Penale/diffamazione/MERITO

 

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Tribunale di Torino, sesta sezione penale, sentenza 14 gennaio 2019 (est. M. E. Cafiero) DIFFAMAZIONE CONTINUATA E AGGRAVATA DALL’USO DEL MEZZO (RADIO, INTERNET) – LESIONE DELLA REPUTAZIONE DI SOGGETTO INDIVIDUATO O INDIVIDUABILE – DICHIARAZIONI CONCERNENTI L’OMOSESSUALITÀ IN GENERE – OFFENSIVITÀ – INSUSSISTENZA – DICHIARAZIONI RIGUARDANTI “IL MOVIMENTO LGBTI” – CATEGORIA DETERMINATA – ATTRIBUZIONE DELLA INTENZIONE DI “DIFFONDERE LA PEDOFILIA” – OFFENSIVITÀ – SUSSISTENZA -RISARCIBILITÀ DEL DANNO NON PATRIMONIALE SUBITO DA ASSOCIAZIONI COSTITUITE PARTE CIVILE – SUSSISTENZA

Il delitto di diffamazione ai sensi dell’art. 595 c.p. (costituito nella specie nella continuata reiterazione di dichiarazioni offensive aggravate dall’uso del mezzo radiofonico e internet) consta nella lesione della reputazione di un soggetto (persona fisica, giuridica o anche associazione di più soggetti comunque organizzati collettivamente) che sia individuato o comunque individuabile, sicché dichiarazioni concernenti l’omosessualità in genere non assumono carattere di concreta offensività giuridica di uno o più soggetti, potendosi ascrivere a comportamenti praticabili da un numero potenzialmente illimitato di persone; per contro, dichiarazioni che attribuiscono al “movimento lgbti” la intenzione di “diffondere la pedofilia” riguardano una categoria determinata di soggetti e hanno dunque quel carattere di concreta offensività che impone di riconoscere la sussistenza dell’elemento oggettivo del reato. È risarcibile il danno non patrimoniale subito dalle associazioni di categoria costituitesi parte civile.

 

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