Articoli taggati con Diritto antidiscriminatorio

La Cassazione sulla condotta omofoba della Pubblica Amministrazione

patenteLa Corte di cassazione, terza sezione civile, con sentenza del 22 gennaio 2015, n.1126 (Pres. Segreto , est. Travaglino) ha cassato la sentenza della Corte d’appello di Catania che aveva ridotto da 100.000 a 20.000 euro il risarcimento del danno dovuto ad un giovane cui era stata sospesa la patente a causa del suo orientamento sessuale.
Nel maggio 2001 il ragazzo in sede di visita militare aveva detto in tutta tranquillità ai medici d’essere gay e si era ritrovato coinvolto in una kafkiana vicenda, davvero incredibile, che aveva condotto addirittura a visite mediche ed alla sospensione della sua patente di guida.
Nella motivazione la Suprema Corte osserva come risulti leso «il diritto costituzionalmente tutelato alla libera espressione della propria identità sessuale», protetto dall’art. 2 Cost., rammentando altresì che «il diritto al proprio orientamento sessuale, cristallizzato nelle sue tre componenti della condotta, dell’inclinazione e della comunicazione (cd. coming out) è oggetto di specifica e indiscussa tutela da parte della stessa Corte europea dei diritti dell’uomo fin dalla sentenza Dudgeon/Regno unito del 1981».
Molto netta la presa di posizione dei giudici di legittimità, per i quali nonostante «il malaccorto tentativo» della Corte d’appello di Catania «di edulcorare la gravità (more…)

Coppie omosessuali, diritto alla vita familiare e “giudizio di omogeneità”: nota a TAR Lazio 23.10.2013

passapUn diplomatico italiano sposato in Argentina con persona dello stesso sesso, in occasione del trasferimento dall’ambasciata di Buenos Aires a quella di Dheli, chiede il rilascio del passaporto diplomatico al proprio coniuge. In seguito al rifiuto del Ministero degli Affari Esteri, ricorre al T.A.R. Lazio, che tuttavia con sentenza del 23 ottobre 2013 rigetta il ricorso, sul rilievo che il matrimonio fra persone dello stesso sesso non è ammesso nel nostro Paese e che non ricorrono nella specie questioni attinenti a diritti fondamentali, ma solo questioni patrimoniali, di talchè non potrebbe operarsi quel “giudizio di omogeneità” fra coppie gay e coppie coniugate auspicato dalla Corte costituzionale nel 2010 e dalla Corte di cassazione nel 2012 (il passaporto verrà poi rilasciato su ordine dell’allora ministro degli esteri Emma Bonino). In questa nota critica, l’Autrice spiega le ragioni, tratte dalla giurisprudenza nazionale ed europea, per cui la decisione del T.A.R. non la persuade.

di Alessia Bausone*

1. Il caso

Il Sig. C. B. è un funzionario diplomatico del Ministero degli Affari Esteri. Ruolo che ha svolto presso l’Ambasciata italiana a Buenos Aires nel quadriennio 2008-2012 con la qualifica di Primo Consigliere Commerciale. Terminato tale periodo, a partire dal 26 novembre 2012, il Sig. C. B. è stato destinato a prestare servizio in India presso l’Ambasciata italiana a New Delhi. Come funzionario diplomatico del Ministero degli Affari Esteri, al Sig. C. B. è stato rilasciato il passaporto diplomatico ai sensi del D.M. 30 dicembre 1978, n. 4668 bis[1]. Tale documento è particolarmente importante, in quanto serve ad identificare il portatore come rappresentante diplomatico del proprio Paese. Gli consente di usufruire dell’immunità diplomatica ai sensi del diritto internazionale, oltre a concedergli la possibilità di essere esentato da formalità come la perquisizione dei bagagli o i controlli doganali o legate alle leggi locali del Paese ospitante. Oltre al passaporto diplomatico, al Sig. C. B. è stata riconosciuta una indennità di servizio all’estero adeguata al cambio di sede[2] e, anche, un contributo per le spese di trasporto delle proprie “masserizie” da Buenos Aires a New Delhi[3].

