Articoli taggati con Corte europea dei diritti dell’uomo

É definitiva la sentenza Oliari: si apre la via per nuovi ricorsi a valanga

FINALE’ appena divenuta definitiva (il 21 ottobre) la sentenza della Corte europea dei diritti umani che condanna l’Italia per violazione della vita familiare delle coppie gay e lesbiche.

Come si rammenterà, la Corte di Strasburgo con  decisione del 21 luglio 2015 sul caso Oliari e altri c. Italia, ha condannato l’Italia per la mancata previsione da parte del legislatore, nonostante i numerosi solleciti delle sue superiori Corti, di un istituto giuridico diverso dal matrimonio che riconosca una relazione tra persone dello stesso sesso, poiché la carenza di riconoscimento giuridico delle dette unioni determina una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare come enunciato dall’articolo 8 della Convenzione.

L’Italia aveva tre mesi per la presentazione di un eventuale ricorso alla Grande Camera, ma il Governo, molto opportunamente, ha ritenuto del tutto insensato appellare la sentenza nel momento in cui il Parlamento procedeva ad incardinare il disegno di legge sulle Unioni civili volto proprio a dare una risposta in relazione alla affermata violazione dei diritti umani delle persone lgbti.

Com’è pure noto, tuttavia, la legge già incardinata non è stata discussa e non sappiamo quando lo sarà  (si ipotizza l’inizio della discussione soltanto nel gennaio del 2016).

Come si ricorderà, la Corte europea ha affermato la violazione dell’art. 8 della Convenzione europea dei diritti umani, condannando il nostro Paese a risarcire simbolicamente il danno patito con l’importo di € 5.000,00, oltre imposte, per ognuno dei ricorrenti, cui vanno aggiunte (more…)

A victory for Italian same-sex couples, a victory for European homosexuals? A commentary on Oliari v Italy

Con la sentenza Oliari e altri c. Italia per la prima volta la Corte EDU sancisce che la mancata previsione, da parte del legislatore italiano, di un istituto giuridico diverso dal matrimonio che riconosca una relazione tra persone dello stesso sesso, determina una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare come enunciato dall’articolo 8 della Convenzione. L’articolo si propone di sottolineare luci ed ombre del ragionamento seguito dal giudice sovranazionale. Da un lato, si sottolineerà l’importanza della decisione come analisi critica delle contraddizioni che caratterizzano il dibattito italiano in merito al riconoscimento giuridico delle relazioni omosessuali e, al contempo, il suo inserirsi nel percorso di progressiva estensione della protezione garantita dall’articolo 8 della Convenzione alle persone dello stesso sesso coinvolte in una relazione intima e affettiva. Tale risultato viene peraltro conseguito richiamando la recente sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti Obergefell v. Hodges, una mossa inusuale per i giudici di Strasburgo e da non trascurare per le controversie future. Dall’altro lato, si osserverà la sorprendente mancanza dell’accertamento di una possibile violazione del diritto alla vita privata e familiare congiuntamente al principio di non-discriminazione, che rischia di limitare la portata del giudicato alla sola situazione italiana. Ancora, delude il fatto che la Corte non abbia neppure esaminato la possibile violazione da parte dell’Italia del diritto a contrarre matrimonio in base all’art. 12 della Convenzione, confermando invece il riconoscimento di un ampio margine statale di apprezzamento. Il matrimonio omosessuale, pertanto, rimane per la Corte EDU ancora un “tabù”.

In Oliari and others v. Italy the European Court of Human rights established for the first time that the legislator’s failure to guarantee a legal framework recognizing non-marital same-sex relationships constitutes a violation of the right to respect for private and family life under article 8 of the European Convention of Human Rights. This article aims to underline positives and negatives in judges’ reasoning. Particularly, it will be underlined the relevance of the judgment both as a critique on major contradictions characterizing Italian institutional debate around the issue of same-sex partnerships, and as a further step in the progressive application of article 8 ECHR to protect same-sex individuals committed in an intimate relationship. Such result is indeed achieved by referring expressly to the US Supreme Court judgment in Obergefell v. Hodges, which is uncommon for the Strasbourg Court and should not be overlooked for future cases. However, the article observes how the Chamber surprisingly failed ascertaining a possible violation of the right of private and family life in conjunction with the non-discrimination principle. This risks limiting the effects of its reasoning to the Italian situation only. Moreover, it is disappointing to notice that the European Court did not even examine Italy’s violation of the right to marry under art.12 of the Convention, and contrarily granted a wide margin of appreciation to the States. At present, same-sex marriage still remains “taboo” for the ECtHR.

di Giuseppe Zago *

 

