Riconoscimento e trascrizione di un’adozione straniera da parte di una coppia same-sex: la pronuncia della Corte d’Appello di Milano

di Matteo M. Winkler*

Con l’ordinanza del 5 ottobre 2016 (dep. nel giugno 2017), la Corte d’Appello di Milano si è pronunciata in tema di riconoscimento e trascrizione di provvedimenti stranieri di adozione a favore di coppie di genitori dello stesso sesso, facendo il punto su alcuni interessanti profili di ordine processuale e sostanziale. Si conferma così l’ormai consolidato orientamento delle corti di merito che, accogliendo positivamente realtà omogenitoriali straniere, finisce per prendere atto di esperienze familiari che esistono anche nel nostro Paese.

Il caso

Nel caso sottoposto alla Corte d’Appello di Milano un padre, cittadino italiano naturalizzato americano, domandava il riconoscimento e la trascrizione di un order of adoption con il quale la Surrogate’s Court di New York aveva pronunciato l’adozione di un bambino a favore suo e del marito, anch’egli cittadino americano. A New York, infatti, l’adozione congiunta da parte di coppie omosessuali è da tempo possibile, e il matrimonio tra persone dello stesso sesso è legale grazie al Marriage Equality Act del 2011.

Rivoltosi inizialmente all’ufficio di stato civile del comune di ultima residenza, il ricorrente si era visto rigettare l’istanza con la motivazione che sarebbe stato necessario un intervento del tribunale per i minorenni ai sensi dell’art. 36, co. 4, della Legge 4 maggio 1984, n. 183 (Diritto del minore ad una famiglia).

Diversamente, la Corte d’Appello di Milano ha ritenuto di dover accogliere il ricorso, e ciò sulla base di tre ragioni. Anzitutto, sotto il profilo processuale il ricorso deve inquadrarsi nelle norme della Legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato) che consentono l’immediata efficacia dei provvedimenti stranieri di adozione. In secondo luogo, la Corte afferma che un provvedimento di adozione rilasciato a favore di una coppia dello stesso sesso non può essere contrario all’ordine pubblico internazionale, con ciò seguendo l’orientamento della Corte di Cassazione (sent. 30 settembre 2016, n. 19599). In terzo luogo, viene effettuata la classica valutazione della conformità della soluzione al preminente interesse del bambino, come prescrive l’art. 57 della Legge 184/1983. (more…)

Obiezione di coscienza e molto altro, nel ricordo di Stefano Rodotà: pubblicato il fasc. 1/2017 di Genius

È  stato pubblicato il fasc. 1/2017 di Genius – Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere. La Rivista ospita, in questo numero, un Focus tematico, curato da Alexander Schuster, su Coscienza, religione e non-discriminazione e alcuni interventi e commenti su temi specifici.

Il Fascicolo si apre con il ricordo di Stefano Rodotà, che era (e resterà) membro della Direzione scientifica della Rivista, che ha seguito fin dalla sua nascita e ha costantemente ispirato con le sue parole ed il suo insegnamento. A lui il Fascicolo è dedicato, con nostalgia e profonda gratitudine.

Il Focus, introdotto dal curatore, affronta il tema alla luce delle più recenti evoluzioni della legislazione e della giurisprudenza, con particolare riguardo all’intersezione tra rivendicazione del diritto all’obiezione di coscienza e principio di non discriminazione, specie in relazione ai temi dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere. In quest’ottica, al contributo di Andreas Yannaros – che ricostruisce gli itinerari della giurisprudenza europea sul punto – si affiancano quelli di Federica Grandi e Roberto Toniatti, dedicati al rapporto tra obiezione di coscienza e unione civile tra persone dello stesso sesso, e quello di Laura Calafà, relativo invece all’intreccio problematico tra orientamento sessuale e rapporto di lavoro alle dipendenze di organizzazioni di tendenza.

Nella sezione Commenti, segnaliamo invece i tre contributi di Ilaria Rivera, Alessandra Viviani e Giovanni Galasso, dedicati ai più recenti orientamenti della giurisprudenza europea e interna in tema di omogenitorialità e rapporti familiari di fatto. Nella sezione Interventi, è infine pubblicato un contributo di Anna Lorenzetti sulla condizione delle persone transgeneri detenute in carcere.

La rettificazione di sesso: criticità persistenti

di Alexander Schuster*

 

 

Questo lavoro preliminare indaga la prassi applicativa dopo le due importanti sentenze del 2015 della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale sulla riattribuzione del genere anagrafico, le quali hanno statuito che l’intervento chirurgico non è una condizione necessaria. Tramite l’analisi di diversi provvedimenti emessi, l’Autore mostra come l’interpretazione della legge n. 164/1982 sia ancora pesantemente influenzata da un approccio patologico e, nella migliore delle ipotesi, medico all’identità di genere. Nonostante spesso si affermi di muovere dalla prospettiva dei diritti fondamentali, i giudici si rifanno quasi esclusivamente alle consulenze mediche e all’aspetto fisico. Così facendo, rifiutano di adottare un approccio rispettoso dell’autodeterminazione e dell’identità personale di ognuno. Lo scritto offre alcuni suggerimenti su come i giudici dovrebbero ricollocare il diritto in gioco in un quadro più ampio e conseguentemente ridefinire gli elementi di prova utili ad accertare l’identità delle persone.

em>This working paper addresses the law in action after the two leading judgments of 2015 by the Italian Supreme Court and Constitutional Court on legal gender reassignment, when both stated that surgery is not a requirement. By reviewing real judicial orders and judgments, the Author shows how the interpretation of the law no 164/1982 is still heavily influenced by a pathological and at best a medical approach to gender identity. Despite affirming prominently a fundamental rights perspective, judges rely almost exclusively on medical expertise and on physical appearance. They so refuse to take an approach respectful of self-determination and one’s personal identity. The paper suggests how judges should reconceptualise the framework of the right at stake and consequently redefine the evidence necessary to ascertain one’s identity.

*Progetto Biodiritto, Università di Trento

 

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Riconoscimento dell’atto di nascita da due madri, in difetto di legame genetico con colei che non ha partorito. Nota a Cass. civ., sez. I, 15 giugno 2017, n. 14878.

di Stefania Stefanelli*

 

La Cassazione torna a pronunciarsi sulla rettificazione o sostituzione dell’atto di nascita formato all’estero con indicazione di due madri, originariamente trascritto nei registri dello stato civile italiano come figlio della sola partoriente (Cass., sentenza n. 14878 del 26 ottobre 2016, depositata il 15 giugno 2017) . La fattispecie oggetto del giudizio si distingue da quella cui la stessa prima sezione dedicò la decisione n. 19599/2017 in quanto difetta qualsiasi legame biologico tra il bambino e la seconda madre, legata alla partoriente da matrimonio celebrato all’estero.

Al pari del richiamato precedente e di Cass. 12962/2017, in tema di adozione in casi particolari del figlio del/la partner, il Collegio ribadisce che non si tratta di questione da sottoporre alle sezioni unite per il solo fatto di riferirsi a diritti fondamentali o a questioni nuove, spettando la funzione nomofilattica anche alle sezioni semplici.

