Trascrizione matrimoni all’estero: tutto da rifare?

2013-01-23 19.40.26(M.G.) Con decreto in data 23 settembre 2014 la Corte d’Appello di Firenze ha annullato il decreto di primo grado del Tribunale di Grosseto del 3 aprile 2014 che aveva ammesso la trascrizione di un matrimonio fra persone dello stesso sesso celebrato all’estero. La decisione é motivata da un mero vizio procedurale, poiché il ricorso era stato notificato al Comune di Grosseto (che non si era costituito) e non al Sindaco quale ufficiale dello Stato civile (dunque quale organo, in questa veste, non del Comune ma dello Stato). La causa torna adesso davanti al Tribunale di Grosseto per sanare tale vizio procedurale e per una nuova valutazione. Tutto da rifare.
Nel contempo, il Tribunale di Milano con due provvedimenti (decreto del 2 luglio 2014 e decreto del 17 luglio 2014) ha rigettato analoghi ricorsi, aderendo sostanzialmente all’orientamento della Corte di cassazione che nel 2012 con ampia motivazione (che conteneva peraltro importanti novità interpretative) aveva respinto la richiesta di trascrizione.
Da un punto di vista giuridico sembrerebbe dunque che nulla sia accaduto e che tutto sia tornato al punto di partenza.
In verità, la decisione del Tribunale di Grosseto, a prescindere da ogni giudizio sugli incerti fondamenti giuridici della decisione, ha avuto comunque il merito di avere messo in moto un processo di un certo rilievo politico e giuridico. (more…)

Tribunale minori di Bologna: riconosciuta l’adozione da parte di una single effettuata negli Stati uniti

Mary_Cassatt_-_Mother_and_Child_(The_Goodnight_Hug)Mentre è aperta la discussione sull’ipotesi di adozione (non legittimante) da parte del partner del genitore biologico dello stesso sesso, pubblichiamo l’inedita decisione (segnalataci dall’avv. Elena Merlini del foro di Bologna) del Tribunale per i Minorenni di Bologna, decreto del 21 marzo 2013, con la quale viene riconosciuta a ogni effetto in Italia l’adozione (piena, o legittimante) di una minore da parte di una cittadina italiana single effettuata negli Stati uniti. Come evidenziato dall’Autrice nella breve nota, il Tribunale ha superato alla luce dell’interesse del minore ogni dubbio in ordine alla paventata lesione del nostro di ordine pubblico internazionale.

di Elisa Battaglia*

Con decreto del 21 marzo 2013, il Tribunale per i Minorenni di Bologna, nel pronunciarsi sul riconoscimento in Italia di un’adozione da parte di single adotta un atteggiamento di notevole apertura rispetto al modo di intendere la famiglia, senza discriminazioni fra categorie di soggetti, in base alle scelte affettive personali o agli stili di vita. La questione affrontata dal Tribunale è quella del riconoscimento in Italia di una sentenza statunitense di adozione di un minore da parte di una cittadina italiana single, da tempo residente negli USA, e degli effetti che tale sentenza potrà produrre nel nostro ordinamento.
E’ bene premettere che il nostro sistema giuridico non vieta l’adozione di minore da parte di singoli ma ne restringe l’ambito di operatività, per coloro che risiedono in Italia, alle ipotesi contemplate dall’art. 44, legge 184/1983, prevedendo la formula dell’“adozione in casi particolari”. Si tratta, in sostanza, di adozioni che si fondano sull’esistenza di un consolidato legame affettivo tra adottante ed adottato (more…)

Il congedo per matrimonio: perché deve estendersi anche ai lavoratori italiani coniugati o uniti civilmente all’estero con una persona del medesimo sesso

workers nyc2Negli ultimi anni sempre più datori di lavoro, pubblici e privati, hanno riconosciuto ai propri dipendenti il diritto di usufruire del congedo straordinario previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento in occasione di matrimonio (o unione civile) celebrato all’estero fra persone dello stesso sesso. Ripercorrendo l’ormai cospicua serie di iniziative in questo senso (utile guida per il giuslavorista, con specifici link di richiamo agli accordi), l’Autrice spiega le ragioni per cui il matrimonio (o l’unione civile) contratto all’estero, ancorché allo stato privo di effetti per il nostro Paese, non possa non dare luogo al congedo straordinario, in quanto si tratta di atto giuridico comunque non più “inesistente” per l’ordinamento italiano e posto che il congedo è previsto “in occasione” della sua celebrazione ed è funzionale al suo perfezionamento e non è certo “effetto” del medesimo ed appare comunque funzionale allo svolgimento della “vita familiare” del lavoratore, protetta dalla Costituzione e dalla Convenzione europea dei diritti umani.

di Caterina Caput *

Nel corso del 2013 e in questa prima parte del 2014, diversi datori di lavoro hanno spontaneamente riconosciuto ai propri dipendenti, sposati o uniti civilmente all’estero con una persona del medesimo sesso, il diritto di usufruire del congedo straordinario, previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento, in occasione del matrimonio del lavoratore.
Recentemente, ad esempio, l’Università degli Studi di Genova, partendo dalla richiesta di una propria dipendente lesbica, (more…)

Tribunale per i minorenni di Roma: sì all’adozione del figlio del partner ed al doppio cognome, l’omogenitorialitá é “sana e meritevole d’essere riconosciuta”

2012-10-03 23.31.07L’omogenitorialità è “una genitorialità “diversa” ma parimenti sana e meritevole di essere riconosciuta in quanto tale”. Con sentenza depositata il 30 luglio 2014, il tribunale per i minorenni della capitale ha riconosciuto ad una bambina figlia di due mamme il diritto ad essere adottata dalla propria mamma non biologica ed a prendere il doppio cognome. Si tratta del primo caso in Italia e di una grande svolta per le famiglie omogenitoriali. In senso contrario al riconoscimento della bigenitorialità vi sarebbe soltanto, infatti, un “convincimento diffuso in parte della società, esclusivamente fondato, questo sì, su pregiudizi e condizionamenti cui questo Tribunale, quale organo superiore di tutela dell’interesse superiore del benessere psico-fisico dei bambini, non può e non deve aderire”.

