retribuzione/CORTE EUROPEA DI GIUSTIZIA

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Grant c. South-West Trains Ltd, Causa C-249/96, sentenza del 17 febbraio 1998  PARITÀ DI RETRIBUZIONI – TRA I LAVORATORI DI SESSO MASCHILE E QUELLI DI SESSO FEMMINILE – APPLICABILITÀ AD UNA DISCRIMINAZIONE FONDATA SULL’ORIENTAMENTO SESSUALE – ESCLUSIONE

L’art. 119 del Trattato (TCE), che sancisce il principio della parità di retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile, non può essere applicato a una discriminazione fondata sull’orientamento sessuale. Pertanto non costituisce discriminazione vietata dal Trattato e dal diritto comunitario rilevante, il rifiuto da parte di un datore di lavoro di concedere una riduzione sul prezzo dei trasporti a favore della persona dello stesso sesso con cui il lavoratore ha una relazione stabile, qualora siffatta agevolazione venga concessa invece a favore del coniuge del lavoratore o della persona di sesso opposto con la quale questi abbia una relazione stabile fuori del matrimonio.

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