Ritenuto ammissibile il ricorso avverso l’ordinanza emessa in sede di reclamo, in materia di volontaria giurisdizione, in quanto provvedimento privo di specifico rimedio, avente carattere decisorio e definitivo, incidenza su diritti soggettivi attinenti allo status ed all’identità delle persone, la Corte principia l’esame del merito affrontando “seppur incidentalmente”, la questione della contrarietà o meno all’ordine pubblico del matrimonio o della convivenza tra persone dello stesso sesso, e la risolve ricordando il proprio orientamento che, superata la nozione di inesistenza, ha concluso per l’inefficacia del matrimonio same sex celebrato all’estero (Cass. 4184/2012).

Unione civile e adozione coparentale

Si apre di seguito il primo dei passaggi della motivazione degni di particolare rilievo, essendo questa la prima occasione in cui la Corte si pronuncia ex professo circa la compatibilità della l. 76/2016, istitutiva dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, con la disciplina della filiazione: i precedenti citati avevano, invece, evitato di statuire in merito al comma 20 della legge, perché non applicabile ratione temporis.

Ritiene il Collegio che, in ragione dell’esclusione della disciplina delle adozioni dalla clausola di equivalenza di cui al primo periodo del citato comma 20, “non si potranno (more…)

La vita non si ferma: l’unione civile, la famiglia, i diritti dei bambini

di Angelo Schillaci

Pubblichiamo, con un breve commento, le due sentenze con le quali il Tribunale per i minorenni di Bologna ha disposto l’adozione in casi particolari ai sensi dell’art. 44, lett. d) della legge n. 184/1983 a favore di due minori, nei confronti del partner omosessuale del genitore genetico. 

A poco più di un anno dall’entrata in vigore della legge 20 maggio 2016, n. 76 e dalla pronuncia con la quale la prima sezione civile della Suprema Corte di Cassazione ha confermato l’innovativo orientamento inaugurato dal Tribunale per i minorenni di Roma nel 2014, continua a farsi strada, nel nostro ordinamento, la tutela dei figli e delle figlie nati, accolti e cresciuti in famiglie omogenitoriali attraverso l’istituto dell’adozione in casi particolari, pure a seguito dello stralcio della disposizione che, nell’originario testo del disegno di legge sulle unioni civili, mirava a novellare l’art. 44, lett. b) della legge n. 184/1983, estendendo alle parti dell’unione civile l’istituto dell’adozione del figlio del coniuge, ivi disciplinato. Dopo le pronunce della Corte d’Appello di Torino e di Milano, e la recentissima decisione del Tribunale per i minorenni di Venezia, arriva anche da Bologna una ulteriore conferma della possibilità di applicare l’art. 44, lett. d) della legge n. 184/1983 nel caso di adozione del figlio del partner omosessuale. (more…)

La svolta tedesca imprime un’accelerazione anche in Italia: alcune ipotesi sul percorso e i tempi verso il matrimonio egualitario

di Marco Gattuso

La caduta del muro di Berlino.

Con la scelta della Germania di aprire il matrimonio alle coppie dello stesso sesso l’Italia resta dunque l’unico grande paese occidentale a mantenere la discriminazione matrimoniale nei confronti delle persone omosessuali: Stati Uniti, Francia, Germania, Regno Unito (Irlanda del nord esclusa), Canada e Spagna hanno rimosso ogni discriminazione nell’accesso al matrimonio civile.
Nel 2005 la svolta fu impressa, come si ricorderà, dalla Spagna di Zapatero. Prima di allora solo quattro stati al mondo avevano aperto il matrimonio (Olanda e Belgio, con legge; Sudafrica e Massachusetts, per sentenza delle corti supreme). La scelta spagnola ebbe un’enorme risonanza globale, per l’importanza del paese e per la sua fortissima tradizione cattolica, e (come espressamente auspicato in varie interviste da Zapatero) ebbe un effetto domino, trascinando con se molti paesi latini e cattolici, passando per la Francia e il Regno Unito e sino alla “decisione più importante” (così titolammo su Articolo29) della corte suprema americana del giugno 2015 che rimosse il divieto di matrimonio in tutti gli stati dell’Unione.
Dunque in soli dieci anni il quadro è cambiato radicalmente e si è, anzi, ribaltato: la chiusura del matrimonio alle sole coppie eterosessuali è oggi una scelta di minoranza, che interessa in Occidente un solo grande paese, l’Italia.
La “caduta del muro di Berlino” del 30 giugno 2017 potrebbe avere nei prossimi mesi e anni un impatto analogo alla svolta spagnola di dodici anni fa. La Germania esercita difatti una grande influenza culturale, prima che politica ed economica, su un gran numero di paesi europei e la sua dottrina giuridica è, da almeno un secolo, una delle più accreditate e studiate in Italia e nel mondo. Soprattutto, con la scelta di ieri va definitivamente in frantumi il cd. “modello tedesco” e con esso l’illusione che vi fosse una alternativa credibile all’affermazione del principio di uguaglianza.
La vera novità di questa svolta é, inoltre, che l’Italia difficilmente potrà evitare di esserne investita e travolta. Non solo perché i (more…)

Autorecensioni/Constitutional Courts, Gay Rights and Sexual Orientation Equality

di Angioletta Sperti*

 

Negli ultimi quindici anni, in molti ordinamenti di tradizione giuridica occidentale, il cammino verso il riconoscimento dei diritti fondamentali e l’affermazione della piena eguaglianza degli individui a prescindere dal loro orientamento sessuale si è compiuto attraverso importanti pronunce delle corti costituzionali ed internazionali e storici interventi dei legislatori nazionali. La vastità e la rilevanza dei contributi giurisprudenziali e legislativi sul tema dei diritti connessi all’orientamento sessuale offre, dunque, un punto di vista privilegiato per riflettere su alcuni temi cruciali del diritto costituzionale e sul ruolo del giudice costituzionale.
Il volume si propone, in primo luogo, di offrire una riflessione sui principi e sui diritti su cui le corti costituzionali hanno fondato il riconoscimento dei diritti fondamentali delle persone gay e lesbiche e delle coppie dello stesso sesso. I capitoli in cui lo studio si articola si soffermano in particolare sul modo in cui le corti hanno inteso il diritto alla privacy, la libertà ed autodeterminazione, l’eguaglianza ed, infine, la dignità delle persone gay e lesbiche, delle coppie e delle loro famiglie. Ciò consente, di riflettere anche sul ruolo assegnato dalle corti ad argomenti quali la natura e la tradizione (intesa essenzialmente come tradizione giuridica) ai fini della definizione di istituti – quali la famiglia ed il matrimonio.
Il tema centrale del diritto al matrimonio, per esempio, sottopone alle corti la questione della differenza di sesso tra i coniugi quale elemento costitutivo dell’istituto. L’oggetto delle pronunce di legittimità costituzionale va tuttavia ben oltre la stessa definizione di matrimonio: alle Corti è richiesto di prendere posizione tra la tesi di chi legge nel riconoscimento del matrimonio egualitario l’esito di una ‘judicial revolution’, ossia di un’attività creativa del giudice costituzionale tesa a rompere con una consolidata tradizione giuridica e l’opposta prospettiva di chi, al contrario, vede nel riconoscimento alle coppie dello stesso sesso del diritto di sposarsi non solo una conferma dell’elemento essenziale dell’istituto stesso, ma anche la naturale conseguenza dell’applicazione di principi costituzionali di eguaglianza e di dignità umana. Il confronto tra i vari ordinamenti di tradizione giuridica occidentale presi in esame nel volume mette dunque in luce tutte le ambiguità e le stesse difficoltà insite nell’utiizzo della tradizione quale parametro del giudizio nelle pronunce sui diritti.
Si comprende, dunque, come anticipato in precedenza, come il tema oggetto della ricerca si intrecci strettamente con la ricostruzione del ruolo delle corti e del loro rapporto con il legislatore nel riconoscimento dei diritti fondamentali. A questo riguardo, sebbene in molti ordinamenti il constitutional change si sia realizzato grazie a storici interventi legislativi, si dimostra come le conclusioni delle corti abbiano rappresentato anche le premesse necessarie che hanno reso possibili tali sviluppi. Anche nei casi in cui gli esiti delle pronunce costituzionali sono apparsi poco soddisfacenti ai movimenti ed a quella parte della società civile che si batte per i diritti LGBTI, i giudici costituzionali, hanno, infatti, contribuito a selezionare ed a “plasmare” gli argomenti costituzionali su cui si sarebbe fondato il dibattito degli anni successivi, nonché al superamento di molti pregiudizi verso le coppie dello stesso sesso.
Tuttavia, lo studio dimostra come anche il modello di giustizia costituzionale adottato sia rilevante per comprendere le motivazioni alla base della scelta tra attivismo o di self-restraint del giudice costituzionale nel riconoscimento dei diritti e, seguendo la linea tracciata da importanti studi sociologici, evidenzia anche come il giudice costituzionale sia altresì influenzato anche dal grado di sviluppo del dibattito sociale e politico sui temi dell’orientamento sessuale.

