Articoli taggati con Marco Gattuso

Cagliari e Roma: le prime due decisioni dopo le sentenze della Corte costituzionale

di Marco Gattuso

1.

La Corte d’appello di Cagliari, con decreto depositato il 29 aprile 2021 ha confermato la necessità di iscrivere anche la madre intenzionale nell’atto di nascita. Il tribunale di Roma con decreto del 18 aprile 2021 (per il cui invio si ringrazia l’avv. Michele Giarratano) per suo verso ha imposto al Comune di Roma di annotare l’atto con due mamme già formato da altro Comune.

L’importanza delle due decisioni risiede nell’essere le prime due emesse da giudici di merito dopo il deposito delle due sentenze n. 32 e 33 del 9 marzo 2021, contenenti come si rammenterà l’indicazione della inidoneità dell’adozione in casi particolari come strumento di tutela dei bambini nati da due donne a mezzo di pma eterologa oppure da coppie etero o omosessuali a mezzo di gpa, con un forte monito al legislatore di intervenire con urgenza.

Nelle more di un (allo stato inverosimile) intervento del Parlamento, la parola torna dunque ai giudici, i quali dinnanzi a un bambino che, in concreto, chiede tutela, non possono arrestarsi a un non liquet.

2.

La sentenza della corte cagliaritana si caratterizza, in particolare, per l’ampia e assai accurata motivazione, con cui ricostruisce e si confronta sostanzialmente con tutti i più recenti arresti della Corte costituzionale e della Corte di cassazione, fornendo una precisa e condivisibile immagine del quadro normativo e dello stato dell’arte.

La Corte, in particolare, è molto precisa e netta nel distinguere i due piani, della valutazione delle condotte degli adulti e della tutela di bambini, per cui per un verso dà atto che la legislazione italiana – a differenza di molti altri paesi europei – non consente l’accesso delle coppie dello stesso sesso alla pma e neppure all’adozione di bambini in stato di abbandono, ma per altro verso dà pure atto che la legislazione vigente in materia di pma impone, a tutela del nato, di riconoscere come genitori i due membri della coppia che abbiano espresso, per fatti concludenti, il consenso.

Si tratta, dunque, dell’ennesima decisione di merito che conferma tale interpretazione del quadro normativo vigente, con un franco esame degli argomenti di segno contrario svolti dalla prima sezione della Corte di cassazione nelle sentenze n. 7668 del 3 aprile 2020 e n. 8029 del 22 aprile 2020, da cui la Corte cagliaritana dichiara di dissociarsi. Da questo punto di vista si tratta, dunque, di una sentenza, particolarmente accurata nella motivazione, che conferma un indirizzo già emerso in diverse altre decisioni.

In particolare il Tribunale di Cagliari (la cui decisione del 28 aprile 2020 viene così confermata), dava atto «che il dialogo tra giudici di merito (more…)

I primi commenti alle sentenze della Consulta del 9 marzo sulle due mamme e i due papà

 Il convegno organizzato da Rete Lenford e Famiglie Arcobaleno sulle sentenze della Corte costituzionale n. 32 e 33 del 9 marzo 2021. La prima occasione di riflessione sul contenuto e le implicazioni delle due decisioni, con relazioni di Stefania Stefanelli, Alexander Schuster e Marco Gattuso. Un pomeriggio intenso e interessante, con oltre 1200 (!) persone collegate.

QUI LA REGISTRAZIONE INTEGRALE DEL CONVEGNO

Certezza e tempi “breves que possible” per trascrizioni e adozioni in casi particolari dopo il parere Cedu 10/4/2019

di Marco Gattuso

 

La Corte europea dei diritti umani nel recente parere pubblicato il 10 aprile 2019 su sollecitazione della Court de Cassation francese[1], ha affermato il diritto del bambino nato a mezzo di maternità surrogata al rispetto della vita privata ai sensi dell’art. 8 della Convenzione, sicché l’ordinamento nazionale deve prevedere la possibilità di riconoscere una relazione genitore-figlio con la madre cd. intenzionale.

La Corte non ha ritenuto che tale riconoscimento debba avvenire necessariamente mediante la trascrizione del certificato estero nel registro di stato civile, potendo l’ordinamento del Paese aderente ricorrere all’alternativa dell’adozione del bambino da parte della madre intenzionale, purché sia assicurata una procedura tempestiva e efficace.

La Corte europea dei diritti umani richiede dunque a tutti i paesi aderenti di riconoscere in caso di maternità surrogata entrambi i genitori intenzionali nel più breve tempo possibile («breve que possible»).

