“Camera matrimoniale solo per coppie etero sposate”: il caso Bull v. Hall deciso dalla U.K. Supreme Court.

images di Denise Amram*

L’Autrice commenta la decisione della Supreme Court of Justice, Bull and another v Hall and another, decisione del 27 novembre 2013 resa dalla Corte Suprema inglese, concernente la possibilità di qualificare come comportamento discriminatorio sulla base dell’orientamento sessuale il rifiuto da parte del proprietario di un Bed & Breakfast di far occupare una camera matrimoniale ad una coppia omosessuale unita in una civil partnership. Grazie anche ad alcune considerazioni di carattere comparatistico, l’A. coglie l’opportunità per illustrare alcuni dei nodi più controversi emergenti dal bilanciamento tra autonomia privata e diritto antidiscriminatorio.

The Author comments on the Supreme Court judgment Bull and another v Hall and another, november, 27 2013 . The case concerned whether or not the refusal to allow a homosexual couple in a civil partnership to occupy a double room constitutes discrimination on the ground of sexual orientation. Thanks to some comparative remarks the Author takes the opportunity to illustrate some controversial issues arising from the balance between the Freedom of Contract and the enforcement of the Anti-discrimination Law.

La vicenda.

Ai signori Hall e Preddy, coppia omosessuale inglese, veniva negata la possibilità di alloggiare in una camera matrimoniale del Bed & Breakfast di proprietà dei ricorrenti, in quanto secondo il regolamento della struttura “out of a deep regard for marriage we prefer to let double accommodation to heterosexual married couples only”.

La coppia, unita in una civil partnership, aveva, infatti, prenotato la camera telefonicamente, ignorando la sussistenza (more…)

Autorecensioni/Anna Lorenzetti: Diritti in transito

Screenshot_3L’approssimarsi della data del 10 giugno 2014, fissata per l’udienza avanti alla Corte costituzionale sul cd. “Caso Bernaroli”, nel quale la Consulta dovrà decidere sulla legittimità costituzionale del divorzio imposto in caso di cambiamento di sesso di una persona coniugata, ha visto la pubblicazione del volume “Diritti in transito” che analizza con grande intelligenza ed approfondimento la condizione giuridica delle persone transessuali nella prospettiva offerta dal diritto costituzionale.

di Anna Lorenzetti*

Nell’affrontare un tema considerato spesso avulso dal contesto giuridico, ma proprio della sociologia, della storia, dell’antropologia e della filosofia, il volume prende il via dalla constatazione dell’esistenza di persone che non si riconoscono nel sesso assegnato alla nascita, individui venerati quasi come divinità in alcune culture o in altre epoche in ragione della loro “straordinarietà”.

Simile “straordinarietà”, o meglio “extra-ordinarietà”, si frappone come ostacolo nel pieno godimento dei diritti e delle libertà costituzionalmente garantite alle persone transgender. (more…)

Surrogazione: per la Corte di Giustizia non c’é diritto al congedo di maternitá

imageCon due recenti pronunce, la Corte di giustizia ha escluso che il diritto dell’Unione imponga di riconoscere un diritto al congedo di maternità a una madre affidataria di bambini nati in seguito a un contratto di maternità surrogata. In tal modo, la Corte sembra avere fatto proprio un approccio piuttosto restrittivo, inusuale nella sua tradizionale giurisprudenza, in particolare quando vengano in considerazione diritti di fonte Ue.

With two recent judgments, the European Court of justice has held that EU Law doesn’t provide for a maternity leave for the intended mother of a child born following a surrogacy agreement. In this way, the Court seems to have adopted a particularly restricted approach, unusual in its traditiional jurisprudence, especially when EU rights are at stake.

di Marco Balboni*

1. Con due recenti pronunce, la Corte di giustizia Ue ha escluso che il diritto dell’Unione imponga di riconoscere un diritto al congedo di maternità a una madre affidataria di bambini nati in seguito a un contratto di maternità surrogata (madre committente nel linguaggio della Corte) [1]. La Corte ha così accolto nella sostanza le motivazioni di uno degli Avvocati generali, respingendo quelle più possibiliste dell’altro [2].

