Articoli taggati con Angelo Schillaci

I primi commenti alle sentenze della Consulta del 9 marzo sulle due mamme e i due papà

 Il convegno organizzato da Rete Lenford e Famiglie Arcobaleno sulle sentenze della Corte costituzionale n. 32 e 33 del 9 marzo 2021. La prima occasione di riflessione sul contenuto e le implicazioni delle due decisioni, con relazioni di Stefania Stefanelli, Alexander Schuster e Marco Gattuso. Un pomeriggio intenso e interessante, con oltre 1200 (!) persone collegate.

QUI LA REGISTRAZIONE INTEGRALE DEL CONVEGNO

Da Bologna una svolta storica verso gli effetti pieni dell’adozione in casi particolari

di Angelo Schillaci

1.
Pubblichiamo l’importante decisione con la quale il Tribunale per i minorenni di Bologna (est. Pres. Spadaro) ha affermato, per la prima volta a quanto consta, che l’adozione in casi particolari di cui all’articolo 44 legge n. 184/1983 instaura legami di parentela ulteriori rispetto a quello con il solo genitore adottante.

Si tratta di una pronuncia assai rilevante, che segna un ulteriore passo in avanti nel (lungo) cammino verso la piena e completa affermazione del principio dell’unicità dello status di figlio, ormai consacrato dall’art. 74 del codice civile, a seguito della cd. riforma della filiazione del 2012/2013 (legge n. 219/2012 e d. lgs. n. 174/2013).

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Padri, comunque: da Milano ulteriori conferme in tema di omogenitorialità maschile

di Angelo Schillaci

Pubblichiamo, con alcune brevi osservazioni, tre recenti pronunce provenienti, rispettivamente, dal Tribunale per i Minorenni e dal Tribunale ordinario di Milano e relative – la prima – ad una adozione in casi particolari disposta per due minori a favore del secondo padre, compagno del padre biologico,  e – le seconde – all’ordine di rettificare l’atto di nascita di due minori nati negli Stati Uniti d’America a seguito di gestazione per altri, inserendo l’indicazione del secondo padre, conformemente alle risultanze dell’atto di nascita legittimamente formato nello Stato di nascita dei minori.

Da qualche mese, a Milano, il tema del riconoscimento della doppia genitorialità in coppie omosessuali maschili è al centro di un dibattito acceso ed articolato, seguito alla iniziale decisione del Comune – poi sospesa – di far luogo alla trascrizione integrale (originaria, o mediante rettifica) dell’atto di nascita straniero recante l’indicazione di entrambi i padri, in caso di nascita a seguito di gestazione per altri (d’ora in poi, GPA). A quanti sostengono la necessità di dare piena tutela ai minori garantendo loro la continuità dello status legittimamente acquisito nello stato estero di nascita, si contrappongono infatti coloro che ritengono – tutto al contrario – che le peculiarità legate al modo in cui detti minori sono venuti al mondo (e cioè il ricorso alla surrogazione di maternità, oggetto nel nostro ordinamento di divieto sanzionato penalmente, all’art. 12, comma 6 della legge n. 40/2004) sarebbero ostative a detto riconoscimento.

Le decisioni che pubblichiamo – attinenti a due diverse fattispecie, come si dirà – intervengono dunque, proprio a Milano, a chiarire taluni profili controversi, ed in particolare l’asserito rilievo giuridico del legame tra pratica procreativa e continuità dello status legittimamente acquisito all’estero. Peraltro, proprio in ragione della diversità di fattispecie, le decisioni coprono, per così dire, l’intero ventaglio delle possibilità di riconoscimento della doppia genitorialità maschile, mettendo in luce taluni aspetti costanti – su tutti, la centralità dell’interesse del minore e, come meglio si dirà, l’indifferenza del modo di nascita in relazione al riconoscimento del legame parentale – ma anche, e soprattutto, talune differenze, che non sono senza significato proprio con riguardo alla miglior tutela della posizione del minore.

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Joan ha due mamme/2: la conferma della Corte d’Appello di Perugia

di Angelo Schillaci

Pubblichiamo il decreto con il quale la Corte d’Appello di Perugia, confermando la decisione di primo grado, ha ordinato al Comune di trascrivere l’atto di nascita del piccolo Joan, indicando entrambe le sue mamme.

Una decisione importante, molto ricca nella motivazione, almeno sotto due profili, che sinteticamente possono essere richiamati, a prima lettura.

Anzitutto, la Corte perugina prende posizione in merito alla delimitazione del concetto di ordine pubblico internazionale, con particolare riguardo al contrasto tra le definizioni datene, rispettivamente, dalla prima sezione civile della Corte di cassazione (con le note decisioni 19599/16, 14878/17 e 14007/18) e dalle Sezioni Unite della stessa Corte, con l’altrettanto nota sentenza n. 16601/17 (relativa ai cd. danni punitivi): se infatti l’orientamento della prima sezione civile tendeva ad identificare il contenuto dell’ordine pubblico internazionale con il “complesso dei principi fondamentali caratterizzanti l’ordinamento in un determinato periodo storico, ma ispirati ad esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo comuni ai diversi ordinamenti e collocati a un livello sovraordinato rispetto alla legislazione ordinaria” (così, in particolare, la sentenza n. 19599/16), la successiva pronuncia delle Sezioni Unite sembra includere – nella declinazione del concetto di ordine pubblico – anche principi e istituti di fonte legislativa. Sulla base di una assai approfondita ricostruzione della giurisprudenza di legittimità in materia di ordine pubblico internazionale, il decreto in esame riduce il divario tra le due impostazioni. In particolare – richiamando anche l’ordinanza n. 4382/18 (con la quale la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la controversia relativa alla trascrivibilità di un atto di nascita recante l’indicazione di due padri, anche sotto il profilo della corretta ricostruzione del concetto di ordine pubblico internazionale) – il giudice perugino ha ritenuto che l’integrazione (more…)

Due padri: da Venezia un’altra importante conferma

di Angelo Schillaci

Pubblichiamo l’ordinanza depositata il 16 luglio 2018 con la quale la Corte d’Appello di Venezia ha riconosciuto gli effetti, in Italia, di una sentenza canadese che attribuiva la seconda paternità al coniuge del padre di un minore nato in Canada grazie ad una gestazione per altri.