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Angioletta Sperti, Constitutional Courts, Gay Rights and Sexual Orientation Equality, Vol. 14 degli Hart Studies in Comparative Public Law, Hart Publishing, Oxford, 2017, pp. XXIV-220 (ISBN: HB: 978-1-78225-642-7; PDF: 978-1-78225-644-1; ePub: 978-1-78225-643-4 )

Per una più dettagliata presentazione dei contenuti del volume, nonché delle giurisdizioni prese in esame, la table of contents ed il capitolo introduttivo sono resi accessibili dall’editore all’indirizzo: http://media.bloomsburyprofessional.com/rep/files/9781782256427sample.pdf

* Angioletta Sperti è Professoressa Associata di Diritto pubblico comparato nell’Università di Pisa.

 

Rettificazione di sesso: un’unica sentenza a tutela della identità personale

2015-02-10-00-16-53di Anna Maria Tonioni*

Il procedimento giudiziale ex art. 31 D.Lgs 150/2011 deve accertare la modalità attraverso la quale il cambiamento di genere è avvenuto ed il suo carattere definitivo e, verificate la sussistenza di tali condizioni, ove la parte istante abbia richiesto sia la rettificazione dell’atto di nascita sia l’autorizzazione ad eseguire un intervento chirurgico, deve concludersi con una unica sentenza divisa in due capi decisori: uno che dispone la rettificazione degli atti di stato civile, consentendo il cambiamento dei documenti di identità con la correzione del sesso e del nome in modo conforme allo stato di fatto; l’altro che, al contempo, autorizza l’intervento chirurgico richiesto. Intervento che la persona interessata potrà eseguire nei tempi imposti dalle strutture sanitarie pubbliche.

1. I presupposti per la rettificazione giudiziale del sesso e del nome.

Ai sensi dell’art. 1 della L. 164/1982 il presupposto per la rettificazione giudiziale del sesso e del nome enunciato nell’atto di nascita è costituito dalla intervenuta modificazione dei caratteri sessuali della persona interessata. Tale principio, già riconosciuto da tempo da vari giudici di merito (Tribunale di Roma 31.5.2013 n. 271; Tribunale Roma 6.8.2013 n. 374; Tribunale di Roma 11.2.2014 n. 32; Tribunale di Rovereto 3.5.2013 n.194; Tribunale di Siena 12.6.2013 n. 412), è stato affermato anche dalla Corte di cassazione con sentenza 20.07.2015 n. 15138 e avvalorato dalla Corte costituzionale con sentenza 05.11.2015 n. 221. Sicché laddove dispone che il Tribunale autorizza l’intervento chirurgico ove necessario, la legge richiede di verificare che l’operazione richiesta dalla persona interessata occorra ad assicurarle uno stabile equilibrio psicofisico, ma non postula né la necessità dell’adeguamento dei caratteri sessuali mediante l’operazione chirurgica, né che il Tribunale verifichi l’avvenuta esecuzione dell’intervento autorizzato in funzione di garanzia del diritto alla salute della persona.

La Suprema Corte in particolare ha statuito che, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della CEDU dell’art. 1 L. 1982/164 e del successivo art. 3 della medesima legge, ora art. 31 comma 4 D.Lgs. 2011/150, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile non è obbligatorio l’intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri anatomici primari, quando venga accertata la serietà, univocità e definitività del percorso di transizione scelto dall’individuo. La Corte costituzionale ha definitivamente chiarito che “la legge ha escluso la necessità, ai fini dell’accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l’adeguamento dei caratteri sessuali” e ha affermato che è invece necessario “un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona”.

Secondo la più risalente ed ormai ripudiata interpretazione, (more…)

Anche da Milano, dopo la Cassazione, Roma e Torino, semaforo verde per l’adozione coparentale

imagedi Marco Gattuso

Pubblichiamo la sentenza della Corte d’appello di Milano del 9 febbraio 2017 con la quale viene riformata la sentenza emessa dal tribunale di Milano il 13.9.2016 (e depositata il 17.10.2016) che rigettava come noto l’istanza di ammissione all’adozione in casi particolari ai sensi della lettera d) della legge adozioni da parte della madre sociale evidenziando la ritenuta impossibilità di utilizzare tale disposizione al fine di dare riconoscimento giuridico a tale relazione di fatto, come invece ritenuto dalla Corte di cassazione con la nota sentenza n. 12962 del 2016. In seguito a tale sentenza della Suprema Corte, il tribunale di primo grado aveva prospettato una diversa lettura del quadro normativo, peraltro revocando il proprio precedente indirizzo di cui a sentenza del 28 marzo 2007 con cui aveva già ammesso l’utilizzabilità dell’art. 44 lettera d) a tutela del figlio convivente con una coppia (eterosessuale) non coniugata. Secondo il tribunale per i minorenni ogni problema di discriminazione tra i minori che vivono con coppie di fatto eterosessuali ed omosessuali sarebbe così agevolmente superato, posto che l’adozione del figlio biologico del convivente dovrebbe ritenersi preclusa sia a coppie omosessuali che eterosessuali (i giudici d’appello ricordano al riguardo che il tribunale di primo grado così facendo “nega in radice la possibilità di adozione speciale del figlio del convivente, accedendo alla interpretazione restrittiva della norma in esame che peraltro lo stesso Tribunale per i Minorenni di Milano, già a partire dal 2007, aveva invece superato, pronunziandosi più volte favorevolmente, con diversi Collegi, in casi di adozione ex art. 44 lettera d) del figlio del convivente”).