Il Sig. C. B. oltre a vantare un’ottima posizione lavorativa, ha anche una felice vita familiare. Difatti ha convissuto (more…)

Tre lezioni dal caso Taormina: il ruolo della società civile come strumento di empowerment dei soggetti discriminati

La recente decisione del Tribunale di Bergamo del 6 agosto, con la quale un notissimo avvocato è stato condannato per discriminazione sul lavoro delle persone omosessuali, rappresenta la prima applicazione in Italia della normativa europea in materia di discriminazione per orientamento sessuale. L’Autore illustra tre specifiche ragioni per cui il caso merita attenzione, da cui gli operatori del diritto possono trarre spunto per una implementazione della lotta alla discriminazione secondo i canoni evidenziati anche dalla Corte di Giustizia.

The recent decision of the Bergamo Tribunal (6/08/2014), in which a very well-known Italian lawyer has been condemned for discriminatory conduct towards homosexuals, represents the first application in Italy of the prohibition of discrimination on grounds of sexual orientation as provided under EU Law. The Author highlights three relevant reasons for which the case is worth attention. He argues that legal pratictioners in the field shall draw on such reasons to properly implement a strategy against discrimination designed according to the parameters established by the Court of Justice of the European Union.

di Francesco Rizzi*

La prima applicazione in Italia del divieto di discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale nell’occupazione e nelle condizioni di lavoro come sancito dal D.lgs. 216/03 (che recepisce la Direttiva direttiva 2000/78) costituisce per i giuristi che, a diverso titolo, si occupano di diritto antidiscriminatorio, un caso paradigmatico e di grande rilevanza, almeno per tre ragioni. Con l’ordinanza del 6 agosto 2014 del Tribunale di Bergamo (di cui si può leggere qui la puntuale ed esaustiva sintesi di Marco Gattuso), il giudice del lavoro condanna per violazione del divieto di discriminazione diretta un noto avvocato che aveva dichiarato, lo scorso ottobre in una trasmissione radiofonica, che non avrebbe avviato collaborazioni nel suo studio (di natura autonoma o subordinata) con professionisti omosessuali, colorando le sue argomentazioni con espressioni omofobiche e volgari1. (more…)

La prima condanna in Italia per discriminazione fondata sull’orientamento sessuale: un caso esemplare

2012-10-09 00.28.11Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Bergamo, con ordinanza del 6 agosto 2014 ha condannato un notissimo avvocato italiano per discriminazione diretta fondata sull’orientamento sessuale. Si tratta della prima decisione del genere nel nostro Paese.

(Marco Gattuso) Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Bergamo, con ordinanza del 6 agosto 2014, ha accertato il carattere discriminatorio delle dichiarazioni rese da un noto avvocato italiano, consistenti nell’avere affermato, nel corso di un programma radiofonico, di non voler assumere nel proprio studio avvocati, altri collaboratori e/o lavoratori omosessuali, condannandolo a risarcire i danni non patrimoniali subiti dalla ricorrente Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford ed a pubblicare l’ordinanza a proprie spese su uno dei principali quotidiani del Paese (il Corriere della Sera). Per quanto la disciplina antidiscriminatoria a protezione delle persone omosessuali sul luogo di lavoro sia stata introdotta in Europa, e dunque anche in Italia, da ben quattordici anni, si tratta del primo caso in assoluto di sua applicazione.

Ospite nell’ottobre 2013 della trasmissione “La zanzara”, l’avvocato aveva fatto diverse affermazioni palesemente ostili nei confronti delle persone gay e lesbiche, affermando, in particolare, che gli omosessuali “mi danno fastidio” e che “intanto io ad esempio nel mio studio faccio una cernita adeguata”; all’ulteriore domanda del conduttore “cioè, non ho capito, lei, se uno è omosessuale, non lo assume nel suo studio?” l’avvocato ribatteva “ah sicuramente no, sicuramente no” e reiterava più volte il concetto (“beh, vabbè sarà discriminazione, a me non me ne frega niente”; sollecitato ancora sul punto dal conduttore della trasmissione, “ognuno stia a casa sua, d’accordo, ma uno che vuole lavorare da lei, lei non può mettere il paletto <<non deve essere frocio>>”; “no, no, io metto questo paletto sì”; “arriva nell’ufficio del prof. Xxxxxxx un signore, chi è ? sono Francesco, prego avanti, salve sono laureato a Yale, sono il miglior avvocato su piazza però sono omosessuale, che dice Xxxxxxxx, non lo prende, il miglior avvocato del mondo?” l’avvocato rispondeva: “perché lo devo prendere, faccia l’avvocato se è così bravo e così, diciamo, così capace di fare l’avvocato si apra un bello studio per conto suo e si fa la professione dove meglio crede. Da me non… mi dispiace turberebbe l’ambiente, sarebbe una situazione di grande difficoltà”).

