privacy/Polizia di Stato/GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza del 21 febbraio 2014 LAVORATORE – AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA – PUBBLICAZIONE DI FOTO SU INTERNET CON TRAVESTIMENTO IN ABITI FEMMINILI – ATTEGGIAMENTO “INDECOROSO” PER LA POLIZIA DI STATO – INSUSSISTENZA – SOSPENSIONE DAL SERVIZIO PER UN MESE – ILLEGITTIMITÀ -MOTIVI – CARENZA DI POSE SCONVENIENTI O CONTRASTANTI COL COMUNE SENSO DEL PUDORE – MANCATA RICONOSCIBILITÀ DEL SUO STATUS E DI RIFERIMENTO ALL’AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA.
Non configura lesione del decoro della Polizia di Stato il travestimento in abiti femminili in quanto tale atteggiamento non consiste in pose sconvenienti o contrastanti col comune senso del pudore, del rispetto della propria o altrui persona, anche se trattasi di agente di pubblica sicurezza, senza riconoscibilità del suo status e senza alcun riferimento all’amministrazione di appartenenza; infatti l’inclinazione sessuale, anche degli appartenenti alle forze dell’ordine, non costituisce materia di ricatto o di possibili ritorsioni specifiche, o almeno non più di altri aspetti della vita della persona.
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