Unioni civili. Il TAR sospende l’ordinanza discriminatoria del sindaco di Padova: sì a stessi tempi, luoghi e tariffe del matrimonio

2015-02-12 23.14.13

di Marco Gattuso*

Pubblichiamo l’interessante ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, sezione prima, depositata in data di ieri, 7 dicembre 2016, col quale viene sospeso uno dei primi ed assai discussi provvedimenti di un Comune che tentava di introdurre un trattamento differenziato per le unioni civili (riservate alle coppie dello stesso sesso) rispetto ai matrimoni (riservati alle coppie di diverso sesso). Si tratta di una delle primissime decisioni che riguardano il nuovo istituto delle unioni civili introdotto dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, e pur trattandosi di un mero provvedimento interinale, peraltro assai scarno nella motivazione, contiene già alcune importanti indicazioni.

Col provvedimento del 16 settembre 2016, il Comune di Padova aveva designato quali giorni dedicati alla costituzione delle unioni civili soltanto il lunedì, il mercoledì ed il giovedì, a differenza della celebrazione dei matrimoni consentita anche in altre giornate (fra cui, ad esempio, il sabato). L’indicazione di giornate diverse per i due istituti risultava irragionevole e palesemente discriminatoria, non essendo segnalata alcuna ragione, avendo sapore evidentemente ostile e creando un grave disagio nella misura in cui costringeva le coppie omosessuali a sposarsi solo in giornate lavorative. Inoltre il provvedimento comunale stabiliva inopinatamente la inapplicabilità alle unioni civili del Regolamento comunale e delle deliberazioni della Giunta comunale concernenti la celebrazione dei matrimoni civili (riguardanti luoghi, orari e tariffe).

Su ricorso del Comitato Territoriale Arcigay di Padova (Circolo di Iniziativa Omosessuale “Tralaltro”) difeso dagli avv.ti Francesca Leurini e Fabio Corvaja, il Tribunale Amministrativo Regionale è stato dunque investito della questione ed il medesimo ha dato adesso una prima risposta sospendendo in via cautelare il provvedimento comunale sino alla decisione di merito, prevista per la primavera 2017 (l’udienza è fissata al 5 aprile).

Come si è detto, la motivazione è molto scarna, ma consente già alcune prime riflessioni.

La legge 20 maggio 2016, n. 76 introduce un istituto parallelo al matrimonio fra persone di sesso diverso, che condivide con questo la medesima natura giuridica di istituto di diritto di famiglia che incide sullo stato civile delle parti. La natura familiare dell’istituto è indiscussa e trova consenziente l’unanime dottrina, posto che regolamenta i rapporti personali e patrimoniali fra le parti, è subordinata alla carenza di impedimenti uguali al matrimonio (dando dunque per scontata la natura sessuale e affettiva della relazione), non ha certamente natura contrattuale e la stessa legge, al comma 12, parla espressamente di “vita familiare” (il riferimento alle formazioni sociali, che ha destato tanto scalpore, è considerato giuridicamente del tutto irrilevante, com’è ovvio, posto che anche la famiglia è una formazione sociale). Inoltre, l’equivalenza fra unione civile e matrimonio è comprovata dalla identica incidenza sullo stato civile, posto che ognuno dei due istituti impedisce la celebrazione dell’altro (cosa per nulla scontata, posto che in altri paesi la celebrazione del matrimonio “scioglie” automaticamente l’unione omosessuale costituita con patto registrato, come accade in Francia, Belgio e Lussemburgo). A ciò va aggiunta la clausola generale di equivalenza, prevista dal comma 20, che impone di applicare alle unioni civili tutte le norme in materia di matrimonio, ad esclusione di alcune norme del codice civile e di quelle in materia di adozioni che contengono la parola “coniuge”. L’esclusione di alcune norme del codice civile non rappresenta mai una discriminazione, in quanto le norme inapplicate non attengono a diritti ma, semmai, sono giudicate da tempo del tutto vetuste dalla dottrina più attenta, tant’è che la loro esclusione ha, delle due, ricevuto il plauso della migliore dottrina: pubblicazioni, matrimonio riparatore per i minorenni, errore sulle anomalie sessuali, obbligo giuridico di fedeltà, matrimonio inconsumato, separazione, sono tutti istituti la cui mancanza caratterizza l’unione civile come “matrimonio più moderno ed europeo”. Gilda Ferrando ha scritto al proposito di «maggiore modernità (età per contrarre matrimonio, cognome, scioglimento) ed apertura nei confronti dei modelli europei (cognome, scioglimento)». Il mancato richiamo della materia delle adozioni (eccezione, questa, introdotta per ragioni politiche più volte ricordate in questo sito) è invece giuridicamente inspiegabile e rappresenta, assai verosimilmente, una disposizione costituzionalmente illegittima (basti pensare alla odiosa discriminazione subita dal bambino in affido che secondo la legge sulla continuità affettiva potrebbe essere adottato, anche dopo anni, solo se i suoi genitori affidatari sono di sesso diverso).

La clausola generale di equivalenza attesta oggi la presenza di un “diritto comune” ai due istituti di diritto di famiglia. (more…)

Il Tribunale di Napoli ordina la trascrizione di un atto di nascita straniero con due madri

di Angelo Schillaci*image

Pubblichiamo, con alcune indicazioni di lettura, il decreto dell’11 novembre 2016 (depositato in data 6 dicembre 2016), con il quale il Tribunale di Napoli ha ordinato all’Ufficiale dello stato civile di Napoli di trascrivere l’atto di nascita di un minore, formato in Spagna, con l’indicazione di entrambe le madri, cittadine italiane coniugate tra loro e residenti in Spagna.

La decisione interviene a pochi mesi dalla fondamentale pronuncia della Suprema Corte di cassazione, sez. I, n. 19599/2016, che aveva provveduto in modo analogo, dettando una corposa serie di principi di diritto idonei – come dimostra proprio la decisione che oggi pubblichiamo – a guidare gli orientamenti della giurisprudenza in tema di trascrizione degli atti di nascita formati all’estero, recanti l’indicazione di due genitori dello stesso sesso.

La decisione napoletana si pone nel solco del recente arresto della Corte di legittimità, specie sul punto della declinazione del concetto di ordine pubblico non in termini di compatibilità con l’ordinamento italiano ma nei termini, più larghi, di compatibilità con le esigenze di tutela dei diritti fondamentali desumibili dalla Costituzione, dal diritto primario e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, nonché dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (cd. ordine pubblico internazionale). Come avvenuto nel caso deciso dalla Cassazione, peraltro, è proprio questa accezione del concetto di ordine pubblico a consentire di ritenere non ostativi alla trascrizione tanto il principio di cui all’art. 269, comma 3, c.c., secondo cui è madre colei che partorisce, quanto la circostanza che l’ordinamento italiano non contempli (per ora) che “persone dello stesso sesso possano essere entrambe genitori dello stesso figlio” (p. 6).

