Le coppie gay e lesbiche in Senato: relazioni alla udienza conoscitiva avanti alla Commissione giustizia

senatoPubblichiamo la versione definitiva ed integrale (contenente anche le relazioni Brunelli, Lingiardi, Servetti e Velletti) delle relazioni alla udienza conoscitiva avanti alla Commissione giustizia tenutasi nel mese di gennaio 2015 sulla Proposta di legge Cirinnà

SCARICA TUTTE LE RELAZIONI UDIENZA CONOSCITIVA Commissione giustizia

Dott. Maurizio D’Errico – Presidente Consiglio Nazionale del Notariato
Prof. Avv. Maria Elisa D’Amico – Prof. Ordinario Diritto Costituzionale Università statale di Milano
Prof. Massimo Gandolfini – Presidente nazionale Associazione “VITA E’”
Avv. Gianfranco Amato – Presidente Associazione “Giuristi per la vita”
Prof. Maria Malagoli Togliatti – Prof. Ordinario Facoltà Medicina e Psicologia – Università Sapienza Roma
Prof. Ferruccio Tommaseo – Prof. Ordinario diritto processuale civile Università di Verona
Dott.ssa Maria Gabriella Luccioli – Presidente prima sezione Corte di cassazione
Prof.ssa Barbara Pezzini – Ordinaria di diritto costituzionale, università di Bergamo
Avv. Belletti e Avv. Pillon – Forum delle associazioni familiari
Dott. Giacinto Bisogni – Magistrato, prima sezione civile Corte di cassazione
Prof. Cigoli – Ordinario Psicologia clinica e Prof.ssa Scabini – Prof. Ordinario Psicologia sociale
Avv. Giancarlo Cerrelli – Vice presidente nazionale Unione giuristi cattolici
Dott. Marco Gattuso – Magistrato, seconda sezione civile tribunale di Bologna
Prof.ssa Giuditta Brunelli – Prof. ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico – Università di Ferrara
Prof. Vittorio Lingiardi – Prof. ordinario Facoltà Medicina e Psicologia Sapienza
Dott.ssa Gloria Servetti – Magistrato, tribunale di Milano
Dott.ssa Monica Velletti – Magistrato, prima sezione civile tribunale di Roma

La Corte Costituzionale austriaca sancisce l’ammissibilità dell’adozione congiunta da parte di coppie registrate dello stesso sesso

imageCon la sentenza dell’11 dicembre 2014, in commento, la Corte Costituzionale austriaca ha ritenuto l’illegittimità della norma che permetteva l’adozione congiunta soltanto ai coniugi (necessariamente di sesso diverso, secondo la legge austriaca), escludendo i partner registrati dello stesso sesso. Per la Corte tale disciplina configura una discriminazione basata sull’orientamento sessuale, poiché sembra indicare una idoneità a priori della coppia eterosessuale all’adozione, dandone invece per presupposta la mancanza per la coppia dello stesso sesso. Il divieto assoluto precluderebbe, infatti, la possibilità stessa di valutazione del caso concreto da parte del giudice, mentre é invece difficile, se non impossibile, secondo i giudici, sostenere che l’adozione congiunta corrisponda all’interesse del bambino solo se attuata da una coppia eterosessuale.

di Francesca Brunetta d’Usseaux*

La Corte Costituzionale austriaca, con decisione in data 11 dicembre 2014, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la disciplina sull’adozione, per la parte in cui non permette alle coppie registrate dello stesso sesso di adottare congiuntamente un bambino, per contrasto sia con il principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione stessa, sia con gli articoli 8 e 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
Il ricorso era stato presentato da due donne che vivevano insieme dal 1998, le quali avevano poi concluso nel 2011 un’unione registrata, possibilità prevista in Austria dal 2009 (Eingetragene Partnerschaft-Gesetz EPG BGBl I Nr 135/2009 IdF BGBl I Nr 179/2013). Nel marzo del 2012 era poi nata una bambina, concepita con inseminazione artificiale effettuata in Germania.
La minore, dal momento della nascita, ha vissuto con le due donne, l’una sua madre biologica, l’altra compagna registrata di quest’ultima, curata ed amata da entrambe. Nel gennaio del 2014 la partner registrata ha adottato la bambina. Al rapporto di genitorialità (more…)