Il ricorso traeva origine dal rifiuto – opposto dall’ufficiale di stato civile del Comune di residenza del minore – di rettificare l’atto di nascita già formato (e recante l’indicazione di un solo padre), a seguito di trascrizione dell’atto di nascita canadese, emendato in conseguenza della sentenza che riconosceva la seconda paternità. Di conseguenza, la coppia di padri adiva la Corte d’Appello di Venezia per veder riconoscere – ai sensi dell’art. 67 della legge n. 218/95 – gli effetti della sentenza canadese, onde ottenere un titolo per la rettificazione dell’atto di nascita italiano.

Il caso – seguito dall’Avv. Alexander Schuster (alla cui cortesia dobbiamo la pubblicazione) – è dunque del tutto analogo a quello deciso dall’ordinanza della Corte d’Appello di Trento, avverso la quale pende ad oggi impugnazione dinanzi alla Corte di cassazione che, come noto, ha deferito la questione alla cognizione delle Sezioni Unite. Si tratta, pertanto, di un caso assai rilevante, che si inserisce nel dibattito in corso sulla questione degli effetti da riconoscersi, in Italia, ai rapporti di filiazione costituiti all’estero a seguito di gestazione per altri, che ha visto l’intervento recente della Corte costituzionale e che sta caratterizzando  – anche sulla nostra pagina – l’attesa della decisione delle Sezioni Unite.

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L’omogenitorialità a Palazzo della Consulta: osservazioni a prima lettura dell’ordinanza del Tribunale di Pisa del 15 marzo 2018

di Angelo Schillaci

 

  1. 1.

È stata pubblicata sulla G.U. n. 19 del 9 maggio 2018 l’ordinanza con la quale il Tribunale di Pisa ha sollevato questione di legittimità costituzionale della norma risultante dal combinato operare degli artt. 449 c.c., 29, comma 2, del D.P.R. n. 396/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile), dell’art. 250 c.c. e degli artt. 5 e 8 della legge n. 40/2004 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui non consente all’ufficiale di stato civile di formare l’atto di nascita di un bambino, cittadino straniero, con l’indicazione di due genitori dello stesso sesso, qualora ciò sia corrispondente allo status a questo riconosciuto dalla sua legge nazionale, applicabile in base all’art. 33 della legge n. 218/1995.

In particolare, il Tribunale di Pisa era investito del ricorso avverso il diniego dell’ufficiale di stato civile del Comune di Pisa di ricevere la dichiarazione di riconoscimento congiunto del minore da parte di due donne – l’una madre gestazionale e cittadina statunitense, l’altra madre intenzionale e cittadina italiana – e conseguentemente formarne l’atto di nascita in conformità allo status filiationis sussistente nei confronti di entrambe ai sensi della legge nazionale del minore.

L’illegittimità costituzionale della norma è lamentata in relazione ad una serie di parametri, ed in particolare: agli artt. 2 e 3 Cost., sotto il profilo dell’illegittima restrizione del diritto a vedersi riconosciuto, in Italia, lo status di figlio acquisito sulla base della propria legge nazionale; all’art. 3, per l’irragionevole discriminazione rispetto alla analoga situazione del cittadino straniero, figlio però di genitori di sesso diverso, che tale status potrebbe vedersi invece riconosciuto; agli artt. 3 e 24, poiché la norma non consente al figlio di ottenere la prova precostituita della filiazione, che sussiste in base alla legge applicabile in assenza di motivi ostativi di ordine pubblico internazionale; agli artt. 3 e 30, sotto il profilo della illegittima restrizione del diritto del figlio di ricevere mantenimento e istruzione da entrambi i genitori, che siano tali secondo la sua legge nazionale; all’art. 117, comma 1, in relazione agli artt. 3 e 7 della Convenzione di New York del 1989, sotto il profilo del pregiudizio subito dall’interesse del fanciullo a veder riconosciuta anche in Italia la doppia genitorialità sussistente secondo la sua legge  nazionale; ancora all’art. 117, comma 1, in relazione all’art. 7 della medesima Convenzione di New York, sotto il profilo della lesione del diritto a vedere immediatamente riconosciuto in Italia lo status di figlio di entrambe le madri, legittimamente acquisito sulla base della legge nazionale.

Nel prospettare e motivare la questione di legittimità costituzionale, l’ordinanza muove dal presupposto – sul quale soltanto in questa sede si svolgeranno alcune (more…)

Il dialogo fra le corti minorili in materia di stepchild adoption

di Marco Gattuso* e Angelo Schillaci**

 

1. Palermo, Bologna, Venezia: tre punti di vista sulla stepchild adoption

Nelle ultime settimane sono state depositate tre sentenze in materia di adozione coparentale (Tribunale per i minorenni di Venezia del 31 maggio 2017, depositata il 15 giugno; Tribunale per i minorenni di Palermo del 30 luglio 2017; Tribunale per i minorenni di Bologna del 20 luglio 2017, depositata il 31 agosto), le quali – ad un anno dalla decisione con cui la Cassazione (con la nota sentenza n. 12962 del 24 maggio 2016) l’ha ammessa in caso di conviventi anche dello stesso sesso – rappresentano tre diversi atteggiamenti dei tribunali italiani sulla questione che tanto ha agitato il dibattito pubblico durante l’iter della legge sull’unione civile: la c.d. stepchild adoption applicata alle coppie omosessuali.

Tutti e tre i tribunali aderiscono in linea di principio all’indirizzo della Cassazione, potendosi ritenere così verosimilmente accantonato quell’orientamento di netta contrapposizione seguito dai Tribunali per i minorenni di Torino e Milano (Torino 11 settembre 2015; Milano, 17 ottobre 2016 in Articolo29 con nota S. Stefanelli, che divergevano con varia motivazione dall’interpretazione evolutiva del tribunale per i minorenni di Roma avallato dalla Cassazione), le cui decisioni sono state poi riformate dalle rispettive Corti di appello (Torino 27 maggio 2016; Milano 9 febbraio 2017).