Rispetto alla decisione della Corte di cassazione, tuttavia, la pronuncia napoletana presenta taluni (more…)

La sentenza colombiana che riconosce il diritto al matrimonio

2015-02-12 23.23.25di Roberto De Felice*

Pubblichiamo la traduzione a cura di Roberto De Felice dell’importante sentenza della Corte costituzionale colombiana del 28 aprile 2016, depositata il 30 giugno 2016 (qui la sentenza con la massima in italiano a cura di De Felice) che riconosce il diritto al matrimonio per le coppie same sex. Poiché si tratta di una decisione assai corposa (sono circa 250 pagine) ed assai dotta, di estremo interesse per l’approfondimento degli argomenti, per agevolarne la lettura l’Autore ne ha tradotto i punti essenziali, premettendo e talora intercalando il sunto di altre parti (gli ampi stralci della decisione oggetto di traduzione sono facilmente identificabili in quanto trascritti in corsivo).

 

 

1.La occasio litis: la azione di tutela dei diritti fondamentali

Con la storica decisione del 28 aprile 2016 numero 214 depositata il 30 giugno successivo, la Corte Costituzionale della Colombia, interpretando e superando una propria precedente decisione, la numero 577 del 2011, ha stabilito che, ai sensi della Costituzione (Carta Polìtica) di quella Nazione le coppie dello stesso sesso hanno diritto a celebrare i propri matrimoni, che per il locale ordinamento sono dei contratti, tanto per atto di notaio, quanto avanti i giudici della Repubblica, e gli ufficiali dello stato civile, a loro volta, sono obbligati a provvedere a tale incombente su richiesta degli interessati.

La sentenza rivede sei decisioni su azioni di tutela rese da giudici della nazione. L’azione di tutela, prevista dall’articolo 86 della Costituzione della Colombia, consente a ogni interessato di richiedere al giudice ordinario la tutela dei propri diritti fondamentali lesi da un atto della pubblica autorità. La Procura Generale della Nazione è considerata tra i soggetti legittimati a proporre l’azione di tutela. La procedura è estremamente spedita: il Tribunale, all’esito di una sommaria istruttoria, si pronuncia con sentenza, soggetta al rimedio dell’appello. Il giudice di primo o secondo grado che concluda il procedimento, negando o accordando la tutela dei diritti fondamentali richiesta dai ricorrenti, trasmette, al termine del processo, gli atti alla Corte Costituzionale, la quale può discrezionalmente pronunciarsi in merito all’azione stessa. In questo caso la Corte ha rivisto sei decisioni prese da vari giudici della Colombia in ordine alla pretesa di sei coppie omosessuali di celebrare o far registrare il proprio matrimonio da parte di uno dei pubblici ufficiali competenti. La Corte ha reso in Adunanza Plenaria[1] una sentencia di unificaciòn, con funzioni nomofilattiche stante la natura e l’importanza della questione e le relative incertezze interpretative.

Sezione 1. Il precedente della condanna del Parlamento a legiferare sulle coppie omosessuali: C. Cost 577/11. Le sei azioni di tutela riviste in questa decisione

 (a)      Celebrazione del matrimonio. Competenze dei giudici e del notaio, e dell’ufficiale di Stato Civile

 Si ricorda che la sentenza 577 del 2011 della Corte Costituzionale aveva rilevato una profonda disparità di trattamento tra le coppie eterosessuali e le coppie omosessuali, alle quali ultime era precluso il matrimonio e aveva, con singolare dispositivo, condannato il potere legislativo a legiferare entro il 20 giugno del 2013. In difetto di ogni decisione in materia, come in effetti si è verificato, la Corte, nella medesima sentenza 577, precisava che dal giorno della scadenza di tale termine tali coppie potessero celebrare il proprio vincolo davanti ai pubblici ufficiali sopra menzionati. Il matrimonio è un contratto (art 113 cc) che richiede lo scambio dei consensi avanti a tali pubblici ufficiali (art 115 cc); in particolare è competente il Giudice[2] (art 126 cc) cui si propone richiesta che indichi tale proposito e le generalità proprie e dei genitori, che è soggetta a pubblicazione mediante editto (artt. 126 e 130 cc) per quindici giorni; il Giudice decide immediatamente sulle opposizioni alle nozze e in caso che nulla osti le celebra (art 135 cc). L’atto è quindi iscritto da un notaio nel registro dello stato civile, o, fuori da una sede notarile, da un funzionario dell’Ufficio Nazionale del Registro di Stato Civile.

(b)     Il diniego di un notaio a procedere alla celebrazione.

Nel primo caso le parti si erano opposte al diniego (more…)

GenIUS 2016/01

É disponibile il quinto numero di GenIUS Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere.

In questo numero il Focus su Trascrizioni e riconoscimento degli status familiari a cura di Chiara Ragni con contributi di
Patricia Orejudo Prieto de los Mozos, Ilaria Anrò, Ludovica Poli e Eva De Gotzen.
Nelle sezioni interventi e commenti gli articoli di Serena Baldin, Nausica Palazzo e Marta Tomasi, Salvatore Patti, Erica Covacci, Silvia Marino.
Infine l’Osservatorio documenti e sentenze a cura di Carmelo Danisi.
Buona lettura.

GenIUS 2016/01

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Ecco gli schemi dei decreti attuativi

PCPubblichiamo gli schemi dei decreti attuativi passati dall’esame preliminare del Consiglio dei Ministri e pronti per essere inviati al Parlamento per il parere delle commissioni.

A norma dell’art. 1, comma 28 della Legge n. 76 del 2016 il Governo, come noto, è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della Legge n. 76 del 2016, i decreti legislativi in materia di unione civile fra persone dello stesso sesso sulle seguenti materie e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) DECRETO STATO CIVILE: adeguamento alle previsioni della legge n. 76 del 2016 delle disposizioni dell’ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni. Con questo primo decreto, adottato ai sensi della lett. a) del comma 28, si adegua l’ordinamento dello stato civile al nuovo istituto, con l’istituzione del Registro delle unioni civili e la disciplina dettagliata del procedimento di costituzione, in termini del tutto analoghi a quanto previsto per il matrimonio.

b) DECRETO DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO: modifica e riordino delle norme in materia di diritto internazionale privato, prevedendo l’applicazione della disciplina dell’unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all’estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo. Con il secondo decreto, adottato ai sensi della lett. b) del comma 28,  si interviene in materia di diritto internazionale privato, prevedendo che il matrimonio tra persone dello stesso sesso contratto all’estero produca, in Italia, gli effetti dell’unione civile e dettando altresì le norme di conflitto e i criteri di collegamento per il caso di unione civile costituita da stranieri o all’estero (secondo la legge italiana o quella straniera). E’ inoltre previsto che, ai fini del nulla osta che deve essere presentato dallo straniero che intenda costituire una unione civile (art. 116 c.c.), non rilevino gli impedimenti relativi al sesso.

c) DECRETO IN MATERIA PENALE in relazione alle modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la legge n. 76 del 2016 delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti. Con il terzo decreto, adottato ai sensi della lett. c), si integra la clausola generale di equiparazione tra unione civile e matrimonio di cui al comma 20, con alcune disposizioni specificamente dedicate alla materia penale, e rese necessarie dal principio di stretta legalità che governa la materia. In particolare, si introduce nel codice penale un nuovo articolo, il 574 ter, che espressamente equipara, ai fini della legge penale, le unioni civili e le loro parti al matrimonio (e ai coniugi).