Cassazione francese: il divieto di matrimonio tra persone dello stesso sesso è contrario all’ordine pubblico

800px-La_Cour_de_Cassation_et_la_ConciergerieCon decisione del 28 gennaio 2015 n. 19 la Corte di cassazione francese ha stabilito che il divieto di matrimonio tra persone dello stesso sesso è contrario all’ordine pubblico internazionale. Nell’ipotesi oggetto della decisione, un cittadino francese ed un cittadino  marocchino, entrambi residenti in Francia avevano chiesto autorizzazione al matrimonio nonostante la legge del Marocco – richiamata dalla Convenzione franco-marocchina del 10 agosto 1981 che rinvia alla legge nazionale dei nubendi – vieti il matrimonio tra persone dello stesso sesso.

La Cour de cassation nega tuttavia che nel caso di specie la Convenzione internazionale possa prevalere sul diritto interno, che come noto dal maggio 2013 consente il matrimonio same-sex,  in quanto il principio di libertà matrimoniale configura adesso principio di ordine pubblico internazionale.

È l’ulteriore riprova del carattere mobile dei principi di ordine pubblico internazionale (diretti, come noto, ad evitare che entrino nell’ordinamento giuridico soluzioni normative estere incompatibili con i principi generali dell’ordinamento funzionali alla protezione dei diritti fondamentali). L’ordine pubblico internazionale – identificato «con i principi fondamentali che caratterizzano l’ordinamento in un determinato momento storico (more…)

Gestazione per altri, la Corte di Strasburgo condanna l’Italia

mediumCon una decisione del 27 gennaio 2015, Paradiso e Campanelli c. Italia, la Corte europea dei diritti umani ha condannato l’Italia per la violazione dell’articolo 8 della Convenzione in materia di protezione della «vita privata» e della «vita familiare».

Il caso si riferisce ad una coppia di coniugi di sesso diverso che avevano avuto un bambino in Russia mediante Gestazione per altri (GPA, Gestation pour autrui, nel linguaggio tecnico della Corte europea dei diritti umani [1]). In seguito a segnalazione da parte del Consolato di Mosca, il Tribunale per i minorenni di Campobasso, verificata l’assenza di qualsiasi rapporto biologico fra i due genitori ed il bambino (dunque mediante esame del DNA si era appurata l’assenza di legame genetico anche con il padre), ne aveva dichiarato lo stato di abbandono e l’adottabilità, dando il bambino in adozione a terzi.

La Corte europea rileva come nella specie sia stata violata la relazione familiare de facto tra i due genitori intenzionali ed il bambino (more…)

Confermata in appello la prima condanna per discriminazione in ragione dell’orientamento sessuale

foto TAORMINACon sentenza dell’11 dicembre 2014, resa nota oggi, la Corte d’appello di Brescia ha confermato la condanna di un noto avvocato al pagamento in favore dell’Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI Rete Lenford della somma di € 10.000,00 ed alla pubblicazione di un estratto del provvedimento  sul quotidiano “Il Corriere della Sera”, in ragione di dichiarazioni rese dal noto professionista nel corso di un’intervista durante il programma radiofonico “La Zanzara”, con le quali aveva reiteratamente affermato di non voler assumere nel proprio studio avvocati, altri collaboratori e/o lavoratori omossessuali (vedi qui l’ordinanza del 6 agosto 2014 del Tribunale di Bergamo, con una  breve nota di Marco Gattuso e l’esaustivo commento di Francesco Rizzi Tre lezioni dal caso Taormina: il ruolo della società civile come strumento di empowerment dei soggetti discriminati in ARTICOLO29, 2014.

