protezione internazionale e umanitaria/LEGITTIMITA’

Corte di Cassazione, sesta sezione civile, sentenza del 5 marzo 2015 n. 4522 (Pres. Di Palma, est. Bisogni) PROTEZIONE INTERNAZIONALE – PROCEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO – NUOVA DOMANDA – CIRCOSTANZE PREESISTENTI ALLA PRIMA DOMANDA – IMPEDIMENTO DI ORDINE PSICOLOGICO O MORALE ALL’ALLEGAZIONE – AMMISSIBILITÀ DELLA NUOVA DOMANDA – STATUS DI RIFUGIATO – ORIENTAMENTO SESSUALE – LIBERIA – ESISTENZA DI LEGGI PENALI CONTRO GLI OMOSESSUALI – TIMORE DI PERSECUZIONE – SUSSISTENZA

Alla nuova domanda di protezione internazionale, basata su presupposti diversi rispetto alla precedente, si applica la regola di ammissibilità prevista dall’art. 29, lett. b) d.lgs. 25/2008, secondo cui la domanda è ammissibile se tali presupposti non sono stati in precedenza prospettati per ragioni plausibili e non ascrivibili a colpa del ricorrente. Nella specie, l’impedimento di carattere morale o psicologico a prospettare l’omosessualità come presupposto per la protezione internazionale è astrattamente idoneo a rendere ammissibile la nuova domanda.

La circostanza che l’omosessualità sia considerata un reato dall’ordinamento giuridico del paese di provenienza (nella specie la Liberia) è rilevante, costituendo una grave ingerenza nella vita privata dei cittadini omosessuali che compromette la loro libertà personale e li pone in una situazione oggettiva di persecuzione, tale da giustificare la concessione della protezione internazionale.

RIFERIMENTI NORMATIVI: Convenzione di Ginevra del 1951; artt. 7 e 21 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; direttiva 2004/83 (ora direttiva 2011/95); art. 7 e ss. d.lgs. 251/2007; direttiva 2005/85; art. 29 d.lgs. 25/2008

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Corte di Cassazione, sesta sezione civile, ordinanza del 20 settembre 2012 n. 15981  (pres. Salmè, est. Bisogni) PROTEZIONE INTERNAZIONALE – STATUS DI RIFUGIATO – ORIENTAMENTO SESSUALE – RISCHIO DI PERSECUZIONE NEL PAESE DI ORIGINE – SENEGAL – PREVISIONE COME REATO DI ATTI SESSUALI TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO – SUFFICIENZA – PRIVAZIONE DEL DIRITTO FONDAMENTALE DI VIVERE LIBERAMENTE LA PROPRIA VITA SESSUALE ED AFFETTIVA – PROVA DELLA SUSSISTENZA DEL REATO E DELLA SITUAZIONE SOCIALE NEL PAESE IN CAPO AL RICORRENTE – INSUSSISTENZA – POTERI OFFICIOSI DEL GIUDICE – SUSSITENZA

Ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, la previsione come reato di atti sessuali tra persone dello stesso sesso (nella specie: art. 319 del codice penale del Senegal) costituisce una condizione generale di privazione del diritto fondamentale di vivere liberamente la propria vita sessuale ed affettiva ed una violazione di un diritto fondamentale, sancito dalla nostra Costituzione, dalla C.E.D.U. e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea; tale violazione rappresenta una situazione di oggettiva persecuzione per orientamento sessuale tale da giustificare la concessione della protezione richiesta. Devono, pertanto, essere acquisite le prove, necessarie al fine di acclarare la circostanza della omosessualità del richiedente, la condizione dei cittadini omosessuali nella società del Paese di provenienza e lo stato della relativa legislazione, nel rispetto del criterio direttivo della normativa comunitaria e italiana in materia di istruzione ed esame delle domande di protezione internazionale.

ENGLISH TRANSLATION  -TRADUZIONE IN LINGUA INGLESE, A CURA DI SIMONE ROSSI

RIFERIMENTI NORMATIVI: Convenzione di Ginevra del 1951; art. 7 d.lgs. 251/2007; art. 8 d.lgs. 25/2008.

PUBBLICATA IN:
retelenford.it con nota ROSSI Simone, Cassazione: in materia di asilo l’esistenza di norme penali sanzionatorie degli atti omosessuali costituisce “di per sé una condizione generale di privazione del diritto fondamentale di vivere liberamente la propria vita sessuale ed affettiva”, 2012.;
Diritto & Giustizia 2012, 20 con nota IEVOLELLA Omosessualità punita con la prigione? Violato un diritto fondamentale. Da accogliere la richiesta di protezione dell’immigrato.

ULTERIORI COMMENTI ALLA DECISIONE:
PIROZZOLI Lo status di rifugiato dello straniero omosessuale, Forumcostituzionale 2012.

RIFORMA: Corte d’appello di Trieste, sentenza del 14 giugno 2011

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3 Responses to protezione internazionale e umanitaria/LEGITTIMITA’

  1. […] sé atti di persecuzione, indipendentemente dal fatto che vengano applicate (Cass. 15981/2012  https://www.articolo29.it/stranieri-2-2/protezione-internazionale-e-umani… ; Corte di Appello di Bari sent. 5 marzo […]

  2. […] omosessuale[2]). Il tribunale di Bari, nel solco della recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 15981/2012) e di merito (Corte di Appello di Bari sent. 5 marzo 2013), ritiene che l’esistenza delle […]

  3. […] la sentenza del 15 marzo 2015 n. 4255, la Cassazione è tornata ad affermare la rilevanza delle leggi penali contro le persone […]