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Mariage pour tous e obiezione di coscienza in Francia

Con la legge n. 2013-404, fortemente voluta dal Governo francese e in particolare dalla Garde des sceaux Christiane Taubira, viene introdotto il matrimonio per le coppie dello stesso sesso nell’ordinamento giuridico francese. Senza rimodellarne contenuto e disciplina giuridica, il matrimonio previsto per le coppie eterosessuali è stato esteso tout court anche alle coppie omosessuali, ivi compreso il diritto di adottare in capo ai coniugi. Ma cosa accade se i soggetti incaricati di celebrare le nozze au nom de l’État si trovano nell’impossibilità morale di farlo, perché queste nozze contrastano con le loro convinzioni? Più in generale, è possibile riconosce un’ipotesi di esercizio del diritto all’obiezione di coscienza in capo a chi è chiamato ad assicurare un diritto?

 di Michele Saporiti*

1. Il caso giudiziario

Per garantire un’applicazione uniforme della legge n. 2013-404, il Ministro degli Interni francese indirizza una circolare ufficiale a tutti i prefetti, descrivendo minutamente le conseguenze legali del rifiuto di celebrare le nozze tra persone dello stesso sesso. In questa circolare ministeriale si afferma, senza lasciare adito ad incomprensioni, che tutti gli officiers de l’état civil esercitano tali funzioni in nome dello Stato. Tali funzioni possono essere quindi delegate ad un membro del consiglio comunale nella sola ipotesi di assenza o di impedimento legittimo del sindaco o del suo vice. Nessuna eccezione può essere tollerata. Com’è facile immaginare, questa circolare faceva seguito alle affermazioni di un significativo numero di sindaci francesi, i quali avevano pubblicamente dichiarato che non avrebbero mai officiato le c.d. “nozze gay”, anche se previste da una legge del Parlamento.

Di fronte al tenore della circolare, (more…)

Corte costituzionale francese: i sindaci non possono rifiutarsi di celebrare i matrimoni fra persone dello stesso sesso

(di Fabio Chiovini) Il Consiglio costituzionale francese con decisione del 18 ottobre 2013 ha dichiarato conformi a costituzione le disposizioni del codice civile riguardanti il matrimonio tra persone dello stesso sesso, nella parte in cui non prevedono alcuna possibilità per i sindaci o per i loro sostituti di ricorrere all’obiezione di coscienza e dunque rifiutarsi di celebrare tale matrimonio.

Quella dell’obiezione di coscienza da parte dei funzionari dello stato civile è una questione cha ha già avuto modo di porsi diverse volte in occasione dell’introduzione del matrimonio tra persone dello stesso sesso nei diversi ordinamenti giuridici europei. E ugualmente si è posta anche durante i dibattiti parlamentari degli scorsi mesi, che hanno infine portato all’approvazione della legge francese. Alcuni deputati dell’opposizione avevano infatti proposto di inserire nel testo, in maniera esplicita, la possibilità per i funzionari pubblici di rifiutarsi di celebrare il matrimonio. Nel caso in cui nessun altro funzionario del municipio si fosse reso disponibile a compiere tale atto, il Procuratore della Repubblica competente ne avrebbe dovuto designare uno d’ufficio. Mentre a Parigi si discutevano gli emendamenti dell’opposizione, a Strasburgo la Corte europea dei diritti dell’uomo dava un suo contributo “indiretto” al dibattito, certificando la conformità alla Convenzione della legge inglese che non prevede alcuna obiezione di coscienza relativamente alla celebrazione della civil partnership tra persone dello stesso sesso (Sentenza n. 51671/10, 15.1.2013). (more…)

La sentenza della Corte costituzionale francese

Con decisione del 17 maggio 2013, il Conseil constitutionnel si è pronunciato sulla legge n. 2013-404 che ha aperto il matrimonio alle coppie dello stesso sesso ed ha autorizzato l’accesso all’adozione, riconoscendone la legittimità costituzionale. Arriva così a compimento il processo legislativo che era stato intrapreso dal governo francese nell’autunno del 2012, in seguito alla promessa elettorale del presidente della Repubblica Francois Hollande, e che era stato fermamente avversato dalle forze dell’opposizione di centro-destra, sino al ricorso alla Corte costituzionale.

Escluso che si siano prodotte irregolarità nell’iter parlamentare (i ricorrenti lamentavano un’eccessiva velocità della procedura legislativa che non aveva consentito una sufficiente ponderazione), il Conseil constitutionnel conferma adesso il proprio orientamento per cui compete al legislatore la definizione dei requisiti necessari per l’accesso all’istituto matrimoniale. Come già affermato nella  decisione del 28 gennaio 2011, su uno speculare ricorso presentato avverso la preclusione all’accesso al matrimonio prevista allora dal codice civile, il Conseil ribadisce difatti come non competa al medesimo di sostituirsi alla valutazione del Parlamento, non ravvisando nell’apertura del matrimonio alcuna contrarietà ai principi fondamentali (more…)