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La Cassazione sulla condotta omofoba della Pubblica Amministrazione

patenteLa Corte di cassazione, terza sezione civile, con sentenza del 22 gennaio 2015, n.1126 (Pres. Segreto , est. Travaglino) ha cassato la sentenza della Corte d’appello di Catania che aveva ridotto da 100.000 a 20.000 euro il risarcimento del danno dovuto ad un giovane cui era stata sospesa la patente a causa del suo orientamento sessuale.
Nel maggio 2001 il ragazzo in sede di visita militare aveva detto in tutta tranquillità ai medici d’essere gay e si era ritrovato coinvolto in una kafkiana vicenda, davvero incredibile, che aveva condotto addirittura a visite mediche ed alla sospensione della sua patente di guida.
Nella motivazione la Suprema Corte osserva come risulti leso «il diritto costituzionalmente tutelato alla libera espressione della propria identità sessuale», protetto dall’art. 2 Cost., rammentando altresì che «il diritto al proprio orientamento sessuale, cristallizzato nelle sue tre componenti della condotta, dell’inclinazione e della comunicazione (cd. coming out) è oggetto di specifica e indiscussa tutela da parte della stessa Corte europea dei diritti dell’uomo fin dalla sentenza Dudgeon/Regno unito del 1981».
Molto netta la presa di posizione dei giudici di legittimità, per i quali nonostante «il malaccorto tentativo» della Corte d’appello di Catania «di edulcorare la gravità (more…)

Alcune considerazioni sulla decisione della Corte Suprema di pronunciarsi nuovamente sul matrimonio tra persone dello stesso sesso

us-constitution di Angioletta Sperti*

 La Corte Suprema degli Stati  Uniti – come già segnalato da Articolo29[1] – ha accettato di pronunciarsi in via definitiva sul diritto delle coppie omosessuali di contrarre matrimonio in tutto il territorio degli Stati Uniti e di ottenere il riconoscimento nel proprio Stato di residenza del matrimonio contratto in un altro Stato dell’Unione. La sentenza, attesa per la fine del mese di giugno 2015 – quale che sia il suo esito – sarà sicuramente la più rilevante pronuncia sul riconoscimento dei diritti civili degli ultimi decenni ed è dato presumere che essa eserciterà una notevole influenza anche al di fuori dei confini degli Stati Uniti.

Il writ of certiorari[2]  della Corte Suprema è stato accolto positivamente dai numerosi movimenti per i diritti delle coppie omosessuali che sperano nella conclusione della loro lunga battaglia per il riconoscimento del diritto al matrimonio per le coppie dello stesso sesso in tutto il territorio degli Stati Uniti[3]. La stessa amministrazione Obama ha peraltro manifestato apprezzamento per la decisione della Corte Suprema ed ha dichiarato l’intenzione di depositare come amicus curiae una memoria a sostegno della tesi dell’incostituzionalità dei same-sex marriage bans e per il pieno riconoscimento del diritto delle coppie omosessuali di sposarsi[4].

La questione oggetto del giudizio

La Corte ha, in particolare, concesso il certiorari su quattro ricorsi proposti da coppie dello stesso sesso residenti in Kentucky, Michigan, Ohio e Tennessee (more…)

La Corte Suprema degli Stati Uniti deciderà sul matrimonio fra persone dello stesso sesso

imageLa Corte Suprema degli Stati Uniti annuncia la decisione definitiva sul matrimonio fra persone dello stesso sesso: la discussione inizierà a fine aprile e la sentenza é attesa entro giugno.
Oggi 36 Stati su 50 ammettono il matrimonio e il 70% dei cittadini americani vivono già su territori che non consentono discriminazione matrimoniale. La Corte deciderà se il matrimonio é un diritto fondamentale aperto anche alle coppie dello stesso sesso, con una risoluzione che potrebbe vincolare gli ultimi 14 Stati residui.
La Corte ha impresso una improvvisa accelerazione nel 2013, quando ebbe a dichiarare l’illegittimità del D.O.M.A., la legge federale che negava rilevanza federale ai matrimoni same sex. La decisione era fondata soprattutto sull’esigenza di garantire l’autonomia dei singoli Stati, ma nella sentenza i giudici richiamavano anche il valore delle unioni omosessuali e ammettevano gli effetti negativi conseguenti al mancato riconoscimento del matrimonio. Queste affermazioni hanno avuto un’enorme influenza e da allora in decine di decisioni i giudici americani, valorizzando tali asserzioni, hanno dichiarato l’illegittimità del divieto di matrimonio.
Nell’ottobre del 2014 la Corte suprema aveva negato un proprio intervento, sull’assunto della carenza di un disaccordo fra le corti, posto che tutte sancivano l’illegittimità del divieto di matrimonio. Dopo tale ultimo provvedimento, da ottobre ad oggi si sono moltiplicate le decisioni, sino a portare a 36 gli Stati che ammettono il matrimonio. Adesso la Suprema Corte ha deciso di arrivare ad una sentenza definitiva e l’esito é assolutamente (more…)