Si tratta di un principio che, seppure espresso con riguardo alla madre intenzionale, trova sicura applicazione anche nel caso di certificati di nascita (americani o canadesi) con due padri. Una sua limitazione ai soli figli di coppie eterosessuali appare invero assai ardua, dovendosi confrontare col superiore interesse del minore e col suo diritto a salvaguardare la relazione con entrambi i genitori, col giudizio sostanzialmente neutro nei confronti della omoparentalitá e, infine, col divieto di discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale (in questo caso si tratterebbe discriminazione indiretta subita dal bambino a causa dell’orientamento sessuale dei genitori). Tutti temi su cui la Corte europea (ma anche la nostra giurisprudenza di legittimità) si è già espressa.

Secondo la Corte europea, dunque, la procedura di adozione del “figlio del partner”, ove sia l’unica consentita nell’ordinamento al fine di salvaguardare il diritto ex art. 8 Cedu del bambino al riconoscimento della relazione giuridica con chi lo ha voluto mettere al mondo (“diritto alla vita familiare”), può essere considerata una legittima alternativa alla trascrizione del certificato straniero solo se consenta il riconoscimento giuridico in modo certo e nel tempo “breve que possible”. La valutazione in merito è rimessa al giudice nazionale.

In Italia non vi è alcuna espressa regolamentazione della cd. omogenitorialità.

Com’è noto, un indirizzo giurisprudenziale, inaugurato dal tribunale per i minorenni di Roma nel luglio 2014, ha ammesso in queste ipotesi il ricorso alla cd. adozione in casi particolari ex art. 44 lettera d), legge adozioni[2].

Il legislatore ha tentato nel 2016 di regolamentare la materia introducendo una espressa estensione dell’art. 44, lettera b), oltre che al “coniuge” (necessariamente eterosessuale) del genitore, anche al suo unito civilmente, ma dopo una oscura vicenda parlamentare tale disposizione (l’art. 5 dell’originario disegno di legge Cirinnà) fu stralciata.

Ciò nonostante, il legislatore (more…)

Figli alla nascita: dal tribunale di Torino una prima conferma per la “primavera dei comuni”

                                                                         di Marco Gattuso

1. Con due decreti depositati in data 21 maggio e 11 giugno 2018 il Tribunale di Torino ha disposto che due bambini, che il sindaco Chiara Appendino ha riconosciuto nelle scorse settimane come figli di due mamme (annotando entrambe le donne nel loro atto di nascita), prendano il doppio cognome.

Non si tratta, per esplicita segnalazione del tribunale, di decisioni che si occupano in via diretta della questione della bigenitorialità per i cd. bambini arcobaleno, e tuttavia le due decisioni gemelle presentano aspetti assai interessanti che vanno evidenziati e segnano, per quanto si dirà, il primo implicito avallo giudiziario della tesi sostenuta dagli ormai numerosissimi sindaci, di diverse coloriture politiche, che hanno contribuito in questi mesi al fenomeno della cd “primavera dei comuni” con l’iscrizione dei nominativi delle due mamme o due papà nel certificato di nascita di questi bambini (l’elenco é in continuo aggiornamento: Torino, Milano, Catania, Bologna, Firenze, Palermo, Napoli, Empoli, Gabicce, Grosseto, Serradifalco, Casalecchio di Reno…).

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Comune di Torino sulla iscrizione di due mamme o papà negli atti di nascita: non è una forzatura giuridica

di Marco Gattuso

La sindaca di Torino ha annunciato ieri la volontà di iscrivere all’anagrafe i figli nati da coppie di due mamme o due papà.
La decisione è scaturita dal caso (riportato dalla stampa nei giorni scorsi ) di due mamme che avevano chiesto – non la trascrizione di un certificato estero ma – di iscrivere un certificato di nascita con due mamme per un bambino che è nato qui in Italia.
La questione delle trascrizioni di atti di nascita esteri é stata già affrontata e risolta positivamente da altri Comuni in casi ormai numerosi, in particolare grazie a due importanti pronunce della Corte di Cassazione (vedi qui e qui).
Il Comune di Torino si allinea a tale indirizzo e annuncia tuttavia oggi anche una scelta nuova, poiché qui non si tratta di ammettere un atto già formato all’estero (che come noto può essere trascritto sempre, anche se non conforme alle nostre leggi, purché non sia contrario all’ordine pubblico internazionale), ma di formare un atto di nascita con due mamme o due papà, in quanto lo si assume conforme alla nostra legge nazionale.
Si tratta di una scelta importante, perché segna il passaggio al riconoscimento che i bambini nati dalle “famiglie arcobaleno” possono godere di una tutela piena già secondo le leggi vigenti. Ben oltre la cd. stepchild adoption che lascia questi bambini privi di un genitore per anni, che dipende da una successiva scelta dei genitori, che deve essere sottoposta a un nuovo vaglio dei tribunali (spesso lungo, incerto e costoso) e che secondo alcuni non dà neppure effetti pieni.
Nel comunicato della sindaca di Torino si legge che vi è la sua “ferma volontà di dare pieno riconoscimento alle famiglie di mamme e di papà con le loro bambine e i loro bambini” per cui “da mesi stiamo cercando una soluzione compatibile con la normativa vigente” e che “la nostra volontà è chiara e procederemo anche forzando la mano, con l’auspicio di aprire un dibattito nel Paese in tema di diritti quanto mai urgente”.
Nel comunicato, la sindaca sottolinea dunque come questa svolta sia diretta, innanzitutto, a riaprire il dibattito politico sulla questione dell’omogenitorialità.
Non è questa evidentemente la sede per discutere le implicazioni e gli effetti politici di questa scelta, mentre può essere utile riflettere sulle sue implicazioni strettamente giuridiche e, soprattutto, sul fondamento giuridico di questa decisione.

