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I dubbi della Corte costituzionale austriaca sulla legittimità di un istituto giuridico diverso dal matrimonio riservato alle coppie dello stesso sesso

La Corte costituzionale austriaca solleva il dubbio che sia illegittimo concedere alle coppie gay e lesbiche un istituto giuridico diverso dal matrimonio, seppure equivalente sotto il profilo degli effetti. La decisione definitiva, attesa verosimilmente all’inizio del 2018, potrebbe avere effetti dirompenti. Quando l’Italia approvò nel 2016 l’introduzione dell’unione civile, seguendo il cd. “modello tedesco”, solo Germania, Austria e Svizzera seguivano in occidente tale impostazione. Dopo la svolta legislativa tedesca, che ha aperto il matrimonio, una decisione favorevole in Austria della stessa Corte costituzionale renderebbe palese l’isolamento dell’Italia nella scelta di continuare la discriminazione matrimoniale delle persone omosessuali. Pubblichiamo un primo commento di Roberto De Felice con la traduzione della parte motiva dell’ordinanza.

di Roberto de Felice*

 

The dissimilitude between the terms “civil marriage” and “civil union” is not innocuous; it is a considered choice of language that reflects a demonstrable assigning of same-sex, largely homosexual, couples to second-class status.

Opinion of the Justices to the Senate 440 Mass.1201 (2004), Supreme Court of Massachusetts, CJ Margaret Marshall

 

1.

Con ordinanza 230[1] del 12 ottobre del 2017 la Corte costituzionale austriaca ha sollevato d’ufficio[2] la questione di costituzionalità dell’articolo 44 del codice civile e della stessa legge sulle unioni civili n. 135/2009, così come modificata nel 2015 (Eingetragene Partnerschaft-Gesetz, acronimo EPG)[3].

La vicenda processuale parte dalla richiesta di una coppia di donne, cittadine austriache, civilmente unite dall’8 ottobre 2012, genitrici di un minore, che nella sintetica espressione della corte costituzionale ‘’cresce in questo rapporto’’, che si erano rivolte il 9 maggio 2015 al segretario comunale di Vienna[4], chiedendo, vanamente,  l’avvio del procedimento- previsto per i coniugi dalla Ehegesetz– volto al riconoscimento della loro capacità matrimoniale, il rilascio del permesso di costituire un matrimonio, la costituzione e registrazione del medesimo e il rilascio di un certificato di matrimonio, con richieste respinte con decreto del 25 agosto del 2015. Le parti si erano rivolte quindi al Tribunale Amministrativo, competente a prescindere dalla situazione giuridica[5] per l’impugnazione di tutti gli atti provenienti da una pubblica amministrazione. Il Tribunale rigettava i loro ricorsi, nel corso dei quali il terzo ricorrente e loro figlio rinunciava agli atti del giudizio. Motivava che, alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale e del Consiglio di Stato austriaci e della Corte europea dei diritti dell’uomo apparteneva al margine di apprezzamento del legislatore austriaco la facoltà di provvedere al riconoscimento giuridico per le unioni di partner del medesimo sesso mediante il matrimonio o mediante un’unione civile. Lo Stato era sì costituzionalmente obbligato al riconoscimento giuridico e alla equiparazione nei tratti essenziali delle coppie omosessuali ed eterosessuali[6] ma poteva scegliere, senza che ciò nuocesse all’interesse superiore del minore, tra l’estensione del matrimonio alle coppie omosessuali e l’istituzione di uno specifico istituto giuridico come quello delle unioni civili.

2.

Ai sensi dell’articolo 144 della Costituzione austriaca (BVfG) le parti, avendo esaurito il primo grado di giudizio, ritenendo che la giurisdizione adita avesse leso dei diritti fondamentali costituzionalmente protetti, come quelli sanciti dagli articoli 8, 12 e 14 della CEDU in merito (more…)

La Corte Costituzionale austriaca sancisce l’ammissibilità dell’adozione congiunta da parte di coppie registrate dello stesso sesso

Con la sentenza dell’11 dicembre 2014, in commento, la Corte Costituzionale austriaca ha ritenuto l’illegittimità della norma che permetteva l’adozione congiunta soltanto ai coniugi (necessariamente di sesso diverso, secondo la legge austriaca), escludendo i partner registrati dello stesso sesso. Per la Corte tale disciplina configura una discriminazione basata sull’orientamento sessuale, poiché sembra indicare una idoneità a priori della coppia eterosessuale all’adozione, dandone invece per presupposta la mancanza per la coppia dello stesso sesso. Il divieto assoluto precluderebbe, infatti, la possibilità stessa di valutazione del caso concreto da parte del giudice, mentre é invece difficile, se non impossibile, secondo i giudici, sostenere che l’adozione congiunta corrisponda all’interesse del bambino solo se attuata da una coppia eterosessuale.

di Francesca Brunetta d’Usseaux*

La Corte Costituzionale austriaca, con decisione in data 11 dicembre 2014, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la disciplina sull’adozione, per la parte in cui non permette alle coppie registrate dello stesso sesso di adottare congiuntamente un bambino, per contrasto sia con il principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione stessa, sia con gli articoli 8 e 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
Il ricorso era stato presentato da due donne che vivevano insieme dal 1998, le quali avevano poi concluso nel 2011 un’unione registrata, possibilità prevista in Austria dal 2009 (Eingetragene Partnerschaft-Gesetz EPG BGBl I Nr 135/2009 IdF BGBl I Nr 179/2013). Nel marzo del 2012 era poi nata una bambina, concepita con inseminazione artificiale effettuata in Germania.
La minore, dal momento della nascita, ha vissuto con le due donne, l’una sua madre biologica, l’altra compagna registrata di quest’ultima, curata ed amata da entrambe. Nel gennaio del 2014 la partner registrata ha adottato la bambina. Al rapporto di genitorialità (more…)