Articoli taggati con Matrimonio

Matrimoni forzati, infantili e precoci e tutela dei diritti umani in Europa: considerazioni di diritto internazionale privato

di Angelica Bonfanti*

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

Recenti statistiche rivelano che i matrimoni forzati, infantili e precoci sono pratiche molto diffuse a livello mondiale, ed anche in Europa. Il presente articolo si propone di individuare – nella prospettiva del diritto internazionale e, in particolare, del diritto internazionale privato – un approccio giuridico equilibrato, che sappia combattere in maniera efficace questi fenomeni, senza tuttavia esacerbarne, come può avvenire nei casi concreti, gli effetti negativi, proprio in termini di protezione dei diritti delle vittime coinvolte. A questo fine, dopo avere inquadrato le pratiche in esame alla luce del diritto internazionale, con particolare attenzione alla tutela dei diritti fondamentali in Europa, lo scritto dà conto della disciplina vigente negli ordinamenti europei e delle connesse problematiche di diritto internazionale privato.

According to recent statistics, forced, child and early marriages are very widespread in the world, including in Europe. This article aims at identifying a balanced international and private international legal approach, adequate to effectively combat these practices, without however exacerbating their negative effects in terms of protecting the rights of the victims involved. To this end, after having framed these phenomena in the light of international law, with particular attention to the protection of fundamental rights in Europe, the essay examines the legislations in force in several European States and analyzes the specific private international legal issues.

*Professoressa associata di Diritto internazionale, Università degli Studi di Milano

(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS 2020-2)

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Mariage pour tous e obiezione di coscienza in Francia

MARR

Con la legge n. 2013-404, fortemente voluta dal Governo francese e in particolare dalla Garde des sceaux Christiane Taubira, viene introdotto il matrimonio per le coppie dello stesso sesso nell’ordinamento giuridico francese. Senza rimodellarne contenuto e disciplina giuridica, il matrimonio previsto per le coppie eterosessuali è stato esteso tout court anche alle coppie omosessuali, ivi compreso il diritto di adottare in capo ai coniugi. Ma cosa accade se i soggetti incaricati di celebrare le nozze au nom de l’État si trovano nell’impossibilità morale di farlo, perché queste nozze contrastano con le loro convinzioni? Più in generale, è possibile riconosce un’ipotesi di esercizio del diritto all’obiezione di coscienza in capo a chi è chiamato ad assicurare un diritto?

 di Michele Saporiti*

1. Il caso giudiziario

Per garantire un’applicazione uniforme della legge n. 2013-404, il Ministro degli Interni francese indirizza una circolare ufficiale a tutti i prefetti, descrivendo minutamente le conseguenze legali del rifiuto di celebrare le nozze tra persone dello stesso sesso. In questa circolare ministeriale si afferma, senza lasciare adito ad incomprensioni, che tutti gli officiers de l’état civil esercitano tali funzioni in nome dello Stato. Tali funzioni possono essere quindi delegate ad un membro del consiglio comunale nella sola ipotesi di assenza o di impedimento legittimo del sindaco o del suo vice. Nessuna eccezione può essere tollerata. Com’è facile immaginare, questa circolare faceva seguito alle affermazioni di un significativo numero di sindaci francesi, i quali avevano pubblicamente dichiarato che non avrebbero mai officiato le c.d. “nozze gay”, anche se previste da una legge del Parlamento.

Di fronte al tenore della circolare, (more…)

Autorecensioni/Fabrizio Mastromartino: Il matrimonio conteso. Le unioni omosessuali davanti ai giudici delle leggi

_CopertinaCon un testo appena uscito a fine 2013, la dottrina italiana torna ad affrontare la questione del matrimonio e la sentenza della Corte costituzionale n. 138 del 2010. Il bel saggio di Fabrizio Mastromartino ha però il vantaggio di potersi avvalere, e di descrivere e commentare con inusuale approfondimento ed ingegno, due fra le decisioni più interessanti ed attese degli ultimi anni: quella della Corte costituzionale spagnola (che nel novembre 2012 ha confermato la famosa ley 15/2005) e quella della Corte Suprema degli U.S.A. (che nel giugno 2013 ha dichiarato l’incostituzionalità del D.O.M.A.). Dal confronto fra le strutture motivazionali delle tre decisioni l’Autore conclude come a fondamento della decisione italiana non paiano emergere «cogenti motivi di ordine tecnico-giuridico, ma solo opinabili ragioni di carattere ideologico». La tradizione giuridica italiana non si differenzia in nulla dal resto del mondo occidentale in quanto a tutela dei diritti umani fondamentali e «l’art. 29 della Costituzione italiana ben si presta ad una definizione gender-neutral volta a meglio comprendere le trasformazioni sociali e culturali che in anni recenti hanno interessato il concetto di famiglia e l’istituto giuridico del matrimonio». Le corti dialogano fra loro e si influenzano e chissà che anche la Corte costituzionale italiana non finisca con l’allinearsi, se le sarà data occasione, ai principi enunciati dalle altre alte Corti. 