La sindaca, dunque, afferma che procederà senz’altro alla formazione degli atti di nascita, che il suo ufficio sta “cercando una soluzione compatibile con la normativa vigente” e che comunque non è neppure esclusa la eventualità di “forzare la mano”.
È ovvio che il sindaco, quando agisce quale ufficiale di stato civile, debba tenere (more…)

Associazioni, democrazia e il principio “una testa un voto”

di Marco Gattuso

1.

Ha fatto molto discutere l’esito del recente congresso di una associazione lgbti italiana, per cui sono stati sostanzialmente riconfermati i vertici e la linea politica. Pur non volendo entrare nel merito della discussione politica in corso e, men che meno, nella vita interna della stessa associazione, della quale si ignorano peraltro elementi di dettaglio che possono rivelarsi dirimenti, non essendo note al momento informazioni certe con riguardo alle specifiche modalità di formazione dell’organo congressuale e di voto (in particolare allo stato non risultano pubblici né i verbali del congresso né le modalità di composizione dello stesso), la vicenda e il dibattito che ne è conseguito, soprattutto con riguardo alle modalità di determinazione delle delibere associative, appare buona occasione per qualche riflessione più in generale in materia di associazioni non a scopo di lucro e principio di democraticità.

La questione dell’effettività della democrazia interna delle associazioni, infatti, è ritornata e ritorna a più riprese nella storia dei movimenti per i diritti civili italiani, anche lgbti, nessuna formazione associativa e nessuna parte politica o culturale essendo esente da tentativi di forzature e, quindi, dalla necessità di chiarimenti costanti con riguardo ai principi giuridici che reggono la vita associativa.

Dunque, senza nulla volere aggiungere in relazione a vicende specifiche per cui, come detto, mancano allo stato specifici elementi di giudizio, può essere questa l’occasione per alcune precisazioni sulla non sempre facile relazione fra la libertà di associazione, da tutelare nei confronti di poteri esterni, pubblici e privati, e la libertà nella associazione, intesa come diritto di contribuire alla vita associativa, da tutelare rispetto alla eterna tentazione umana di precostituire egemonie politiche mediante la manipolazione delle regole interne, sempre possibile con mere modifiche statutarie.

2.

È noto, innanzitutto, che le associazioni cd. “non riconosciute” godono di ampia libertà con riguardo alla regolamentazione dei loro rapporti interni, atteso che sono sottratte a un rigido controllo statuale e sono regolamentate sulla base di scelte discrezionali degli associati e delle associate, in esercizio della loro libera autonomia negoziale (e per tale ragione tale forma associativa “non riconosciuta”, che nelle intenzioni del legislatore del 1942 era destinata a realtà minori e di scarso rilievo, è stata da subito preferita rispetto alle “associazioni riconosciute” tanto dai partiti politici, che dai sindacati, che dalla grandissima maggioranza delle associazioni senza scopo di lucro).

Per opinione quasi unanime, le associazioni, infatti, hanno innanzitutto la forma giuridica di un contratto plurilaterale, sicché vale per le stesse il principio della piena libertà dei contraenti di scegliere liberamente il tipo contrattuale che più si adatta alle loro esigenze, di derogare alle regole predisposte dal legislatore e, secondo un’opinione, anche di determinare forme contrattuali atipiche (anche chi contesta la qualificazione quale “contratto”, in ragione della non patrimonialità del suo oggetto e della discrasia fra lo “scopo comune” che caratterizza l’associazione e lo schema di scambio che sottende al contratto, tende comunque a parlare di “negozio giuridico”, con l’effetto di considerare comunque applicabili le regole generali in materia di formazione del consenso, autonomia negoziale ecc..).

Ciò non di meno, è noto che anche l’autonomia negoziale incontra un limite nella necessità di rispettare le norme imperative, inderogabili, poste dall’ordinamento a protezione di interessi pubblici o diritti individuali inviolabili.