Come si ricorderà, seppure con qualche variazione in ragione delle particolarità (more…)

Respinta in Portogallo l’adozione del figlio del coniuge per le coppie gay e lesbiche

lisboagayLa proposta di adozione del figlio del coniuge era stata approvata in prima lettura nel maggio scorso. L’approvazione aveva spinto alcuni deputati socialdemocratici a presentare una proposta di referendum sull’adozione da parte di coppie omosessuali, proposta successivamente dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale. L’iter legislativo deve ora ripartire da zero, mentre resta in dicussione la possibilità di un referendum.

(Giovanni Damele*) Con 112 voti contrari, 107 a favore e quattro astensioni, il parlamento monocamerale portoghese (Assembleia da República – AR) ha respinto in seconda lettura, il 14 marzo scorso, la proposta di legge presentata dal Partito Socialista (PS) concernente l’adozione, all’interno di coppie omosessuali unite in matrimonio civile, del figlio di uno dei due coniugi da parte dell’altro (la cosiddetta coadoção – letteralmente “coadozione”). Tale proposta (la n. 278/XII) era stata approvata in prima lettura, nel maggio scorso, grazie al voto favorevole di 16 deputati del Partito Social Democratico (PSD – di centro-destra) ma anche grazie alle numerose assenze nel gruppo del partito di maggioranza relativa. Assenze che non si sono ripetute in questo caso, permettendo così alla maggioranza del PSD e dei popolari del CDS di battere le sinistre, nonostante i dissidenti.

Tra la prima e la seconda votazione, si era inserita l’approvazione, nell’AR, (more…)

Recensione/ Angioletta Sperti: Omosessualità e diritti

2012-10-23 00.06.02di Matteo Winkler*

Quella del dialogo tra corti è materia interessante e al contempo affascinante. È interessante perché offre numerosi spunti di indagine e ricerca agli studiosi sia di diritto costituzionale sia di diritto internazionale, entrambi alla perenne ricerca di una visione sempre più globale del diritto. Dall’altro, in una visione cosmopolita che ricorda le grandi aspirazioni di epoche passate, l’idea dei giudici che si parlano alimenta l’impressione che esistano diritti e princìpi destinati ad accomunare tutte — o quasi — le nazioni. La costruzione, teorica prima ancora che astratta, di un diritto autenticamente globale e universale, quindi, passa necessariamente attraverso il dialogo tra le diverse società e nazioni, del quale i giudici sono strumenti indispensabili.

 È essenzialmente per queste ragioni che la materia è oggetto, da almeno due decenni, di contributi sempre più elaborati da parte della dottrina, che in più occasioni ha avuto modo di evidenziare nel modo di decidere dei giudici (more…)

Surrogazione di maternità: per il Tribunale di Milano non sussiste alterazione di stato e non vi é violazione dell’ordine pubblico

image(M. G. – L. M.) Con una importante sentenza del 15 ottobre 2013, depositata il 13 gennaio 2014 e resa nota la settimana scorsa, il Tribunale di Milano, quinta sezione penale, affronta la complessa questione della rilevanza penale delle condotte in caso di surrogazione di maternità (cd. “gestazione per altri” o GPA) effettuata all’estero da una coppia italiana eterosessuale.

Il Tribunale coglie l’occasione per affermare alcuni importanti principi che assumono rilievo anche in caso di surrogazione fatta da coppie dello stesso sesso.