I testi saranno ora trasmessi alle competenti commissioni parlamentari, le quali dovranno esprimere il loro parere che, secondo il procedimento disciplinato dal comma 30 della legge, dovrà essere espresso entro 60 giorni. Si osserva che, cadendo il termine per l’espressione del parere nei trenta giorni antecedenti al termine di scadenza della delega, quest’ultima è prorogata di ulteriori tre mesi. Per l’emanazione dei decreti ci sarà tempo, pertanto, fino al 5 marzo: si tratta di una norma di garanzia, che mette l’esercizio della delega al riparo dagli effetti della dialettica tra Governo e Parlamento, fisiologica nel caso di adozione di atti aventi forza di legge. E’ tuttavia probabile, e auspicabile, che le Camere rendano il parere in tempi rapidi, onde consentire la più rapida conclusione del procedimento di attuazione della legge.

Le vie dell’amore sono infinite. La Corte di cassazione e la trascrizione dell’atto di nascita straniero con due genitori dello stesso sesso

imagedi Angelo Schillaci*

1. Pubblichiamo – accompagnata da una breve guida alla lettura – la sentenza 19599 del 21 giugno 2016, depositata il 30 settembre, con la quale la prima sezione civile della Suprema Corte di cassazione ha confermato che è trascrivibile in Italia l’atto di nascita formato all’estero, dal quale risulti che il minore è figlio di due madri: nella fattispecie dedotta in giudizio, il minore era stato partorito da una delle due donne, a seguito di ovodonazione da parte della moglie.
In particolare, con una motivazione articolata e ricca di suggestioni, la Suprema Corte ha escluso la contrarietà dell’atto all’ordine pubblico, affrontando l’intero prisma delle questioni relative alla compatibilità dell’omogenitorialità con i principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico.
Si tratta, per molti aspetti, di una sentenza davvero fondamentale, che chiarisce ulteriormente – e favorisce – l’inquadramento sistematico della genitorialità omosessuale nel nostro ordinamento, in armonia con i principi desumibili dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali in materia di protezione dei minori e dal complesso delle disposizioni – di fonte nazionale e sovranazionale – alla luce delle quali deve essere assicurata, in Italia, la tutela dei diritti fondamentali dei minori nati, accolti o cresciuti in una famiglia omogenitoriale.

2. Il percorso argomentativo della Corte ruota, come accennato, attorno alla questione della lamentata contrarietà dell’atto di nascita straniero all’ordine pubblico.
Merita allora richiamare, anzitutto, la ricostruzione del concetto stesso di ordine pubblico, assunta dalla Corte: un concetto ampio, aperto, innervato e qualificato dalle molteplici interazioni tra ordinamenti giuridici e livelli di tutela, che caratterizza l’articolazione degli strumenti di protezione dei diritti fondamentali. Una volta ripercorsa la distinzione tra ordine pubblico nazionale e ordine pubblico internazionale – e riaffermata la necessità di fare riferimento a quest’ultimo – la Corte afferma infatti, significativamente, che l’evoluzione del concetto di ordine pubblico internazionale mostra il suo progressivo affrancamento da una funzione di tipo difensivo, e l’apertura alla dimensione della relazione e dell’interazione tra ordinamento interno e comunità internazionale (e dunque, ordinamenti stranieri, ordinamento internazionale, ordinamenti sovranazionali): in particolare, sostiene la Corte, “tale più aperta concezione si fonda su una maggiore partecipazione dei singoli Stati alla vita della comunità internazionale, la quale sempre meglio è capace di esprimere principi generalmente condivisi e non necessariamente tradotti in norme interne, così da sottrarre la nozione di ordine pubblico internazionale sia ad un’eccessiva indeterminatezza sia ad un legame troppo rigido con i mutevoli contenuti delle legislazioni vigenti nei singoli ordinamenti nazionali” (par. 7, pp. 20-21). (more…)

L’interesse superiore del minore vieta la restrizione dell’adozione alle sole coppie eterosessuali

imagePubblichiamo l’impeccabile ed avvincente nota dell’avv. dello Stato R. De Felice alla sentenza della Corte costituzionale colombiana depositata nel febbraio u.s. che ha riconosciuto il diritto delle coppie omosessuali all’adozione congiunta. Un esempio di giurisprudenza costituzionale attenta ai valori ed ai diritti fondamentali.

CORTE COSTITUZIONALE DELLA REPUBBLICA DI COLOMBIASentenza 4 novembre 2015 (depositata il 15 febbraio 2016) n. C-683/15- Presidente CALLE CORREA- Estensore PALACIO PALACIO – Estrada Vélez et al.

(Costituzione della Colombia, art. 44; artt. 64, 66 e 68 L 1098/2006; art 1 L 54/1990)

 Le disposizioni degli articoli 64, 66 e 68 co 5 del Codice dell’Infanzia e dell’Adolescenza, approvate con Legge 1098/2006, e l’articolo 1 della Legge 54/1990 sulle unioni coniugali di fatto, laddove escludono dalla adozione congiunta le coppie omosessuali coniugate o permanenti, sono efficaci condizionatamente al presupposto che in virtù dell’interesse superiore del minore e nel suo ambito di applicazione siano comprese anche le coppie dello stesso sesso costituenti una famiglia

di Roberto De Felice *

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La Colombia ha – nonostante l’opposizione di un legislatore conservatore – lentamente adeguato il proprio ordinamento al fine di riconoscere alle coppie gay e lesbiche il diritto di ‘formalizzare il suo vincolo’ e quello di adottare congiuntamente, ovvero di adottare il figlio del partner.

