnel si è pronunciato sulla legge n. 2013-404 che ha aperto il matrimonio alle coppie dello stesso sesso ed ha autorizzato l’accesso all’adozione, riconoscendone la legittimità costituzionale. Arriva così a compimento il processo legislativo che era stato intrapreso dal governo francese nell’autunno del 2012, in seguito alla promessa elettorale del presidente della Repubblica Francois Hollande, e che era stato fermamente avversato dalle forze dell’opposizione di centro-destra, sino al ricorso alla Corte costituzionale.

Escluso che si siano prodotte irregolarità nell’iter parlamentare (i ricorrenti lamentavano un’eccessiva velocità della procedura legislativa che non aveva consentito una sufficiente ponderazione), il Conseil constitutionnel conferma adesso il proprio orientamento per cui compete al legislatore la definizione dei requisiti necessari per l’accesso all’istituto matrimoniale. Come già affermato nella  decisione del 28 gennaio 2011, su uno speculare ricorso presentato avverso la preclusione all’accesso al matrimonio prevista allora dal codice civile, il Conseil ribadisce difatti come non competa al medesimo di sostituirsi alla valutazione del Parlamento, non ravvisando nell’apertura del matrimonio alcuna contrarietà ai principi fondamentali (more…)

Dieci su cinquanta

loadingCon la sottoscrizione del governatore Lincoln Chafee, lo Stato di Rhode Island, è divenuto ieri il decimo Stato degli U.S.A. ad aprire il matrimonio alle coppie dello stesso sesso.

Rhode Island è l’unico stato degli Stati Uniti ad avere una forte maggioranza cattolica.

[whohit]rhode island[/whohit]

La Francia apre il matrimonio

2012-10-20 01.18.38Con 331 voti favorevoli e 225 contrari, la Assemblée nationale ha approvato definitivamente la legge che mutando l’articolo 143 del code civil ha sancito che “Le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe“.

Il matrimonio diviene dunque istituto giuridico aperto tanto alle coppie di diverso che dello stesso sesso, così come l’adozione viene consentita alle coppie coniugate di diverso e dello stesso sesso.

La legge sarà promulgata dal Presidente della Repubblica Francois Hollande dopo l’esame delle questioni di legittimità depositate dall’UMP (Union pour un mouvement populaire), maggiore partito di opposizione di centro destra, che ha condotto un’aspra battaglia parlamentare contro il progetto di legge. Tali ricorsi parrebbero avere, tuttavia, scarsa probabilità d’essere accolti, posto che con la sentenza del 28 gennaio 2011 la Corte costituzionale francese (respingendo un’eccezione di legittimità costituzionale avverso la precedente versione del codice civile che escludeva implicitamente le coppie dello stesso sesso dal matrimonio) ha affermato la competenza del Legislatore in questa materia. (more…)

Il matrimonio arriva in Oceania

new-zealand-gay-marriage-19Il Parlamento della Nuova Zelanda ha approvato ieri la legge sul matrimonio egualitario.

E’ il secondo Paese, dopo l’Uruguay, a compiere questo passo nel corso del 2013, mentre analoghe leggi sono in corso di approvazione in Francia e nel Regno Unito. Al momento tredici Paesi nel mondo consentono il matrimonio anche tra persone dello stesso sesso, oltre a nove Stati degli U.S.A. (tra cui Washington D.C. e New York City) ed al distretto di Città del Messico.

[whohit]nuova zelanda[/whohit]

Tutela delle coppie, reati d’odio, matrimonio e costituzione

Relazione tenuta dal Dott. Marco Gattuso, magistrato del tribunale di Reggio Emilia, in occasione del convegno organizzato dal Siulp a Roma il 17 luglio 2012 su sessualità e corpo nelle forze dell’ordine.

Devo ringraziare innanzitutto per l’invito a questo convegno che mi pare della massima importanza per i temi che vengono affrontati forse per la prima volta in un ambito come questo. Ho sempre ritenuto che la collaborazione tra la magistratura e le forze dell’ordine sia essenziale per lo svolgimento del nostro compito comune, cioè assicurare giustizia e sicurezza al cittadino. Entrambi, magistrati ed appartenenti alle forze dell’ordine, abbiamo giurato sulla Costituzione che è la nostra prima guida, il canovaccio del nostro lavoro quotidiano e che contiene, come suo asse portante, il principio di uguaglianza: il nostro ordinamento si regge sul principio di uguaglianza di fronte alla (more…)