In nessun caso, inoltre, viene negato che una volta ammessa l’applicabilità dell’art. 44 lettera d) legge n. 184/83 (d’ora in poi, legge adoz.) al convivente del genitore legalmente riconosciuto, la stessa debba essere estesa anche nell’ambito delle coppie omosessuali. Sul punto valga il richiamo alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani che vieta ogni distinzione fra coppie conviventi eterosessuali e omosessuali anche in materia di adozioni[1]. Sulla idoneità genitoriale delle coppie dello stesso sesso valga inoltre il rimando all’unanime presa di posizione delle organizzazioni degli psicologi, degli psicoanalisti e dei pediatri, quali si desumono dai loro statements ufficiali[2], e la costante giurisprudenza europea[3],  internazionale[4] e della nostra Corte di cassazione[5] e di merito[6].

Ciò nonostante, il Tribunale per i minorenni di Palermo giunge a conclusioni che annullano ogni pratico effetto giuridico all’indirizzo della Suprema Corte (tant’è che il ricorso viene rigettato), mentre la decisione veneziana, pur favorevole per la ricorrente, appare dissonante nella motivazione.

Di tutt’altro segno la decisione del Tribunale per i minorenni bolognese (la quale segue alcune sentenze analoghe depositate in luglio, contenenti interessanti e innovative affermazioni con riguardo alla natura familiare delle relazioni e agli effetti in materia della legge n. 76/2016 istitutiva  dell’unione civile fra persone dello stesso, per cui si rimanda ad altro commento in questo sito[7] ), a nostro avviso del tutto condivisibile ed assai accurata, la quale contiene una precisa e chiara risposta alla sollecitazione palermitana, in un interessante e singolare dialogo fra le nostre corti minorili.

Da un lato, pertanto, le decisioni in commento confermano che l’orientamento inaugurato dal Tribunale per i minorenni di Roma nel 2014 e confermato dalla Corte di cassazione (more…)

La vita non si ferma: l’unione civile, la famiglia, i diritti dei bambini

di Angelo Schillaci

Pubblichiamo, con un breve commento, le due sentenze con le quali il Tribunale per i minorenni di Bologna ha disposto l’adozione in casi particolari ai sensi dell’art. 44, lett. d) della legge n. 184/1983 a favore di due minori, nei confronti del partner omosessuale del genitore genetico. 

A poco più di un anno dall’entrata in vigore della legge 20 maggio 2016, n. 76 e dalla pronuncia con la quale la prima sezione civile della Suprema Corte di Cassazione ha confermato l’innovativo orientamento inaugurato dal Tribunale per i minorenni di Roma nel 2014, continua a farsi strada, nel nostro ordinamento, la tutela dei figli e delle figlie nati, accolti e cresciuti in famiglie omogenitoriali attraverso l’istituto dell’adozione in casi particolari, pure a seguito dello stralcio della disposizione che, nell’originario testo del disegno di legge sulle unioni civili, mirava a novellare l’art. 44, lett. b) della legge n. 184/1983, estendendo alle parti dell’unione civile l’istituto dell’adozione del figlio del coniuge, ivi disciplinato. Dopo le pronunce della Corte d’Appello di Torino e di Milano, e la recentissima decisione del Tribunale per i minorenni di Venezia, arriva anche da Bologna una ulteriore conferma della possibilità di applicare l’art. 44, lett. d) della legge n. 184/1983 nel caso di adozione del figlio del partner omosessuale. (more…)

“Una vera e propria famiglia”: da Firenze un nuovo passo avanti per il riconoscimento dell’omogenitorialità

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di Angelo Schillaci*

Pubblichiamo, con una guida alla lettura, i due decreti con i quali il Tribunale per i minorenni di Firenze ha ordinato la trascrizione di due provvedimenti – pronunciati rispettivamente nel Regno Unito e negli Stati Uniti d’America – che avevano disposto l’adozione di minori residenti in quegli Stati da parte di due coppie di uomini, aventi la cittadinanza italiana e residenti da tempo nello stato estero.

1. I provvedimenti in commento aggiungono un ulteriore tassello al mosaico, ormai assai ricco, delle tutele che l’ordinamento italiano appresta – sia pure solo a livello giurisdizionale – all’omogenitorialità, nelle diverse tipologie di esperienza da cui essa può trarre origine. Dopo il riconoscimento dell’applicabilità dell’art. 44, lett. d) della legge n. 184/1983 (adozione in casi particolari) alla fattispecie dell’adozione del figlio del partner in coppia omosessuale (Cass., sez. I civ., 26 maggio 2016, n. 12962), e dopo il riconoscimento della trascrivibilità dell’atto di nascita straniero recante l’indicazione di due madri (Cass., sez. I civ., n. 19599/16) e due padri (App. Trento, 23 febbraio 2017), le pronunce in commento completano, invece, il quadro delle tutele nella fattispecie di trascrizione di provvedimenti stranieri di adozione.

Se, finora, le pronunce rilevanti avevano riguardato la trascrizione di provvedimenti stranieri di adozione coparentale in coppie di donne (così, ad esempio, App. Napoli ord. del 30 marzo 2016) e sul punto si era pronunciata la stessa Corte costituzionale, chiarendo con la sentenza n. 76/2016 quale fosse la normativa applicabile alla fattispecie, le decisioni fiorentine allargano ulteriormente il campo degli strumenti di riconoscimento e protezione, ordinando la trascrizione di provvedimenti stranieri di adozione congiunta di minori esterni alla coppia, e fornendo importanti indicazioni tanto sull’individuazione della disciplina applicabile, quanto – nel merito – in relazione ai termini e ai limiti del controllo di compatibilità del provvedimento straniero con l’ordine pubblico. (more…)

Due padri, i loro figli: la Corte d’Appello di Trento riconosce, per la prima volta, il legame tra i figli e il padre non genetico

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di Angelo Schillaci*

Pubblichiamo l’ordinanza con la quale la Corte d’Appello di Trento, in data 23 febbraio 2017, ha disposto il riconoscimento di efficacia giuridica al provvedimento straniero che stabiliva la sussistenza di un legame genitoriale tra due minori nati grazie alla gestazione per altri – nel quadro di un progetto di genitorialità in coppia omosessuale – ed il loro padre non genetico.

