Articoli taggati con adozione del figlio biologico

La vittoria dei bambini arcobaleno

di Marco Gattuso

1. La decisione della Cassazione

 Con la sentenza n. 12962 del 26 maggio 2016 depositata in data odierna la Corte di cassazione dice sì all’adozione per i bambini arcobaleno, colmando il “buco nel cuore” lasciato dal legislatore.

La Suprema Corte avalla l’interpretazione dell’art. 44 lettera d) della Legge sulle adozioni già adottato dal Tribunale per i minorenni  di Roma, sentenza del 30 luglio 2014 e successivamente confermata dalla Corte d’appello di Roma e dalla Corte d’Appello di Torino (e richiamato adesivamente anche dalla Corte d’appello di Milano), che consente l’adozione coparentale (cd. stepchild adoption) da parte del genitore sociale all’interno delle famiglie omoparentali (per tutta la giurisprudenza v. QUI).

Dopo tante polemiche, oggi la Corte di cassazione ci dice dunque che sussiste un diritto fondamentale dei bambini arcobaleno a mantenere una relazione familiare legalmente riconosciuta con entrambe le loro mamme ed entrambi i loro papà. Un esito che non sorprende chi ha seguito negli anni le fondate argomentazioni dei tribunali che hanno applicato una norma diretta ad assicurare riconoscimento ai legami genitoriali di fatto, nell’esclusivo interesse del minore.

2. La richiesta della Procura di interessare le Sezioni unite

 Si deve osservare, innanzitutto, come sia stata disattesa dal primo Presidente della Suprema Corte la richiesta della Procura Generale di portare la questione direttamente avanti alle Sezioni unite.

Come noto l’art. 374 c.p.c. consente al primo Presidente di disporre che la Corte pronunci a sezioni unite soltanto se la questione di diritto sia stata decisa in senso difforme dalle sezioni semplici e se si tratti di «questione di massima di particolare importanza». Nella specie sul punto non si sono ancora mai pronunziate le sezioni semplici e sarebbe stato del tutto irrituale, creando peraltro un precedente pericoloso, assumere che un’ordinaria questione di interpretazione di una norma in materia di adozione in casi particolari, che rientra nell’usuale attività esegetica della Corte, assumesse tale rilievo soltanto perché venivano coinvolte persone appartenenti ad una minoranza, nella specie per orientamento sessuale, invisa ad una parte dell’opinione pubblica e della politica. (more…)

Un buco nel cuore. L’adozione coparentale dopo il voto del Senato

di Angelo Schillaci*

1. Il faticoso compromesso che ha portato all’approvazione – con voto di fiducia – del disegno di legge AS 2081 da parte del Senato della Repubblica il 25 febbraio 2016, ha comportato il sacrificio del suo art. 5. Tale disposizione estendeva alle parti di una unione civile tra persone dello stesso – attraverso la modifica dell’art. 44, lett. b), della legge n. 184/83 – la possibilità di chiedere l’adozione del figlio biologico o adottivo dell’altra parte, così garantendo al bambino la stabilità e la certezza giuridica del rapporto con il cd. genitore sociale.

Si sarebbe trattato – è bene ricordarlo – di una tutela solo parziale, di un primo passo verso l’uguaglianza tra tutti i figli, indipendentemente dal tipo di famiglia in cui crescano. L’adozione coparentale, infatti, presenta differenze significative, sul piano degli effetti, rispetto all’adozione piena di cui al Titolo II della stessa legge: mentre quest’ultima, infatti, comporta che si stabilisca una relazione giuridica anche tra l’adottato e la famiglia dell’adottante, gli effetti dell’adozione coparentale sono limitati alla relazione tra adottante e adottato.

E tuttavia, il legislatore non è riuscito a completare l’operazione di riconoscimento e tutela della vita familiare omosessuale, lasciando fuori dal testo della legge – seppure, come vedremo, solo parzialmente – il profilo dei rapporti genitoriali.

Al di là delle valutazioni politiche, devono essere sottolineate alcune implicazioni di carattere culturale, che una simile scelta di riconoscimento solo parziale comporta. Queste sono state richiamate, con efficacia, anche in Aula: si è sostenuto, in modo particolare, che la scelta di stralciare il profilo delle adozioni nasconda “una logica ed un approccio culturale che intende negare l’istanza morale che c’è, che può esserci, nella domanda di unione civile, che mira a neutralizzare il valore sociale ed etico di quella stessa unione civile e a ridurla a un mero contratto privato”. Sullo sfondo del riconoscimento delle unioni civili pulsa, in altre parole, “un’altra grande questione, ancora più importante e delicata […] la questione della dignità della persona e della persona omosessuale” e “la dignità non è, non può essere, parziale, intermittente e dimidiata […] la dignità o è o non è” (così il Sen. Luigi Manconi, con la dichiarazione di voto in dissenso dal gruppo con la quale ha annunciato la non partecipazione al voto di fiducia, 25 febbraio 2016). Una dignità – quella delle persone omosessuali e delle loro famiglie – che passa anche attraverso (more…)