I giudici di appello, su conforme parere favorevole della Procura generale, hanno respinto tale proposta interpretativa dei giudici di primo grado, osservando in particolare come non risulti condivisibile l’assunto del tribunale per cui le ipotesi di cui all’art. 44 lettere a), c) e d) si riferirebbero tutte a situazioni che hanno alla base “l’abbandono o gravi carenze delle figure genitoriali”, circostanza che non si riscontrerebbe nella specie in quanto il bambino era perfettamente accudito dalla mamma biologica. Come noto tale impostazione era stata severamente criticata in (more…)

Il brutto pasticcio sul cognome dell’unione civile

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  di Marco Gattuso*

 1.La decisione

Pubblichiamo l’ordinanza del Tribunale di Lecco, prima sezione civile, del 2 aprile 2017, con la quale il giudice, confermando il decreto emesso il 9 marzo inaudita altera parte, ha inibito al Sindaco del Comune di Lecco di annullare l’annotazione anagrafica del cognome comune scelto da due donne unite civilmente, trasmesso peraltro anche alla bambina nata dopo la celebrazione dell’unione.

Soltanto poche settimane fa, al momento della presentazione dei decreti attuativi della legge n. 76 del 2016 (Legge Cirinnà), sul portale Articolo29 era stato evidenziato il brutto pasticcio sulla questione del cognome dell’unione civile fra persone dello stesso sesso. Avevamo rilevato la verosimile illegittimità costituzionale della norma contenuta nel decreto attuativo n. 5 del 19 gennaio 2017 (articolo 3, comma 1, lettera c), n. 2), in quanto il Governo delegato a dare attuazione alla Legge Cirinnà aveva, a nostro avviso, sostanzialmente derogato ad un principio espresso dalla stessa legge, senza tuttavia averne il potere: dunque un eccesso di delega. Avevamo anche detto che la parte più clamorosa del pasticcio era contenuta nella norma (articolo 8: Disposizioni di coordinamento con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2016, n. 144), davvero peculiare, con cui il Governo aveva ordinato ai sindaci di cancellare “entro trenta giorni” il cognome anagrafico delle coppie gay e lesbiche che si erano unite civilmente tra l’entrata in vigore della legge Cirinnà (5 giugno 2016) e l’entrata in vigore del decreto “attuativo” (gennaio 2017). Avevamo ipotizzato che verosimilmente quelle coppie non avrebbero accettato che la propria identità personale potesse essere modificata con un tratto di penna, con un provvedimento amministrativo emesso (peraltro senza contraddittorio) in attuazione di una norma fortemente sospetta d’essere incostituzionale.

Non era dunque difficile prevedere che tale diritto a scegliere e mantenere il cognome comune previsto dal comma 10 dovesse essere assicurato dall’Autorità giudiziaria ordinaria.

Ebbene, il primo tribunale adito con una procedura cautelare d’urgenza ex art. 700 c.p.c, ha dato ragione alla prima di queste coppie. Senza neppure affrontare il tema della illegittimità costituzionale del decreto attuativo, il tribunale di Lecco ha “disapplicato” la norma di cui all’articolo 8 che cancellava i cognomi già scelti (il giudice scrive «art. 4, comma 2» ma alla luce della motivazione si tratta di un evidente refuso), ravvisando una violazione dei principi di diritto europeo che tutelano il diritto al cognome. Dall’ordinanza si trae che il primo Decreto attuativo transitorio (il cd. Decreto ponte del luglio 2016) aveva dato corretta attuazione al principio contenuto nella legge, consolidando un diritto soggettivo delle persone unite civilmente al mantenimento del cognome anagrafico comune, mentre il successivo decreto che avrebbe voluto cancellare tale diritto soggettivo è invece illegittimo in quanto contrasta con il diritto alla identità personale sancito anche da fonti di diritto europeo. Richiamati i principi generali, propri anche del diritto europeo, in materia di protezione del nome e di salvaguardia della identità personale anche dei minori (è menzionato, in particolare, l’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali) il Tribunale ha riconosciuto il diritto a mantenere il cognome scelto, assumendo che «l’avvicendamento di norme ha senz’altro prodotto nella fattispecie in esame una lesione della dignità della persona e dell’interesse supremo del minore, che trovano tutela nei sopra richiamati principi fondamentali dell’Unione europea».

2.Il brutto pasticcio

Il provvedimento del tribunale lombardo, come detto, non affronta la questione (more…)

Unioni civili, educazione e genere e molto altro: pubblicato il Fasc. 2/2016 di Genius

genius-logoÈ stato pubblicato il fasc. 2/2016 di Genius – Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere. La Rivista ospita due focus tematici e alcuni interventi su argomenti specifici.

Il primo focus, curato da Angelo Schillaci, è dedicato alle unioni civili tra persone dello stesso sesso e alla disciplina delle convivenze, con un’analisi dei contenuti della legge n. 76/2016, dei principali problemi interpretativi da essa posti e delle prospettive che essa apre sul piano della tutela della vita familiare delle persone e delle coppie omosessuali. (more…)

“Una vera e propria famiglia”: da Firenze un nuovo passo avanti per il riconoscimento dell’omogenitorialità

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di Angelo Schillaci*

Pubblichiamo, con una guida alla lettura, i due decreti con i quali il Tribunale per i minorenni di Firenze ha ordinato la trascrizione di due provvedimenti – pronunciati rispettivamente nel Regno Unito e negli Stati Uniti d’America – che avevano disposto l’adozione di minori residenti in quegli Stati da parte di due coppie di uomini, aventi la cittadinanza italiana e residenti da tempo nello stato estero.

1. I provvedimenti in commento aggiungono un ulteriore tassello al mosaico, ormai assai ricco, delle tutele che l’ordinamento italiano appresta – sia pure solo a livello giurisdizionale – all’omogenitorialità, nelle diverse tipologie di esperienza da cui essa può trarre origine. Dopo il riconoscimento dell’applicabilità dell’art. 44, lett. d) della legge n. 184/1983 (adozione in casi particolari) alla fattispecie dell’adozione del figlio del partner in coppia omosessuale (Cass., sez. I civ., 26 maggio 2016, n. 12962), e dopo il riconoscimento della trascrivibilità dell’atto di nascita straniero recante l’indicazione di due madri (Cass., sez. I civ., n. 19599/16) e due padri (App. Trento, 23 febbraio 2017), le pronunce in commento completano, invece, il quadro delle tutele nella fattispecie di trascrizione di provvedimenti stranieri di adozione.

Se, finora, le pronunce rilevanti avevano riguardato la trascrizione di provvedimenti stranieri di adozione coparentale in coppie di donne (così, ad esempio, App. Napoli ord. del 30 marzo 2016) e sul punto si era pronunciata la stessa Corte costituzionale, chiarendo con la sentenza n. 76/2016 quale fosse la normativa applicabile alla fattispecie, le decisioni fiorentine allargano ulteriormente il campo degli strumenti di riconoscimento e protezione, ordinando la trascrizione di provvedimenti stranieri di adozione congiunta di minori esterni alla coppia, e fornendo importanti indicazioni tanto sull’individuazione della disciplina applicabile, quanto – nel merito – in relazione ai termini e ai limiti del controllo di compatibilità del provvedimento straniero con l’ordine pubblico. (more…)

Ecco le formule definitive per la costituzione e la trascrizione delle unioni civili: commento al decreto ministeriale del 27 febbraio 2017

 campidoglio-rome-private-toursdi Luca Tavani*

Il formulario: si pronuncerà il fatidico “sì”

Il Ministro dell’interno, con l’emanazione del decreto 27 febbraio 2017, completa il quadro normativo necessario per dare piena operatività alle unioni civili approvate con la legge 20 maggio 2016, n. 76.