Same-sex parenthood is “a different  kind of parenthood which is positive and has to be recognized as such”. With a decision delivered on July 30th, the Court of Rome has ruled that the daughter of two mothers can be adopted by the not biological one, taking both surnames. It’s the first time in Italy and a turning point for Italian same-sex families. According to the Court, ruling differently would rely on “prejudices which this Court, as an authority that looks exclusively to the best interest of the children, cannot and want not to confirm”.

di Marco Gattuso

La decisione del Tribunale per i minorenni di Roma del 30 luglio 2014, rappresenta un nuovo punto di svolta (ancora una volta per via giurisprudenziale) nell’evoluzione dei diritti LGBTI nel nostro Paese ed un passaggio davvero fondamentale per le cd. famiglie arcobaleno. In questo caso al centro della decisione non vi sono i diritti delle persone o delle coppie omosessuali, ma i diritti dei loro bambini, interpretati dal tribunale romano, in una sentenza ben motivata, alla luce di principi che erano già stati enunciati dalla giurisprudenza italiana ed europea e che portano oggi ad una soluzione innovativa.

Il caso

Dunque due mamme ed una bambina. Soltanto la mamma biologica é riconosciuta dallo Stato e per tale ragione la mamma sociale chiede di essere ammessa alla sua adozione. In seguito ad un approfondito esame della situazione di fatto (nel provvedimento si dà atto dell’indagine socio-psicologica condotta, dell’ascolto dei genitori ed anche del responsabile della scuola della bimba), il tribunale rileva come la bambina sia nata da un progetto genitoriale comune delle due donne, le quali sono conviventi da dieci anni, sono iscritte nel registro comunale delle unioni di fatto e sono pure coniugate in Spagna, dove é stata pure concepita la bambina. La scelta della mamma biologica é avvenuta soltanto in ragione della sua più giovane età. Cresciuta dalla coppia, la bimba, oggi di cinque anni, riconosce pienamente nelle due donne i propri genitori, chiamandole entrambe mamma. È evidente come, a fronte della costruzione di una solida relazione di amore e (more…)

Tre lezioni dal caso Taormina: il ruolo della società civile come strumento di empowerment dei soggetti discriminati

La recente decisione del Tribunale di Bergamo del 6 agosto, con la quale un notissimo avvocato è stato condannato per discriminazione sul lavoro delle persone omosessuali, rappresenta la prima applicazione in Italia della normativa europea in materia di discriminazione per orientamento sessuale. L’Autore illustra tre specifiche ragioni per cui il caso merita attenzione, da cui gli operatori del diritto possono trarre spunto per una implementazione della lotta alla discriminazione secondo i canoni evidenziati anche dalla Corte di Giustizia.

The recent decision of the Bergamo Tribunal (6/08/2014), in which a very well-known Italian lawyer has been condemned for discriminatory conduct towards homosexuals, represents the first application in Italy of the prohibition of discrimination on grounds of sexual orientation as provided under EU Law. The Author highlights three relevant reasons for which the case is worth attention. He argues that legal pratictioners in the field shall draw on such reasons to properly implement a strategy against discrimination designed according to the parameters established by the Court of Justice of the European Union.

di Francesco Rizzi*

La prima applicazione in Italia del divieto di discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale nell’occupazione e nelle condizioni di lavoro come sancito dal D.lgs. 216/03 (che recepisce la Direttiva direttiva 2000/78) costituisce per i giuristi che, a diverso titolo, si occupano di diritto antidiscriminatorio, un caso paradigmatico e di grande rilevanza, almeno per tre ragioni. Con l’ordinanza del 6 agosto 2014 del Tribunale di Bergamo (di cui si può leggere qui la puntuale ed esaustiva sintesi di Marco Gattuso), il giudice del lavoro condanna per violazione del divieto di discriminazione diretta un noto avvocato che aveva dichiarato, lo scorso ottobre in una trasmissione radiofonica, che non avrebbe avviato collaborazioni nel suo studio (di natura autonoma o subordinata) con professionisti omosessuali, colorando le sue argomentazioni con espressioni omofobiche e volgari1. (more…)

AUTORECENSIONI/La famiglia si trasforma, status familiari costituiti all’estero e loro riconoscimento in Italia, tra ordine pubblico e interesse del minore

2hliP36mcyLo_s4-mbChe cosa accade quando adozione del single, maternità surrogata, fecondazione eterologa, stepchild adoption, genitorialità omosessuale, adozione legittimante del single pronunciate all’estero chiedono di essere riconosciute nel diritto interno? È giuridicamente possibile uno status familiare scisso, cioè valevole solo nello Stato in cui è stato prodotto ma non in Italia? Quale peso annettere all’interesse del minore nelle decisioni dell’autorità giudiziaria su tali temi? Il volume – curato da Grazia Ofelia Cesaro, avvocato presidente della Camera Minorile di Milano, Paola Lovati, avvocato, presidente dell’Unione Nazionale delle Camere Minorili e Gennaro Mastrangelo, giudice del Tribunale di Milano – rappresenta un’utile raccolta interdisciplinare per approfondire alcuni temi che si porranno sempre più nella pratica giudiziaria.

di Paola Lovati*

Riflettere oggi sulla famiglia significa comprendere le variegate forme di convivenza da intendersi come risposte al bisogno dell’essere umano di costruire e mantenere legami nonché pensare a come si esplica la genitorialità e quali sono i suoi compiti educativi che sono diventati sempre meno “naturali”, ma anzi più complessi. Il tema lambisce dunque una terra di confine e di scambio tra etica e diritto, ma anche tra psicologia e sociologia. Il volume rappresenta un’ utile raccolta interdisciplinare per approfondire alcuni temi che si porranno sempre di più nella pratica giudiziaria : è infatti certo che l’internazionalizzazione degli status familiari porrà all’interprete sempre maggiori interrogativi.