Occorre prendere le mosse dalla Legge 54/1990 sulla disciplina delle convivenze, che, pur precisando al suo articolo 1 che la sua portata era limitata alle coppie eterosessuali, istituiva un regime giuridico di tutela per le coppie di fatto. Precisamente, le unioni familiari non coniugali, dopo due anni, assumono ex lege lo status di unioni di fatto e i relativi (limitati) diritti, generalmente di carattere patrimoniale. La legge, invero, si limita a stabilire che esista una comunione legale sui frutti del proprio lavoro, ma è stata richiamata da altri testi legislativi in altri settori dell’ordinamento. In particolare, e ai fini che qui interessano, il Codice dell’Infanzia e dell’Adolescenza prevede per i partner la possibilità di richiedere l’adozione congiunta di un figlio, ovvero per un partner di adottare i figli dell’altro (in questo caso, con esclusione di ogni effetto estintivo della parentela con l’altro genitore biologico ma con acquisizione della parentela di una terza famiglia, quella dell’adottante[1]). Anche nel caso della Stepchild Adoption l’adottante – esentato dai requisiti relativi all’età- dovrà dimostrare la sua idoneità genitoriale. E’ ammessa l’adozione di maggiorenni nel solo caso di convivenza biennale iniziata prima del compimento della maggiore età; è altresì ammessa l’adozione da parte di persona non coniugata né soggetta al regime della L 54/1990 grazie alla successiva L 1098/06.

Però, stante il richiamo fatto dalla L 1098/2006 alla coppia eterosessuale di cui alla L 54/90, l’adozione non poteva essere realizzata congiuntamente né da coppie omosessuali (non ammesse al matrimonio e non destinatarie della Legge 54) né – come Stepchild Adoption, all’interno di coppie stabili omosessuali, cui nemmeno era applicabile la Legge 54.

Il 18 febbraio 2007, tuttavia, la Corte Costituzionale, con sentenza C-075/07, ritenendo lesivo della dignità umana garantita dalla Costituzione la assenza di qualunque tutela per le coppie omosessuali stabili dichiarava la incostituzionalità della legge nella parte in cui non si applicava a tali coppie; con la successiva sentenza C-811/07, per le stesse ragioni, estendeva loro i benefici della sicurezza sociale; con la sentenza C-336/08 estendeva la reversibilità della pensione al partner superstite, sempre in nome della dignità umana e in mancanza di alcuna giustificazione razionale per una discriminazione in tal senso. Con sentenza C-029/09 erano estese a tali coppie le disposizioni di ben 42 norme (tra le quali la inesistenza dell’obbligo di deporre contro il partner). Dunque la Corte Costituzionale di quella Nazione, a differenza dei vaghi intendimenti espressi nella nostra Corte Cost. 138/10 di verificare punto per punto se l’ordinamento vulnerasse il principio di eguaglianza nei confronti delle coppie omosessuali, ha proceduto speditamente a estendere a dette coppie e ai partner delle stesse i diritti non riconosciuti dalla legislazione in vigore. (more…)

Unioni civili e ricongiungimento familiare: la circolare del Ministero dell’Interno

Emblem_of_ItalyPubblichiamo la circolare del 5 agosto 2016 (prot. n. 3511), con la quale il Ministero dell’Interno ha chiarito che, in conseguenza dell’entrata in vigore e della prima attuazione della legge 20 maggio 2016, n. 76, le disposizioni del D. Lgs. n. 286/1998 (cd. testo unico immigrazione) in materia di ricongiungimento familiare (art. 29) e di permesso di soggiorno per motivi familiari (art. 30) si estendono anche alle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.
Ciò comporta che:
a) lo straniero regolarmente soggiornante in Italia possa richiedere il ricongiungimento familiare del partner unito civilmente (in Italia o all’estero), straniero e non residente in Italia, ai sensi dell’art. 29 del Testo unico, e alle medesime condizioni previste per i coniugi;
b) lo straniero presente sul territorio nazionale che contragga l’unione civile con un cittadino italiano possa richiedere (e ottenere) il permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell’art. 30 del medesimo Testo unico, alle medesime condizioni previste per il coniuge del cittadino italiano.
Si tratta di una chiarificazione importante, che argina sin da subito – anche in considerazione delle prime costituzioni di unioni, già in atto – ogni incertezza interpretativa sulla condizione dello straniero unito civilmente con l’italiano (o con altro straniero, nel caso del ricongiungimento), quantomeno in relazione alle condizioni e al titolo di soggiorno sul territorio nazionale.
Particolarmente rilevante, infine, la circostanza che l’estensione dell’applicazione degli artt. 29 ss. del Testo Unico agli uniti civilmente sia fatta discendere, dal Ministero dell’Interno, dal comma 20 della legge. Tale disposizione – che contiene, come noto, una clausola antidiscriminatoria – mira ad eliminare, con alcuni limiti, il trattamento differenziato tra unione civile e matrimonio e prevede che “le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonche’ negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”.
La direttiva formulata dal Ministero alle amministrazioni periferiche si basa su tale disposizione, con il riconoscimento espresso del fatto che, in virtù della nuova legge, diritti già previsti per i coniugi (ricongiungimento familiare e permesso di soggiorno per motivi familiari) si estendono ora alle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso
(A.S.)

Ed ecco anche il decreto con le “formule”

imageÈ stato emesso, con la tempestività auspicata dal Consiglio di Stato, il Decreto del Ministero dell’interno del 28 luglio 2016,
contenente le “formule” che consentono agli uffici dello stato civile di inziare subito a celebrare le unioni civili.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il cd. “decreto ponte”

Osservazioni sulla costituzione delle unioni civili, a cura di ARTICOLO29

campidoglio-rome-private-toursCon l’entrata in vigore della Legge 20 maggio 2016, n. 76 istitutiva delle unioni civili fra persone dello stesso sesso, i cittadini e le cittadine sono divenuti titolari di diritti soggettivi, tutelabili anche in sede giudiziaria. Ai sensi del comma 35, infatti, le disposizioni contenute ai commi 1-34 della legge “acquistano efficacia” a partire dalla data di entrata in vigore della legge (dunque già dal 5 giugno 2016).

I commi 28 e 34 della legge prevedono decreti attuativi, fra cui un “decreto-ponte” contenente le prime disposizioni transitorie per la tenuta degli archivi dello stato civile da emanarsi entro trenta giorni (tale ultimo termine è già scaduto il 5 luglio 2016).

L’esercizio di diritti soggettivi, tuttavia, ovviamente non è condizionato né resta sospeso sino all’emanazione dei decreti attuativi.

Risultano peraltro già casi di costituzione di unioni civili o annunci di istanze in questo senso.

Si pone pertanto il problema di verificare e chiarire le modalità di costituzione delle prime unioni civili, nonché della loro iscrizione e annotazione nei registri dello stato civile, così come si desumono dal testo di legge.

ARTICOLO29 ha preparato dunque alcune osservazioni al fine di chiarire diritti, doveri e procedure così come si desumono dalla legge.

SCARICA IL DOCUMENTO Osservazioni sulla costituzione delle unioni civili

La vittoria dei bambini arcobaleno

imagedi Marco Gattuso

1. La decisione della Cassazione

 Con la sentenza n. 12962 del 26 maggio 2016 depositata in data odierna la Corte di cassazione dice sì all’adozione per i bambini arcobaleno, colmando il “buco nel cuore” lasciato dal legislatore.

