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La provocazione omofoba esclude il reato di diffamazione
3 marzo, 2015 | Filled under OPINIONI |
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Per il giudice per le indagini preliminari di Busto Arsizio non è punibile chi reagisce ad affermazioni francamente omofobe: nel caso dell’asserzione da parte di un politico che l’omosessualità è «un’aberrazione genetica contro natura», non è reato reagire con un commento su internet avente un contenuto oggettivamente offensivo («ma brutta testa di cazzo»), integrante certamente il delitto di diffamazione, in quanto sussiste l’esimente della provocazione.
di Luca Morassutto
Il giudice per le indagini preliminari di Busto Arsizio con ordinanza del 24 febbraio 2015 ha disposto l’archiviazione del procedimento penale originatosi dalla querela che F. F., allora Sindaco di Sulmona (l’Aquila), aveva depositato negli uffici della competente Procura della Repubblica per il reato di cui all’art. 595 comma 3 c.p. Il pubblico ministero procedente, con una richiesta di archiviazione ben motivata, evidenziava come i commenti richiamati dal F.F. fossero stati generati dalle stesse affermazioni di quest’ultimo, allora sindaco di Sulmona, il quale, commentando la proposta dei c.d. “pacs”, affermava che “l’omosessualità sarebbe una patologia di carattere genetico, come la sindrome di Down, che gli omosessuali sarebbero “aberrazioni genetiche” e quindi persone da curare in quanto avrebbero fatto una scelta contraria rispetto alle determinazioni della natura”. Accolta quindi la tesi della causa di non punibilità di cui all’art. 599 c.p. il pubblico ministero (more…)