Si tratta di una pronuncia di assoluta rilevanza, in quanto per la prima volta un giudice di merito applica, in una coppia di due padri, i principi enunciati dalla Corte di cassazione, con la sentenza n. 19599/2016, in tema di trascrizione dell’atto di nascita straniero recante l’indicazione di due genitori dello stesso sesso.

L’ordinanza richiama alcuni capisaldi della decisione della Corte di legittimità, ed in particolare: a) in merito al giudizio di compatibilità tra il provvedimento straniero e l’ordine pubblico, la necessità di far riferimento ad un concetto di ordine pubblico dai contorni larghi, al fine di valutare non già se il provvedimento straniero applichi una disciplina della materia corrispondente a quella italiana, bensì piuttosto se esso appaia conforme alle esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo (in questo caso, del minore) come garantiti dalla Costituzione italiana e dai principali documenti internazionali in materia; b) l’esigenza di salvaguardare il diritto del minore alla continuità dello status filiationis nei confronti di entrambi i genitori, il cui mancato riconoscimento non solo determinerebbe un grave pregiudizio per i minori, ma li priverebbe di un fondamentale elemento della loro identità familiare, così come acquisita e riconosciuta nello stato estero in cui l’atto di nascita è stato formato; c) l’assoluta indifferenza delle tecniche di procreazione cui si sia fatto ricorso all’estero, rispetto al diritto del minore al riconoscimento dello status filiationis nei confronti di entrambi i genitori che lo abbiano portato al mondo, nell’ambito di un progetto di genitorialità condivisa.

A tale ultimo riguardo, sempre limitandosi a sintetiche notazioni a prima lettura, merita di essere sottolineato un passaggio, nel quale la Corte d’Appello di Trento fa giustizia della pretesa esclusività del paradigma genetico/biologico nella costituzione dello stato giuridico di figlio (e correlativamente di genitore). Secondo la Corte, infatti, l’insussistenza di un legame genetico tra i minori e il padre non è di ostacolo al riconoscimento di efficacia giuridica al provvedimento straniero: si deve infatti escludere “che nel nostro ordinamento vi sia un modello di genitorialità esclusivamente fondato sul legame biologico fra il genitore e il nato; all’opposto deve essere considerata l’importanza assunta a livello normativo dal concetto di responsabilità genitoriale che si manifesta nella consapevole decisione di allevare ed accudire il nato; la favorevole considerazione da parte dell’ordinamento al progetto di formazione di una famiglia caratterizzata dalla presenza di figli anche indipendentemente dal dato genetico, con la regolamentazione dell’istituto dell’adozione; la possibile assenza di relazione biologica con uno dei genitori (nella specie il padre) per i figli nati da tecniche di fecondazione eterologa consentite” (pp. 17-18).

In questo senso, molto interessante anche la lettura della recente sentenza Paradiso e Campanelli c. Italia della Corte europea dei diritti dell’uomo, del 24.1.2017: in particolare, la Corte d’Appello mette in luce l’assoluta peculiarità del caso deciso dalla Corte di Strasburgo, specie sotto il profilo della pluralità di elementi che avevano condotto la Corte alla pronuncia negativa (e dunque, non solo l’assenza di legame biologico, ma anche e soprattutto la breve durata della relazione familiare di fatto in quel caso stabilitasi tra il bambino e i genitori intenzionali nonché la precarietà dei legami dal punto di vista giuridico), così escludendo che il decisum di Strasburgo possa rappresentare un ostacolo al riconoscimento del legame tra i minori ed il loro padre non genetico.

Dalla Corte d’Appello di Trento giunge così una significativa conferma – per la prima volta a proposito di una famiglia omogenitoriale con due padri, e sempre mettendo al centro la salvaguardia dell’interesse del minore – che madri e padri si diventa non soltanto grazie al corpo, o ai geni ma anche e soprattutto grazie all’intenzione, dunque al desiderio che sappia tradursi in consapevole assunzione di responsabilità.

* Ricercatore RTDB Università di Roma “Sapienza”

Passo dopo passo, il diritto si avvicina alla vita: la Corte d’Appello di Milano ordina la trascrizione dell’atto di nascita di due gemelli nati grazie alla gestazione per altri

Art29

di Angelo Schillaci*

Pubblichiamo il decreto, depositato il 28 dicembre 2016, con il quale la Corte d’Appello di Milano ha ordinato la trascrizione di un atto di nascita, formato in California, relativo a due minori, nati da parto gemellare a seguito di ricorso alla gestazione per altri, e legati geneticamente ad una stessa donatrice di ovocita – diversa dalla portatrice – e, rispettivamente, ai due padri. La trascrizione dell’atto di nascita era stata negata dall’Ufficiale di stato civile del Comune di Milano, con decisione confermata dal Tribunale. In particolare, l’originario diniego di trascrizione era stato motivato sulla base della circostanza che la diversa paternità genetica dei gemelli, unita al parto gemellare, lasciava supporre il ricorso alla gestazione per altri (mai negato, tuttavia, dai padri reclamanti), con conseguente contrarietà dell’atto di nascita all’ordine pubblico, per elusione dell’art. 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 che, come noto, vieta – in Italia – il ricorso alla gestazione per altri.