Last 21 July, the European Court of Human Rights (ECtHR) in Oliari and others v. Italy had once again the opportunity to analyze the status of same-sex couples wishing to marry or enter into a legally recognized partnership. This resulted in a groundbreaking judgment, with which the Court stated that the absence of a legal framework recognizing homosexual relationships violates the right to respect for private and family life as provided by article 8 of the European Convention of Human Rights (ECHR).[1]

The decision plunges into the current legal situation of Italy, but also contributes to the progressive interpretation of the Convention principles in relation to the right of same-sex individuals to enter stable intimate relationships, especially building up on the outcomes of the previous cases Shalk and Kopf v. Austria and Vallianatos and others v. Greece. (more…)

Ultreya coppie same-sex! La Corte europea dei diritti umani sul caso Oliari e altri v. Italia

La presente nota commenta la decisione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 21 luglio 2015 nel caso Oliari and Others v. Italy (ric. nn. 18766/11 e 36030/11). Il caso riguarda tre coppie di italiani che hanno lamentato come l’impossibilità di sposarsi nell’ordinamento italiano, correlata all’inesistenza di una legge sulle unioni same-sex, abbia violato la Convenzione EDU. La decisione condanna l’Italia e le impone di dotarsi di una legislazione che riconosca e disciplini le unioni formate da persone dello stesso sesso. La Corte EDU afferma che il contenuto fondamentale dell’art. 8 della Convenzione EDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare) è la tutela degli individui contro le ingiustificate interferenze delle pubbliche autorità. La disposizione tuttavia comprende anche “obblighi positivi”, finalizzati a rendere effettivo il diritto al rispetto della vita familiare. Gli Stati membri, di conseguenza, possono essere chiamati ad adottare misure finalizzate ad assicurare il rispetto per la vita familiare anche nella sfera delle relazioni interindividuali. La presente nota suggerisce, alla luce dei precedenti della Corte EDU, che la decisione Oliari rappresenta una tappa molto importante nel percorso che sta portando al riconoscimento delle unioni same-sex in Europa.

This note is a commentary to the decision rendered by the European Court of Human Rights on 21st July 2015 in the Oliari and Others v. Italy case (App. No(s) 18766/11 and 36030/11). The case concerned three Italian couples who complained about the impossibility of getting married under the Italian judicial system, which, in combination with the lack of any laws regarding same-sex unions, has breached the ECHR. The ruling has convicted Italy and requires it to provide for legal recognition of same-sex couples. The ECtHR affirm that the essential object of Article 8 of the ECHR (Right to respect for private and family life) is to protect individuals against arbitrary interference by public authorities. Furthermore, Article 8 includes certain “positive obligations” aiming to ensure that the right to respect for family life is effectively observed. Member States may therefore be called upon to adopt measures designed to secure respect for family life even in the sphere of the relations of individuals between themselves. This commentary argues, in the light of the ECtHR’s precedents, that the decision rendered in the case Oliari is a very important step in the path that is leading to the recognition of same-sex unions in Europe.

di Livio Scaffidi Runchella*

Ultreya è un augurio, pieno di mistero, che i pellegrini del cammino di Santiago di Compostela, sin dal medio evo, sono soliti scambiarsi sia come saluto che per farsi coraggio. Il termine, che trae origine dall’uso popolare del latino, significherebbe “sempre più avanti”.

La sentenza del 21 luglio 2015, resa dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nel caso Oliari and Others v. Italy (ric. nn. 18766/11 e 36030/11), sembra essere un augurio rivolto alle coppie formate da persone dello stesso sesso ad andare “ultreya” nel lungo e tortuoso percorso, fatto anche di istanze giurisdizionali, che si auspica porterà in tempi brevi all’eliminazione delle discriminazioni esistenti fra famiglie same-sex e famiglie “tradizionali”.

La decisione origina dall’esame di due distinti ricorsi poi riuniti, proposti da tre coppie (more…)

La traduzione della parte centrale della sentenza che condanna l’Italia

Pubblichiamo la traduzione in italiano – opera mirabile, ancora una volta, dell’avv. Roberto De Felice, avvocato dello Stato – del passaggio più importante della decisione di ieri, 21 luglio 2015, con cui la Corte europea dei diritti umani ha riconosciuto la violazione da parte dello Stato italiano del diritto alla vita privata e familiare (articolo 8 della Convenzione) delle persone gay, lesbiche e bisessuali, condannandolo a risarcire ai ricorrenti un danno pari ad € 5.000,00.