La prima questione (che riguarda le coppie eterosessuali o i casi di fecondazione eterologa con ovodonazione effettuata da coppie di donne), attiene alla rilevanza penale della dichiarazione, resa dalla donna italiana, d’essere madre del bambino: in caso di GPA con ovodonazione (quando, cioè, la madre del bambino non ha effettuato la gravidanza e non ha potuto utilizzare un proprio ovulo, per cui si hanno tre donne coinvolte: la donatrice dell’ovulo, la portatrice e la madre sociale o intenzionale) la donna che dichiara d’essere “madre” non é, infatti, né madre biologica, né é la donna che ha partorito.

La seconda questione riguarda il giudizio che più complessivamente si deve trarre in materia di GPA: la surrogazione non é consentita in Italia dalla Legge n. 40 del 2004, ma come si deve valutare la GPA svolta in paesi dove é consentita? (more…)

BVG: nulla di fatto sull’adozione congiunta per le coppie gay

2012-10-07 16.48.45Con decisione del 23 gennaio 2014, resa nota in data odierna, la prima Camera del primo Senato della Corte Costituzionale tedesca ha dichiarato l’inammissibilità, per incompletezza dei motivi, di una eccezione di incostituzionalità presentata dal giudice pretorile di Berlino (Amtsgericht Berlin-Schöneberg) contro il divieto di adozione congiunta per due uomini uniti civilmente.

Si trattava nella specie di due uomini che chiedevano d’essere ammessi, come coppia, all’adozione di due maggiorenni che avevano già avuto in affido quando erano minorenni. In Germania è possibile l’adozione da parte dei single, così come all’interno di una coppia dello stesso sesso unita civilmente è possibile adottare il figlio biologico del partner. L’adozione congiunta è ammessa, invece, soltanto per le coppie eterosessuali coniugate. Il tribunale berlinese aveva dubitato della compatibilità dell’esclusione dall’adozione congiunta con il principio di uguaglianza, atteso che per giurisprudenza consolidata del Bundesverfassungsgericht ogni disparità di trattamento fra le unioni civili riservate alle coppie dello stesso sesso (Lebenspartnerschaft) ed il matrimonio deve essere sottoposta ad uno stretto scrutinio in quanto sospetta di discriminazione fondata sull’orientamento sessuale. (more…)

Lo stop della High Court australiana: le motivazioni della sentenza che ha bocciato il Marriage Equality Act

Australia

Con la sentenza n. 55 del 12 dicembre 2013 la High Court of Australia ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge che dal 7 dicembre 2013 consentiva il matrimonio nel territorio della capitale australiana, Canberra. La battuta d’arresto é motivata esclusivamente su questioni inerenti alla ripartizione dei poteri tra lo Stato federale ed i territori federati, che non hanno competenza in materia di definizione del matrimonio. Secondo la Corte, l’eventuale apertura del matrimonio é di competenza del Parlamento federale.

di Daniele Papa*

1. Premessa

Il Marriage Equality Act, approvato dall’Assemblea legislativa dell’Australian Capital Territory – ente territoriale dello Stato federale australiano (d’ora in avanti ACT) – ha legalizzato il same sex marriage. Dal 7 dicembre 2013 è stato così possibile celebrare le prime nozze gay in Australia.

Tale atto normativo è stato oggetto di accesi dibattiti in ambito politico e nell’opinione pubblica, che hanno portato alla sua impugnazione. Già durante l’avanzamento dell’iter legislativo, il Governo federale aveva manifestato la propria contrarietà (more…)

La sfida della Chiesa tedesca alla «morale del divieto»: famiglia, diritto naturale e omosessualità

Germans Flooded Rome

Gli esiti in Germania del sondaggio voluto dal Vaticano sulla dottrina della Chiesa in materia di famiglia, matrimonio e morale sessuale mostrano un popolo cattolico che rifiuta la “morale del divieto” e chiede apertura alle unioni omosessuali e non discriminazione. In attesa del Sinodo straordinario, il dibattito nel mondo cattolico sulle nozioni di diritto naturale, matrimonio, famiglia può influenzare anche il dibattito giuridico italiano ed europeo.