La Suprema Corte avalla l’interpretazione dell’art. 44 lettera d) della Legge sulle adozioni già adottato dal Tribunale per i minorenni  di Roma, sentenza del 30 luglio 2014 e successivamente confermata dalla Corte d’appello di Roma e dalla Corte d’Appello di Torino (e richiamato adesivamente anche dalla Corte d’appello di Milano), che consente l’adozione coparentale (cd. stepchild adoption) da parte del genitore sociale all’interno delle famiglie omoparentali (per tutta la giurisprudenza v. QUI).

Dopo tante polemiche, oggi la Corte di cassazione ci dice dunque che sussiste un diritto fondamentale dei bambini arcobaleno a mantenere una relazione familiare legalmente riconosciuta con entrambe le loro mamme ed entrambi i loro papà. Un esito che non sorprende chi ha seguito negli anni le fondate argomentazioni dei tribunali che hanno applicato una norma diretta ad assicurare riconoscimento ai legami genitoriali di fatto, nell’esclusivo interesse del minore.

2. La richiesta della Procura di interessare le Sezioni unite

 Si deve osservare, innanzitutto, come sia stata disattesa dal primo Presidente della Suprema Corte la richiesta della Procura Generale di portare la questione direttamente avanti alle Sezioni unite.

Come noto l’art. 374 c.p.c. consente al primo Presidente di disporre che la Corte pronunci a sezioni unite soltanto se la questione di diritto sia stata decisa in senso difforme dalle sezioni semplici e se si tratti di «questione di massima di particolare importanza». Nella specie sul punto non si sono ancora mai pronunziate le sezioni semplici e sarebbe stato del tutto irrituale, creando peraltro un precedente pericoloso, assumere che un’ordinaria questione di interpretazione di una norma in materia di adozione in casi particolari, che rientra nell’usuale attività esegetica della Corte, assumesse tale rilievo soltanto perché venivano coinvolte persone appartenenti ad una minoranza, nella specie per orientamento sessuale, invisa ad una parte dell’opinione pubblica e della politica. (more…)

Omofobia e discriminazione: la continua evoluzione nell’interpretazione della Cedu

2015-02-10 00.04.57

di Carmelo Danisi*

In due recenti occasioni, la Corte europea dei diritti umani (di seguito, Corte Edu) ha dato prova del continuo lavoro di interpretazione della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo (Cedu) quando i ricorrenti lamentano una violazione riconducibile al loro orientamento sessuale. Per quanto siano relativi a situazioni molto diverse tra loro, che rientrano nell’ambito di diritti altrettanto differenti, i recenti casi sembrano essere esaminati dalla Corte seguendo la medesima ratio: la necessità che lo Stato parte si attivi per tutelare il gruppo LGB attraverso una varietà di misure dal forte impatto sociale. Tra queste, si inseriscono gli interventi di natura procedurale, molto rilevanti quando una persona subisce violenze in ragione del suo orientamento omosessuale, e quelle a carattere più squisitamente positivo, come l’obbligo di facilitare lo sviluppo della vita familiare nel più ampio contesto migratorio attraverso il ricongiungimento familiare o quantomeno, in un’ottica procedurale, la garanzia di un esame equo della richiesta volta a ottenere un siffatto beneficio. Se poste nel più ampio e complesso quadro della giurisprudenza della Corte Edu, le conclusioni raggiunte in tali occasioni non rappresentano risultati “scontati” ma un’ulteriore elaborazione in materia di non discriminazione, dimostrata dalla volontà dei giudici europei di esaminare entrambi i casi attraverso la lente dell’articolo 14 anziché sotto il profilo sostanziale. Nella parte che segue si esaminerà, seppur brevemente, l’interpretazione degli articoli 3 (divieto di tortura e trattamenti inumani o degradanti) e 8 (diritto al rispetto per la vita familiare) Cedu avanzata dalla Corte con i casi M.C. e A.C. c. Romania e Pajic c. Croazia, relativi a ricorrenti caratterizzati da un orientamento sessuale “minoritario”. In entrambe le occasioni, alla luce del ruolo svolto da tale caratteristica personale, i giudici hanno deciso di valutare le presunte violazioni sotto il profilo discriminatorio (art. 14 Cedu), anziché quello sostanziale.

Le violenze motivate dall’odio contro il gruppo LGB: gli obblighi procedurali

Il ricorso M.C. e A.C. c. Romania (12 aprile 2016, n. 12060/12) ha dato alla Corte Edu la possibilità di consolidare una posizione già espressa in relazione alle violenze motivate dall’odio razziale e ad ampliarla fino a comprendere i trattamenti che rientrano nell’ambito dell’articolo 3 Cedu e che sono, o potrebbero essere stati, perpetrati in ragione dell’orientamento sessuale delle vittime. Senza sminuire l’evoluzione già avviata in Identoba e altri c. Georgia (12 maggio 2015, n. 73235/12), le particolari circostanze del caso rumeno hanno consentito ai giudici di precisare la portata degli obblighi procedurali (more…)

Dalla Corte d’appello di Torino nuova conferma alla stepchild adoption per le famiglie arcobaleno

imagePubblichiamo la sentenza, depositata il 27 maggio 2016, con la quale la Corte di Appello di Torino ha disposto l’adozione ai sensi dell’art. 44, lett. d) della legge n. 184/1983, a favore della compagna convivente della madre biologica. La decisione, resa peraltro su parere favorevole del pubblico ministero, riforma la decisione con la quale il Tribunale di Torino aveva invece respinto la domanda della madre sociale, sostenendo la natura “eversiva” dell’interpretazione oggi accolta dell’art. 44, lett. d).
Si tratta di una pronuncia importante, perché recepisce l’orientamento aperto, a partire dal luglio del 2014, dal Tribunale per i minorenni e dalla Corte d’Appello di Roma, secondo cui l’impossibilità di affidamento preadottivo – ritenuto dall’art. 44, lett. d) presupposto per l’adozione speciale – va intesa non soltanto in senso materiale, o comunque connessa allo stato di abbandono, ma anche come impossibilità giuridica data, nel caso di specie, dalla presenza di un genitore biologico esercente la responsabilità genitoriale. La lettura evolutiva della disposizione in esame – prefigurata secondo la Corte d’Appello di Torino dalla stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 383/99 – è ritenuta conforme, inoltre, al quadro sovranazionale, e alla particolare considerazione da esso accordata alle relazioni familiari di fatto, al momento di statuire sull’interesse del minore all’adozione. Il concetto di vita familiare, come enunciato in numerose decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo, è insomma “ancorato ai fatti”, perché sono “i rapporti, i legami, la convivenza a meritare tutela”, indipendentemente dalla loro qualificazione giuridica. (more…)

Dopo le unioni civili: Davide contro Golia e i percorsi di eguaglianza

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La Legge 20 maggio 2016, n. 76 é stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale e dal 5 giugno 2016 sarà in vigore.

