orientamento sessuale del reo/LEGITTIMITA’

Corte di cassazione, quarta sezione penale, sentenza n. 23689 del 31 maggio 2013 (Pres. Brusco; est. Marinelli) REATI CONTRO LA PERSONA – DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE – VIOLENZA SESSUALE – IN GENERE –  OMOSESSUALITÀ DELL’IMPUTATO – RILEVANZA – REATO – CONFIGURABILITÀ.

Non rileva il presunto orientamento sessuale del reo nella ricostruzione dellipotesi di reato di violenza sessuale su minore ove il quadro probatorio, il cui esame può essere effettuato solo attraverso la dialettica dibattimentale mentre è precluso in sede di legittimità, appaia fondato su più elementi (nella specie la Corte di cassazione ha escluso che la vittima avesse elaborato il piano di accusare di abusi sessuali un soggetto per la sua ipotizzata omosessualità, atteso che il minore non era assolutamente a conoscenza di tali presunte tendenze sessuali dell’imputato)

Conferma: Corte dAppello di LECCE, sentenza del 18/01/2013

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Corte di cassazione, sez. 4, sentenza n. 40970 del 18 ottobre 2012 (pres.  Gentile, est. Ramacci) REATI CONTRO LA PERSONA – DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE – VIOLENZA SESSUALE SU MINORE – IN GENERE –  OMOSESSUALITÀ DELL’IMPUTATO – RILEVANZA – REATO – CONFIGURABILITÀ –  AGGRAVANTE EX ART. 61 N° 9 C.P. – SACERDOTE – AGGRAVANTE EX ART. 61 N° 11 C.P. OSPITALITA’.

Il dovere del giudice è di espletare un’indagine adeguata per verificare se l’agente abbia avuto la consapevolezza non soltanto delle minorate condizioni del soggetto passivo, ma anche di abusarne per fini sessuali. L’aggravante di cui all’art. 61 cod. pen., n 11, in relazione ad ipotesi di violenza sessuale, si configura anche nel caso in cui autore del reato sia la persona ospitante in quanto la ragione dell’aggravante è rinvenibile nella violazione del sentimento di fiducia intercorrente tra le parti del rapporto di ospitalità e nell’agevolazione che da tale rapporto deriva alla commissione del reato. La qualità di sacerdote può qualificarsi come “fattore agevolativo indiretto” alla commissione del reato di abuso sessuale ai danni di minore, di per sé non sufficiente a giustificare l’applicazione dell’aggravante ex art. 61 n°9 c.p., in quanto evidenzia, al più, il mero abuso dello stato sacerdotale, ma non l’abuso di poteri o la violazione di doveri, inerenti a tale qualità.

RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 61, n, 11 c.p.

ANNULLA la sentenza impugnata limitatamente all’aggravante di cui all’art. 61 cod. pen. n. 9 e rinvia alla Corte di appello di Milano, altra Sezione.

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Corte di Cassazione, prima sezione penale, sentenza  del 12/03/2009 n. 16968 (pres. Giordano, est. Bonito) REATI CONTRO LA PERSONA – DELITTI CONTRO LA VITA E L’INCOLUMITÀ INDIVIDUALE – OMICIDIO – CIRCOSTANZE AGGRAVANTI – MOTIVI ABIETTI O FUTILI – OMICIDIO COMMESSO DA OMOSESSUALE INNAMORATO RESPINTO – INSUSSISTENZA DELL’AGGRAVANTE.

Non ricorre la circostanza aggravante del motivo abietto in relazione all’omicidio commesso da un omosessuale in danno di un soggetto del quale egli si era innamorato, venendone respinto. Deve infatti escludersi che il concetto di “abietto” possa riferirsi ai sentimenti di affetto e di amore propri di ogni essere umano, sia esso omosessuale ovvero eterosessuale.

RIFERIMENTI NORMATIVI: artt. 61 n. 1, 575, 576 n. 1 c.p.