Aldo Bonomi, sociologo, offre nel testo una mappa di rilettura delle trasformazioni sociali del concetto di famiglia (more…)

La prima condanna in Italia per discriminazione fondata sull’orientamento sessuale: un caso esemplare

2012-10-09 00.28.11Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Bergamo, con ordinanza del 6 agosto 2014 ha condannato un notissimo avvocato italiano per discriminazione diretta fondata sull’orientamento sessuale. Si tratta della prima decisione del genere nel nostro Paese.

(Marco Gattuso) Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Bergamo, con ordinanza del 6 agosto 2014, ha accertato il carattere discriminatorio delle dichiarazioni rese da un noto avvocato italiano, consistenti nell’avere affermato, nel corso di un programma radiofonico, di non voler assumere nel proprio studio avvocati, altri collaboratori e/o lavoratori omosessuali, condannandolo a risarcire i danni non patrimoniali subiti dalla ricorrente Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford ed a pubblicare l’ordinanza a proprie spese su uno dei principali quotidiani del Paese (il Corriere della Sera). Per quanto la disciplina antidiscriminatoria a protezione delle persone omosessuali sul luogo di lavoro sia stata introdotta in Europa, e dunque anche in Italia, da ben quattordici anni, si tratta del primo caso in assoluto di sua applicazione.

Ospite nell’ottobre 2013 della trasmissione “La zanzara”, l’avvocato aveva fatto diverse affermazioni palesemente ostili nei confronti delle persone gay e lesbiche, affermando, in particolare, che gli omosessuali “mi danno fastidio” e che “intanto io ad esempio nel mio studio faccio una cernita adeguata”; all’ulteriore domanda del conduttore “cioè, non ho capito, lei, se uno è omosessuale, non lo assume nel suo studio?” l’avvocato ribatteva “ah sicuramente no, sicuramente no” e reiterava più volte il concetto (“beh, vabbè sarà discriminazione, a me non me ne frega niente”; sollecitato ancora sul punto dal conduttore della trasmissione, “ognuno stia a casa sua, d’accordo, ma uno che vuole lavorare da lei, lei non può mettere il paletto <<non deve essere frocio>>”; “no, no, io metto questo paletto sì”; “arriva nell’ufficio del prof. Xxxxxxx un signore, chi è ? sono Francesco, prego avanti, salve sono laureato a Yale, sono il miglior avvocato su piazza però sono omosessuale, che dice Xxxxxxxx, non lo prende, il miglior avvocato del mondo?” l’avvocato rispondeva: “perché lo devo prendere, faccia l’avvocato se è così bravo e così, diciamo, così capace di fare l’avvocato si apra un bello studio per conto suo e si fa la professione dove meglio crede. Da me non… mi dispiace turberebbe l’ambiente, sarebbe una situazione di grande difficoltà”).

La vicenda appare come un evidente caso di scuola di discriminazione, (more…)

Hämäläinen c. Finland: un approccio sostanzialistico unidirezionale?

images3In questa seconda riflessione pubblicata da Articolo29 sulla recente decisione della Grande Camera della Corte di Strasburgo, Hämäläinen c. Finlandia, sul caso del divorzio imposto dalla legge finlandese in caso di mutamento di sesso, l’Autrice centra in particolare la propria critica sulla sottovalutazione dell’impatto della cessazione del matrimonio e della sua conversione in unione civile sulle credenze religiose e personali delle ricorrenti e sul godimento della propria vita personale e familiare alla luce dell’innegabile valore simbolico dell’istituzione giuridica e sociale del matrimonio.

di Silvia Falcetta*

Nella sentenza Hämäläinen c. Finlandia, del 16 luglio scorso la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo ha negato che la conversione forzata del matrimonio in una partnership civile, a seguito del mutamento di identità di genere di uno dei due coniugi e a fronte di un regime di diritti sostanzialmente comparabile, possa determinare una violazione della Convenzione.
Ms. Hämäläinen alla nascita era stata classificata di sesso maschile e, pur sentendosi donna, aveva deciso di sopportare lo status quo (§10). Nel 1996 ha contratto regolarmente matrimonio e nel 2002 la coppia ha avuto una figlia.
A causa dell’acuirsi del proprio malessere e a seguito di consulti con medici e specialisti (§11) la ricorrente ha, infine, deciso di intraprendere le operazioni necessarie per una riassegnazione di genere.
La legge finlandese non prevede la possibilità di matrimonio tra persone dello stesso sesso; in base al Finnish Act on Confirmation of the Gender of a Transsexual Act, laddove la persona transgenere sia coniugata, ai fini del pieno riconoscimento giuridico della nuova identità di genere (§14), vi sono due opzioni: in caso di consenso del coniuge al mantenimento della relazione, il matrimonio è automaticamente convertito in un’unione civile e la parte transgenere è pienamente confermata nella sua nuova identità; in caso di diniego del coniuge, il soggetto transgenere può comunque ottenere il pieno riconoscimento giuridico della mutata identità di genere avviando una procedura di divorzio.
Nel caso di specie, la moglie ha più volte ribadito la volontà di stare vicino al coniuge ed entrambi hanno manifestato chiaramente di non voler assolutamente interrompere il vincolo matrimoniale, né commutandolo in partnership né intraprendendo la soluzione del di divorzio (§15).
Avendo esaurito le vie di ricorso interne, senza successo, Ms Hämäläinen ha presentato ricorso presso la Corte Europea dei dirtti dell’Uomo, lamentando una violazione degli artt.8, 12 e 14 della Convenzione. Il 13 novembre 2012 la Quarta sezione della Corte ha respinto, all’unanimità, il ricorso. Di conseguenza Ms Hämäläinen ha chiesto che il caso venisse riferito alla Grande Camera, sperando in un rovesciamento del giudizio. (more…)