Un comandamento di giustizia

(MG) La Chiesa ha ormai «una morale sessuale lontana dalla vita reale» ed «il linguaggio della Chiesa e l’impostazione autoritaria di tutte le sue comunicazioni ufficiali non aiutano a destare e a trovare la comprensione e il consenso dei fedeli».

«È difficile da spiegare la posizione della Chiesa anche in materia di omosessualità vissuta e diritti di adozione per le coppie omosessuali» poiché «vi è nei cattolici tedeschi una chiara tendenza a vedere il riconoscimento giuridico delle unioni omosessuali e la loro parità di trattamento rispetto al matrimonio come un comandamento di giustizia».

Sono queste, fra tante, le dirompenti affermazioni che si leggono nel documento ufficiale che i vescovi tedeschi hanno inviato a Roma il 3 febbraio 2014 raccogliendo le opinioni dei cattolici tedeschi (vedi la versione ufficiale del comunicato in italiano).

La Conferenza Episcopale tedesca, una delle più influenti del mondo, con 25 milioni di cattolici, fra cui il penultimo Papa, ha presentato l’esito del sondaggio richiesto nei mesi scorsi da Papa Francesco I in preparazione della III Assemblea generale straordinaria del sinodo straordinario dei vescovi che si terrà nell’autunno del 2014.

La relazione tedesca presenta elementi di grande novità nel rapporto tra etica, diritto naturale e morale sessuale, con una particolare attenzione alla questione delle coppie formate da persone dello stesso sesso e dei loro bambini, (more…)

La strategia dell’Unione per il contrasto dell’omofobia e delle discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e l’identità di genere

Eu parliament(Carmelo Danisi) Con la risoluzione del 4 febbraio 2014 il Parlamento europeo si è espresso, a grande maggioranza, a favore di una Roadmap dell’Unione europea contro l’omofobia e la discriminazione fondata sull’orientamento sessuale e l’identità di genere. Collocando tale misura nel quadro della più generale azione dell’Unione in materia di diritti fondamentali, i proponenti miravano a colmare un’evidente lacuna resa più evidente dall’adozione di roadmap rivolte ad altri gruppi minoritari accomunati da caratteristiche personali contemplate insieme all’orientamento sessuale nell’art. 19 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea – TFUE (origine etniche, disabilità, sesso).

La risoluzione parte da un dato oggettivo: in Europa, secondo la più ampia indagine mai realizzata in materia ad opera dell’Agenzia per i diritti fondamentali (FRA), una persona LGBT su tre (more…)

La Corte di Strasburgo e la eteronormatività: una indagine comparativa delle sentenze Schalk and Kopf e X and Others contro Austria

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In questo intervento Silvia Falcetta, dottoranda in sociologia del diritto, analizza in una prospettiva sociologico-giuridica due sentenze cardine della più recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in tema di matrimonio fra persone dello stesso sesso e omogenitorialità, leggendo le motivazioni dei giudici alla luce del concetto sociologico di eteronormatività, analizzato nella prima parte dell’intervento, allo scopo di mostrarne l’influenza nell’operato della Cedu.

di Silvia Falcetta *

1. Introduzione

Le sentenze Schalk and Kopf v. Austria e X and Others v. Austria hanno acquisito rilevanza primaria nell’indicare il grado di apertura e di attivismo giudiziale della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di matrimonio egalitario e second-parent adoption, rivendicazioni centrali nella piattaforma programmatica dei movimenti omosessuali europei.