Il caso presenta tratti non dissimili da altri già risolti in senso favorevole dalla prassi amministrativa e dalla giurisprudenza interna e sovranazionale. Come noto, infatti, la Corte europea dei diritti dell’uomo, a partire dalle decisioni Mennesson e Labassee contro Francia, ha chiarito che il ricorso alla gestazione per altri non può incidere negativamente sul riconoscimento giuridico del legame parentale tra il minore ed il genitore genetico, dovendosi assicurare in ogni caso la protezione del diritto del minore all’identità personale e sociale ed il suo superiore interesse, che verrebbe ad essere pesantemente leso dal mancato riconoscimento del legame (ad esempio, sul piano della certezza dei rapporti giuridici, dei diritti ereditari, ma anche dell’acquisto della cittadinanza e del godimento di una serie di diritti fondamentali, tra cui quello alla circolazione). Già in precedenza, peraltro, non erano mancate alcune decisioni di Tribunali italiani che, in casi di coppie eterosessuali o di padri singoli che avevano fatto ricorso alla g.p.a., avevano riconosciuto il legame con il padre genetico (ad es. Trib. Forlì, 25.10.2011; Trib. Napoli, 1.7.2011) ma anche, in un caso (App. Bari, 15.3.2009), con la madre intenzionale.

Allo stesso tempo, l’iter argomentativo del decreto in esame presenta talune peculiarità che meritano di essere (more…)

In claris non fit interpretatio: unioni civili, pensione di reversibilità e comma 20 della legge n. 76/2016

di Angelo IMG_4308 (1)Schillaci*

Pubblichiamo il messaggio diffuso dalla Direzione centrale Pensioni dell’INPS, che conferma la già pacifica estensione alle coppie unite civilmente di tutti i diritti legati alle prestazioni pensionistiche e previdenziali già previste per le coppie coniugate, ivi compresa la reversibilità della pensione.

Tale equiparazione è fatta discendere, opportunamente, dal chiaro disposto dell’art. 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76 che, come noto, reca una clausola generale di equiparazione tra unioni civili e matrimonio: tale clausola opera attraverso una regola di equivalenza terminologica, a mente della quale le disposizioni che si riferiscono al matrimonio o che contengono la parola “coniuge”, “coniugi” o espressioni equivalenti si applicano anche alle parti dell’unione civile, con l’unica eccezione delle disposizioni del codice civile non espressamente richiamate dalla legge n. 76/2016 e delle sole disposizioni riferite al matrimonio (o che presuppongano lo status di coniuge), contenute nella legge n. 184/1983 in materia di adozione. Lo stesso comma 20 precisa peraltro, a tale ultimo riguardo, che in materia di adozione resta fermo quanto previsto e consentito dalla legge: dunque, possono pacificamente applicarsi alle parti dell’unione civile tutte le disposizioni della legge n. 184/1983 che non si riferiscano al matrimonio o non presuppongano lo status di coniuge, come ad esempio l’art. 44, in tema di adozione in casi particolari (ciò che è stato confermato da Cass. civ., sez. I, 26 maggio 2016, n. 12962).

Si tratta di una norma con evidente funzione antidiscriminatoria che, seppur contenuta in una legge che fonda il riconoscimento della vita familiare omosessuale su premesse costituzionali diverse da quelle che presidiano il riconoscimento dell’istituto matrimoniale, rappresenta un vero e proprio “anticorpo” volto a garantire – nella massima estensione possibile – la piena effettività dell’art. 3 Cost. e dunque la parità di trattamento tra coppie coniugate e coppie unite civilmente.

La portata antidiscriminatoria del comma 20 della legge n. 76/2016, pur con i limiti indicati, è stata sottolineata dalla dottrina unanime, che ha ribadito, altresì, la portata autoapplicativa della disposizione in esame, ora riconducendola ad una vera e propria norma di produzione giuridica, ora ad una norma sull’interpretazione e sull’applicazione di altre norme.

Anche la giurisprudenza e la prassi intervenute nel vigore della legge n. 76/2016 confermano tale assunto, anche con riguardo all’ambito dei diritti previdenziali e assistenziali. Si pensi, anzitutto, all’importante affermazione (more…)

Il Tribunale di Napoli ordina la trascrizione di un atto di nascita straniero con due madri

di Angelo Schillaci*image

Pubblichiamo, con alcune indicazioni di lettura, il decreto dell’11 novembre 2016 (depositato in data 6 dicembre 2016), con il quale il Tribunale di Napoli ha ordinato all’Ufficiale dello stato civile di Napoli di trascrivere l’atto di nascita di un minore, formato in Spagna, con l’indicazione di entrambe le madri, cittadine italiane coniugate tra loro e residenti in Spagna.

La decisione interviene a pochi mesi dalla fondamentale pronuncia della Suprema Corte di cassazione, sez. I, n. 19599/2016, che aveva provveduto in modo analogo, dettando una corposa serie di principi di diritto idonei – come dimostra proprio la decisione che oggi pubblichiamo – a guidare gli orientamenti della giurisprudenza in tema di trascrizione degli atti di nascita formati all’estero, recanti l’indicazione di due genitori dello stesso sesso.

La decisione napoletana si pone nel solco del recente arresto della Corte di legittimità, specie sul punto della declinazione del concetto di ordine pubblico non in termini di compatibilità con l’ordinamento italiano ma nei termini, più larghi, di compatibilità con le esigenze di tutela dei diritti fondamentali desumibili dalla Costituzione, dal diritto primario e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, nonché dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (cd. ordine pubblico internazionale). Come avvenuto nel caso deciso dalla Cassazione, peraltro, è proprio questa accezione del concetto di ordine pubblico a consentire di ritenere non ostativi alla trascrizione tanto il principio di cui all’art. 269, comma 3, c.c., secondo cui è madre colei che partorisce, quanto la circostanza che l’ordinamento italiano non contempli (per ora) che “persone dello stesso sesso possano essere entrambe genitori dello stesso figlio” (p. 6).