La vicenda appare come un evidente caso di scuola di discriminazione, (more…)

Autorecensioni/Roberta Dameno: Percorsi dell’identità. I diritti fondamentali delle persone transgenere. Una riflessione socio-giuridica

copertina

La prima cosa che si osserva nelle persone che incontriamo è l’appartenenza ad un sesso o all’altro: le categorie del maschile e del femminile definiscono e danno significato alle nostre relazioni sociali, ma l’identità è un processo e non un elemento definito una volta per tutte. Prendendo le mosse da un’approfondita analisi sociologica e filosofica della nozione di genere e delle discriminazioni cui sono sottoposte ogni giorno le persone transgenere nel nostro paese, Roberta Dameno, ricercatrice di sociologia del diritto presso l’Università di Milano Bicocca, indaga l’evoluzione della nostra giurisprudenza anche alla luce dell’importante influenza esercitata dalla Corte europea dei diritti umani.

di Roberta Dameno*

Il tema dell’identità personale è senza dubbio un tema della modernità. Infatti è solo all’interno delle società contemporanee che le persone rivestono molti ruoli sociali anche molto differenti tra loro. Inoltre gli stessi ruoli sociali possono essere giocati in modo più libero, essi, infatti non sono più così strettamente codificati e rigidamente determinati in modo fisso e immutabile, ciò consente alle persone una continua autocostruzione e autodefinizione della propria personalità come un’identità unica e singolare.

È un dato incontestabile che un elemento importante e primario per la definizione della propria identità è la propria condizione sessuale, infatti la prima cosa che si osserva nelle persone che incontriamo per la prima volta è appunto la sua appartenenza a un sesso piuttosto che all’altro. Le categorie del maschile e del femminile definiscono e danno significato alle nostre relazioni sociali. Ma l’identità è un processo e non un elemento definito una volta per tutte. Il tempo e lo spazio sono variabili determinanti nel processo di costruzione dell’identità. Inoltre, anche gli individui si modificano: si cresce e si invecchia, il corpo muta e con il mutare del proprio corpo muta conseguentemente anche la consapevolezza che ciascuno di noi ha di se stesso. (more…)

“Camera matrimoniale solo per coppie etero sposate”: il caso Bull v. Hall deciso dalla U.K. Supreme Court.

images di Denise Amram*

L’Autrice commenta la decisione della Supreme Court of Justice, Bull and another v Hall and another, decisione del 27 novembre 2013 resa dalla Corte Suprema inglese, concernente la possibilità di qualificare come comportamento discriminatorio sulla base dell’orientamento sessuale il rifiuto da parte del proprietario di un Bed & Breakfast di far occupare una camera matrimoniale ad una coppia omosessuale unita in una civil partnership. Grazie anche ad alcune considerazioni di carattere comparatistico, l’A. coglie l’opportunità per illustrare alcuni dei nodi più controversi emergenti dal bilanciamento tra autonomia privata e diritto antidiscriminatorio.

The Author comments on the Supreme Court judgment Bull and another v Hall and another, november, 27 2013 . The case concerned whether or not the refusal to allow a homosexual couple in a civil partnership to occupy a double room constitutes discrimination on the ground of sexual orientation. Thanks to some comparative remarks the Author takes the opportunity to illustrate some controversial issues arising from the balance between the Freedom of Contract and the enforcement of the Anti-discrimination Law.

La vicenda.

Ai signori Hall e Preddy, coppia omosessuale inglese, veniva negata la possibilità di alloggiare in una camera matrimoniale del Bed & Breakfast di proprietà dei ricorrenti, in quanto secondo il regolamento della struttura “out of a deep regard for marriage we prefer to let double accommodation to heterosexual married couples only”.