Alla forma giuridica contrattuale si accompagna, invero, la concezione dell’associazione come formazione sociale e organizzazione collettiva attraverso la quale una pluralità di individui che versino nelle medesime condizioni sociali concorrono al perseguimento di ideali comuni, alla cui tutela è preposto l’articolo 18 della Costituzione, che protegge la (more…)

Il dialogo fra le corti minorili in materia di stepchild adoption

 

di Marco Gattuso* e Angelo Schillaci**

 

1. Palermo, Bologna, Venezia: tre punti di vista sulla stepchild adoption

Nelle ultime settimane sono state depositate tre sentenze in materia di adozione coparentale (Tribunale per i minorenni di Venezia del 31 maggio 2017, depositata il 15 giugno; Tribunale per i minorenni di Palermo del 30 luglio 2017; Tribunale per i minorenni di Bologna del 20 luglio 2017, depositata il 31 agosto), le quali – ad un anno dalla decisione con cui la Cassazione (con la nota sentenza n. 12962 del 24 maggio 2016) l’ha ammessa in caso di conviventi anche dello stesso sesso – rappresentano tre diversi atteggiamenti dei tribunali italiani sulla questione che tanto ha agitato il dibattito pubblico durante l’iter della legge sull’unione civile: la c.d. stepchild adoption applicata alle coppie omosessuali.

Tutti e tre i tribunali aderiscono in linea di principio all’indirizzo della Cassazione, potendosi ritenere così verosimilmente accantonato quell’orientamento di netta contrapposizione seguito dai Tribunali per i minorenni di Torino e Milano (Torino 11 settembre 2015; Milano, 17 ottobre 2016 in Articolo29 con nota S. Stefanelli, che divergevano con varia motivazione dall’interpretazione evolutiva del tribunale per i minorenni di Roma avallato dalla Cassazione), le cui decisioni sono state poi riformate dalle rispettive Corti di appello (Torino 27 maggio 2016; Milano 9 febbraio 2017).

In nessun caso, inoltre, viene negato che una volta ammessa l’applicabilità dell’art. 44 lettera d) legge n. 184/83 (d’ora in poi, legge adoz.) al convivente del genitore legalmente riconosciuto, la stessa debba essere estesa anche nell’ambito delle coppie omosessuali. Sul punto valga il richiamo alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani che vieta ogni distinzione fra coppie conviventi eterosessuali e omosessuali anche in materia di adozioni[1]. Sulla idoneità genitoriale delle coppie dello stesso sesso valga inoltre il rimando all’unanime presa di posizione delle organizzazioni degli psicologi, degli psicoanalisti e dei pediatri, quali si desumono dai loro statements ufficiali[2], e la costante giurisprudenza europea[3],  internazionale[4] e della nostra Corte di cassazione[5] e di merito[6].

Ciò nonostante, il Tribunale per i minorenni di Palermo giunge a conclusioni che annullano ogni pratico effetto giuridico all’indirizzo della Suprema Corte (tant’è che il ricorso viene rigettato), mentre la decisione veneziana, pur favorevole per la ricorrente, appare dissonante nella motivazione.

Di tutt’altro segno la decisione del Tribunale per i minorenni bolognese (la quale segue alcune sentenze analoghe depositate in luglio, contenenti interessanti e innovative affermazioni con riguardo alla natura familiare delle relazioni e agli effetti in materia della legge n. 76/2016 istitutiva  dell’unione civile fra persone dello stesso, per cui si rimanda ad altro commento in questo sito[7] ), a nostro avviso del tutto condivisibile ed assai accurata, la quale contiene una precisa e chiara risposta alla sollecitazione palermitana, in un interessante e singolare dialogo fra le nostre corti minorili.

Da un lato, pertanto, le decisioni in commento confermano che l’orientamento inaugurato dal Tribunale per i minorenni di Roma nel 2014 e confermato dalla Corte di cassazione (more…)

La vittoria dei bambini arcobaleno

di Marco Gattuso

1. La decisione della Cassazione

 Con la sentenza n. 12962 del 26 maggio 2016 depositata in data odierna la Corte di cassazione dice sì all’adozione per i bambini arcobaleno, colmando il “buco nel cuore” lasciato dal legislatore.

La Suprema Corte avalla l’interpretazione dell’art. 44 lettera d) della Legge sulle adozioni già adottato dal Tribunale per i minorenni  di Roma, sentenza del 30 luglio 2014 e successivamente confermata dalla Corte d’appello di Roma e dalla Corte d’Appello di Torino (e richiamato adesivamente anche dalla Corte d’appello di Milano), che consente l’adozione coparentale (cd. stepchild adoption) da parte del genitore sociale all’interno delle famiglie omoparentali (per tutta la giurisprudenza v. QUI).