Corte europea dei diritti dell’uomo e cambiamento di sesso: il caso Hämäläinen c. Finlandia

General view of the European Court of Human Rights building in StrasbourgAd appena cinque settimane dalla sentenza n.170 dell’11 giugno 2014 della Corte costituzionale italiana sul cd “divorzio imposto”, la Grande Camera della Corte di Strasburgo decide l’analogo caso finlandese, Hämäläinen c. Finlandia, confermando la decisione del novembre 2012, appellata dalle ricorrenti. Il prof. Pustorino ripercorre la decisione traendo spunto per una critica alle modalità di utilizzo del “consenso europeo” , più volte richiamato nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo, inteso quale parametro di legittimità della legislazione nazionale rispetto alla Convenzione europea.

di Pietro Pustorino *

1. Con sentenza 16 luglio 2014 (ricorso n. 37359/09) la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo ha escluso la violazione, da parte della Finlandia, della Convenzione europea, con riferimento all’obbligo previsto dalla legislazione finlandese di convertire il matrimonio fra persone di sesso diverso in unione civile registrata fra persone dello stesso sesso, quale condizione per il riconoscimento nell’ordinamento nazionale della nuova identità sessuale acquisita da uno dei membri della coppia.

2. Il ricorrente, cittadino finlandese, aveva contratto matrimonio nel 1996 e nel 2002 la coppia aveva avuto una figlia. Nel 2009 il Sig. Hämäläinen si era sottoposto a un intervento chirurgico per cambiamento del sesso. Tuttavia, la nuova identità di genere femminile non era stata riconosciuta dalle autorità finlandesi, con l’effetto che non era possibile per il ricorrente ottenere i documenti attestanti il mutamento di sesso, ciò in quanto il diritto finlandese, in queste circostanze, pone gli individui di fronte a una difficile alternativa: convertire, con il consenso dell’altro coniuge, il matrimonio in unione civile registrata, oppure ottenere il divorzio. La coppia decise di non utilizzare alcuna di queste soluzioni, in quanto la rottura del matrimonio, elemento comune a entrambe queste possibilità, contravveniva con le proprie convinzioni religiose. Esauriti i ricorsi interni, ad Hämäläinen non restava che rivolgersi alla Corte di Strasburgo.

3. Una prima decisione della Corte europea, del 13 novembre 2012, escludeva la violazione sia dell’art. 8, sul diritto alla vita privata e familiare, considerato autonomamente o in connessione con l’art. 14 sul divieto di discriminazione, sia dell’art. 12, sul diritto al matrimonio. In sintesi, il ragionamento di questa prima pronuncia risiedeva nel fatto che la legislazione finlandese assicura un corretto bilanciamento fra il diritto dell’individuo a ottenere una nuova identità sessuale, diritto inquadrabile nell’art. 8 della Convenzione, e il diritto dello Stato di preservare l’istituto tradizionale del matrimonio fra persone di sesso diverso. (more…)

Superiore interesse del fanciullo, vita familiare o diritto all’identità personale per il figlio nato da una gestazione per altri all’estero? L’arte del compromesso a Strasburgo

imageCon le sentenze gemelle del 26 giugno 2014, Affaire Labasse c. Francia e Mennesson c. Francia, la Corte di Strasburgo affronta il tema della gestazione per altri (o surrogazione di maternità). Nell’esporre le ragioni addotte dalla Corte europea dei diritti umani nel condannare la Francia, l’Autore sottolinea come nella pronuncia si evidenzi l’arte dei giudici nel bilanciamento di interessi ritenuti, a priori, contrapposti. Nel caso Labasse, in particolare, i coniugi Labasse lamentavano, insieme alla piccola Juliette, cittadina degli USA e figlia della coppia (almeno per il diritto statunitense) nata tramite surrogazione, la violazione del loro diritto alla vita familiare, protetto dall’articolo 8 Cedu, essendo stata negata dalla Francia la trascrizione del certificato americano con cui i coniugi erano stati riconosciuti genitori della piccola Juliette. La loro figlia si ritrovava difatti in Francia in una situazione di evidente incertezza giuridica, che la privava della stessa cittadinanza francese e costringeva i genitori ad esibire l’atto di stato civile estero ogni volta che ciò si rendeva necessario, con il rischio di vedere negato l’effettivo godimento del diritto alla loro vita familiare.

Thanks to the judgments, delivered on 26 June 2014, Labasse v. France and Mennesson v. France, the European Court of Human Rights (ECtHR) had to deal with the issue of surrogacy and its consequences. In the following comment, the Author analyses the ECtHR’s reasoning and underlines the ability of the Judges to balance all the interests at stake, that too often are considered a priori in opposition. In particular, in the Labasse case Mr and Mrs Labasse, together with their surrogate-born daughter (at least for the US law), alleged the violation of their right to respect for family life, granted by article 8 of the Convention, because of the refusal of the French authorities to register in France the US act through which they were legally recognised as parents of Juliette. Since the arrival in France, Juliette had been living in a uncertain legal situation. Indeed, she was not granted French nationality and Mr and Mrs Labasse were obliged to show the US act whenever needed with the consequence that the enjoyment of their right to family life could be seriously hampered.

di Carmelo Danisi *

1. La maternità surrogata e le vicende interne

A causa di problemi di infertilità della signora Labasse e dell’impossibilità di ricorrere alla surrogazione in Francia, i coniugi Labasse decidevano di tentare la “gestazione per altri”1 negli Stati Uniti dove, sulla base della normativa in vigore, siglavano un contratto con l’International Fertility Center for Surrogacy e con la madre surrogata2. Conclusa la gestazione con successo nel 2001, nasceva Juliette nello Stato del Minnesota. Si avviava così quel procedimento che ha portato alla rinuncia da parte della madre surrogata di tutti i suoi diritti a favore del padre biologico, il signor Labasse. Contemporaneamente, il primo novembre 2001, le autorità del Minnesota rilasciavano un certificato di nascita che indentificava nei coniugi Labasse il padre e la madre di Juliette. (more…)