La coppia, unita in una civil partnership, aveva, infatti, prenotato la camera telefonicamente, ignorando la sussistenza (more…)

La strategia dell’Unione per il contrasto dell’omofobia e delle discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e l’identità di genere

Eu parliament(Carmelo Danisi) Con la risoluzione del 4 febbraio 2014 il Parlamento europeo si è espresso, a grande maggioranza, a favore di una Roadmap dell’Unione europea contro l’omofobia e la discriminazione fondata sull’orientamento sessuale e l’identità di genere. Collocando tale misura nel quadro della più generale azione dell’Unione in materia di diritti fondamentali, i proponenti miravano a colmare un’evidente lacuna resa più evidente dall’adozione di roadmap rivolte ad altri gruppi minoritari accomunati da caratteristiche personali contemplate insieme all’orientamento sessuale nell’art. 19 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea – TFUE (origine etniche, disabilità, sesso).

La risoluzione parte da un dato oggettivo: in Europa, secondo la più ampia indagine mai realizzata in materia ad opera dell’Agenzia per i diritti fondamentali (FRA), una persona LGBT su tre (more…)

Autorecensioni/ Omosessualità e diritti. I percorsi giurisprudenziali e il dialogo globale delle Corti costituzionali

ImmagineMentre nel dibattito pubblico si riaccende la disputa sulla via più sicura e veloce verso la rimozione della discriminazione matrimoniale, il 31 gennaio arriva in libreria un volume di grande interesse che ripercorre con intelligenza ed interessanti spunti critici la storia dell’evoluzione giurisprudenziale a livello globale in materia di riconoscimento dei diritti delle persone omosessuali e delle coppie dello stesso sesso.

di Angioletta Sperti *

Negli ultimi quindici anni, il tema dei diritti degli omosessuali e delle coppie dello stesso sesso ha assunto una dimensione globale e si può ragionevolmente sostenere che quello per i diritti degli omosessuali costituisca il fronte più caldo nelle rivendicazioni dei diritti civili del nostro tempo. In questo confronto, le Corti costituzionali e supreme operano come gli attori principali, spesso a fronte dell’inerzia dei legislatori e della loro incapacità di operare una sintesi tra posizioni contrapposte. Non può non ravvisarsi nell’attuale “stagione dei diritti” degli omosessuali, un’ulteriore manifestazione del successo a livello globale dei giudici (la cd. judicialization), chiamati spesso a risolvere questioni che in passato (more…)

Un nuovo passo avanti della Corte di Giustizia dell’Unione europea in materia di discriminazioni delle coppe formate da persone dello stesso sesso

European Court of JusticeLa Corte di Giustizia dell’Unione europea afferma che ai sensi della direttiva 2000/78 è discriminatorio negare alla coppia omosessuale unita in un Pacs alcuni benefici legati all’attività lavorativa concessi alle coppie coniugate ed arriva a questa conclusione affermando che il diverso trattamento concreta una discriminazione diretta. Sinora la comparazione tra matrimonio ed unioni civili era stata prospettata dalla Corte solo nei confronti della Unione registrata tedesca, riservata alle coppie omosessuali, mentre oggi si afferma la discriminazione diretta, che non ammette giustificazioni, anche per i Pacs, aperti sia alle coppie gay che eterosessuali. Se il diritto al matrimonio non verrà uniformemente garantito negli Stati membri, ciò apre forse le porte anche a una successiva evoluzione che affermi la discriminazione diretta fra coppie coniugate e coppie di fatto formate fra persone dello stesso sesso.

di Carmelo Danisi*

 1. Il caso

Con la  decisione del 12 dicembre 2013 nella causa C 267/12, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de Cassation francese, la Corte di Giustizia dell’Unione europea (CGUE) torna a interpretare la direttiva 2000/78 rispetto a una presunta discriminazione fondata sull’orientamento sessuale. Come è noto, tale direttiva stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro rispetto a una serie di caratteristiche personali, o meglio fattori di rischio, quali disabilità, religione o convinzioni personali, età e orientamento sessuale. Essa si applica a tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore privato, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, compresi tutti i benefici collegati all’attività lavorativa come, ad esempio, i giorni di congedo retribuiti. (more…)