Dopo avere affermato che “La Corte ribadisce che ha già ritenuto che le coppie omosessuali sono capaci come le coppie eterosessuali di costituire relazioni stabili e impegnative, e che sono in una situazione notevolmente simile a una coppia eterosessuale per quanto riguarda il loro bisogno di riconoscimento legale e di protezione della loro relazione” ed avere riconosciuto che le coppie dello stesso sesso sono protette dalla norma che assicura tutela alla “vita familiare”, la Corte rileva che “a dispetto di alcuni tentativi lungo tre decenni (v. paragrafi 126 e 46-47 supra), il legislatore italiano è stato incapace di approvare la relativa normativa” e ciò nonostante la Corte costituzionale italiana e la Corte di cassazione avessero già rilevato più volte una lesione della Costituzione italiana (articolo 2) e sollecitato un intervento del Parlamento.
A questo riguardo la Corte ricorda che “un tentativo premeditato di impedire l’esecuzione di una sentenza definitiva ed esecutiva, che sia inoltre tollerato se non tacitamente approvato dai poteri esecutivo e legislativo dello Stato, non può essere spiegato in termini di un qualsiasi legittimo pubblico interesse o degli interessi della comunità nel suo complesso. Al contrario è suscettibile di minare la credibilità e l’autorità dell’autorità giudiziaria e di mettere a rischio la sua efficacia, fattori che sono della massima importanza dal punto di vista dei principi fondamentali sottostanti alla Convenzione”

 

Corte europea dei diritti umani – sezione quarta, Oliari e altri. c Italia, decisione del 21 luglio 2015  -Pres Hirvela – Giudici Raimondi, Bianku, Tsotsoria (conc.), Mahoney (conc.), Vehabovic (conc.), Grozev- TRADUZIONE ITALIANA DEI PARAGRAFI DA 159 A 188 concernenti le motivazioni della Corte in ordine all’accertamento della violazione dell’Articolo 8 della Convenzione europea dei diritti umani

RISPETTO DELLA VITA PRIVATA E FAMILIARE- COPPIE OMOSESSUALI- OMESSA PREVISIONE DI RICONOSCIMENTO E TUTELA – VIOLAZIONE DELL’ART. 8 CEDU- SUSSISTE

La Repubblica Italiana, non avendo riconosciuto né tutelato, almeno mediante l’istituto delle unioni civili o partnership registrate, le coppie omosessuali, ha violato il diritto al rispetto della loro vita privata e familiare.

(CEDU, art 8 )

Hämäläinen c. Finland: un approccio sostanzialistico unidirezionale?

In questa seconda riflessione pubblicata da Articolo29 sulla recente decisione della Grande Camera della Corte di Strasburgo, Hämäläinen c. Finlandia, sul caso del divorzio imposto dalla legge finlandese in caso di mutamento di sesso, l’Autrice centra in particolare la propria critica sulla sottovalutazione dell’impatto della cessazione del matrimonio e della sua conversione in unione civile sulle credenze religiose e personali delle ricorrenti e sul godimento della propria vita personale e familiare alla luce dell’innegabile valore simbolico dell’istituzione giuridica e sociale del matrimonio.

di Silvia Falcetta*

Nella sentenza Hämäläinen c. Finlandia, del 16 luglio scorso la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo ha negato che la conversione forzata del matrimonio in una partnership civile, a seguito del mutamento di identità di genere di uno dei due coniugi e a fronte di un regime di diritti sostanzialmente comparabile, possa determinare una violazione della Convenzione.
Ms. Hämäläinen alla nascita era stata classificata di sesso maschile e, pur sentendosi donna, aveva deciso di sopportare lo status quo (§10). Nel 1996 ha contratto regolarmente matrimonio e nel 2002 la coppia ha avuto una figlia.
A causa dell’acuirsi del proprio malessere e a seguito di consulti con medici e specialisti (§11) la ricorrente ha, infine, deciso di intraprendere le operazioni necessarie per una riassegnazione di genere.
La legge finlandese non prevede la possibilità di matrimonio tra persone dello stesso sesso; in base al Finnish Act on Confirmation of the Gender of a Transsexual Act, laddove la persona transgenere sia coniugata, ai fini del pieno riconoscimento giuridico della nuova identità di genere (§14), vi sono due opzioni: in caso di consenso del coniuge al mantenimento della relazione, il matrimonio è automaticamente convertito in un’unione civile e la parte transgenere è pienamente confermata nella sua nuova identità; in caso di diniego del coniuge, il soggetto transgenere può comunque ottenere il pieno riconoscimento giuridico della mutata identità di genere avviando una procedura di divorzio.
Nel caso di specie, la moglie ha più volte ribadito la volontà di stare vicino al coniuge ed entrambi hanno manifestato chiaramente di non voler assolutamente interrompere il vincolo matrimoniale, né commutandolo in partnership né intraprendendo la soluzione del di divorzio (§15).
Avendo esaurito le vie di ricorso interne, senza successo, Ms Hämäläinen ha presentato ricorso presso la Corte Europea dei dirtti dell’Uomo, lamentando una violazione degli artt.8, 12 e 14 della Convenzione. Il 13 novembre 2012 la Quarta sezione della Corte ha respinto, all’unanimità, il ricorso. Di conseguenza Ms Hämäläinen ha chiesto che il caso venisse riferito alla Grande Camera, sperando in un rovesciamento del giudizio. (more…)