In particolare – con sensibile anticipo anche rispetto al tempo assegnatogli dall’art. 4 del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 5 – il decreto interviene a modificare il precedente decreto ministeriale 27 febbraio 2001 che si preoccupa di disciplinare la tenuta dei registri cartacei dello stato civile in attesa dell’operatività dell’archivio informatico: in questo modo anche i registri delle unioni civili (persa la connotazione di provvisorietà che avevano avuto dal DPCM di luglio) verranno gestiti amministrativamente come tutti gli altri registri dello stato civile.

La seconda parte del decreto, invece, è destinata all’aggiornamento del principale strumento operativo degli ufficiali dello stato civile: il formulario, un repertorio di formule e annotazioni utili per la redazione degli atti di stato civile.

Sono molte le novità introdotte nel formulario, che  risolvono alcuni punti controversi, che avevano già visto l’intervento dei primi giudici chiamati a risolvere questioni di palese discriminazione attuate nei confronti delle unioni civili rispetto al matrimonio.

La formula ministeriale, ad esempio, oggi è chiara nell’affermare che l’unione civile – e non poteva essere diversamente, sia per la sostanziale equiparazione tra i due istituti assicurata dal comma 20 della legge 76/2016, sia per la necessaria pubblicità di una procedura modificativa degli status personali – deve costituirsi, come il matrimonio, in una sala aperta al pubblico.

Dopo la previsione (nella nuova formulazione dell’art. 70 del regolamento dello stato civile) che l’ufficiale celebrante indossa la fascia tricolore, ed a seguito di questa espressa indicazione del luogo in cui l’unione prende forma (la sala aperta al pubblico), si tratta ora da un punto di vista formale di due procedure del tutto identiche.

La lettura della formula dell’unione (riportata nell’allegato 2, richiamato dall’art. 2 del decreto ministeriale), poi, fa superare di fatto anche la distinzione lessicale spesso rimarcata tra i matrimoni – che vengono “celebrati” – e le unioni – che sono invece “costituite” –, quasi ad assegnare in questi ultimi casi all’ufficiale dello stato civile un ruolo di mera “assistenza” di fronte alle dichiarazioni costitutive dell’unione.

Ora infatti – anche solo nella forma procedimentale – l’unione civile è a tutti gli effetti una celebrazione, visto che l’ufficiale dello stato civile deve interrogare le parti sulla volontà di unirsi (esse, dunque, pronunceranno il fatidico “sì”) e chiude l’atto con una sua dichiarazione di costituzione dell’unione. (more…)

Due padri, i loro figli: la Corte d’Appello di Trento riconosce, per la prima volta, il legame tra i figli e il padre non genetico

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di Angelo Schillaci*

Pubblichiamo l’ordinanza con la quale la Corte d’Appello di Trento, in data 23 febbraio 2017, ha disposto il riconoscimento di efficacia giuridica al provvedimento straniero che stabiliva la sussistenza di un legame genitoriale tra due minori nati grazie alla gestazione per altri – nel quadro di un progetto di genitorialità in coppia omosessuale – ed il loro padre non genetico.

Si tratta di una pronuncia di assoluta rilevanza, in quanto per la prima volta un giudice di merito applica, in una coppia di due padri, i principi enunciati dalla Corte di cassazione, con la sentenza n. 19599/2016, in tema di trascrizione dell’atto di nascita straniero recante l’indicazione di due genitori dello stesso sesso.

L’ordinanza richiama alcuni capisaldi della decisione della Corte di legittimità, ed in particolare: a) in merito al giudizio di compatibilità tra il provvedimento straniero e l’ordine pubblico, la necessità di far riferimento ad un concetto di ordine pubblico dai contorni larghi, al fine di valutare non già se il provvedimento straniero applichi una disciplina della materia corrispondente a quella italiana, bensì piuttosto se esso appaia conforme alle esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo (in questo caso, del minore) come garantiti dalla Costituzione italiana e dai principali documenti internazionali in materia; b) l’esigenza di salvaguardare il diritto del minore alla continuità dello status filiationis nei confronti di entrambi i genitori, il cui mancato riconoscimento non solo determinerebbe un grave pregiudizio per i minori, ma li priverebbe di un fondamentale elemento della loro identità familiare, così come acquisita e riconosciuta nello stato estero in cui l’atto di nascita è stato formato; c) l’assoluta indifferenza delle tecniche di procreazione cui si sia fatto ricorso all’estero, rispetto al diritto del minore al riconoscimento dello status filiationis nei confronti di entrambi i genitori che lo abbiano portato al mondo, nell’ambito di un progetto di genitorialità condivisa.

A tale ultimo riguardo, sempre limitandosi a sintetiche notazioni a prima lettura, merita di essere sottolineato un passaggio, nel quale la Corte d’Appello di Trento fa giustizia della pretesa esclusività del paradigma genetico/biologico nella costituzione dello stato giuridico di figlio (e correlativamente di genitore). Secondo la Corte, infatti, l’insussistenza di un legame genetico tra i minori e il padre non è di ostacolo al riconoscimento di efficacia giuridica al provvedimento straniero: si deve infatti escludere “che nel nostro ordinamento vi sia un modello di genitorialità esclusivamente fondato sul legame biologico fra il genitore e il nato; all’opposto deve essere considerata l’importanza assunta a livello normativo dal concetto di responsabilità genitoriale che si manifesta nella consapevole decisione di allevare ed accudire il nato; la favorevole considerazione da parte dell’ordinamento al progetto di formazione di una famiglia caratterizzata dalla presenza di figli anche indipendentemente dal dato genetico, con la regolamentazione dell’istituto dell’adozione; la possibile assenza di relazione biologica con uno dei genitori (nella specie il padre) per i figli nati da tecniche di fecondazione eterologa consentite” (pp. 17-18).

In questo senso, molto interessante anche la lettura della recente sentenza Paradiso e Campanelli c. Italia della Corte europea dei diritti dell’uomo, del 24.1.2017: in particolare, la Corte d’Appello mette in luce l’assoluta peculiarità del caso deciso dalla Corte di Strasburgo, specie sotto il profilo della pluralità di elementi che avevano condotto la Corte alla pronuncia negativa (e dunque, non solo l’assenza di legame biologico, ma anche e soprattutto la breve durata della relazione familiare di fatto in quel caso stabilitasi tra il bambino e i genitori intenzionali nonché la precarietà dei legami dal punto di vista giuridico), così escludendo che il decisum di Strasburgo possa rappresentare un ostacolo al riconoscimento del legame tra i minori ed il loro padre non genetico.

Dalla Corte d’Appello di Trento giunge così una significativa conferma – per la prima volta a proposito di una famiglia omogenitoriale con due padri, e sempre mettendo al centro la salvaguardia dell’interesse del minore – che madri e padri si diventa non soltanto grazie al corpo, o ai geni ma anche e soprattutto grazie all’intenzione, dunque al desiderio che sappia tradursi in consapevole assunzione di responsabilità.

* Ricercatore RTDB Università di Roma “Sapienza”

Furto di identità: che fine ha fatto il cognome dell’unione civile?

magritte  di Marco Gattuso*

 

1. Premessa: le mele avvelenate.

L’11 di febbraio è entrato in vigore il d.lgs. n. 5 del 19 gennaio 2017 con il quale il Governo dà attuazione alla delega contenuta nel comma 28 della Legge sull’unione civile in materia di stato civile.