La Corte europea di giustizia sul diritto alla protezione internazionale per le persone omosessuali

check pointLa Corte di giustizia dell’Unione europea interviene per la prima volta sul diritto delle persone omosessuali perseguitate nei loro Paesi di trovare rifugio in Europa. La Corte ha stabilito che basta provare che nel Paese d’origine vengano applicate sanzioni penali contro gli omosessuali, mentre non si può chiedere a questi di evitare persecuzioni nascondendo il proprio orientamento sessuale. Si tratta di principi che erano stati già affermati dai giudici italiani con ancora maggiore forza, ma i principi espressi dalla Corte sono importanti per quei Paesi europei che ancora non riconoscevano lo status di rifugiato (mentre i criticabili limiti ravvisati dalla Corte sono ininfluenti per noi, visto che l’Unione europea impone standards minimi ma lascia ad ogni Paese la possibilità di assicurare maggiore tutela). (MG)

di Simone Rossi

La Corte di Giustizia,con sentenza del 7 novembre 2013 (vedi anche la massima qui) pronunciandosi in via pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE su domande presentate dal Raad Van State (Paesi Bassi), interviene per la prima volta sull’interpretazione della Direttiva 2004/83 CE (c.d. Direttiva Qualifiche, trasposta nell’ordinamento italiano con il D.Lgs. 251/2007 e ora rifusa nella Direttiva 95/2011 UE) con riferimento a tre aspetti del riconoscimento dello status di rifugiato fondato sull’orientamento sessuale: l’appartenenza a un determinato gruppo sociale, l’esistenza di norme che sanzionano penalmente gli atti omosessuali e il c.d. ‘requisito della discrezione’. (more…)

Che cosa dice veramente la legge sull’omofobia: ovvero, il bambino e l’acqua sporca

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Mentre è iniziata l’8 ottobre la discussione nella Commissione giustizia del Senato, pubblichiamo la relazione tenuta al Convegno «Omofobia, cos’è, come si manifesta, come agisce e… cosa sta succedendo», Milano 7 ottobre 2013, rivista dall’Autore e corredata da note (la relazione è intenzionalmente assai semplificata non essendo rivolta ad un pubblico di tecnici, che potranno rinvenire ulteriori elementi nelle note).

di Marco Gattuso

1.PERCHÉ UNA LEGGE CONTRO L’OMOFOBIA?

Molti, anche alcuni giuristi, hanno detto in questi mesi che una legge contro l’omofobia e la transfobia sarebbe inutile e, anzi, incostituzionale. Si è detto che non vi sarebbe alcun motivo per punire più severamente un reato commesso nei confronti di un omosessuale rispetto ad un reato contro un eterosessuale; si è detto che il bene giuridico tutelato, in caso, ad esempio, di lesioni personali, sarebbe pur sempre l’integrità fisica della vittima, o al più la sua dignità personale, per cui non si giustificherebbe un trattamento diverso[1].

Queste argomentazioni – che possono essere mosse allo stesso modo nei confronti di tutti i cd. delitti d’odio, sia per razza, religione[2] o lingua[3] che per omofobia o transfobia – non mi persuadono. Chiunque capisce che dare un ceffone ad una persona nell’ambito di una lite non è la stessa cosa che picchiare una persona perché è ebrea. Chiunque comprende che in questi casi il delitto è molto più grave, sia perché i motivi sono più spregevoli, sia perché tali delitti incutono terrore in un’intera fascia della popolazione. Non sarebbe sufficiente l’applicazione dell’aggravante dei motivi abietti e futili, già prevista nel nostro codice penale, perché nel caso dei delitti d’odio non vi è solo una motivazione più riprovevole, ma vi è anche un diverso ed ulteriore bene giuridico tutelato. Picchiandone o violentandone od uccidendone uno, (more…)

Omofobia e transfobia: il trucco c’è….e si vede

imagedi Luca Morassutto

Se il sonno della ragione genera mostri c’è da pensare che il testo unificato delle proposte di legge Scalfarotto ed altri; Fiano ed altri; Brunetta ed altri recante “disposizioni in materia di contrasto dell’omofobia e della transfobia” (C. 2452801071-A) sia il prodotto di molte ore tutt’altro che insonni.

Il testo, licenziato dalla Commissione giustizia della Camera, aveva sollevato non poche polemiche in relazione alla mancata previsione, in relazione ai reati a matrice omo-transfobica, dell’estensione dell’aggravante speciale di cui al d.l. Mancino, alla connessa procedibilità d’ufficio, nonché, fra le altre, alla previsione dell’obbligo di prestare un’attività non retribuita a favore della collettiva. Queste lacune appaiono ora colmate. Quello che oggi si può affermare è che l’Italia avrà finalmente, ma verrebbe da dire forse, una legge che colpisce i crimini commessi contro la sola delle minoranze presenti sul territorio sino ad oggi esclusa dalla peculiare tutela penale offerta dalla legge Reale-Mancino. E si badi, non è un raggiungimento da poco. Quel vergognoso dato statistico che vedeva l’Italia al 19% sulla scala del riconoscimento dei diritti civili in Europa, contro una media del 60% degli altri Paesi, può essere ora corretto al rialzo.

