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Le scelte del TAR Friuli fra poteri dei prefetti e trascrizioni dei sindaci
14 giugno, 2015 | Filled under italia, matrimonio, OPINIONI |
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di Luca Morassutto*
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione Prima, con sentenza del 21 maggio 2015 si è pronunciato sul ricorso presentato da una cittadina italiana residente in Belgio e iscritta all’anagrafe del comune di Udine con il quale veniva chiesta la declaratoria di nullità ovvero in subordine l’annullamento del decreto del Prefetto della Provincia di Udine dd. 27 ottobre 2014, prot. n. 64234/2014 con il quale veniva disposto l’annullamento della trascrizione del matrimonio della ricorrente nei registri dello stato civile del Comune di Udine. Il Sindaco della città friulana infatti aveva proceduto alla trascrizione del matrimonio contratto all’estero ma su tale atto calava la mannaia della circolare Alfano che disponeva la cancellazione di imperio della avvenuta trascrizione. La vicenda in realtà è nota. I Sindaci di un sempre maggior numero di città italiane, accogliendo le istanze di protezione dei diritti soggettivi formulate da coppie omosessuali sposate all’estero, provvedevano a trascrivere l’atto di matrimonio regolarmente contratto. Interveniva quindi il Ministero dell’Interno che, con circolare prot. n. 10863 dd. 7 ottobre 2014, disponeva che i prefetti invitassero i sindaci ad annullare tali trascrizioni e, qualora detto invito non fosse stato accolto, ordinava agli stessi prefetti di intervenire in autotutela.
La ricorrente chiedeva altresì che venisse dichiarata la nullità o l’annullamento dell’atto di delega del Prefetto di Udine, il processo verbale del vice Prefetto aggiunto che aveva provveduto alla cancellazione) nonché la circolar e prot. n. 10863 dd. 7 ottobre 2014 del Ministero dell’Interno. In particolare nel ricorso si evidenzia va come il decreto prefettizio fosse affetto da nullità per difetto assoluto di attribuzione, incompetenza assoluta, ex articolo 21 septies della legge 241 del 1990 ed ex articolo 31 del decreto legislativo 104 del 2010 nonché violazione dell’articolo 453 del codice civile e dell’articolo 95 del d.p.r. 396 del 2000, violazione del d.p.r. 396 del 2000, articoli 12, 11, 5, 69 e 100, violazione del decreto ministeriale 5 aprile 2002.
Un primo passaggio che ci sentiamo in dovere di segnalare è come la ricorrente premettesse chiaramente che il ricorso al Tar non fosse la sede per discutere il tema della correttezza della trascrizione effettuata dal sindaco di Udine dovendo essere oggetto del giudizio innanzi al Tribunale adito unicamente la legittimità dell’atto prefettizio. Si faceva poi notare come l’ordine del prefetto di annotare il decreto impugnato fosse viziato in via derivata dalla nullità del decreto stesso. L’annotazione quale atto tipico e tassativo è da qualificare come atto pubblico formale e non si può ordinare in alcun modo. L’ordinamento, infatti, non contempla la possibilità di annotare un decreto dell’autorità amministrativa, ma solo un provvedimento dell’autorità giurisdizionale.
Resisteva l’Avvocatura dello Stato la quale evidenziava come il Sindaco di (more…)