Il decreto contiene due norme in materia di cognome che appaiono fortemente sospette di illegittimità costituzionale per eccesso di delega. Con la prima il legislatore delegato impone una sostanziale abrogazione del comma 10 della Legge. Con la seconda si prevede addirittura la cancellazione dei cognomi già scelti dalle parti in questi primi sette mesi di vigore della norma, con una procedura amministrativa de plano e senza contraddittorio.

A queste mele avvelenate del decreto governativo è dedicato questo breve studio.

2. Il cognome della famiglia: una vera novità per il diritto di famiglia italiano.

L’introduzione del cognome comune rappresenta il più innovativo effetto personale dell’unione civile. La dottrina ne ha segnalato l’evidente rilevanza simbolica, in quanto la previsione di un cognome comune dell’unione ne sottolinea la natura familiare e ne rimarca l’unità, conferendo rilevanza esterna e visibilità all’unione. La disciplina del cognome dell’unione civile appare inoltre assai più egualitaria di quella del matrimonio e rappresenta, pertanto, uno di quei passaggi del testo legislativo che sono stati indicati dalla migliore dottrina come più moderni rispetto alla stessa disciplina del matrimonio, suggerendo una sorta di competizione in positivo fra i due istituti.

Come noto, la legge rimette alle parti la scelta di un cognome comune mentre l’articolo 143 bis del codice civile prevede che la moglie aggiunga al proprio cognome quello del marito, con la conseguenza che il solo cognome del maschio vale a identificare la famiglia e con l’ulteriore effetto, stabilito non da una specifica disposizione ma da una norma desumibile da un insieme di disposizioni, che tale cognome del marito, assunto quale cognome della famiglia, viene trasmesso ai figli nati nel matrimonio. La disposizione matrimoniale dopo l’entrata in vigore della Legge sull’unione civile, è stata finalmente colpita, ma solo parzialmente, da pronuncia di illegittimità costituzionale[1]. La Corte costituzionale è intervenuta difatti su un particolare aspetto della disciplina del cognome, particolarmente odioso e discriminatorio, dichiarando l’illegittimità costituzionale delle disposizioni che impedivano ai genitori, anche in caso di accordo fra loro, di dare al figlio un doppio cognome (formato con i cognomi dei due genitori).

Nonostante l’intervento della Consulta, la norma matrimoniale sul cognome resta sostanzialmente discriminatoria (com’è attestato dal fatto che per dare al figlio anche il cognome della donna è comunque necessario l’assenso dell’uomo). Anche in caso di apertura del matrimonio, dunque, sarebbe stata necessaria una disposizione come quella del comma 10, poiché la regola patriarcale del cognome del marito non sarebbe stata applicabile alle coppie dello stesso sesso.

La disciplina del cognome nell’unione civile subisce, invece, l’evidente influenza del modello tedesco (more…)

Ancora in tema di interpretazione dell’art. 44 della legge sulle adozioni: nota a Trib. minorenni di Milano, 17 ottobre 2016, n. 261

43di Stefania Stefanelli*

Con sentenza del Tribunale per i minorenni di Milano del 17 ottobre 2016 n. 261, che si allontana non solo dall’orientamento della giurisprudenza di legittimità – segnatamente Cass. civ., sez. I, n. 12962/2016 – ma anche da quella dello stesso tribunale minorile[1], il collegio meneghino ha ritenuto che non sia «possibile accedere ad una interpretazione della lettera d) [dell’art. 44 l. adozione] estendendo la possibilità dell’adozione relativa ai casi di impossibilità di affidamento preadottivo ad ogni caso di impossibilità ‘anche giuridica’ di ricorrere alla adozione legittimante e quindi alla sola valutazione dell’interesse del minore». Da tale interpretazione deriva il rigetto delle domande di adozione “incrociata” avanzata da ciascuna donna nei confronti del figlio biologico dell’altra, nell’ambito di un’unione civile e di un progetto di genitorialità condivisa, realizzato all’estero con l’inseminazione artificiale delle madri col seme del medesimo donatore.

Sebbene la relazione del Servizio Adozioni attestasse «un positivo legame tra le due ricorrenti», e che le bambine apparissero «serene nella relazione con entrambe, curiose e riflessive sulla situazione famigliare, notando differenze rispetto ad altri nuclei, complessivamente serene, anche dalle informazioni assunte, nel contesto familiare e sociale», i giudici hanno ritenuto che l’adozione in questione «si può pronunciare anche in casi in cui non sussistano le condizioni di abbandono previste dall’art. 8 (come ad es. nella lett. b) ovvero in altri casi peculiari, in cui il legislatore ha ritenuto che, pur sussistendo la situazione di abbandono […] per la peculiarità della situazione non sia opportuno procedere all’adozione legittimante al fine di favorire il permanere del minore in un contesto famigliare che sia però sostitutivo della famiglia di origine proprio per garantirgli i due ‘genitori’ che altrimenti non avrebbe»[2].

Così argomentando, la decisione in commento finisce per allontanarsi – col discutere di una sostituzione del nucleo familiare adottivo a quello di origine – anche dall’orientamento giurisprudenziale più risalente e dall’opinione dottrinale che pur richiama, a sostegno dell’esclusione dall’ambito dell’impossibilità di affidamento preadottivo, di cui all’art. 44 lett. d) l. n. 184/1983, di quella che sia giuridica (integrata nella specie dall’essere il bambino idoneamente accudito da un genitore, e quindi non si possa far luogo alla dichiarazione di adottabilità per difetto di stato di abbandono), e non invece di fatto[3].

L’argomento incentrato sulla sostituzione del nucleo familiare adottivo a quello di origine non convince, perché contrario all’esplicito dettato dell’art. 300 c.c., espressamente richiamato dall’art. 55 l. adozione, a mente del quale l’adottato conserva lo status familiae originario, e non acquista legami di parentela né speranze successorie (art. 304 c.c.) nei confronti dei parenti dell’adottante. È anzi proprio la conservazione dei rapporti con la famiglia di origine, e con essi del relativo cognome, a connotare in termini di “specialità” la formula adottiva in questione,  e costituisce l’alternativa all’adozione che si diceva legittimante, prima dell’abrogazione della filiazione legittima, ed oggi si può definire parentale, perché consente il pieno inserimento dell’adottato nel gruppo parentale adottivo, mentre quella in oggetto è genitoriale, perché lo status si costituisce nei soli confronti dell’adottante[4]. In altri termini, l’ordinamento vigente distingue due forme di adozione, entrambe finalizzate alla garanzia del best interest del minore: quella disciplinata dal titolo I presuppone che il bambino versi in stato di abbandono morale e materiale da parte dei suoi genitori e dei parenti più prossimi, oppure che lo status filiationis non si sia costituito[5], di conseguenza sia stato dichiarato adottabile e abbia avuto esito positivo l’affidamento preadottivo a coppia avente i requisiti di idoneità prescritti dall’art. 22 ss., e costituisce al bambino lo status di figlio matrimoniale degli adottanti, cui conseguono ex art. 74 c.c. il rapporto di parentela con le loro famiglie ed i diritti alla loro successione intestata; quella disciplinata dal titolo IV, invece, consegue a presupposti meno rigorosi, perché può difettare la dichiarazione di adottabilità e sono ammesse ad adottare anche le persone singole e le coppie non coniugate, ma produce anche effetti più limitati, escludendo l’inserimento dell’adottato nel gruppo familiare esteso. Lo ha insegnato la Corte Costituzionale, statuendo che «è evidente allora che, nelle ipotesi considerate, il legislatore ha voluto favorire il consolidamento dei rapporti tra il minore ed i parenti o le persone che già si prendono cura di lui, prevedendo la possibilità di un’adozione, sia pure con effetti più limitati rispetto a quella “legittimante”, ma con presupposti necessariamente meno rigorosi di quest’ultima. Ciò è pienamente conforme al principio ispiratore di tutta la disciplina in esame: l’effettiva realizzazione degli interessi del minore»[6].