In questo appassionato contributo, Francesco Rizzi invita adesso ad una riflessione obiettiva sul significato  di questa legge nel percorso verso l’uguaglianza e sull’uso strategico del diritto. Il diritto, infatti, al di là delle intenzioni soggettive dei legislatori, è soprattutto il risultato della sua applicazione e della sua interpretazione. Se ci limitassimo al diritto quale norma emanata dal potere legislativo, Golia vincerebbe sempre. 

di Francesco Rizzi*

L’introduzione – con tanto ritardo – della legge sulle unioni civili nel nostro paese è l’occasione per osservare e discutere alcuni aspetti rilevanti che caratterizzano l’iter giuridico di affermazione dei diritti civili e dell’eguaglianza nelle moderne democrazie. Questi aspetti, che confluiscono nel contenitore Diritto, non hanno, esclusivamente e ab origine, natura giuridica, ma assumono significato giuridico tanto nel processo di mobilitazione sociale e dibattito pubblico che precede l’adozione della legge, quanto una volta che la legge è approvata e viene poi applicata.

Il focus delle riflessioni che seguono non si concentrerà su una puntuale ricostruzione delle previsioni della nuova normativa – che verranno considerate indirettamente[1]. L’analisi di questo commento sarà indirizzata a considerare il ruolo degli attori istituzionali e sociali che, a diverso titolo, hanno contribuito all’introduzione dell’istituto delle unioni civili, il loro approccio al tema nella fase di adozione e nella fase successiva all’adozione della legge e la capacità che essi hanno nell’assegnare un significato tanto sostanziale quanto simbolico alle norme di diritto.

Il presupposto da cui muovono queste riflessioni è l’idea che, anche di fronte ad una legge che mantiene discriminazioni ed esclusioni e che non positivizza quindi la piena eguaglianza giuridica tra coppie dello stesso sesso e coppie di sesso diverso, si possa fare leva su quello che la normativa prevede per ampliare, radicare e rafforzare le tutele. L’obiettivo che si deve perseguire d’ora in avanti è quello di costruire una società e un sistema giuridico capaci di riconoscere i modelli nuovi e diversi di coppia e famiglia, accoglierli, accettarli e rispettarli, rendendoli quindi davvero eguali, per il diritto, a quelli maggioritari. Il potere di raggiungere questo fine, di migliorare le cose in termini giuridici, di aggiungere a questo primo passaggio, è degli interests groups, ovvero di quelle associazioni della società civile che militano per promuovere il cambiamento e che, mobilitandosi, si trasformano in nomic communities[2].

La legge Cirinnà è il risultato di lunghe lotte da parte del movimento LGBT italiano che, di fronte ad una società poco sensibile e un legislatore negli anni poco interessato, per convenienza politica, a prendere posizione sul tema dei diritti civili come invece accadeva nelle altre democrazie, ha messo in atto diverse forme di mobilitazione sociale, dalle manifestazioni in piazza, al contenzioso giudiziario, alle campagne di sensibilizzazione e alle iniziative di lobby legislativa[3]. Poi il riconoscimento dei diritti delle coppie omosessuali è divenuto una questione politica dei partiti e delle forze extraparlamentari capaci di influenzarli[4]. A questo punto, che il principio di eguaglianza sia rispettato appieno solo quando situazioni uguali sono trattate in modo uguale, quando quindi l’orientamento sessuale non sarà rilevante per determinare l’accesso al matrimonio, all’adozione, ai benefici sociali legati all’essere coppia e famiglia, passa in secondo piano. Il compromesso politico fagocita il principio giuridico, lo distorce e lo asservisce ai propri scopi[5]. Le battaglie giuridiche d’eguaglianza si trasformano in percorsi graduali e accidentati che raramente raggiungono immediatamente l’obiettivo ideale (more…)

Il primo intervento della Consulta sul riconoscimento di provvedimenti stranieri in tema di adozione coparentale per coppie dello stesso sesso

imagedi Livio Scaffidi Runchella*

Con decisione assunta in Camera di Consiglio il 24 febbraio 2016 e depositata il 7 aprile 2016 (sent. n. 76/2016), la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale promossa dal Tribunale per i minorenni di Bologna in tema di riconoscimento delle stepchild adoptions, ovvero dell’istituto che consente al genitore non biologico di adottare il figlio, naturale o adottivo, del partner.
In Italia l’adozione è prevista per le sole coppie eterosessuali sposate da almeno tre anni o che abbiano vissuto more uxorio per uno stesso periodo, ma risultino sposate al momento della richiesta.
L’istituto in questione ha rappresentato il punto più controverso della discussione al Senato sul d.d.l. sulle unioni civili, tanto che la disposizione in materia (art. 5 del c.d. d.d.l. Cirinnà, S.14) è stata stralciata dal testo approvato (S. 2081). La stepchild adoption, inoltre, solleva incertezze con riguardo alla possibilità di riconoscere in Italia i provvedimenti stranieri che istituiscono tali relazioni giuridiche, nell’ambito di un progetto di genitorialità che coinvolge coppie omosessuali. Tali problemi si manifestano sempre più frequentemente, considerato che nel mondo sono già 28 i Paesi che prevedono l’ adozione coparentale per le coppie omosessuali e che tale numero è destinato ad aumentare.
La questione all’esame del Tribunale per i minorenni di Bologna aveva origine dalla richiesta di riconoscimento di un’adozione, riguardante una minore statunitense (nata a seguito di inseminazione artificiale da donatore anonimo), che era stata disposta nel 2004, con sentenza da un tribunale dello Stato dell’Oregon negli Stati Uniti d’America, a favore di una donna anch’essa cittadina statunitense che nel 2013 aveva acquisito anche la cittadinanza italiana. Per lungo tempo l’adottante e la madre biologica della bambina avevano convissuto, dapprima come coppia di fatto, successivamente, dal 2008, nel quadro di un rapporto di domestic partnership e infine, a seguito del matrimonio contratto dalle due donne nel 2013, come coppia coniugata.
Nell’ordinanza di rimessione del 10 novembre del 2014, il Tribunale per i minorenni di Bologna avanzava sospetti di incostituzionalità degli artt. 35 e 36 della legge 4 maggio del 1983 n. 184 recante disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori – come interpretati secondo il diritto vivente – per violazione degli artt. 2, 3, 30, 31 e 117 Cost., quest’ultimo in riferimento agli artt. 8 (diritto alla vita privata e familiare) e 14 (divieto di discriminazione) della Convenzione EDU. Tali disposizioni, secondo l’autorità remittente impediscono al giudice di valutare se, nel caso concreto, risponda all’interesse del minore adottato il riconoscimento del provvedimento straniero, a prescindere dal fatto che il matrimonio sia inidoneo a produrre effetti in Italia, come nel caso di matrimoni fra persone dello stesso sesso. (more…)

Approvata la Legge sulle Unioni civili

arcoirisE’ stata approvata la Legge sulle unioni civili.