Quando la Corte costituzionale smarrisce la funzione di giudice dei diritti: la sentenza n. 170 del 2014 sul c.d. “divorzio imposto”

foto cdi Giuditta Brunelli *

1. Una pronuncia contraddittoria – 2. Come tutelare effettivamente i diritti costituzionali dei soggetti coinvolti – 3. Una motivazione deludente – 4. Contro la frammentazione delle tipologie familiari​

1.​ Ciò che colpisce nella sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2014, sul c.d. “divorzio imposto”, è il contrasto tra il dispositivo di accoglimento (sia pur additivo di principio) e una motivazione che nulla innova rispetto alle ambiguità della precedente pronuncia n. 138 del 2010, confermandone i principali passaggi argomentativi, peraltro riproposti con tono più sbrigativo, meno approfondito e decisamente conservatore. Su questi aspetti tornerò tra breve. Ma il primo punto su cui vorrei soffermarmi è proprio quello della necessità di risolvere questa contraddizione tra parte motiva e parte decisoria della sentenza, dalla quale potrebbe derivare una situazione di pericolosa indeterminatezza per la tutela dei diritti dei soggetti coinvolti.

2.​ Siamo di fronte, come dicevo, ad un dispositivo di accoglimento, che non può non determinare una modificazione dell’ordinamento. Certo, si tratta di un’additiva di principio, che – in quanto tale – non formula una regola immediatamente applicabile (plurime essendo le soluzioni normative ipotizzabili, e dunque affidate alla discrezionalità del legislatore), ma, appunto, un principio, che vincola il legislatore nel compito di dettare la disciplina necessaria e affida «ai giudici comuni, caso per caso, (more…)

A prima lettura (la sent. 170/2014 sul divorzio imposto)

imageResistenza del paradigma eterosessuale del matrimonio e creatività della Corte, che inventa un istituto interamente nuovo (la “convivenza registrata”) perimetrando strettamente la discrezionalità del legislatore e applicando una condizione risolutiva al matrimonio del transessuale.

di Barbara Pezzini*

 

La sentenza 170 del 2014 ci offrirà ampia materia di riflessione e discussione: torneremo certamente a interrogarci approfonditamente sui rapporti con il precedente specifico della 138/2010 e su quelli, forse meno evidenti ma altrettanto significativi, con la quasi contemporanea sentenza 162/2014 sulla fecondazione eterologa; dovremo approfondire gli elementi di novità di una dichiarazione di incostituzionalità attraverso una sentenza additiva che comporta la creazione giurisprudenziale di un istituto completamente (la convivenza registrata), rimettendo al legislatore di individuare i confini ed i contenuti di tale istituto (che è più di un principio e di un indirizzo di legislazione futura, ma certo non è una regola auto-applicativa); valuteremo anche in che termini la pronuncia rappresenti un seguito specifico di quel “monito” apertamente rivolto al parlamento dalla Relazione del Presidente Franco Gallo nella riunione straordinaria della Corte costituzionale del 12 aprile 2013, appositamente convocata alla presenza del Presidente della repubblica, dei Presidenti delle camere e del Governo proprio per rappresentare “alcuni problemi istituzionali e ordinamentali” e per sottolineare che le esortazioni della Corte al legislatore “non equivalgono al mero auspicio ad un mutamento legislativo, ma costituiscono l’affermazione – resa nell’esercizio tipico delle funzioni della Corte – che, in base alla Costituzione, il legislatore è tenuto ad intervenire in materia” (richiamando espressamente la sentenza n. 138 del 2010, il presidente Gallo aveva ricordato come essa avesse “affidato al Parlamento la regolamentazione della materia nei modi e nei limiti più opportuni”, aggiungendo anche che, quando già era accaduto che il Parlamento non avesse dato séguito ad analoghi inviti, la Corte si era vista costretta a dichiarare, quando fosse stato possibile, l’illegittimità costituzionale delle norme non emendate).

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La Corte costituzionale si pronuncia sul caso del divorzio “imposto”: luci e ombre

imagesCon la sentenza dell’11 giugno 2014, n. 170, la Corte costituzionale ha stabilito che il divorzio “imposto” alla coppia di coniugi, di cui uno abbia ottenuto la rettificazione dell’attribuzione di sesso, è costituzionalmente illegittimo. Tuttavia, spetta al legislatore fornire all’unione una disciplina giuridica, che per ora ancora non esiste. La nota evidenzia aspetti positivi e critici della pronuncia, collocandola all’interno di un vivace dibattito accademico intrapreso in Italia negli ultimi anni.

With the judgment No. 170 of 11 June 2014, the Italian Constitutional Court stated that the divorce, “imposed” to a couple of spouses one of which has changed sex, is unconstitutional. However, it is upon the legislature to create an alternative legal regime for the couple, a regime that thus far does not exist. The following note examines the positive and critical aspects of this ruling, which is part of a productive debate held in Italy in the recent years.

di Matteo M. Winkler*

1. A leggere le motivazioni della sentenza della Corte costituzionale dell’11 giugno 2014, n. 170, si possono avere due reazioni opposte ma ugualmente legittime.
Da un lato, è difficile nascondere un sentimento di immensa gratitudine nei confronti dei colleghi di Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford per la magistrale difesa in giudizio nell’intero procedimento, a partire dall’impugnazione dell’atto di trascrizione del divorzio “imposto” effettuato dall’ufficio dello stato civile fino alla Consulta, passando per la Corte di Cassazione. Lo scopo sperato è stato evidentemente raggiunto: la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli art. 2 e 4 della Legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione dell’attribuzione di sesso), (more…)