Rispetto alla decisione della Corte di cassazione, tuttavia, la pronuncia napoletana presenta taluni (more…)

Le vie dell’amore sono infinite. La Corte di cassazione e la trascrizione dell’atto di nascita straniero con due genitori dello stesso sesso

imagedi Angelo Schillaci*

1. Pubblichiamo – accompagnata da una breve guida alla lettura – la sentenza 19599 del 21 giugno 2016, depositata il 30 settembre, con la quale la prima sezione civile della Suprema Corte di cassazione ha confermato che è trascrivibile in Italia l’atto di nascita formato all’estero, dal quale risulti che il minore è figlio di due madri: nella fattispecie dedotta in giudizio, il minore era stato partorito da una delle due donne, a seguito di ovodonazione da parte della moglie.
In particolare, con una motivazione articolata e ricca di suggestioni, la Suprema Corte ha escluso la contrarietà dell’atto all’ordine pubblico, affrontando l’intero prisma delle questioni relative alla compatibilità dell’omogenitorialità con i principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico.
Si tratta, per molti aspetti, di una sentenza davvero fondamentale, che chiarisce ulteriormente – e favorisce – l’inquadramento sistematico della genitorialità omosessuale nel nostro ordinamento, in armonia con i principi desumibili dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali in materia di protezione dei minori e dal complesso delle disposizioni – di fonte nazionale e sovranazionale – alla luce delle quali deve essere assicurata, in Italia, la tutela dei diritti fondamentali dei minori nati, accolti o cresciuti in una famiglia omogenitoriale.

2. Il percorso argomentativo della Corte ruota, come accennato, attorno alla questione della lamentata contrarietà dell’atto di nascita straniero all’ordine pubblico.
Merita allora richiamare, anzitutto, la ricostruzione del concetto stesso di ordine pubblico, assunta dalla Corte: un concetto ampio, aperto, innervato e qualificato dalle molteplici interazioni tra ordinamenti giuridici e livelli di tutela, che caratterizza l’articolazione degli strumenti di protezione dei diritti fondamentali. Una volta ripercorsa la distinzione tra ordine pubblico nazionale e ordine pubblico internazionale – e riaffermata la necessità di fare riferimento a quest’ultimo – la Corte afferma infatti, significativamente, che l’evoluzione del concetto di ordine pubblico internazionale mostra il suo progressivo affrancamento da una funzione di tipo difensivo, e l’apertura alla dimensione della relazione e dell’interazione tra ordinamento interno e comunità internazionale (e dunque, ordinamenti stranieri, ordinamento internazionale, ordinamenti sovranazionali): in particolare, sostiene la Corte, “tale più aperta concezione si fonda su una maggiore partecipazione dei singoli Stati alla vita della comunità internazionale, la quale sempre meglio è capace di esprimere principi generalmente condivisi e non necessariamente tradotti in norme interne, così da sottrarre la nozione di ordine pubblico internazionale sia ad un’eccessiva indeterminatezza sia ad un legame troppo rigido con i mutevoli contenuti delle legislazioni vigenti nei singoli ordinamenti nazionali” (par. 7, pp. 20-21). (more…)

Eppur si muove! La Camera dei Deputati avvia una (faticosa) riflessione sulla gestazione per altri

pregnancy klimtdi Angelo Schillaci*

1. Premessa

Nella seduta pomeridiana del 4 maggio 2016, si è svolta in Aula, alla Camera dei Deputati, la discussione su numerose mozioni relative al trattamento giuridico della gestazione per altri.

Si è trattato di una occasione importante – lasciando da parte le motivazioni politiche contingenti (specie con riguardo all’imminente passaggio in Aula del disegno di legge sulle unioni civili) – per avviare una riflessione sul punto, a margine del dibattito degli ultimi mesi, caratterizzato da contrapposizioni frontali ed eccessive semplificazioni, condizionate da ragioni ideologiche, ma anche da una conoscenza ancora scarsa del tema (per approfondimenti, e per la ricostruzione della pluralità di modelli disciplinari della gestazione per altri, basti qui rinviare a Beaumont – Trimmings, International Surrogacy Arrangements, Oxford, Hart, 2013; cfr. anche i lavori del Convegno organizzato sul tema, il 15 aprile 2016 da Avvocatura per i diritti LGBT – Rete Lenford).

In questo quadro, alcune delle mozioni approvate – e soprattutto l’insieme dei loro dispositivi – restituiscono un quadro articolato che, se mostra in più punti le tracce della ricerca di un compromesso tra le diverse posizioni in campo, si caratterizza per un primo tentativo di comprendere la complessità del fenomeno, le ragioni della sua distorsione, ma anche il valore che possono assumere le dinamiche di esperienza che ad esso danno vita e che lo caratterizzano. Soprattutto, si assiste ad una chiara presa di posizione – da parte delle forze politiche – a favore di una scissione tra i diversi approcci alla gestazione per altri e l’esigenza di tutelare il diritto del bambino, venuto al mondo grazie al ricorso a tale pratica, all’identità personale ed alla stabilità e alla certezza degli affetti, specie in relazione al rapporto con i genitori “intenzionali”.

Proprio tale ultimo profilo, peraltro, si è intrecciato – in modo assai scomposto e strumentale – con il dibattito sull’approvazione del ddl in materia di unioni civili, specie con riguardo al tentativo, poi naufragato, di estendere alle coppie omosessuali unite civilmente l’art. 44, lett. b) della legge n. 184/83 (adozione in casi particolari del figlio del coniuge). Soprattutto, esso è presente nella più recente giurisprudenza relativa all’applicazione in coppia omosessuale dell’istituto dell’adozione speciale ex art. 44, lett. d (da disporsi in caso di constatata impossibilità di affidamento preadottivo), di recente ammessa, con sentenza passata in giudicato, anche in relazione ad una coppia di padri; o ancora, nella recente pronuncia con la quale la Corte di cassazione ha escluso la perseguibilità del ricorso alla gestazione per altri all’estero e ha affermato che la trascrizione dell’atto di nascita a favore della madre intenzionale non integra la fattispecie di alterazione di stato ex art. 567 c.p. (sent. 16 marzo 2016 n. 13525).