Corte europea dei diritti dell’uomo e cambiamento di sesso: il caso Hämäläinen c. Finlandia

Ad appena cinque settimane dalla sentenza n.170 dell’11 giugno 2014 della Corte costituzionale italiana sul cd “divorzio imposto”, la Grande Camera della Corte di Strasburgo decide l’analogo caso finlandese, Hämäläinen c. Finlandia, confermando la decisione del novembre 2012, appellata dalle ricorrenti. Il prof. Pustorino ripercorre la decisione traendo spunto per una critica alle modalità di utilizzo del “consenso europeo” , più volte richiamato nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo, inteso quale parametro di legittimità della legislazione nazionale rispetto alla Convenzione europea.

di Pietro Pustorino *

1. Con sentenza 16 luglio 2014 (ricorso n. 37359/09) la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo ha escluso la violazione, da parte della Finlandia, della Convenzione europea, con riferimento all’obbligo previsto dalla legislazione finlandese di convertire il matrimonio fra persone di sesso diverso in unione civile registrata fra persone dello stesso sesso, quale condizione per il riconoscimento nell’ordinamento nazionale della nuova identità sessuale acquisita da uno dei membri della coppia.

2. Il ricorrente, cittadino finlandese, aveva contratto matrimonio nel 1996 e nel 2002 la coppia aveva avuto una figlia. Nel 2009 il Sig. Hämäläinen si era sottoposto a un intervento chirurgico per cambiamento del sesso. Tuttavia, la nuova identità di genere femminile non era stata riconosciuta dalle autorità finlandesi, con l’effetto che non era possibile per il ricorrente ottenere i documenti attestanti il mutamento di sesso, ciò in quanto il diritto finlandese, in queste circostanze, pone gli individui di fronte a una difficile alternativa: convertire, con il consenso dell’altro coniuge, il matrimonio in unione civile registrata, oppure ottenere il divorzio. La coppia decise di non utilizzare alcuna di queste soluzioni, in quanto la rottura del matrimonio, elemento comune a entrambe queste possibilità, contravveniva con le proprie convinzioni religiose. Esauriti i ricorsi interni, ad Hämäläinen non restava che rivolgersi alla Corte di Strasburgo.

3. Una prima decisione della Corte europea, del 13 novembre 2012, escludeva la violazione sia dell’art. 8, sul diritto alla vita privata e familiare, considerato autonomamente o in connessione con l’art. 14 sul divieto di discriminazione, sia dell’art. 12, sul diritto al matrimonio. In sintesi, il ragionamento di questa prima pronuncia risiedeva nel fatto che la legislazione finlandese assicura un corretto bilanciamento fra il diritto dell’individuo a ottenere una nuova identità sessuale, diritto inquadrabile nell’art. 8 della Convenzione, e il diritto dello Stato di preservare l’istituto tradizionale del matrimonio fra persone di sesso diverso. (more…)

Nota a Corte EDU, Vallianatos e altri c. Grecia

Con la decisione del 7 novembre, la Grande Chambre della Corte europea dei diritti umani ha giudicato illegittima la normativa greca che prevedeva unioni civili riservate soltanto a coppie formate da persone di sesso diverso, escludedo le coppie omosessuali, in quanto in contrasto con gli articoli 14 (divieto di discriminazione) e 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione europea dei diritti umani .

 di Lucilla Conte*

1. Il tema della decisione

Con la pronuncia in commento, Vallianatos e altri c. Grecia (Grande Chambre, ric. n. 29381/09 e n. 32684/09), 7 novembre 2013, la Grande Chambre della Corte EDU  ha giudicato in contrasto con gli articoli 14 e 8 della Convenzione EDU la normativa, introdotta in Grecia con legge n.3719/2008 denominata  “Riforme concernenti la famiglia, i figli e la società”.

Tale legge istituisce per la prima volta in Grecia la possibilità di contrarre unioni civili, riservandola tuttavia esclusivamente a persone di sesso diverso (il dettato della Sezione I è chiaro: «A contract between two different-sex adults governing their life as a couple (“civil union”) shall be entered into by means of a notarized instrument in the presence of the parties. The contract shall be valid from the date of which a copy of the notarized instrument is lodged with the civil registrar for the couple’s place of residence. It shall be recorded in a special civil register»).

La ratio della legge n.3719, come emerge anche dalla relazione di accompagnamento, è quella di conferire un riconoscimento giuridico alle  unioni non matrimoniali – le quali rappresentano un modello relazionale affermatosi con un certa frequenza all’interno della società, e in rapporto al quale possono svilupparsi esigenze di tutela ulteriore (come quella del/dei figlio/i nati all’interno di tali unioni) cui il legislatore non intende restare indifferente. (more…)