Ancora sulla controversa rilevanza penale della surrogazione all’estero. Il codice penale tra tutela della stirpe e modernità

2012-10-24 08.19.56Nella controversa nozione di identità dell’individuo tra status e contratto, anche il diritto penale nazionale è legato a norme severe ed antiche; la sentenza del Gup del Tribunale di Milano dell’8 aprile 2014 si muove nel solco di quell’indirizzo giurisprudenziale che riconosce la liceità, secondo la lex loci extranazionale (nella specie indiana), della fecondazione assistita eterologa e della certificazione anagrafica che indica la discendenza del nuovo nato dalla madre surrogata, ai fini della insussistenza del delitto di alterazione di stato civile. Sebbene gli effetti costitutivi dello status del nuovo nato debbano essere riferiti all’atto anagrafico estero, tuttavia il fatto conserva crismi di illiceità di rilievo penale, e secondo la pronuncia va sussunto nel delitto di falsa attestazione a pubblico ufficiale, resa con la richiesta in Italia di trascrizione anagrafica, dagli effetti meramente dichiarativi. Il divieto di fecondazione eterologa, posto dalla L. 40 del 2004, ha accentuato l’inadeguatezza dei datati presidi penali, riferiti alle nozioni giuridiche di stirpe e di discendenza naturalistica, intese quali beni sovrindividuali, di fronte alla moderna esigenza di riconoscimento della genitorialità sociale, di tutela dei diritti personali e di disciplina dei “contratti sullo status”.

di Domenico Pasquariello*

In attesa di conoscere le motivazioni della pronuncia della Corte Costituzionale sul divieto di fecondazione eterologa posta dalla L. 40 del 2004, torniamo ancora sull’ultima delle sentenze penali che sono intervenute sulla surrogazione di maternità all’estero e delitto di alterazione di stato (567 cp).
Il caso
La vicenda è nota, e ricalca il copione di espatrio procreativo che numerose (sono stimate in oltre 1.500) coppie italiane, etero ed omogenitoriali, si sono determinate a seguire dopo il niet della legge 40 alla fecondazione assistita eterologa: due coniugi lombardi hanno contratto all’estero un accordo per la surrogazione di maternità, la nascita è stata registrata localmente, secondo la normativa straniera, con la sola indicazione dei genitori italiani, e la richiesta all’autorità consolare italiana, e per il tramite di questa all’ufficiale di stato civile del comune di residenza, di annotazione anagrafica è stata poi incriminata in Italia come delitto di alterazione di stato.
Si era trattato di una surrogazione cosiddetta totale; l’ovocita, fecondato in vitro con lo sperma del genitore italiano, era stato donato da una donna straniera, poi impiantato nell’utero di un’altra terza donna, che aveva condotto la gestazione e partorito. (more…)

Nasce GenIUS, la rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere

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Nasce oggi la prima Rivista italiana di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere.

Diretta da Marco Balboni, Marco Gattuso e Barbara Pezzini e con la direzione scientifica di Daniel Borillo, Gilda Ferrando, Stefano Rodotà e Robert Wintemute, la Rivista semestrale ambisce ad essere punto di riferimento nella ricerca giuridica sui temi dell’evoluzione del diritto di famiglia, delle questioni di diritto costituzionale, civile, penale, di diritto internazionale pubblico e privato, antidiscriminatorio, del lavoro e dell’Unione europea in materia di orientamento sessuale ed identità di genere, con occhio attento ai mutamenti in corso nel panorama nazionale ed internazionale.
Il suo primo numero é dedicato alla questione del cd. “divorzio imposto” attualmente pendente avanti alla Corte costituzionale.

GenIUS é integralmente scaricabile gratuitamente.

di Barbara Pezzini*

L’esperienza quotidiana, in Italia come nel panorama internazionale e sovranazionale, ci mostra il moltiplicarsi di casi che -sul piano degli istituti del diritto di famiglia, come su quello della tutela penale, del diritto del lavoro o ancora delle tutele sociali- sfidano il paradigma eterosessuale del diritto e la costruzione rigidamente dicotomica del dualismo sessuale, imponendo il ripensamento dei nessi che il diritto costruisce tra l’orientamento sessuale e l’identità di genere, da un lato, ed i propri istituti, dall’altro. La distanza e la radicalizzazione delle posizioni nel dibattito, e le connesse difficoltà del dialogo che emergono anche tra i giuristi, dipendono specificamente dal carattere paradigmatico dell’eterosessualità e del dualismo, che delimita un orizzonte di senso inamovibile.

Nel paradigma si è cristallizzata una visione globale (e globalmente condivisa) del mondo, e più specificatamente, del mondo in cui opera e su cui indaga la comunità di studiosi di una determinata disciplina; il paradigma costituisce il campo di indagine e delimita la logica e la prassi della ricerca (che si svolge entro i confini della logica paradigmatica stessa, cui àncora tanto il suo oggetto di studio, quanto la tecnica per affrontarlo); il paradigma è più forte di una presupposizione (che, dando un fondamento tradizionale, originalistico o naturale alla connessione tra gli istituti giuridici e l’eterosessualità e il dualismo, si limita ad eludere la necessità di fornirne una vera dimostrazione). Proprio per questa sua funzione, ogni messa in discussione del paradigma comporta la ridefinizione del campo di indagine, della metodologia e dei concetti fondamentali impiegati nella ricerca.