di Fabrizio Mastromartino*

 «Si presume […] che la legge non debba fare alcuna parzialità fra le persone, ma debba anzi trattarle tutte allo stesso modo, salvo quando una disparità di trattamento s’imponga per ragioni concrete di giustizia o di opportunità politica». John Stuart Mill affermava questa massima, che racchiude il significato della dimensione formale dell’eguaglianza, in un celeberrimo pamphlet (The subjection of women), riferimento ineludibile per la ribalta che la questione femminile avrebbe progressivamente conquistato nei decenni successivi. Brillantemente argomentato, in vibrante polemica con la tradizione, lo scritto di Mill, apparso nel 1866, ha rappresentato un’insuperata denuncia della disparità (giuridica) tra i sessi, al suo tempo istituzionalmente sanzionata dalla disciplina legale del matrimonio. (more…)

Lo stop della High Court australiana: le motivazioni della sentenza che ha bocciato il Marriage Equality Act

Australia

Con la sentenza n. 55 del 12 dicembre 2013 la High Court of Australia ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge che dal 7 dicembre 2013 consentiva il matrimonio nel territorio della capitale australiana, Canberra. La battuta d’arresto é motivata esclusivamente su questioni inerenti alla ripartizione dei poteri tra lo Stato federale ed i territori federati, che non hanno competenza in materia di definizione del matrimonio. Secondo la Corte, l’eventuale apertura del matrimonio é di competenza del Parlamento federale.

di Daniele Papa*

1. Premessa

Il Marriage Equality Act, approvato dall’Assemblea legislativa dell’Australian Capital Territory – ente territoriale dello Stato federale australiano (d’ora in avanti ACT) – ha legalizzato il same sex marriage. Dal 7 dicembre 2013 è stato così possibile celebrare le prime nozze gay in Australia.

Tale atto normativo è stato oggetto di accesi dibattiti in ambito politico e nell’opinione pubblica, che hanno portato alla sua impugnazione. Già durante l’avanzamento dell’iter legislativo, il Governo federale aveva manifestato la propria contrarietà (more…)

Autorecensioni/ Omosessualità e diritti. I percorsi giurisprudenziali e il dialogo globale delle Corti costituzionali

ImmagineMentre nel dibattito pubblico si riaccende la disputa sulla via più sicura e veloce verso la rimozione della discriminazione matrimoniale, il 31 gennaio arriva in libreria un volume di grande interesse che ripercorre con intelligenza ed interessanti spunti critici la storia dell’evoluzione giurisprudenziale a livello globale in materia di riconoscimento dei diritti delle persone omosessuali e delle coppie dello stesso sesso.

di Angioletta Sperti *

Negli ultimi quindici anni, il tema dei diritti degli omosessuali e delle coppie dello stesso sesso ha assunto una dimensione globale e si può ragionevolmente sostenere che quello per i diritti degli omosessuali costituisca il fronte più caldo nelle rivendicazioni dei diritti civili del nostro tempo. In questo confronto, le Corti costituzionali e supreme operano come gli attori principali, spesso a fronte dell’inerzia dei legislatori e della loro incapacità di operare una sintesi tra posizioni contrapposte. Non può non ravvisarsi nell’attuale “stagione dei diritti” degli omosessuali, un’ulteriore manifestazione del successo a livello globale dei giudici (la cd. judicialization), chiamati spesso a risolvere questioni che in passato (more…)

Anche il coniuge dello stesso sesso del cittadino comunitario ha diritto di stabilirsi in Italia ai sensi del t.u. sulla circolazione e sul soggiorno dei cittadini dell’U.E.