Dopo tante polemiche, oggi la Corte di cassazione ci dice dunque che sussiste un diritto fondamentale dei bambini arcobaleno a mantenere una relazione familiare legalmente riconosciuta con entrambe le loro mamme ed entrambi i loro papà. Un esito che non sorprende chi ha seguito negli anni le fondate argomentazioni dei tribunali che hanno applicato una norma diretta ad assicurare riconoscimento ai legami genitoriali di fatto, nell’esclusivo interesse del minore.

2. La richiesta della Procura di interessare le Sezioni unite

 Si deve osservare, innanzitutto, come sia stata disattesa dal primo Presidente della Suprema Corte la richiesta della Procura Generale di portare la questione direttamente avanti alle Sezioni unite.

Come noto l’art. 374 c.p.c. consente al primo Presidente di disporre che la Corte pronunci a sezioni unite soltanto se la questione di diritto sia stata decisa in senso difforme dalle sezioni semplici e se si tratti di «questione di massima di particolare importanza». Nella specie sul punto non si sono ancora mai pronunziate le sezioni semplici e sarebbe stato del tutto irrituale, creando peraltro un precedente pericoloso, assumere che un’ordinaria questione di interpretazione di una norma in materia di adozione in casi particolari, che rientra nell’usuale attività esegetica della Corte, assumesse tale rilievo soltanto perché venivano coinvolte persone appartenenti ad una minoranza, nella specie per orientamento sessuale, invisa ad una parte dell’opinione pubblica e della politica. (more…)

Cosa c’è nella legge sulle unioni civili: una prima guida

di Marco Gattuso*

 

Ecco il “Maxiemendamento”.
Con il voto di fiducia di oggi si chiude di fatto questo lungo e travagliato iter della legge Cirinnà. Salvo imprevisti (che la politica italiana non ci ha fatto mancare..) l’approvazione anche dell’altra Camera dovrebbe essere, di fatto, scontata.
È stato un percorso complicato e pieno di ostacoli. Questo portale non è la sede giusta per commentare i controversi passaggi politici delle ultime settimane. É, invece, la sede idonea per analizzare il testo della legge, per constatare come il testo contenga alcune cose davvero inaccettabili, altre meno rilevanti, altre addirittura risibili.

1. In primo luogo.

É inaccettabile che nel 2016, undici anni dopo la legge Zapatero e dopo quel che è successo in tutto il mondo occidentale, in parlamenti a noi vicini come quelli di Londra e Parigi, dopo la sentenza della Corte suprema americana, dopo il referendum irlandese, e tante altre vicende che abbiamo avuto modo di seguire e commentare in questo sito, una classe politica che non possiamo non definire provinciale e, almeno in parte, bigotta, non abbia posto fine alla discriminazione matrimoniale nei confronti della minoranza omosessuale.
È davvero inaccettabile, soprattutto, che la mancanza di volontà e capacità politica sia stata nascosta dietro l’alibi di insussistenti vincoli costituzionali. La Costituzione italiana, la Costituzione antifascista, non ha nulla di meno di quella spagnola, di quella francese o di qualsiasi altro Paese occidentale ed avrebbe consentito (e, ad avviso di scrive, avrebbe anzi imposto) di assicurare piena uguaglianza.
É ancora depositata in Senato una legge semplice, di poche righe, intitolata “Norme contro la discriminazione matrimoniale”. É una legge di poche parole. Perché quando le cose sono giuste e razionali, spesso sono anche semplici.
É stata prodotta, invece, una legge lunga, cavillosa, prolissa, complicata, che assicura alle coppie gay e lesbiche tutti i diritti del matrimonio ma di fatto prosegue nella strada del cd “separate but equal“.
Questa legge non appaga le istanze di uguaglianza. Non ci porta nel novero dei Paesi più civili.
Se qualcosa di buono è comunque accaduto, sta nel rianimarsi del movimento per i diritti civili, nella crescita della consapevolezza -nel Paese, nell’opinione pubblica, nel mondo accademico, nei tribunali, nella classe forense, e, soprattutto, nelle stesse persone omosessuali- della necessità di proseguire in fretta il viaggio verso la piena uguaglianza.
Credo che di questo ci avvedremo presto nella vita d’ogni giorno, nelle piazze ed anche nelle sentenze dei nostri giudici.