La rottura -o almeno l’incrinatura- del paradigma eterosessuale e del dualismo si riflettono oggi sulle categorie ed i concetti utilizzati dall’interpretazione giuridica, che subiscono la sfida di un indispensabile aggiornamento: diventa, infatti, necessario esplicitare le argomentazioni e le giustificazioni che sorreggono quelle “regole” (ad esempio, la configurazione giuridica dell’istituto matrimoniale riservata alle coppie di persone dello stesso sesso; ovvero la corrispondenza tra nome e sesso anagrafico) che si erano, sin qui, considerate un postulato. (more…)

Il Tribunal Supremo a proposito di status familiari e maternità di sostituzione

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courtesy of Luca Panzini www.somefamilies.net

Il Tribunal supremo di Madrid con pronuncia del 6 febbraio 2014, n. 835/2013 ha ritenuto confliggente con l’ordine pubblico internazionale l’iscrizione nel Registro dello stato civile spagnolo del certificato di nascita californiano rilasciato a due uomini legati da una relazione amorosa in seguito ad una gestazione di sostituzione. L’attestazione della filiazione era avvenuta nel rispetto della legislazione californiana che ammette l’accordo di maternità di sostituzione. Il commento di Pina Palmeri, ordinario di diritto privato presso l’Universitá di Palermo, nel ripercorrere l’articolato iter argomentativo seguito dai giudici, sottolinea come la scelta di valutare la liceità dell’atto (cioè l’antecedente fattuale), piuttosto che la sostenibilità, nel caso di specie, del risultato che il riconoscimento del provvedimento straniero determina, conduce ad un esito non compatibile con l’insieme dei principi fondamentali in materia di filiazione. La dignità, posta dal Tribunal supremo a fondamento della propria decisione, non va considerata in via astratta ma deve essere contestualizzata nelle relazioni in cui i valori essenziali di una comunità sociale – e tra questi innanzitutto la stessa dignità – emergono e richiedono riconoscimento e tutela.

On February 6th 2014, the Tribunal Supremo of Madrid (case n.835/2013) refused the application concerning the registration in the Spanish registry of a Californian Birth Certificate of two twins born through surrogacy, because it was considered in contrast to the international public order. According to the Californian Law, the certificate stated that two men in a relationship acquired the parenthood of the two babies in force of the attached surrogacy agreement and mother’s declaration to renounce her rights to the child. Recalling the complicated reasoning followed by judges, Pina Palmeri, professor of private law at the University of Palermo, underlines in this paper how the choice to evaluate the lawfulness of the certificate, instead of the sustainability of its effects, leads to an incompatible result with the set of the fundamental principles concerning filiation in Spain. In fact, the Tribunal Supremo based its decision on dignity, which should not be considered in an abstract way, but it has to be contextualized in the relationship in which essential values of a social community – and among these, first of all, dignity itself – emerge and require recognition and protection.

 di Giuseppa Palmeri*

1. Il caso

Nella sentenza che si annota la Corte suprema di Madrid, in adunanza plenaria, ha affrontato la questione dell’ammissibilità della trascrizione nel Registro civile della filiazione di due bambini, nati in seguito a gestazione di sostituzione in un paese straniero ove questa pratica è ammessa (nella specie la California), a favore dei genitori sociali, in particolare due uomini legati da una relazione amorosa[1].

Il caso trae origine dall’impugnazione ad opera del Procuratore della Repubblica della determinazione adottata dalla Direzione generale dei registri e del notariato di iscrivere nel registro civile spagnolo consolare la filiazione a favore dei padri intenzionali, filiazione attestata dalle autorità della California (more…)

Affido dei minori a coppie gay e lesbiche: le recenti evoluzioni della giurisprudenza italiana

unnamedIn seguito alla nota sentenza della Corte di Cassazione n. 601/2013, che ha riconosciuto che le coppie gay e lesbiche hanno la possibilità di allevare minori in quanto non vi è alcuna evidenza scientifica che l’identità di genere dei due genitori comporti un qualche condizionamento per l’equilibrato sviluppo del minore, l’Autrice rammenta come la giurisprudenza italiana abbia subito un’ulteriore evoluzione con la recente decisione del Tribunale dei minori dell’Emilia Romagna del 31 ottobre 2013  che ha dato in affido temporaneo una bambina di tre anni, con una difficile situazione familiare, ad una coppia di due uomini che la piccola già conosceva e frequentava (orientamento successivamente confermato anche dal Tribunale per i minorenni di Palermo, con il decreto del 4 dicembre 2013). Tali nuovi orientamenti giurisprudenziali sono in linea con l’ampio concetto di legame familiare, richiamato  dalla Carta di Nizza, che impedisce le discriminazioni fondate sul sesso e sull’orientamento sessuale e con l’evoluzione della nozione di “famiglia” ai sensi della Convenzione europea dei diritti umani. Tale evoluzione del diritto europeo non può essere ignorata dal nostro Paese poiché quando si tratta di scelte relative all’affidamento dei minori si deve tener conto della capacità di dare cura e amore degli affidatari e non del loro orientamento sessuale.

di Ida Grimaldi*

Con decreto del 31 0ttobre del 2013 il Tribunale dei Minori di Bologna ha dato in affidamento temporaneo una bambina di tre anni a una coppia omosessuale. Il caso, da taluni ritenuto clamoroso, ha suscitato scalpore, dando il via a non poche polemiche in relazione, più in generale, alla natura, alla tradizione, alla procreazione, e, più in particolare, alla tutela del benessere della minore.

E’ bene tuttavia, segnatamente per quanto attiene all’ultimo aspetto, calarsi, da un lato, nel caso concreto della minore e, dall’altro, avere cognizione non solo della normativa attuata nella situazione specifica ma anche e, soprattutto, di quali siano stati gli orientamenti e le motivazioni dei giudici nel prendere quella decisione.