QUI PUOI SCARICARE un opuscolo curato da ARTICOLO29 insieme alle associazioni bolognesi Red, Plus e Unilgbtq, che con domande e risposte illustra in modo semplice e divulgativo i contenuti della Legge 

Dopo oltre trent’anni di attesa (la prima legge in Danimarca fu approvata nel 1989) anche in Italia le coppie gay  e lesbiche vengono riconosciute come famiglie e tutelate dall’ordinamento giuridico. Non è ancora la piena uguaglianza, viene usato un nome diverso rispetto al matrimonio, la legge presenta vistose lacune in materia di filiazione. Eppure si tratta di un passo fondamentale: la vita di milioni di persone cambia, il dibattito giuridico riceve nuova linfa, il giorno della piena uguaglianza si avvicina.

Questo portale apporterà nelle prossime settimane alcune modifiche, poiché non sarà più necessario ricostruire faticosamente uno “statuto” dei diritti partendo dai precedenti giurisprudenziali, posto che l’elenco dei diritti sta già nella legge. Sono tutti i diritti del matrimonio, tranne la filiazione (riconoscimento della bigenitorialità per i figli nati in costanza di unione, adozione, adozione coparentale, accesso alla fecondazione eterologa, riconoscimento di certificati di nascita esteri, riconoscimento di adozioni estere). Ma su questa lacuna è già in atto un attento vaglio da parte delle corti, sotto vari profili, e come noto già diversi bambini hanno avuto il riconoscimento della bigenitorialità con sentenze passate in giudicato.

Questo portale continuerà a seguire nelle prossime settimane, nei prossimi mesi ed anni questa affascinante vicenda giuridica e culturale, raccontando e commentando il percorso che ancora prosegue verso la piena uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla Legge.

Eppur si muove! La Camera dei Deputati avvia una (faticosa) riflessione sulla gestazione per altri

pregnancy klimtdi Angelo Schillaci*

1. Premessa

Nella seduta pomeridiana del 4 maggio 2016, si è svolta in Aula, alla Camera dei Deputati, la discussione su numerose mozioni relative al trattamento giuridico della gestazione per altri.

Si è trattato di una occasione importante – lasciando da parte le motivazioni politiche contingenti (specie con riguardo all’imminente passaggio in Aula del disegno di legge sulle unioni civili) – per avviare una riflessione sul punto, a margine del dibattito degli ultimi mesi, caratterizzato da contrapposizioni frontali ed eccessive semplificazioni, condizionate da ragioni ideologiche, ma anche da una conoscenza ancora scarsa del tema (per approfondimenti, e per la ricostruzione della pluralità di modelli disciplinari della gestazione per altri, basti qui rinviare a Beaumont – Trimmings, International Surrogacy Arrangements, Oxford, Hart, 2013; cfr. anche i lavori del Convegno organizzato sul tema, il 15 aprile 2016 da Avvocatura per i diritti LGBT – Rete Lenford).

In questo quadro, alcune delle mozioni approvate – e soprattutto l’insieme dei loro dispositivi – restituiscono un quadro articolato che, se mostra in più punti le tracce della ricerca di un compromesso tra le diverse posizioni in campo, si caratterizza per un primo tentativo di comprendere la complessità del fenomeno, le ragioni della sua distorsione, ma anche il valore che possono assumere le dinamiche di esperienza che ad esso danno vita e che lo caratterizzano. Soprattutto, si assiste ad una chiara presa di posizione – da parte delle forze politiche – a favore di una scissione tra i diversi approcci alla gestazione per altri e l’esigenza di tutelare il diritto del bambino, venuto al mondo grazie al ricorso a tale pratica, all’identità personale ed alla stabilità e alla certezza degli affetti, specie in relazione al rapporto con i genitori “intenzionali”.

Proprio tale ultimo profilo, peraltro, si è intrecciato – in modo assai scomposto e strumentale – con il dibattito sull’approvazione del ddl in materia di unioni civili, specie con riguardo al tentativo, poi naufragato, di estendere alle coppie omosessuali unite civilmente l’art. 44, lett. b) della legge n. 184/83 (adozione in casi particolari del figlio del coniuge). Soprattutto, esso è presente nella più recente giurisprudenza relativa all’applicazione in coppia omosessuale dell’istituto dell’adozione speciale ex art. 44, lett. d (da disporsi in caso di constatata impossibilità di affidamento preadottivo), di recente ammessa, con sentenza passata in giudicato, anche in relazione ad una coppia di padri; o ancora, nella recente pronuncia con la quale la Corte di cassazione ha escluso la perseguibilità del ricorso alla gestazione per altri all’estero e ha affermato che la trascrizione dell’atto di nascita a favore della madre intenzionale non integra la fattispecie di alterazione di stato ex art. 567 c.p. (sent. 16 marzo 2016 n. 13525).

2. Le posizioni in campo: a) le mozioni contrarie

Le mozioni in discussione erano dieci, provenienti dalla quasi totalità dei gruppi politici rappresentati alla Camera. Se si eccettuano, oltre alla mozione Rosato (PD), la mozione a firma Nicchi ed altri (SEL) e, in parte, la mozione a firma Spadoni (M5S), il ventaglio di posizioni espresse dalle rimanenti mozioni appariva orientato verso una radicale censura della gestazione per altri, pervicacemente definita in più mozioni, con espressione giuridicamente del tutto scorretta, “utero in affitto”, variamente apostrofata come pratica “aberrante” o “disumana” (si vedano la mozione Rondini, Lega Nord, e la mozione firmata dall’on. Dellai, Democrazia solidale – Centro democratico), e di volta in volta ricondotta a fattispecie di sfruttamento, ove non di riduzione in schiavitù (così, in particolare, la mozione a firma dell’On. Carfagna, FI), (more…)

Nel procedimento di adozione in casi particolari ex art. 44 lett. d) L.184/1983 il conflitto di interessi del minore con il genitore è in re ipsa?

 di Giuseppina Pisciotta*

2015-02-15 19.16.10Con ricorso depositato in data 19 febbraio 2016 il Procuratore generale presso la Corte d’Appello di Roma ha impugnato la sentenza n. 7127/2015 con cui la Corte ha confermato la decisione del Tribunale per i Minorenni di Roma (sentenza n. 299 del 30 giugno 2014) che ha disposto farsi luogo all’adozione speciale ex art.44 lett. d) della legge 184 del 1983 di una minore da parte della compagna della madre biologica.

Nel ricorso il P.G. indica quale primo motivo di nullità dell’intero procedimento di adozione “speciale” ex art. 44 lett. d) della Legge 184/1983 la “omessa nomina del curatore speciale della minore ai sensi dell’art. 78 c.pc.” asserendo che “nel procedimento di adozione il conflitto di interessi” tra genitore rappresentante legale del minore adottando e minore “è in re ipsa”.