In questa nota adotto una prospettiva sociologico-giuridica, analizzando l’operato delle Corti alla luce del concetto di “eteronormatività”, nozione centrale per il femminismo radicale e i gay and lesbian studies, (more…)

Autorecensioni/ Omosessualità e diritti. I percorsi giurisprudenziali e il dialogo globale delle Corti costituzionali

ImmagineMentre nel dibattito pubblico si riaccende la disputa sulla via più sicura e veloce verso la rimozione della discriminazione matrimoniale, il 31 gennaio arriva in libreria un volume di grande interesse che ripercorre con intelligenza ed interessanti spunti critici la storia dell’evoluzione giurisprudenziale a livello globale in materia di riconoscimento dei diritti delle persone omosessuali e delle coppie dello stesso sesso.

di Angioletta Sperti *

Negli ultimi quindici anni, il tema dei diritti degli omosessuali e delle coppie dello stesso sesso ha assunto una dimensione globale e si può ragionevolmente sostenere che quello per i diritti degli omosessuali costituisca il fronte più caldo nelle rivendicazioni dei diritti civili del nostro tempo. In questo confronto, le Corti costituzionali e supreme operano come gli attori principali, spesso a fronte dell’inerzia dei legislatori e della loro incapacità di operare una sintesi tra posizioni contrapposte. Non può non ravvisarsi nell’attuale “stagione dei diritti” degli omosessuali, un’ulteriore manifestazione del successo a livello globale dei giudici (la cd. judicialization), chiamati spesso a risolvere questioni che in passato (more…)

Adozioni gay e omofobia tra i temi ricordati nella Relazione del primo presidente della Cassazione

Palazzo di GiustiziaNel solco delle relazioni sull’amministrazione della giustizia di Ernesto Lupo, dense di riferimenti ai diritti fondamentali ed al diritto europeo, nella sua prima relazione da  presidente della Corte di Cassazione, Giorgio Santacroce sottolinea con forza il ruolo del giudice a garanzia dei diritti fondamentali, soprattutto in un’epoca caratterizzata da una forte sfiducia nella capacità decisionale della politica, che il primo presidente sembra fare propria, evidenziando ancora una volta la centralità delle fonti internazionali e, in special modo, della Convenzione europea dei diritti umani nell’interpretazione della regola giuridica.

Elemento di novità, oltre alle numerose suggestioni su vari temi (riforma della giustizia, crisi del sistema penitenziario ecc..), i diversi e significativi passaggi sulle questioni giuridiche aperte in materia di orientamento sessuale e identità di genere.

Le questioni aperte: adozione all’interno delle coppie omosessuali, omofobia
Nella relazione si sottolinea come nell’inerzia della politica spetti alla giurisdizione assicurare concreta protezione ai diritti fondamentali e fra i temi di cui si devono occupare i giudici, nazionale ed europei, il Presidente segnala fra gli altri il contrasto all’omofobia; l’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita; l’adozione all’interno delle coppie omosessuali. (more…)

Autorecensioni/ I giudici e il biodiritto

6807-copertina_fronte1-725x1024Con il suo ultimo notevole lavoro, “I giudici e il biodiritto”, Roberto Conti, Consigliere della Corte di cassazione da anni impegnato nello studio e nell’analisi critica del complesso sistema delle tutele multilivello, affronta le implicazioni giuridiche, filosofiche, politiche e sociali del ruolo del giudice innanzi ai grandi temi della modernità, quali l’inizio ed il fine vita, la malattia, le relazioni affettive, i valori che ruotano attorno alla tutela della persona. Tra i tanti temi affrontati, anche un’ampia analisi della giurisprudenza Cedu sul matrimonio e sulle unioni dello stesso sesso e le recenti decisioni italiane in materia di affidamento di minori a coppie dello stesso sesso.

di Roberto Conti *

Il tema che si è scelto di affrontare è, per complessità e delicatezza, senz’altro capace di fare tremare i polsi a qualunque operatore di media preparazione e sensibilità, tale è la vastità delle implicazioni di ordine filosofico, sociale e giuridico che  ruotano attorno alle questioni che attengono alla dignità, alla vita, al fine vita ed ai valori tutti che ruotano attorno alla persona.