La peculiarità del caso concreto rende infatti opportuno ricostruire il quadro normativo di riferimento, al fine di individuare l’esatto significato del termine “famiglia”. (more…)

Autorecensioni/Fabrizio Mastromartino: Il matrimonio conteso. Le unioni omosessuali davanti ai giudici delle leggi

_CopertinaCon un testo appena uscito a fine 2013, la dottrina italiana torna ad affrontare la questione del matrimonio e la sentenza della Corte costituzionale n. 138 del 2010. Il bel saggio di Fabrizio Mastromartino ha però il vantaggio di potersi avvalere, e di descrivere e commentare con inusuale approfondimento ed ingegno, due fra le decisioni più interessanti ed attese degli ultimi anni: quella della Corte costituzionale spagnola (che nel novembre 2012 ha confermato la famosa ley 15/2005) e quella della Corte Suprema degli U.S.A. (che nel giugno 2013 ha dichiarato l’incostituzionalità del D.O.M.A.). Dal confronto fra le strutture motivazionali delle tre decisioni l’Autore conclude come a fondamento della decisione italiana non paiano emergere «cogenti motivi di ordine tecnico-giuridico, ma solo opinabili ragioni di carattere ideologico». La tradizione giuridica italiana non si differenzia in nulla dal resto del mondo occidentale in quanto a tutela dei diritti umani fondamentali e «l’art. 29 della Costituzione italiana ben si presta ad una definizione gender-neutral volta a meglio comprendere le trasformazioni sociali e culturali che in anni recenti hanno interessato il concetto di famiglia e l’istituto giuridico del matrimonio». Le corti dialogano fra loro e si influenzano e chissà che anche la Corte costituzionale italiana non finisca con l’allinearsi, se le sarà data occasione, ai principi enunciati dalle altre alte Corti. 

di Fabrizio Mastromartino*

 «Si presume […] che la legge non debba fare alcuna parzialità fra le persone, ma debba anzi trattarle tutte allo stesso modo, salvo quando una disparità di trattamento s’imponga per ragioni concrete di giustizia o di opportunità politica». John Stuart Mill affermava questa massima, che racchiude il significato della dimensione formale dell’eguaglianza, in un celeberrimo pamphlet (The subjection of women), riferimento ineludibile per la ribalta che la questione femminile avrebbe progressivamente conquistato nei decenni successivi. Brillantemente argomentato, in vibrante polemica con la tradizione, lo scritto di Mill, apparso nel 1866, ha rappresentato un’insuperata denuncia della disparità (giuridica) tra i sessi, al suo tempo istituzionalmente sanzionata dalla disciplina legale del matrimonio. (more…)

Autorecensioni/Roberta Dameno: Percorsi dell’identità. I diritti fondamentali delle persone transgenere. Una riflessione socio-giuridica

copertina

La prima cosa che si osserva nelle persone che incontriamo è l’appartenenza ad un sesso o all’altro: le categorie del maschile e del femminile definiscono e danno significato alle nostre relazioni sociali, ma l’identità è un processo e non un elemento definito una volta per tutte. Prendendo le mosse da un’approfondita analisi sociologica e filosofica della nozione di genere e delle discriminazioni cui sono sottoposte ogni giorno le persone transgenere nel nostro paese, Roberta Dameno, ricercatrice di sociologia del diritto presso l’Università di Milano Bicocca, indaga l’evoluzione della nostra giurisprudenza anche alla luce dell’importante influenza esercitata dalla Corte europea dei diritti umani.

di Roberta Dameno*

Il tema dell’identità personale è senza dubbio un tema della modernità. Infatti è solo all’interno delle società contemporanee che le persone rivestono molti ruoli sociali anche molto differenti tra loro. Inoltre gli stessi ruoli sociali possono essere giocati in modo più libero, essi, infatti non sono più così strettamente codificati e rigidamente determinati in modo fisso e immutabile, ciò consente alle persone una continua autocostruzione e autodefinizione della propria personalità come un’identità unica e singolare.

È un dato incontestabile che un elemento importante e primario per la definizione della propria identità è la propria condizione sessuale, infatti la prima cosa che si osserva nelle persone che incontriamo per la prima volta è appunto la sua appartenenza a un sesso piuttosto che all’altro. Le categorie del maschile e del femminile definiscono e danno significato alle nostre relazioni sociali. Ma l’identità è un processo e non un elemento definito una volta per tutte. Il tempo e lo spazio sono variabili determinanti nel processo di costruzione dell’identità. Inoltre, anche gli individui si modificano: si cresce e si invecchia, il corpo muta e con il mutare del proprio corpo muta conseguentemente anche la consapevolezza che ciascuno di noi ha di se stesso. (more…)

Trascritto per la prima volta in Italia un matrimonio tra persone dello stesso sesso

gay-marriage-nyPer la prima volta in Italia, un Tribunale ammette la trascrizione di un matrimonio contratto all’estero fra due persone dello stesso sesso.

(Marco Gattuso) Con decreto del 3 aprile 2014, il tribunale di Grosseto ha accolto il ricorso di due italiani che si erano sposati a New York, ordinando la trascrizione del loro matrimonio: si tratta di una novità assoluta nel panorama della giurisprudenza del nostro Paese.

In seguito alla celebrazione del proprio matrimonio a New York, due cittadini italiani ne avevano chiesto la trascrizione all’ufficiale dello stato civile di Grosseto, il quale aveva rigettato l’istanza rilevando che il matrimonio tra due uomini non è consentito nel nostro paese e che si deve dare applicazione nella specie alla legge nazionale dei nubendi; secondo  il pubblico ufficiale, inoltre, il matrimonio sarebbe stato comunque contrario all’ordine pubblico.

Presentato ricorso a norma dell’art. 96 del d.p.r. n. 396 del 2000, il tribunale di Grosseto osserva come la Corte di cassazione con la nota sentenza n. 4184 del 2012 abbia già affermato che il matrimonio contratto tra due persone dello stesso sesso non può ritenersi “inesistente” per l’ordinamento italiano, atteso che, come noto, la Corte di Strasburgo nella sentenza Schalk e Kopf c. Austria del 24 giugno 2010 (more…)