penale/calunnia/LEGITTIMITA’

Corte di Cassazione, sesta sezione penale, sentenza del 17 giugno 1992 n. 10361 (pres. Moro, est. Riggio) REATI CONTRO L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA – DELITTI CONTRO L’ATTIVITÀ GIUDIZIARIA – CALUNNIA – IN GENERE – INCOLPAZIONE PER REATO DIVERSO DA QUELLO EFFETTIVAMENTE COMMESSO – CONFIGURABILITÀ DELLA CALUNNIA – “RATIO” – FATTISPECIE: RAPINA ED ESTORSIONE.

Poiché il principale bene tutelato dall’art. 368 cod. pen. è il corretto funzionamento della giustizia, che viene comunque ad essere turbato, anche quando venga attribuito all’incolpato un reato diverso da quello da lui effettivamente commesso, indipendentemente dalla diversa gravità o meno dell’uno rispetto all’altro, deve ritenersi configurabile il delitto di calunnia anche a carico di chi, avendo subito un reato di estorsione, denunzi il responsabile per il diverso reato di rapina. (Nella specie si trattava di estorsione seguita a un rapporto omosessuale, che la vittima aveva inteso, per vergogna, tenere nascosto).

RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 368 c.p.

PUBBLICATA IN:
Giurisprudenza italiana 1993, 431

CONFERMA: Corte d’Appello di Genova, sentenza del 30 ottobre 1991

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