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Alla luce della recente interpretazione “gender neutral” data dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo alla nozione di matrimonio, del riconoscimento operato dalla Corte Costituzionale del diritto fondamentale delle persone omosessuali di vivere liberamente la condizione di coppia e dell’estensione del concetto di “famiglia” a tali coppie effettuato dalla Cassazione, la decisione del  Tribunale di Pescara, ordinanza del 15 gennaio 2013, in commento consolida il più recente orientamento giurisprudenziale che, raccogliendo l’invito della Suprema Corte a garantire alle unioni same sex un trattamento omogeneo a quello delle coppie eterosessuali coniugate, riconosce rilevanza al matrimonio officiato all’estero tra persone dello stesso sesso ai fini della concessione del permesso di soggiorno, ex art. 2 del Dlgs n. 30/07, al coniuge extracomunitario di cittadino dell’Unione Europea.

di Giovanni Genova (*)

1. Premessa

Un cittadino brasiliano, validamente ed efficacemente sposato in Portogallo con un cittadino portoghese, a seguito del trasferimento in Italia del marito, chiede al Questore di Pescara l’emissione in proprio favore di un permesso di soggiorno quale coniuge di cittadino comunitario, ai sensi del testo unico sulla circolazione e sul soggiorno dei cittadini dell’Unione Europea (more…)

Marriage (Same Sex Couples) Act 2013

0006f7a2-642È stata promulgata, avendo ottenuto il Royal Assent della regina, il Same-Sex Marriage Bill, ora Marriage (Same-Sex Couples) Act 2013 che ha introdotto il matrimonio tra partners dello stesso sesso in Inghilterra e Galles. Benché il progetto di legge avesse sollevato controversie e spaccature politiche anche all’interno della maggioranza di Governo, è stato poi approvato da un’ampia maggioranza di Conservatori, Laburisti e Liberal-Democratici, con gli emendamenti apportati dalla House of Lords nella giornata di Martedì (e a tal riguardo è da sottolineare l’importante contributo, giuridico e culturale, dato dai Lords al progetto di legge).

In attesa della pubblicazione ufficiale della nuova legge, si può rilevare in linea generale come il matrimonio tra persone dello stesso sesso sia simile ma non uguale al matrimonio tra persone di sesso diverso. Benché l’Act specifichi che per ‘marito’ si intende anche un uomo sposato con un altro uomo, che ‘moglie’ (more…)

Tribunale di Milano: l’omosessualità celata al coniuge è causa di nullità del matrimonio

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Tribunale di Milano, sezione nona civile, sentenza del 13 febbraio 2013 (Pres. ed est. Canali) MATRIMONIO – OMOSESSUALITÀ DI UN CONIUGE CELATA ALL’ALTRO – VIZI DEL CONSENSO – ERRORE SULLA IDENTITÀ – INVALIDITÀ – SUSSISTENZA – ERRORE SU UNA MALATTIA, ANOMALIA O DEVIAZIONE SESSUALE – ESCLUSIONE

Il matrimonio civile, in cui un coniuge abbia taciuto all’altro la propria omosessualità e che abbia cagionato l’assenza di rapporti sessuali, può essere annullato per causa di errore; l’omosessualità di un coniuge non è qualificabile tuttavia come errore su una malattia, anomalia, o deviazione sessuale, bensì come errore sulla identità complessiva del coniuge.

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Una notevole interpretazione in tema di errore in materia di consenso matrimoniale

                                                                                                                                                                                                                       di Roberto De Felice

   

1.         La narrativa della sentenza è abbastanza chiara nel delineare il vizio di errore di cui all’art. 122 c.c.: uno dei nubendi ha taciuto all’altro la propria omosessualità; il matrimonio, di conseguenza, non è stato nemmeno  propriamente consumato e quindi il vizio ha avuto un effetto significativo sull’attuazione del rapporto. Trattasi ora di discernere se l’errore su una siffatta qualità del nubendo possa costituire, come ha ritenuto (more…)

Il matrimonio tra persone dello stesso sesso è costituzionale

Demonstrators hold a copy of the italian

di Marco Gattuso

Qualcuno si dice molto sicuro/a che la Corte costituzionale (nella sentenza n. 138 del 2010) abbia affermato che i matrimoni tra persone dello stesso sesso siano vietati dalla nostra Costituzione; sostiene che la Corte si sarebbe pronunciata espressamente per un divieto e che la cosa sarebbe pacifica; a questo punto il parlamento italiano non sarebbe libero di ammettere i matrimoni tra persone dello stesso sesso (come sta accadendo nel resto del mondo occidentale) perché sarebbe necessario cambiare la Costituzione.
È forse il caso di riassumere in parole semplici i termini della questione (sotto il profilo strettamente giuridico):
1) Nel 2010 la Corte costituzionale ha stabilito che non vi è l’obbligo di introdurre il matrimonio gay. Sin dall’inizio la sentenza è apparsa tutt’altro che (more…)