Che il rapporto tra i due paradigmi adottivi sia di alternatività – e non di residualità come argomenta il tribunale meneghino – è dimostrato dall’art. 11 comma 1 l. adozione, con riferimento all’orfano di entrambi i genitori che versi in stato di abbandono, in quanto gli difetta altresì la cura dei parenti entro il quarto grado che abbiano con lui rapporti significativi [7]. Di questo minore potrebbe dichiararsi l’adottabilità con procedura semplificata, poiché non è (more…)

Verso la parità di trattamento: guida alla lettura della disciplina di attuazione della legge sulle unioni civili

2005-11-01 12.03.54di Angelo Schillaci*

Sono stati pubblicati oggi, sulla Gazzetta Ufficiale, i tre decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell’art. 1, comma 28, della legge n. 76/2016. I decreti, che entreranno in vigore l’11 febbraio, una volta decorso l’ordinario periodo di vacatio legis, accolgono tutte le osservazioni formulate dalle Commissioni parlamentari e sono relativi rispettivamente alle modifiche dell’ordinamento dello stato civile in materia di costituzione e registrazione dell’unione civile, al coordinamento delle norme di diritto internazionale privato con il nuovo istituto dell’unione civile ed infine all’introduzione di specifiche norme di adeguamento in materia penale.

Prima di entrare nel dettaglio delle novità recate dai singoli decreti, è bene osservare che la disciplina attuativa mostra una chiara linea di tendenza del legislatore delegato, sotto almeno due profili.

Da un lato, infatti, il Governo è intervenuto unicamente laddove l’adeguamento dell’ordinamento appariva strettamente necessario, lasciando impregiudicata, in tutti gli altri ambiti di disciplina, la piena operatività della clausola di equivalenza recata dall’art. 1, comma 20, della legge n. 76/2016. A tale proposito, solo per fare un esempio, si pensi alla mancata modifica espressa dell’art. 5 della legge n. 91/1992, in tema di acquisto della cittadinanza italiana a seguito di matrimonio: la scelta di non intervenire puntualmente su tale disposizione si spiega unicamente alla luce della piena operatività, in materia, del comma 20, con la conseguenza che, a seguito della costituzione dell’unione civile e al verificarsi delle condizioni richieste dallo stesso art. 5 (due anni di legale residenza in Italia o tre anni di matrimonio, in caso di residenza all’estero), lo straniero unito civilmente con cittadino italiano potrà ottenere la cittadinanza italiana. Il rapporto tra i decreti attuativi e il comma 20 della legge, peraltro, è stato declinato in termini analoghi dalla Commissione Giustizia del Senato che, nei pareri resi lo scorso novembre, ha sottolineato che la disciplina attuativa “deve ritenersi integrativa, e non sostitutiva […] di quanto autonomamente disposto dall’articolo 1, comma 20 della legge 20 maggio 2016, n. 76, che pone una generale clausola di equivalenza tra matrimonio e unione civile tra persone dello stesso sesso, in funzione antidiscriminatoria ed in attuazione dell’articolo 3 della Costituzione” e che tale conclusione “discende dallo stesso tenore testuale del comma 28 che, nel porre i criteri di delega, espressamente lascia salve le ulteriori disposizioni della legge 20 maggio 2016, n. 76”; con riferimento specifico alla mancata modifica dell’art. 5 della legge sulla cittadinanza, poi, nel parere sullo schema di decreto legislativo in materia internazionalprivatistica si legge espressamente che “l’applicazione di tale disposizione all’unione civile tra persone dello stesso sesso discende per effetto immediato dell’articolo 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016”.

D’altro canto, nei casi in cui si è reso necessario un esplicito intervento di adeguamento normativo, il contenuto del medesimo rivela la chiara intenzione del legislatore delegato di assicurare all’unione civile un trattamento quanto più possibile modellato su quello riservato alle coppie coniugate, riducendo al minimo le differenze di disciplina rispetto al matrimonio. Tale intenzione appare, peraltro, armonica con la portata sistematica della legge n. 76/2016 la quale, pur differenziando il riconoscimento della vita familiare omosessuale sul piano formale – con l’introduzione di un istituto distinto dal matrimonio e riservato alle coppie omosessuali, con rilevanti differenze, specie sul piano della (mancata) disciplina dei rapporti di filiazione – tenta allo stesso tempo di assicurare il pieno rispetto dell’art. 3 Cost. (richiamato peraltro dal comma 1 della medesima legge n. 76) e dunque la parità di trattamento. In altre parole, come già ritenuto dalla Commissione Affari costituzionali del Senato nel suo parere del 12 maggio 2015, e sostenuto dalla dottrina, il differente fondamento costituzionale dei due istituti (art. 2 per l’unione civile, art. 29 per il matrimonio) non autorizza ingiustificate ed irragionevoli disparità di trattamento tra coppie coniugate e coppie unite civilmente, giacché non contrasta con il sistema costituzionale l’introduzione di un nuovo istituto di riconoscimento della vita familiare, distinto dal matrimonio ma su questo pacificamente modellato. (more…)

Passo dopo passo, il diritto si avvicina alla vita: la Corte d’Appello di Milano ordina la trascrizione dell’atto di nascita di due gemelli nati grazie alla gestazione per altri

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di Angelo Schillaci*

Pubblichiamo il decreto, depositato il 28 dicembre 2016, con il quale la Corte d’Appello di Milano ha ordinato la trascrizione di un atto di nascita, formato in California, relativo a due minori, nati da parto gemellare a seguito di ricorso alla gestazione per altri, e legati geneticamente ad una stessa donatrice di ovocita – diversa dalla portatrice – e, rispettivamente, ai due padri. La trascrizione dell’atto di nascita era stata negata dall’Ufficiale di stato civile del Comune di Milano, con decisione confermata dal Tribunale. In particolare, l’originario diniego di trascrizione era stato motivato sulla base della circostanza che la diversa paternità genetica dei gemelli, unita al parto gemellare, lasciava supporre il ricorso alla gestazione per altri (mai negato, tuttavia, dai padri reclamanti), con conseguente contrarietà dell’atto di nascita all’ordine pubblico, per elusione dell’art. 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 che, come noto, vieta – in Italia – il ricorso alla gestazione per altri.