ANNULLA IN PARTE CON RINVIO: Corte d’Assise d’Appello di Bologna del 21 Maggio 2008

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Corte di Cassazione terza sezione penale, sentenza n. 36389 del 21 giugno 2007 (pres. De Maio G., est.  Tardino) REATI CONTRO LA PERSONA – DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE – VIOLENZA SESSUALE – IN GENERE – RUOLO ASSUNTO NEL RAPPORTO SESSUALE – OMOSESSUALITÀ DELL’IMPUTATO – RILEVANZA – ESCLUSIONE

In tema di delitti contro la libertà individuale, ai fini della configurabilità dei reati di violenza sessuale (art. 609 bis cod. pen.), di atti sessuali con minorenne (art. 609 quater cod. pen.) e di corruzione di minorenne (art. 609 quinquies cod. pen.) è irrilevante il ruolo attivo o passivo assunto dall’imputato nel contesto della relazione con la vittima. (Fattispecie nella quale l’imputato, insegnante di catechesi della vittima, aveva sostenuto che la sua tendenza omosessuale ne escludesse la configurabilità).

CONFERMA: Corte d’Appello di Ancona, sentenza del 25 settembre 2006

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Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza del 3 dicembre 1971 n. 1828  (pres. Leone  est. Manfra) IMPUTABILITA’ – VIZIO DI MENTE – PARZIALE – OMOSESSUALITA’ – ESCLUSIONE.

L’omosessualità non costituisce di per se un fatto rivelatore di infermità mentale,poiché tale Forma di pervertimento non è – di regola – correlata a psicopatie funzionali ed organiche idonee a provocare lesioni nella sfera intellettiva e quindi a diminuire in chi ne e affetto la capacita d’intendere e di volere.

RIFERIMENTI NORMATIVI: artt. 85, 89 c.p.

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Corte di Cassazione, prima sezione penale, sentenza  del 12/03/1968 Ud. n. 428 (pres. Caporaso, est.  Ambrosio) IMPUTABILITA -IN GENERE (CAPACITA DI INTENDERE E DI VOLERE) –  OMOSESSUALITA – RILEVANZA -CONDIZIONI

L’omosessualità rappresenta di per sé un’anomalia, una alterazione del comportamento sessuale, e non già una malattia mentale. Non sussiste una necessaria specifica correlazione tra omosessualità e grado dello sviluppo intellettuale o volitivo dell’individuo. Talvolta si riscontrano nell’omosessuale disturbi psiconevrotici di vario genere, i quali possono anche giungere ad una intensità tale da dare origine ad una malattia mentale ma ciò rappresenta una eccezione, sicché e necessario dimostrarne di volta in volta l’esistenza, attraverso concreti ed inequivoci dati obiettivi (diversi dalle semplici manifestazioni di inversione dell’istinto sessuale) e gli stessi debbono comprovare che lo stato patologico mentale ha raggiunto una intensità tale da escludere o quanto meno da diminuire grandemente la capacita di intendere e di volere nel soggetto.

RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 88, 89 c.p.

PUBBLICATA IN:
Archivio Penale 1970, 2, 33 con nota TRILLO Sulla differenziazione tra abnormità psichica e malattia mentale in tema di omosessualità

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Corte di Cassazione, sezione prima penalesentenza del 19/02/1962 n. 226  (pres. Macaluso est. Fusco) IMPUTABILITA’ – IN GENERE (CAPACITA DI INTENDERE E DI VOLERE) -OMOSESSUALITA’ – NON COSTITUISCE DI PER SE’ UNA MALATTIA MENTALE.

L’omosessualita di per sé stessa e senza la concomitanza di altre manifestazioni patologiche interessanti le facolta mentali del soggetto, non costituisce una malattia mentale che influisca sulla capacita d’intendere e di volere.

RIFERIMENTI NORMATIVI: artt. 85 c.p.

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