L’art. 78 c.p.c. – continua il P.G. – rappresenta una norma generale che autorizza il giudice a procedere d’ufficio alla nomina del curatore speciale tutte le volte in cui ravvisi un “potenziale conflitto di interessi”; in tal senso andrebbe consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (confermata anche dalla Corte Costituzionale con sentenza n.83 del 2011).

Sul punto, premesso che, come si avrà modo di dimostrare, tali affermazioni di principio appaiono infondate nel caso in questione, si ritiene di procedere con ordine distinguendo l’ipotesi di rappresentanza del minore nel procedimento in materia di adozione legittimante da quella nel procedimento per adozione in casi particolari.

Ed invero, l’affermazione secondo cui “nel procedimento di adozione il conflitto di interessi” tra genitore rappresentante legale del minore adottando e minore  “è in re ipsa”  ha un fondamento se riferita all’adozione legittimante regolata dal Titolo II della Legge 184/1983 che presuppone il procedimento relativo allo stato di abbandono del minore in cui il genitore è coinvolto in proprio in quanto soggetto alla verifica della sussistenza del presupposto stesso richiesto dalla legge per lo stato di adottabilità e si troverebbe quindi a rappresentare in giudizio se stesso e il minore adottando in un oggettivo stato di conflitto di interessi.

In tal senso si è espressa Cassazione civile, sez. I, 19/07/2010, n. 16870 secondo cui “il nuovo procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità – configurato dalla L. n. 149 del 2001, che ha profondamente modificato quello disciplinato dalla L. n. 184 del 1983 – non prevede la nomina necessaria di un curatore speciale al minore, il quale è rappresentato nel giudizio o dai genitori ovvero dal tutore, perché il procedimento è unico ed immediatamente contenzioso essendo stata soppressa la fase dell’opposizione di cui al previgente art. 17 della L. n. 184 del 1983 -, con la conseguenza che il rappresentante legale è investito sin dall’apertura del procedimento della rappresentanza del minore. Tale procedimento – continua la Corte – ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 8, comma 4, e art. 10, comma 2, come sostituiti dalla L. n. 149 del 2001, deve svolgersi fin dalla sua apertura con l’assistenza legale del minore, il quale è parte a tutti gli effetti del procedimento e, in mancanza di una disposizione specifica contraria, sta in giudizio a mezzo di un rappresentante secondo le regole generali, quindi a mezzo del rappresentante legale (genitore o tutore), ovvero, in caso di conflitto d’interessi del rappresentate legale con il minore, di un curatore speciale, soggetti questi (genitore, tutore, curatore speciale) ai quali compete la nomina del difensore tecnico. Nel medesimo procedimento, il conflitto di interessi tra minore e genitore è in re ipsa, per incompatibilità anche solo potenziale delle rispettive posizioni – avuto riguardo allo stesso oggetto del giudizio”.

Stesso principio, ad avviso di chi scrive, non pare possa essere espresso con riguardo all’adozione in casi particolari, disciplinata dal Titolo IV della Legge 184 del 1983 il cui presupposto non è lo stato di abbandono del minore (more…)

La Corte d’Appello di Napoli ordina la trascrizione delle adozioni legittimanti di due figli di coniugi omosessuali

image(A.S.) Pubblichiamo (omettendo solo i nomi dei minori e gli indirizzi, ma non i nomi delle mamme, su espressa richiesta delle stesse, che non vogliono risultare “anonime”) l’ordinanza, depositata il 5 aprile 2016, con la quale la Corte d’Appello di Napoli ha ordinato la trascrizione di due sentenze francesi che hanno disposto l’adozione – “piena e legittimante” ai sensi dell’ordinamento del luogo – dei figli della coniuge a favore di ciascuna madre richiedente. La decisione aggiunge un tassello importante al complesso mosaico della tutela dell’omogenitorialità nel nostro ordinamento, perdurando l’inerzia del legislatore sul punto. Rispetto al precedente costituito da App. Milano, 16 ottobre 2015, n. 2543, si tratta, per la prima volta, di trascrizioni concernenti una fattispecie di adozione coparentale incrociata, in coppia omosessuale coniugata in Francia e che ha ottenuto, peraltro, la trascrizione del matrimonio in Italia. Entrambe le madri hanno infatti ottenuto, in Francia, l’adozione coparentale del figlio biologico della coniuge, domandandone poi la trascrizione all’ufficiale dello stato civile italiano. Di fronte al rifiuto di quest’ultimo, motivato sulla base del rilievo che “le sentenze di adozione richiamavano «come evento relativo alla filiazione” il matrimonio dei genitori […] improduttivo di effetti in Italia», perché contratto tra persone dello stesso sesso”, le due madri adivano la Corte di Appello di Napoli per sentir dichiarare l’illegittimità del rifiuto, con contestuale ordine di trascrizione all’ufficiale dello stato civile.
In aggiunta alla peculiarità della fattispecie, la decisione si segnala, nel merito, per alcune importanti affermazioni.
Con riferimento all’individuazione della disciplina applicabile, la Corte d’Appello di Napoli esclude che possa trovare applicazione nella fattispecie de qua la vigente normativa in tema di adozioni internazionali: trattandosi infatti di domanda di trascrizione di due sentenze di adozione “nazionale” francese, ritiene la Corte che più correttamente debba farsi applicazione della legge n. 218/95 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), ed in particolare dei suoi articoli 65 e 66, relativi al riconoscimento di sentenze e provvedimenti stranieri, con conseguente esclusione della competenza del Tribunale per i minorenni. Tale affermazione non è senza importanza, se solo si considera che, ancora di recente, la Corte costituzionale, investita – in fattispecie parzialmente analoga – di questione di legittimità costituzionale degli artt. 35 e 36 della legge n. 184/83 (relativi all’efficacia dei provvedimenti di adozione di minori stranieri, pronunciati all’estero), ha dichiarato l’inammissibilità della questione perché il giudice rimettente “ha erroneamente trattato la decisione straniera come un’ipotesi di adozione da parte di cittadini italiani di un minore straniero (cosiddetta adozione internazionale), mentre si trattava del riconoscimento di una sentenza straniera” (così il comunicato stampa diffuso al termine della Camera di consiglio del 24 febbraio 2016; le motivazioni dell’ordinanza non sono ancora state depositate).
Dalla dichiarata applicabilità degli artt. 65 e 66 della legge n. 218/95 consegue che all’ufficiale di stato civile e, se del caso, al giudice adito in sede di impugnazione del diniego di trascrizione, compete unicamente verificare che il provvedimento di cui si richiede la trascrizione produca effetti nell’ordinamento in cui è stato pronunciato e non sia contrario all’ordine pubblico.
Particolarmente interessanti, allora, le motivazioni (more…)