Il caso presenta tratti non dissimili da altri già risolti in senso favorevole dalla prassi amministrativa e dalla giurisprudenza interna e sovranazionale. Come noto, infatti, la Corte europea dei diritti dell’uomo, a partire dalle decisioni Mennesson e Labassee contro Francia, ha chiarito che il ricorso alla gestazione per altri non può incidere negativamente sul riconoscimento giuridico del legame parentale tra il minore ed il genitore genetico, dovendosi assicurare in ogni caso la protezione del diritto del minore all’identità personale e sociale ed il suo superiore interesse, che verrebbe ad essere pesantemente leso dal mancato riconoscimento del legame (ad esempio, sul piano della certezza dei rapporti giuridici, dei diritti ereditari, ma anche dell’acquisto della cittadinanza e del godimento di una serie di diritti fondamentali, tra cui quello alla circolazione). Già in precedenza, peraltro, non erano mancate alcune decisioni di Tribunali italiani che, in casi di coppie eterosessuali o di padri singoli che avevano fatto ricorso alla g.p.a., avevano riconosciuto il legame con il padre genetico (ad es. Trib. Forlì, 25.10.2011; Trib. Napoli, 1.7.2011) ma anche, in un caso (App. Bari, 15.3.2009), con la madre intenzionale.

Allo stesso tempo, l’iter argomentativo del decreto in esame presenta talune peculiarità che meritano di essere (more…)

Tar Lombardia: perché le celebrazioni delle unioni civili e dei matrimoni debbono essere uguali

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di Marco Gattuso

Pubblichiamo la decisione del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sezione di Brescia, del 29 dicembre 2016, sulle modalità di costituzione delle unioni civili fra persone dello stesso sesso, con cui è stata dichiarata l’illegittimità di una delibera del Comune di Stezzano, del 27 settembre 2016, nella parte in cui disponeva che le unioni civili fossero costituite in una stanza, adiacente all’ufficio anagrafe, diversa dalla sala di rappresentanza del municipio riservata alla celebrazione dei matrimoni civili.
La sentenza é particolarmente importante in quanto rappresenta la prima decisione di merito sulla celebrazione del rito (dopo il provvedimento cautelare del TAR Veneto, di cui abbiamo dato conto poche settimane fa) e contribuisce in modo univoco a delineare il quadro conseguente all’approvazione della legge n. 76 del 2016 sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso. Com’è noto, nei primi mesi di vigore della legge e nelle more dell’emanazione da parte del governo dei definitivi decreti attuativi (che dovrebbero arrivare entro il 5 marzo), mentre la stragrande maggioranza dei comuni ha preso atto che la legge estende alle unioni civili tutte le leggi ed i provvedimenti amministrativi (quindi anche quelli comunali) in materia di matrimonio, ed hanno dunque correttamente applicato alle unioni le delibere adottate per i matrimoni, alcuni sindaci, invero assai pochi e tutti di una determinata area politica, hanno tentato di emanare disposizioni”speciali” in materia di unioni civili, differenziandone il trattamento rispetto al matrimonio.
La sentenza del Tar della Lombardia, che accoglie il ricorso proposto dagli avvocati di Rete Lenford, Avvocatura per i diritti lgbti, chiarisce oggi quanto era in verità chiarissimo nella legge e indiscusso in dottrina, e fa giustizia di ogni tesi “riduzionista” o scettica, diretta a mettere in dubbio la perfetta equivalenza giuridica fra matrimonio e unione civile. Com’è noto, infatti, il legislatore con la cd. “clausola generale di equivalenza” di cui al comma 20 (un potente dispositivo che non era previsto neppure nella legge tedesca sul partenariato di vita, che pure é stata assunta quale modello della legge italiana) ha stabilito che matrimonio e unione civile siano sottoposti alla medesima disciplina ed abbiano gli stessi effetti, salvo che per alcune disposizioni di dettaglio contenute nel codice civile (per lo più relative ad istituiti arcaici come le pubblicazioni, il matrimonio inconsumato, l’errore sulle deviazioni sessuali, il matrimonio riparatore per i minorenni, la separazione, il cognome del marito imposto quale cognome della famiglia) e salvo che per la presunzione di concepimento (evidentemente ritenuta, nella sua regolamentazione codicistica, troppo legata alla presunzione di una procreazione mediante rapporto sessuale fra i coniugi) ed alle norme riferite ai coniugi contenute nella legge sulle adozioni (il noto “dazio” pagato ad una componente della maggioranza, salva comunque l’indicazione che “resta fermo” quanto già “consentito”).
La decisione del giudice amministrativo, richiamato tale chiaro quadro normativo, si contraddistingue peraltro per diversi, interessanti, aspetti.
Fra i tanti argomenti sviluppati dalle difese dei ricorrenti, il tribunale amministrativo regionale della Lombardia ha correttamente ritenuto rilevante esclusivamente quello fondato sul mancato rispetto del disposto del comma 20 della L. 76/2016. In forza di tale disposizione, infatti, è stato recepito dal legislatore ordinario il principio di non discriminazione e di parità di trattamento fra le coppie omosessuali che (more…)

In claris non fit interpretatio: unioni civili, pensione di reversibilità e comma 20 della legge n. 76/2016

di Angelo IMG_4308 (1)Schillaci*

Pubblichiamo il messaggio diffuso dalla Direzione centrale Pensioni dell’INPS, che conferma la già pacifica estensione alle coppie unite civilmente di tutti i diritti legati alle prestazioni pensionistiche e previdenziali già previste per le coppie coniugate, ivi compresa la reversibilità della pensione.

Tale equiparazione è fatta discendere, opportunamente, dal chiaro disposto dell’art. 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76 che, come noto, reca una clausola generale di equiparazione tra unioni civili e matrimonio: tale clausola opera attraverso una regola di equivalenza terminologica, a mente della quale le disposizioni che si riferiscono al matrimonio o che contengono la parola “coniuge”, “coniugi” o espressioni equivalenti si applicano anche alle parti dell’unione civile, con l’unica eccezione delle disposizioni del codice civile non espressamente richiamate dalla legge n. 76/2016 e delle sole disposizioni riferite al matrimonio (o che presuppongano lo status di coniuge), contenute nella legge n. 184/1983 in materia di adozione. Lo stesso comma 20 precisa peraltro, a tale ultimo riguardo, che in materia di adozione resta fermo quanto previsto e consentito dalla legge: dunque, possono pacificamente applicarsi alle parti dell’unione civile tutte le disposizioni della legge n. 184/1983 che non si riferiscano al matrimonio o non presuppongano lo status di coniuge, come ad esempio l’art. 44, in tema di adozione in casi particolari (ciò che è stato confermato da Cass. civ., sez. I, 26 maggio 2016, n. 12962).

Si tratta di una norma con evidente funzione antidiscriminatoria che, seppur contenuta in una legge che fonda il riconoscimento della vita familiare omosessuale su premesse costituzionali diverse da quelle che presidiano il riconoscimento dell’istituto matrimoniale, rappresenta un vero e proprio “anticorpo” volto a garantire – nella massima estensione possibile – la piena effettività dell’art. 3 Cost. e dunque la parità di trattamento tra coppie coniugate e coppie unite civilmente.

La portata antidiscriminatoria del comma 20 della legge n. 76/2016, pur con i limiti indicati, è stata sottolineata dalla dottrina unanime, che ha ribadito, altresì, la portata autoapplicativa della disposizione in esame, ora riconducendola ad una vera e propria norma di produzione giuridica, ora ad una norma sull’interpretazione e sull’applicazione di altre norme.

Anche la giurisprudenza e la prassi intervenute nel vigore della legge n. 76/2016 confermano tale assunto, anche con riguardo all’ambito dei diritti previdenziali e assistenziali. Si pensi, anzitutto, all’importante affermazione (more…)