2. In secondo luogo.

È del tutto inaccettabile che in un Paese democratico e che si richiama ai valori occidentali non sia stato possibile mettere nero su bianco il principio del diritto dei bambini al riconoscimento giuridico della relazione con i propri genitori.
Non è stato possibile confermare una cosa così banale come la necessità di tutelare il superiore interesse dei bambini, di tutti i bambini, anche quelli con due mamme e due papà.
Il nostro portale si é battuto per questo, e la risposta al nostro appello, strabiliante per la qualità delle adesioni, prima ancora che per la quantità, ci ha confermato quanto tale esigenza sia ormai un dato del tutto acquisto nella parte più colta ed informata del Paese.
Si trattava, come abbiamo detto, di una “garanzia minima”. Sarebbe stato molto (more…)

Ecco il nuovo testo sulle Unioni Civili

 

Di Marco Gattuso

Ecco dunque il nuovo testo Cirinnà sulle Unioni civili e le convivenze di fatto.
Il nuovo testo – rielaborato alla luce dei rilievi mossi nel corso delle udienze conoscitive svolte in Commissione giustizia in gennaio e febbraio, ove sono stati ascoltati numerosi giuristi ed esperti della materia (vedi le relazioni pubblicate da ARTICOLO29) – contiene varie correzioni d’ordine tecnico e lessicale, apportate al fine di risolvere alcune eclatanti incongruenze ed alcuni grossolani errori contenuti nel vecchio testo di luglio e contiene, inoltre, una sostanziale novità, essendo stato eliminato il rinvio secco alla normativa in materia di matrimonio di cui all’art. 3 del vecchio testo di luglio (vedi qui la tavola sinottica che mette in evidenza le differenze fra il testo di luglio ed il nuovo testo).
A parte le questioni d’ordine tecnico, su cui non ci soffermiamo a prima lettura, la principale novità riguarda dunque la eliminazione del rinvio secco a tutta la normativa sul matrimonio (contenuta nel vecchio art. 3): si tratta di una scelta eminentemente politica, motivata con l’esigenza avvertita da una parte politica d’evitare ogni specifico richiamo all’istituto matrimoniale.
Nella mia relazione alla Commissione giustizia mi ero permesso di sconsigliare vivamente l’abbandono della tecnica del rinvio, evidenziando i rischi connessi alla ricostruzione di una normativa ad hoc. Fortunatamente il Legislatore non si è avventurato nella ricostruzione di una nuova normativa ma ha effettuato un rinvio alle singole norme in materia di matrimonio. Non vi è, dunque, un rinvio alla parola “matrimonio”, ma le norme che lo regolamentano vengono rese applicabili anche alla unione civile fra persone dello stesso sesso.Va preso atto che questa è stata, dunque, la scelta della politica, (more…)

Minore nato da due donne in Spagna: l’atto di nascita può essere trascritto in Italia

di Marco Gattuso

Con decreto della Corte d’appello di Torino del 29 ottobre 2014 (vedi qui la massima), reso noto oggi dal nostro portale ARTICOLO29, viene riconosciuta per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico la trascrivibilità dell’atto di nascita, formato all’estero, del figlio di una coppia omosessuale.
Con una decisione davvero storica, la Corte d’Appello di Torino, ribaltando le conclusioni cui era giunto il Tribunale, ha ordinato la trascrizione del certificato di nascita di un bambino nato da due donne in Spagna. Il bambino, dunque, è figlio di due madri anche per la legge italiana. Si tratta del primo caso per il nostro Paese: il Tribunale per i minorenni di Roma con sentenza del 30 luglio 2014 (vedi qui la prima nota di Marco Gattuso in ARTICOLO29 e qui il commento di Joelle Long in ARTICOLO29) aveva consentito, per la prima volta, ad una co-madre di adottare il figlio della compagna, oggi vi è il riconoscimento della doppia maternità sin dalla nascita.
Nella specie una donna italiana ed una spagnola avevano avuto un bambino a Barcellona: la donna italiana aveva trasferito il proprio ovulo alla donna spagnola che, dopo fecondazione con seme proveniente da un donatore, aveva portato a termine la gravidanza. Abbiamo, dunque, sia la fecondazione eterologa mediante donazione del seme da parte di un donatore esterno alla coppia, sia la scissione fra la madre genetica (cui risale l’ovocita fecondato) e la madre biologica (che ha condotto la gestazione).
La Corte ha smentito il tribunale di primo grado (more…)

Adozione negli U.S.A. da parte della co-madre: il tribunale minori di Bologna invia gli atti alla Corte costituzionale

Con ordinanza in data 10 novembre 2014 il tribunale per i minorenni di Bologna ha sollevato d’ufficio eccezione di illegittimità costituzionale della normativa vigente nella parte in cui non consentirebbe il riconoscimento di una adozione legittimante effettuata all’estero nell’ambito di una famiglia fondata da una coppia dello stesso sesso regolarmente coniugata negli U.S.A.. La parola passa, dunque, ancora una volta alla Corte costituzionale.

di Marco Gattuso

Il fatto.