Lo strumento però alla nostra analisi, che, va ripetuto, riempie un vuoto, è comunque non scevro da critiche. Un primo passo è innegabilmente stato fatto ma (more…)

Sì alla protezione in Italia per i gay provenienti da Paesi dove l’omosessualità è reato

rifugiato gambiaLe persone omosessuali hanno «il diritto di manifestare e attuare senza timore» il proprio orientamento sessuale ed hanno diritto ad ottenere lo status di rifugiato in Italia se sono esposte nel loro Paese a rischi di gravi persecuzioni giudiziarie o fisiche a causa della previsione di sanzioni penali per «condotte contro natura».

Lo ha deciso la Corte d’appello di Bari con l’importante decisione del 5 marzo 2013, riformando la decisione del tribunale che aveva respinto la richiesta di un cittadino gambiano di riconoscimento della protezione internazionale in Italia in ragione del rischio di persecuzioni nel suo paese a causa del suo orientamento sessuale. (more…)

Lavoro, assunzioni e omofobia alla Corte di Giustizia

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 di Carmelo Danisi

Con la sentenza C- 81/82 del 25 aprile 2013 della Corte di Giustizia, la direttiva 2000/78 trova la sua prima applicazione alla discriminazione di una persona omosessuale in materia di assunzione.

Chiamata a pronunciarsi sul rinvio pregiudiziale proposto dalla Curtea de Apel di Bucarest, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) si è confrontata nuovamente con le discriminazioni fondate su un orientamento sessuale minoritario in materia di occupazione e condizioni di lavoro al cui contrasto, nell’ambito dell’Unione Europea, è dedicata la direttiva 2000/78 (GU L 303, p. 16). Finora la CGUE aveva avuto modo di applicare tale direttiva al diverso trattamento riservato al lavoratore unito in una partnership con una persona dello stesso sesso rispetto a quello garantito ai colleghi uniti in matrimonio (casi Maruko, C 267/06 – 1 aprile 2008, e Romer, C 147/08 – 10 maggio 2011). Con questa sentenza, invece, la Corte si è pronunciata sull’applicazione della direttiva in relazione al particolare aspetto delle discriminazioni che una persona ritenuta omosessuale può sperimentare nell’accesso al mondo del lavoro in seguito a dichiarazioni omofobe da parte di colui che viene percepito come tale dal datore di lavoro.

Il caso da cui ha origine il rinvio pregiudiziale riguarda la denuncia presentata nei confronti del sig. Becali, il “patron” della squadra, e della società calcistica SC Fotbal Club Steaua București SA dall’associazione per la difesa dei diritti delle persone LGBT Accept in seguito alla mancata assunzione di un calciatore professionista presumibilmente per il suo orientamento omosessuale. Il sig. Becali aveva infatti rilasciato affermazioni quali “Neppure se (more…)

Dichiarazioni omofobe e discriminazione nell’accesso al lavoro

imageCon sentenza del 25 aprile, la Corte europea di Giustizia ha dettato alcune importanti indicazioni in materia di discriminazione diretta nell’accesso al lavoro, stabilendo che dichiarazioni omofobiche a mezzo stampa dirette a discriminare i lavoratori in ragione del loro orientamento sessuale, espongono l’imprenditore a sanzioni che devono avere un “effetto realmente deterrente”.

Nella specie la Corte europea si è pronunciata su un rinvio pregiudiziale di un giudice rumeno concernente l’ingaggio di un calciatore da parte di una squadra di calcio professionale. (more…)

Hate crimes in Albania

albaniaIl 4 di maggio il Parlamento di Tirana ha approvato due leggi dirette a sanzionare penalmente, fra l’altro, l’omofobia e la transfobia.

Le due leggi introducono nel codice penale albanese la nozione di hate crime. Viene prevista, innanzitutto, l’aggravante per i reati commessi “per ragioni connesse con il genere, la razza, il colore della pelle, l’etnia, la lingua, l’identità di genere, l’orientamento sessuale, le (more…)