Le riflessioni esposte nel testo, prevalentemente maturate attraverso l’esperienza professionale e personale acquisita nell’ambito dell’Ufficio del Giudice tutelare presso il Tribunale di Palermo e, per altri aspetti, attraverso l’approfondimento dedicato da alcuni anni alla conoscenza delle dinamiche esistenti fra diritto interno e fonti sovranazionali, si muovono su tre piani “pratici”.

Si è infatti scelto di  guardare alle giurisprudenze di merito, di legittimità e delle Corti sovranazionali, ai nessi di collegamento fra i sistemi di protezione, alle soluzioni offerte e alle prospettive che si aprono rispetto ai molteplici e variegati casi che possono presentarsi all’attenzione dell’operatore e del giudice. (more…)

Austria: viola i diritti umani impedire la procreazione assistita ad una coppia di donne

Pregnancy Progression

La Corte costituzionale austriaca con decisione del 19 dicembre 2013 ha dichiarato illegittima la legge austriaca che vietava ad una coppia di lesbiche unita in partnership registrata di accedere alle tecniche di procreazione assistita. A quanto risulta, si tratta della prima sentenza al mondo in cui viene dichiarata illegittima, per violazione dei diritti umani, la preclusione per una coppia di donne di accedere alla fecondazione eterologa.

Il ricorso era stato presentato da due donne, una cittadina austriaca ed una cittadina tedesca, che nel 2008 avevano costituito in Germania un partenariato di vita registrato (Lebenspartnerschaft); dopo il loro trasferimento in Austria, avevano chiesto di accedere alla procreazione assistita, che è già consentita dalla legge tedesca ed era, invece, interdetta in Austria; ai sensi della legge austriaca, difatti, (more…)

Affido a coppia gay: le motivazioni dei giudici palermitani

faAd appena poche settimane dalla decisione del Tribunale per i minorenni di Bologna, di cui Articolo29 ha pubblicato le motivazioni in novembre, anche i giudici del Tribunale per i minorenni di Palermo, con il decreto del 4 dicembre 2013, confermano l’orientamento favorevole all’affidamento di un minore ad una coppia dello stesso sesso. Appare di rilievo l’esplicita affermazione dei giudici siciliani che «la circostanza che tali adulti abbiano il medesimo sesso» non «può per ciò solo considerarsi ostativa all’affidamento eterofamiliare, tenuto conto, per un verso, dell’assenza nella normativa nazionale di una precisa disposizione al riguardo specificamente riferibile all’affido del minore che non versi in stato di abbandono, e, per altro verso, dell’ampio concetto di legame familiare quale elaborato – con esplicito richiamo alle unioni omosessuali – anche dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo (24.6.2010, Schalk e Kopf c/ Austria), in aderenza ai dettami della Carta di Nizza, che impedisce le discriminazioni fondate sul sesso e sull’orientamento sessuale». Dunque, l’evoluzione della nozione di “famiglia” ai sensi (more…)

Partecipazione al Gay Pride, diritto di cronaca e diritto all’identità personale

prideNon sempre le informazioni che la stampa diffonde sulle sentenze emanate dalla Corte di cassazione rendono fino in fondo l’idea dell’impatto di una certa decisione sul nostro sistema giuridico. Come dimostra l’Autore, una sentenza che la stampa italiana aveva menzionato esclusivamente per un obiter in cui la Corte definisce il Gay Pride come un evento “del tutto lecito e privo di qualsivoglia profilo di intrinseca negatività”, cela in sé due importanti spunti ermeneutici concernenti l’art. 97, 1° co., l. dir. aut. in materia di limiti alla circolazione dell’immagine. Da un lato, la Cassazione chiarisce l’espressione legislativa di “fatto o avvenimento di interesse pubblico”, affermando come un «avvenimento o cerimonia di interesse pubblico non possa essere inteso in senso così restrittivo da escludere tutto ciò che non attiene in via immediata e diretta con l’evento stesso». Dall’altro lato, la Corte apre implicitamente alla possibilità di considerare l’identità personale e la dignità della persona come limiti insuperabili alla circolazione dell’immagine altrui anche nei casi in cui a tal fine non è necessario il consenso della persona ritratta.