2. Le posizioni in campo: a) le mozioni contrarie

Le mozioni in discussione erano dieci, provenienti dalla quasi totalità dei gruppi politici rappresentati alla Camera. Se si eccettuano, oltre alla mozione Rosato (PD), la mozione a firma Nicchi ed altri (SEL) e, in parte, la mozione a firma Spadoni (M5S), il ventaglio di posizioni espresse dalle rimanenti mozioni appariva orientato verso una radicale censura della gestazione per altri, pervicacemente definita in più mozioni, con espressione giuridicamente del tutto scorretta, “utero in affitto”, variamente apostrofata come pratica “aberrante” o “disumana” (si vedano la mozione Rondini, Lega Nord, e la mozione firmata dall’on. Dellai, Democrazia solidale – Centro democratico), e di volta in volta ricondotta a fattispecie di sfruttamento, ove non di riduzione in schiavitù (così, in particolare, la mozione a firma dell’On. Carfagna, FI), (more…)

La sentenza perfetta. Paternità omosessuale e diritti del bambino

2015-02-15 19.59.49Osservazioni a prima lettura sull’ultima sentenza del Tribunale per i minorenni di Roma in tema di “stepchild adoption”.

 di Angelo Schillaci*

1. Premessa

 Per una felice coincidenza, il primo passaggio in giudicato di una sentenza che dispone l’adozione coparentale a favore del partner omosessuale si è prodotto in relazione ad una coppia di padri. Ad oggi, pertanto, esiste – anche agli occhi del diritto – una famiglia formata da due padri e dal loro bambino: essa può essere pensata in termini giuridici, e gode di riconoscimento. Tale circostanza non è senza significato, se solo si guarda indietro al dibattito pubblico delle ultime settimane su genitorialità omosessuale, unioni civili e cd. stepchild adoption.

La sentenza del Tribunale per i minorenni di Roma depositata il 23 dicembre 2015 e resa pubblica il 21 marzo 2016, contiene infatti una serie di indicazioni preziose per chi voglia ricostruire, in prospettiva giuridica, i termini delle questioni che sono state agitate sulla scena pubblica, tra cui, in ordine sparso: la confusione tra scelta, desiderio e “diritto” di essere genitore, l’alternativa tra soggettività del bambino e sua riduzione a “oggetto” di condotte e desideri degli adulti, il recupero del dato della differenza sessuale nella riflessione sulla genitorialità omosessuale, nonché il vero e proprio corto circuito – politico e mediatico, ma anche giuridico e culturale – tra riconoscimento dei diritti del bambino già nato e disciplina delle tecniche di procreazione assistita.

Una sentenza, insomma, “perfetta” per rileggere il dibattito pubblico degli ultimi mesi, riportando sul piano dell’argomentazione giuridica, e dunque depotenziando, tensioni e conflitti.

2. Paternità omosessuale

La decisione rappresenta, anzitutto, un invito a recuperare il dato della differenza sessuale nell’approccio alla genitorialità omosessuale (more…)

Un buco nel cuore. L’adozione coparentale dopo il voto del Senato

2014-12-29 23.21.34di Angelo Schillaci*

1. Il faticoso compromesso che ha portato all’approvazione – con voto di fiducia – del disegno di legge AS 2081 da parte del Senato della Repubblica il 25 febbraio 2016, ha comportato il sacrificio del suo art. 5. Tale disposizione estendeva alle parti di una unione civile tra persone dello stesso – attraverso la modifica dell’art. 44, lett. b), della legge n. 184/83 – la possibilità di chiedere l’adozione del figlio biologico o adottivo dell’altra parte, così garantendo al bambino la stabilità e la certezza giuridica del rapporto con il cd. genitore sociale.

Si sarebbe trattato – è bene ricordarlo – di una tutela solo parziale, di un primo passo verso l’uguaglianza tra tutti i figli, indipendentemente dal tipo di famiglia in cui crescano. L’adozione coparentale, infatti, presenta differenze significative, sul piano degli effetti, rispetto all’adozione piena di cui al Titolo II della stessa legge: mentre quest’ultima, infatti, comporta che si stabilisca una relazione giuridica anche tra l’adottato e la famiglia dell’adottante, gli effetti dell’adozione coparentale sono limitati alla relazione tra adottante e adottato.

E tuttavia, il legislatore non è riuscito a completare l’operazione di riconoscimento e tutela della vita familiare omosessuale, lasciando fuori dal testo della legge – seppure, come vedremo, solo parzialmente – il profilo dei rapporti genitoriali.

Al di là delle valutazioni politiche, devono essere sottolineate alcune implicazioni di carattere culturale, che una simile scelta di riconoscimento solo parziale comporta. Queste sono state richiamate, con efficacia, anche in Aula: si è sostenuto, in modo particolare, che la scelta di stralciare il profilo delle adozioni nasconda “una logica ed un approccio culturale che intende negare l’istanza morale che c’è, che può esserci, nella domanda di unione civile, che mira a neutralizzare il valore sociale ed etico di quella stessa unione civile e a ridurla a un mero contratto privato”. Sullo sfondo del riconoscimento delle unioni civili pulsa, in altre parole, “un’altra grande questione, ancora più importante e delicata […] la questione della dignità della persona e della persona omosessuale” e “la dignità non è, non può essere, parziale, intermittente e dimidiata […] la dignità o è o non è” (così il Sen. Luigi Manconi, con la dichiarazione di voto in dissenso dal gruppo con la quale ha annunciato la non partecipazione al voto di fiducia, 25 febbraio 2016). Una dignità – quella delle persone omosessuali e delle loro famiglie – che passa anche attraverso (more…)

Unioni civili e “stepchild adoption”: l’impossibile mediazione

justice-injustice-375x250di Angelo Schillaci*

1. Premessa

Con l’approssimarsi della data prevista per la discussione, in Senato, del disegno di legge in materia di unioni civili e disciplina delle convivenze (28 gennaio 2016), è tornato ad accendersi il dibattito, in particolare in relazione al suo art. 5, che prevede l’estensione alle parti di una unione civile dell’art. 44, lett. b) della legge n. 184/83.

In base a quest’ultima disposizione, nel testo attualmente vigente, il coniuge può adottare il figlio, anche adottivo, dell’altro coniuge: si tratta, come noto, di una delle ipotesi di “adozione in casi particolari”, vale a dire di adozione che prescinde dalle condizioni di cui all’art. 7, comma 1, della medesima legge, e cioè dallo stato di adottabilità del minore.

