separazione in caso di coppie dello stesso sesso con figli/LEGITTIMITA’

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Corte di cassazione, sezione prima, ordinanza  del 10 luglio 2018, n. 18149 (pres. Genovese; Est. Nazzicone) RESPONSABILITÀ GENITORIALE E DIRITTI E DOVERI DEL FIGLIO – PROVVEDIMENTI LIMITATIVI – RICORRIBILITÀ IN CASSAZIONE –

Non sono ricorribili per cassazione, neppure ai sensi dell’art. 111, 7° comma Cost., i provvedimenti adottati dall’autorità giudiziaria nell’interesse del minore, al fine di superare la condotta pregiudizievole del genitore, ai sensi dell’art. 333 c.c., in quanto revocabili e reclamabili, ma privi di carattere definitivo (nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il decreto della corte di appello che aveva riconosciuto un ristretto diritto di visita alla madre “sociale”, ex partner di quella biologica, con riferimento a una coppia di gemelli nati da p.m.a. eterologa, tanto ai sensi dell’art. 333 c.c., secondo quanto indicato, con riferimento alla stessa vicenda, da  Corte Cost. 225\2016)

Conferma Corte d’appello di Palermo dell’11 aprile 2017

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