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Rettificazione di sesso: un’unica sentenza a tutela della identità personale

di Anna Maria Tonioni*

Il procedimento giudiziale ex art. 31 D.Lgs 150/2011 deve accertare la modalità attraverso la quale il cambiamento di genere è avvenuto ed il suo carattere definitivo e, verificate la sussistenza di tali condizioni, ove la parte istante abbia richiesto sia la rettificazione dell’atto di nascita sia l’autorizzazione ad eseguire un intervento chirurgico, deve concludersi con una unica sentenza divisa in due capi decisori: uno che dispone la rettificazione degli atti di stato civile, consentendo il cambiamento dei documenti di identità con la correzione del sesso e del nome in modo conforme allo stato di fatto; l’altro che, al contempo, autorizza l’intervento chirurgico richiesto. Intervento che la persona interessata potrà eseguire nei tempi imposti dalle strutture sanitarie pubbliche.

1. I presupposti per la rettificazione giudiziale del sesso e del nome.

Ai sensi dell’art. 1 della L. 164/1982 il presupposto per la rettificazione giudiziale del sesso e del nome enunciato nell’atto di nascita è costituito dalla intervenuta modificazione dei caratteri sessuali della persona interessata. Tale principio, già riconosciuto da tempo da vari giudici di merito (Tribunale di Roma 31.5.2013 n. 271; Tribunale Roma 6.8.2013 n. 374; Tribunale di Roma 11.2.2014 n. 32; Tribunale di Rovereto 3.5.2013 n.194; Tribunale di Siena 12.6.2013 n. 412), è stato affermato anche dalla Corte di cassazione con sentenza 20.07.2015 n. 15138 e avvalorato dalla Corte costituzionale con sentenza 05.11.2015 n. 221. Sicché laddove dispone che il Tribunale autorizza l’intervento chirurgico ove necessario, la legge richiede di verificare che l’operazione richiesta dalla persona interessata occorra ad assicurarle uno stabile equilibrio psicofisico, ma non postula né la necessità dell’adeguamento dei caratteri sessuali mediante l’operazione chirurgica, né che il Tribunale verifichi l’avvenuta esecuzione dell’intervento autorizzato in funzione di garanzia del diritto alla salute della persona.

La Suprema Corte in particolare ha statuito che, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della CEDU dell’art. 1 L. 1982/164 e del successivo art. 3 della medesima legge, ora art. 31 comma 4 D.Lgs. 2011/150, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile non è obbligatorio l’intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri anatomici primari, quando venga accertata la serietà, univocità e definitività del percorso di transizione scelto dall’individuo. La Corte costituzionale ha definitivamente chiarito che “la legge ha escluso la necessità, ai fini dell’accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l’adeguamento dei caratteri sessuali” e ha affermato che è invece necessario “un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona”.

Secondo la più risalente ed ormai ripudiata interpretazione, (more…)

Autorecensioni/Le coppie dello stesso sesso: la prima volta in Cassazione

Le coppie dello stesso sesso: la prima volta in Cassazione, a cura di Raffaele Torino, Roma TrE-Press 2013 è un e-book che raccoglie gli interventi di analisi e commento sulla sentenza della Corte di Cassazione n. 4184 del 2012 occorsi nell’ambito del seminario svoltosi in data 4 giugno 2012 presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi Roma Tre, nonché in occasione dell’incontro successivamente promosso in Bologna dall’Avvocatura per i diritti LGBT – Rete Lenford.

di Raffaele Torino

Il 15 marzo 2012 la Corte di Cassazione ha pronunciato una sentenza (la n. 4184) che è immediatamente assurta agli onori della cronaca italiana per il suo oggetto e le sue statuizioni, generando finanche le eccessive reazioni di alcuni politici italiani, i quali sono giunti a invitare il Capo dello Stato a promuovere un procedimento disciplinare contro il giudice estensore. (more…)

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