 2. Che cos’è la cd. stepchild adoption?

Rispetto all’adozione cd. “legittimante” o piena, che continuerà ad essere consentita, ai sensi dell’art. 6 della stessa legge, unicamente alle coppie unite in matrimonio, l’adozione di cui all’art. 44, lett. b) (cd. adozione coparentale-successiva, adozione interna alla coppia o stepchild adoption) garantisce – non automaticamente, ma previa valutazione del Tribunale dei minori, è bene sottolinearlo – il riconoscimento giuridico del rapporto tra il minore ed il coniuge (o, secondo il disegno di legge in esame, il partner civile) del genitore biologico o adottivo, e questo soltanto. Non vengono dunque stabiliti, per effetto di tale forma di adozione, rapporti di parentela né in linea retta né in linea collaterale. In altre parole, l’adottato diviene sì figlio del genitore cd. “sociale”, ma non diviene nipote dei genitori di questo né fratello di altri figli eventualmente nati, accolti o cresciuti dalla coppia, con conseguenze rilevanti, ad esempio in materia successoria e in materia di garanzia della continuità affettiva con i parenti del genitore adottivo, in caso di morte di quest’ultimo.

Proprio per queste ragioni, la cd. stepchild adoption – seppure prevista, per le parti di una unione civile, negli ordinamenti che già conoscono tale istituto (come Germania o Austria) – non ha mai rappresentato (more…)

Le parole, la politica, il diritto: cambia davvero qualcosa con l’approvazione dell’emendamento Fattorini?

 chessdi Angelo Schillaci*

Con l’approvazione, nella seduta del 2 settembre, dell’emendamento che qualifica l’unione civile tra persone dello stesso sesso come “specifica formazione sociale” ai sensi dell’art. 2 Cost., torna ad accendersi il dibattito sull’iter di approvazione del disegno di legge in discussione al Senato, con particolare riguardo al nodo centrale dei rapporti tra unione civile e matrimonio.
E’ necessario, anzitutto, distinguere il piano politico da quello tecnico.
Sul piano politico, l’emendamento oggi approvato sembra segnare – è difficile negarlo – un certo arretramento, fondamentalmente sul piano simbolico e culturale, rispetto a talune aspettative che si sono andate via via formando attorno al disegno di legge, comunque percepito – da buona parte della comunità omosessuale, ma anche da significativi settori del Partito democratico – come un passaggio soltanto intermedio, di approssimazione alla piena pari dignità sociale delle coppie omosessuali, che potrà essere garantita solo con il raggiungimento dell’obiettivo del matrimonio cd. egualitario.
Sul piano giuridico, invece, la preoccupazione riguarda la qualità del testo normativo, e l’effettiva portata delle tutele riconosciute, specie se, come sembra (ma lo scenario è molto incerto e gli equilibri molto delicati), l’emendamento approvato oggi sarebbe solo il primo di una serie di interventi volti ad approfondire la distanza tra l’unione civile ed il matrimonio.
In particolare, sarebbero allo studio – ma, lo si ripete, il condizionale è d’obbligo – ipotesi di ulteriori emendamenti al testo, volti a rimarcare la distinzione tra l’istituto dell’unione civile ed il matrimonio, attraverso l’eliminazione di alcuni dei rinvii a puntuali disposizioni del codice civile contenuti nel testo, e la loro sostituzione con l’enunciazione espressa dei diritti e dei doveri riconosciuti all’unione civile. Tali emendamenti – ove effettivamente presentati – si aggiungerebbero a quello approvato il 2 settembre, con l’intento di accentuare l’irriducibilità dell’unione civile ai tratti dell’istituto matrimoniale.
Pare dunque necessario interrogarsi sulla reale portata giuridica della definizione introdotta nel disegno di legge, e sul suo rapporto con ulteriori eventuali modifiche al testo attualmente in discussione.
L’emendamento di oggi, da un punto di vista tecnico, non è altro che la recezione della posizione sostenuta dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 138/2010 e 170/14: la protezione delle coppie omosessuali discende in primo luogo, anche in assenza di un intervento del legislatore, dall’art. 2, giacché la coppia omosessuale deve essere considerata alla stregua di una formazione sociale in cui l’individuo svolge la sua personalità, esercitando diritti fondamentali. Il legislatore, nell’esercizio della propria discrezionalità politica – più estesa rispetto alla portata dell’interpretazione che può essere effettuata dalla Corte costituzionale – può decidere di consentire alle coppie omosessuali l’accesso all’istituto del matrimonio, estendendo così ad esse la protezione riconosciuta alla (altrettanto specifica) formazione sociale riconosciuta dall’art. 29. Qualora invece la scelta del legislatore sia – come nel nostro caso – quella di (more…)

AUTORECENSIONI/ Omosessualità, eguaglianza, diritti. Desiderio e riconoscimento

getImage.phpContinua su ARTICOLO29 la presentazione delle iniziative editoriali in materia di orientamento sessuale ed identità di genere. Fra i numerosissimi volumi usciti in Italia negli ultimi tempi, il libro curato da Angelo Schillaci si distingue certamente grazie ai molti temi affrontati ed alla profondità dell’analisi giuridica.

di Angelo Schillaci*

Il volume nasce da una esperienza di collaborazione maturata per più di un anno all’interno di un gruppo di giovani giuristi (docenti, ricercatori e avvocati), e propone una disamina delle principali questioni legate alla protezione delle persone omosessuali e della loro vita familiare, riorganizzando – per tematiche trasversali – il materiale proveniente dall’esperienza giuridica interna, internazionale e comparata, affrontando la questione omosessuale nell’ottica dell’intreccio tra dignità, libertà, e riconoscimento.
Il volume è diviso in tre sezioni. La prima affronta le principali questioni legate alla protezione delle persone omosessuali, con riferimento, in particolare, alla protezione costituzionale dell’identità sessuale (Cap. I. A. Ratti), al riconoscimento dello status di rifugiato in ragione dell’orientamento sessuale (Cap. II, A. Ciervo), alla repressione penale dell’omofobia (Cap. III, A. Cerrone) e alla protezione dei dati personali relativi all’orientamento sessuale (Cap. IV, J. L. Jiménez Ruiz). (more…)