di Francesco Bilotta*

La sentenza della Corte di cassazione n. 24110/2013 ha meritato gli onori della cronaca – come spesso accade in Italia – per un obiter contenuto nella motivazione[1]. In un passaggio della decisione, la Suprema Corte qualifica il Gay Pride come un evento che “unitamente al costume sessuale che esso rappresenta, è in sé del tutto lecito e privo di qualsivoglia profilo di intrinseca negatività”. Si potrebbe discutere a lungo su questa affermazione, considerandola da diverse angolazioni: cosa vuol dire l’espressione “costume sessuale”? Oppure, è proprio vero che al centro del Gay Pride vi sia un costume sessuale? O ancora – in termini più strettamente giuridici – perché c’è bisogno di ribadire che è del tutto lecita una manifestazione pubblica che è espressione del diritto di riunione, tutelato dall’art. 17 Cost.?[2] E se i soli limiti costituzionali a tale diritto sono la sicurezza e l’incolumità pubblica, che senso ha affermare che non vi è alcuna intrinseca negatività? Nonostante l’interesse per ciascuna di queste domande, finiremmo per concentrarci solo su un aspetto marginale della decisione. Piuttosto, vale la pena sottolineare (more…)

Un anno di passione

imagePer molti versi il 2013 é stato un anno straordinario: grandi Paesi come Francia e Inghilterra hanno posto fine alla discriminazione matrimoniale basata sull’orientamento sessuale; la Corte Suprema americana ha scritto due decisioni storiche, abrogando il DOMA e aprendo definitivamente il matrimonio in California; le corti europee hanno depositato alcune importanti decisioni in materia di discriminazione, che con buona probabilità daranno ulteriori frutti. Nel contempo in altre realtà (Russia, Uganda, India…) é tornata o si é inasprita un’atroce repressione penale contro le persone lgbti. Il mondo vive tempi straordinari fra conquiste sul terreno dei diritti e dell’uguaglianza e nuove vandee.
Nato appena sei mesi fa, il 17 maggio 2013, Articolo29 ha cercato di commentare, informare, narrare le implicazioni giuridiche di questi tempi straordinari. Nato come iniziativa assolutamente indipendente, senza alcun finanziamento, armato solo della nostra passione per il diritto e delle nostre idee, il sito ha ospitato commenti ad ogni sentenza italiana, europea e anche straniera, ha seguito il percorso della legge contro l’omo-transfobia, con commenti critici di vario segno, ha anticipato novità della giurisprudenza ancora inedite.
Il nostro augurio per il 2014 é di potervi raccontare nel corso di quest’anno le prime leggi che assicurino anche in Italia tutela giuridica alle persone lgbti ed ai loro figli. Perché non é dignitoso che in questo Paese, fatto anche di gente generosa ed aperta, si debba chiedere col cappello in mano e per favore, quello che appena oltre confine, in Francia, in Svizzera o in Austria, é dato per scontato ed é riconosciuto dallo Stato come un diritto soggettivo. (more…)

Matrimonio tra persone dello stesso sesso e denaturalizzazione della norma. Elementi di riflessione a partire dal dibattito francese sul «Mariage pour tous»