Nell’ambito di una famiglia che da qualche anno vive in Italia, a Bologna, fondata da due donne che hanno convissuto da oltre 20 anni, che si sono unite nel 2008 in civil partnership negli U.S.A. e che sono legalmente sposate dal 2013, la mamma sociale (o co-mamma, termine forse preferibile) chiede al tribunale il riconoscimento della sentenza statunitense del 22 gennaio 2004 che ha disposto l’adozione piena della minore, figlia biologica della sua partner. La co-madre che agisce ha doppia cittadinanza, italiana e statunitense, mentre la bambina è cittadina degli U.S.A. e per quell’ordinamento è, dunque, legalmente figlia di entrambe le madri da oltre dieci anni.

In diritto

Come noto, i provvedimenti stranieri in materia di adozione sono riconoscibili (more…)

La prima condanna in Italia per discriminazione fondata sull’orientamento sessuale: un caso esemplare

Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Bergamo, con ordinanza del 6 agosto 2014 ha condannato un notissimo avvocato italiano per discriminazione diretta fondata sull’orientamento sessuale. Si tratta della prima decisione del genere nel nostro Paese.

(Marco Gattuso) Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Bergamo, con ordinanza del 6 agosto 2014, ha accertato il carattere discriminatorio delle dichiarazioni rese da un noto avvocato italiano, consistenti nell’avere affermato, nel corso di un programma radiofonico, di non voler assumere nel proprio studio avvocati, altri collaboratori e/o lavoratori omosessuali, condannandolo a risarcire i danni non patrimoniali subiti dalla ricorrente Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford ed a pubblicare l’ordinanza a proprie spese su uno dei principali quotidiani del Paese (il Corriere della Sera). Per quanto la disciplina antidiscriminatoria a protezione delle persone omosessuali sul luogo di lavoro sia stata introdotta in Europa, e dunque anche in Italia, da ben quattordici anni, si tratta del primo caso in assoluto di sua applicazione.

Ospite nell’ottobre 2013 della trasmissione “La zanzara”, l’avvocato aveva fatto diverse affermazioni palesemente ostili nei confronti delle persone gay e lesbiche, affermando, in particolare, che gli omosessuali “mi danno fastidio” e che “intanto io ad esempio nel mio studio faccio una cernita adeguata”; all’ulteriore domanda del conduttore “cioè, non ho capito, lei, se uno è omosessuale, non lo assume nel suo studio?” l’avvocato ribatteva “ah sicuramente no, sicuramente no” e reiterava più volte il concetto (“beh, vabbè sarà discriminazione, a me non me ne frega niente”; sollecitato ancora sul punto dal conduttore della trasmissione, “ognuno stia a casa sua, d’accordo, ma uno che vuole lavorare da lei, lei non può mettere il paletto <<non deve essere frocio>>”; “no, no, io metto questo paletto sì”; “arriva nell’ufficio del prof. Xxxxxxx un signore, chi è ? sono Francesco, prego avanti, salve sono laureato a Yale, sono il miglior avvocato su piazza però sono omosessuale, che dice Xxxxxxxx, non lo prende, il miglior avvocato del mondo?” l’avvocato rispondeva: “perché lo devo prendere, faccia l’avvocato se è così bravo e così, diciamo, così capace di fare l’avvocato si apra un bello studio per conto suo e si fa la professione dove meglio crede. Da me non… mi dispiace turberebbe l’ambiente, sarebbe una situazione di grande difficoltà”).

La vicenda appare come un evidente caso di scuola di discriminazione, (more…)

Trascritto per la prima volta in Italia un matrimonio tra persone dello stesso sesso

Per la prima volta in Italia, un Tribunale ammette la trascrizione di un matrimonio contratto all’estero fra due persone dello stesso sesso.

(Marco Gattuso) Con decreto del 3 aprile 2014, il tribunale di Grosseto ha accolto il ricorso di due italiani che si erano sposati a New York, ordinando la trascrizione del loro matrimonio: si tratta di una novità assoluta nel panorama della giurisprudenza del nostro Paese.

In seguito alla celebrazione del proprio matrimonio a New York, due cittadini italiani ne avevano chiesto la trascrizione all’ufficiale dello stato civile di Grosseto, il quale aveva rigettato l’istanza rilevando che il matrimonio tra due uomini non è consentito nel nostro paese e che si deve dare applicazione nella specie alla legge nazionale dei nubendi; secondo  il pubblico ufficiale, inoltre, il matrimonio sarebbe stato comunque contrario all’ordine pubblico.

