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Il sasso nello stagno: uno schema di disegno di legge di ARTICOLO29 per la regolamentazione della surrogazione di maternità

 

Al fine di stimolare il dibattito giuridico sul tema della surrogazione di maternità, e senza alcuna pretesa di esiti immediati, presentiamo uno schema di disegno di legge che alcuni giuristi che collaborano con il portale Articolo29 hanno elaborato negli scorsi mesi, dal titolo “Disposizioni in materia di regolamentazione dell surrogazione di maternità”. La proposta mira a introdurre una riforma della legge n. 40 del 2004 con una parziale depenalizzazione della maternità surrogata in caso di sottoscrizione di un Patto di gravidanza, per cui viene introdotta una assai dettagliata regolamentazione sotto rigoroso controllo giurisdizionale.

Si tratta di un modello di disciplina che tenta di affrontare – alla luce delle principali soluzioni offerte dal diritto comparato – alcuni dei nodi critici dell’istituto della surrogazione di maternità, quali ad esempio: il divieto di intermediazione commerciale, che viene mantenuto; il necessario controllo pubblicistico sull’intero procedimento, che viene assicurato mediante la previsione di un intervento del giudice, in ogni sua fase, analogamente a quanto avviene in Grecia e, almeno in parte, nel Regno Unito (controllo che si è preferito affidare al giudice, anche mediante nomina di un ausiliario, rispetto alla diversa ipotesi recata dalla recente legge portoghese, che istituisce una Autorità amministrativa indipendente); la particolare attenzione per lo specifico valore della relazione di gravidanza, e dunque per la dignità della donna, riconosciuta e tutelata (come affermato da ultimo dal Tribunale costituzionale portoghese nella fondamentale decisione del 24 aprile 2018) nella sua dimensione di autodeterminazione solidale e responsabile ad assumere uno specifico compito di cura nei confronti dei genitori e della nascitura o del nascituro. L’inquadramento della surrogazione di maternità nell’ambito delle relazioni familiari e di cura – che supera l’alternativa rigida tra modello commerciale e modello solidaristico, entrambi incapaci di restituire a pieno la complessità delle relazioni che la surrogazione mobilita – ha infine consentito di elaborare un modello disciplinare che riconosce il valore di tutte le relazioni coinvolte nella fattispecie di surrogazione, ivi compresa, soprattutto, quella tra la gestante e il nato. In conseguenza, il progetto di legge chiarisce la natura del patto come accordo di diritto di famiglia, definisce in dettaglio i requisiti oggettivi e soggettivi per l’accesso alla misura volti ad assicurare in concreto la libertà di scelta della donna, pone la donna in gravidanza al centro della fattispecie, regolamenta il procedimento di formazione e di verifica della volontà delle parti sotto il controllo del giudice, prevede un ausiliario del giudice quale soggetto preposto non solo alla verifica e al controllo ma anche all’ausilio delle parti, assicura alla donna in gravidanza il diritto al ripensamento e riconosce infine la natura familiare del legame fra la stessa e il nato, con protezione giuridica del diritto di conoscersi (diritto a conoscere le proprie origini e la verità sulla propria nascita) e del reciproco diritto di visita.

Su questo progetto di legge e, più in generale, sul tema della maternità surrogata fra regolamentazione e mero divieto, il portale sollecita ed auspica un dibattito a più voci fra esponenti del mondo della cultura non solo giuridica, ma anche medica, sociologica, psicologica, filosofica e bioetica.

La proposta e il confronto che, secondo i nostri auspici, ne seguirà, vuole essere diretto a stimolare una discussione effettiva, aperta e franca, raccogliendo tanto le opinioni adesive che quelle dissenzienti.

Siamo interessati, insomma, ad un dibattito plurale che raccolga tutte le opinioni, anche quelle in aperto dissenso.

Marco Gattuso e Angelo Schillaci

QUI l’articolato del disegno di legge, con una breve relazione di accompagnamento.

Primo caso di GPA in Portogallo dopo l’approvazione della legge

di Giovanni Damele*

Dopo l’approvazione, il 31 luglio, del Decreto Regulamentar n.º 6/2017 che dà applicazione alla legge 25/2016 del 2016 sulla surrogazione di maternità, in Portogallo si registra il primo caso di autorizzazione, da parte del Consiglio per la Procreazione Medicalmente Assistita (CPMA) di una gestazione per altri. Si tratta di una donna che “sostituirà” la figlia alla quale era stato asportato l’utero a causa di un’endometriosi.

Il processo legislativo che, su iniziativa del Bloco de Esquerda (uno dei partiti della sinistra lusitana che appoggiano l’attuale monocolore socialista), aveva portato nell’agosto del 2016 alla promulgazione della legge sulla “gestazione per sostituzione” è così giunto, dopo l’approvazione del decreto attuativo, a definitivo compimento. Il dibattito parlamentare, già nel corso del 2016, si era concentrato su alcuni aspetti chiave del decreto: il carattere di eccezionalità del ricorso alla gestazione per altri, il titolo gratuito, la salvaguardia del legame “privilegiato” tra la madre genetica e il bambino. Queste preoccupazioni, in particolare, avevano spinto il Presidente della Repubblica Marcelo Rebelo de Sousa a rinviare, in un primo tempo, la legge all’Assembleia da República per chiarire alcuni punti che, secondo il parere del Consiglio Nazionale portoghese di Bioetica (CNEV), avrebbero potuto incidere sulla protezione dei diritti della gestante e del bambino.

La redazione finale è stata approvata con voto definitivo grazie ai voti delle sinistre (escluso il Partito Comunista Portoghese) e di 24 deputati del principale partito di centro-destra, il PSD, tra cui l’ex primo ministro Pedro Passos Coelho. La nuova legge si è così inserita nella più ampia revisione della legislazione sulla procreazione medicalmente assistita (PMA), posta in atto dal parlamento lusitano nel corso degli ultimi due anni. Grazie a tale riforma, tra l’altro, la possibilità di accesso alla PMA è stata consentita a tutte le donne, eliminando ogni requisito legato allo stato civile o all’orientamento sessuale.

Il decreto attuativo apre quindi la possibilità di iniziare l’iter di autorizzazione che conduce alla richiesta di maternità surrogata. Sulla base della legge 25/2016, possono avere accesso alla “gravidanza di sostituzione” le donne che si trovino ad avere una situazione clinica – debitamente comprovata – che impedisca la gravidanza (la legge fa esplicito riferimento a situazioni assolutamente eccezionali e a rigidi requisiti di ammissibilità). Il decreto è giunto ora a definire l’iter di autorizzazione. Il ricorso alla maternità surrogata sarà possibile soltanto in situazioni eccezionali e a titolo gratuito, in casi quali l’avvenuta asportazione dell’utero o la presenza di lesioni o patologie dell’utero o di altre situazioni cliniche che impediscano “in maniera assoluta e definitiva” la gravidanza. A fronte di una comprovata situazione di questo genere, il ricorso alla maternità surrogata deve essere soggetto alla celebrazione di un apposito “contratto di maternità surrogata”, la quale a sua volta dipende da una preventiva autorizzazione da parte del Consiglio Nazionale per la Procreazione Medicalmente Assistita (CNPMA) e da un parere dell’Ordine dei Medici.

Quest’ultimo, non vincolante, dovrà essere sottoposto (more…)