Mariage pour tous Lyon 14

Il «mariage pour tous» e la Francia: un’analisi attenta della gestazione e della nascita di una legge che ha coinvolto per mesi un Paese intero. La sociologa Sara Garbagnoli ci racconta da Parigi il movimento in favore dell’apertura del matrimonio, gli ondeggiamenti ed i ripensamenti degli intellettuali e del Partito socialista, i passaggi parlamentari ed il problema dell’obiezione di coscienza dei sindaci (poi definitivamente superato dalla Corte costituzionale), le reazioni della Conferenza episcopale francese, le «Manif pour tous» e l’ascesa della sua eccentrica leader Frigide Barjot, i gruppi di estrema destra e le aggressioni omofobe, la perseveranza della Guardasigilli Christiane Taubira e le critiche della filosofa Beatriz Preciado, per una legge che segna un passaggio dirimente e che attira comunque anche critiche, in particolare per la mancata apertura della procreazione medicalmente assistita (che resta consentita alle sole coppie eterosessuali con problemi di sterilità), per la mancata previsione di una presunzione di genitorialità nel corso del matrimonio, per la carenza di regolamentazione della gestazione di sostegno. Ed in effetti l’argomento della difesa della filiazione biologica sembra sostituire nel dibattito pubblico i vecchi argomenti della difesa del preteso ordine naturale della famiglia. Con questo intervento, ARTICOLO29 inizia ad ospitare alcuni contributi di approfondimento sociologico e filosofico sui temi della tutela giuridica dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere.(MG).

di  Sara Garbagnoli[1]

Intervento presentato il 21 giugno 2013 al convegno organizzato da Rete Lenford e Amnesty International ai Cantieri della Zisa nell’ambito del Palermo Pride.[2]

 

Ringrazio gli organizzatori del convegno per avermi chiesto di intervenire a questa giornata di studio dedicata a «Il diritto di famiglia tra natura e diritto: Francia, Regno Unito e Italia a confronto». Ho accettato con non poca apprensione l’invito rivoltomi da Antonio Rotelli (non sono giurista e sono ancora dottoranda), ma anche con un grande piacere per ragioni certamente legate alle mie predisposizioni posizionali e alla mia traiettoria di vita (la mia non-eterosessualità, i miei interessi di ricerca – sto, infatti, svolgendo una ricerca presso l’Ehess di Parigi sulle resistenze istituzionali al riconoscimento giuridico del matrimonio tra persone dello stesso sesso in Italia).[3] Tuttavia, mi piace pensare che il fondo del mio interesse trascenda queste determinazioni e questi accidenti esistenziali e si motivi in ragione dell’importanza politica e analitica delle questioni che il tema della giornata solleva e che (le riassumerei così) riguardano e interrogano, da un lato, il modus operandi della norma sessuale  (more…)

Un nuovo passo avanti della Corte di Giustizia dell’Unione europea in materia di discriminazioni delle coppe formate da persone dello stesso sesso

European Court of JusticeLa Corte di Giustizia dell’Unione europea afferma che ai sensi della direttiva 2000/78 è discriminatorio negare alla coppia omosessuale unita in un Pacs alcuni benefici legati all’attività lavorativa concessi alle coppie coniugate ed arriva a questa conclusione affermando che il diverso trattamento concreta una discriminazione diretta. Sinora la comparazione tra matrimonio ed unioni civili era stata prospettata dalla Corte solo nei confronti della Unione registrata tedesca, riservata alle coppie omosessuali, mentre oggi si afferma la discriminazione diretta, che non ammette giustificazioni, anche per i Pacs, aperti sia alle coppie gay che eterosessuali. Se il diritto al matrimonio non verrà uniformemente garantito negli Stati membri, ciò apre forse le porte anche a una successiva evoluzione che affermi la discriminazione diretta fra coppie coniugate e coppie di fatto formate fra persone dello stesso sesso.

di Carmelo Danisi*

 1. Il caso

Con la  decisione del 12 dicembre 2013 nella causa C 267/12, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de Cassation francese, la Corte di Giustizia dell’Unione europea (CGUE) torna a interpretare la direttiva 2000/78 rispetto a una presunta discriminazione fondata sull’orientamento sessuale. Come è noto, tale direttiva stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro rispetto a una serie di caratteristiche personali, o meglio fattori di rischio, quali disabilità, religione o convinzioni personali, età e orientamento sessuale. Essa si applica a tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore privato, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, compresi tutti i benefici collegati all’attività lavorativa come, ad esempio, i giorni di congedo retribuiti. (more…)