Presentato ricorso a norma dell’art. 96 del d.p.r. n. 396 del 2000, il tribunale di Grosseto osserva come la Corte di cassazione con la nota sentenza n. 4184 del 2012 abbia già affermato che il matrimonio contratto tra due persone dello stesso sesso non può ritenersi “inesistente” per l’ordinamento italiano, atteso che, come noto, la Corte di Strasburgo nella sentenza Schalk e Kopf c. Austria del 24 giugno 2010 (more…)

Un anno di passione

Per molti versi il 2013 é stato un anno straordinario: grandi Paesi come Francia e Inghilterra hanno posto fine alla discriminazione matrimoniale basata sull’orientamento sessuale; la Corte Suprema americana ha scritto due decisioni storiche, abrogando il DOMA e aprendo definitivamente il matrimonio in California; le corti europee hanno depositato alcune importanti decisioni in materia di discriminazione, che con buona probabilità daranno ulteriori frutti. Nel contempo in altre realtà (Russia, Uganda, India…) é tornata o si é inasprita un’atroce repressione penale contro le persone lgbti. Il mondo vive tempi straordinari fra conquiste sul terreno dei diritti e dell’uguaglianza e nuove vandee.
Nato appena sei mesi fa, il 17 maggio 2013, Articolo29 ha cercato di commentare, informare, narrare le implicazioni giuridiche di questi tempi straordinari. Nato come iniziativa assolutamente indipendente, senza alcun finanziamento, armato solo della nostra passione per il diritto e delle nostre idee, il sito ha ospitato commenti ad ogni sentenza italiana, europea e anche straniera, ha seguito il percorso della legge contro l’omo-transfobia, con commenti critici di vario segno, ha anticipato novità della giurisprudenza ancora inedite.
Il nostro augurio per il 2014 é di potervi raccontare nel corso di quest’anno le prime leggi che assicurino anche in Italia tutela giuridica alle persone lgbti ed ai loro figli. Perché non é dignitoso che in questo Paese, fatto anche di gente generosa ed aperta, si debba chiedere col cappello in mano e per favore, quello che appena oltre confine, in Francia, in Svizzera o in Austria, é dato per scontato ed é riconosciuto dallo Stato come un diritto soggettivo. (more…)

Che cosa dice veramente la legge sull’omofobia: ovvero, il bambino e l’acqua sporca

Mentre è iniziata l’8 ottobre la discussione nella Commissione giustizia del Senato, pubblichiamo la relazione tenuta al Convegno «Omofobia, cos’è, come si manifesta, come agisce e… cosa sta succedendo», Milano 7 ottobre 2013, rivista dall’Autore e corredata da note (la relazione è intenzionalmente assai semplificata non essendo rivolta ad un pubblico di tecnici, che potranno rinvenire ulteriori elementi nelle note).

di Marco Gattuso

1.PERCHÉ UNA LEGGE CONTRO L’OMOFOBIA?

Molti, anche alcuni giuristi, hanno detto in questi mesi che una legge contro l’omofobia e la transfobia sarebbe inutile e, anzi, incostituzionale. Si è detto che non vi sarebbe alcun motivo per punire più severamente un reato commesso nei confronti di un omosessuale rispetto ad un reato contro un eterosessuale; si è detto che il bene giuridico tutelato, in caso, ad esempio, di lesioni personali, sarebbe pur sempre l’integrità fisica della vittima, o al più la sua dignità personale, per cui non si giustificherebbe un trattamento diverso[1].

Queste argomentazioni – che possono essere mosse allo stesso modo nei confronti di tutti i cd. delitti d’odio, sia per razza, religione[2] o lingua[3] che per omofobia o transfobia – non mi persuadono. Chiunque capisce che dare un ceffone ad una persona nell’ambito di una lite non è la stessa cosa che picchiare una persona perché è ebrea. Chiunque comprende che in questi casi il delitto è molto più grave, sia perché i motivi sono più spregevoli, sia perché tali delitti incutono terrore in un’intera fascia della popolazione. Non sarebbe sufficiente l’applicazione dell’aggravante dei motivi abietti e futili, già prevista nel nostro codice penale, perché nel caso dei delitti d’odio non vi è solo una motivazione più riprovevole, ma vi è anche un diverso ed ulteriore bene giuridico tutelato. Picchiandone o violentandone od uccidendone uno, (more…)

Tutela delle coppie, reati d’odio, matrimonio e costituzione

Relazione tenuta dal Dott. Marco Gattuso, magistrato del tribunale di Reggio Emilia, in occasione del convegno organizzato dal Siulp a Roma il 17 luglio 2012 su sessualità e corpo nelle forze dell’ordine.

Devo ringraziare innanzitutto per l’invito a questo convegno che mi pare della massima importanza per i temi che vengono affrontati forse per la prima volta in un ambito come questo. Ho sempre ritenuto che la collaborazione tra la magistratura e le forze dell’ordine sia essenziale per lo svolgimento del nostro compito comune, cioè assicurare giustizia e sicurezza al cittadino. Entrambi, magistrati ed appartenenti alle forze dell’ordine, abbiamo giurato sulla Costituzione che è la nostra prima guida, il canovaccio del nostro lavoro quotidiano e che contiene, come suo asse portante, il principio di uguaglianza: il nostro ordinamento si regge sul principio di uguaglianza di fronte alla (more…)