É uscito il secondo numero di GenIUS, la prima Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere. Scaricabile gratuitamente.

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Eccoci dunque al secondo numero di GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e identità di genere.

di Marco Gattuso*

1.

Il primo numero del semestrale, uscito nel giugno 2014, era interamente dedicato alla questione del “divorzio imposto” nell’imminenza della decisione della Corte costituzionale. Con questo secondo numero la rivista prende, invece, il proprio effettivo avvio con una strutturazione che comprende uno o più Focus su temi specifici, la raccolta nella sezione Interventi dei contributi di diversi autori su temi di attualità e, nella sezione Commenti, di agili, ma non meno approfondite, note alle decisioni ed ai provvedimenti amministrativi emessi nel corso dell’anno; la Rivista propone, infine, un Osservatorio, con la raccolta delle decisioni e della documentazione giuridica più rilevante (ma ovviamente quest’ultima parte deve considerarsi integrata dalla copiosissima documentazione – sentenze italiane e straniere, atti normativi, provvedimenti amministrativi – pubblicata costantemente su Articolo29, il portale di approfondimento giuridico che promuove ed ospita la Rivista).

2. Focus: Matrimonio, unioni civili e diritti fondamentali

Il Focus di questo numero è integralmente dedicato ad un tema di grandissima attualità: il matrimonio, le unioni civili ed i diritti fondamentali. Abbiamo chiesto a giuristi di varia estrazione (costituzionalisti, civilisti e specialisti del diritto europeo e comparato) di confrontarsi sulle diverse opzioni oggi sul tappeto. La questione è quella della forma della regolamentazione giuridica dei rapporti di coppia tra persone dello stesso sesso alla luce dei principi di diritto costituzionale e sanciti dai trattati europei e dalla Convenzione europea dei diritti umani, con un occhio attento anche alle esperienze straniere. Le prof. Giuditta Brunelli e Barbara Pezzini, ordinarie di diritto costituzionale, offrono un’approfondita analisi del quadro giuridico derivato dalla nostra Costituzione alla luce anche della giurisprudenza della Consulta, al fine di verificare la compatibilità dell’attuale carenza di regolamentazione dei rapporti di coppia con la tutela costituzionale dei diritti fondamentali; questione aperta, in particolare, è la compatibilità con la Costituzione dell’apertura del matrimonio alle coppie dello stesso sesso e/o della creazione di un istituto giuridico alternativo riservato alle stesse. La prof. Gilda Ferrando ed il prof. Massimo Dogliotti, quest’ultimo anche giudice della Corte di cassazione, affrontano i medesimi temi dal punto di vista del diritto di famiglia. Di particolare interesse il contributo del prof. Robert Wintemute, docente di diritti umani a Londra e difensore in numerosi procedimenti in materia di discriminazione avanti alla Corte europea dei diritti umani, il quale analizza la giurisprudenza di Strasburgo con particolare riguardo alla possibilità che la Corte giunga nel prossimo periodo ad imporre all’Italia obbligazioni specifiche in materia di tutela delle coppie dello stesso sesso. Non meno affascinante il contributo del prof. Kees Waaldijk, noto docente di Comparative sexual orientation law a Leiden (Paesi Bassi), il quale ricostruisce con estrema cura il quadro delle tutele garantite nei diversi paesi europei, fornendo anche delle utilissime tabelle di riferimento che consentono una dettagliata analisi delle soluzioni raggiunte, allo stato, nei diversi ordinamenti. Molto stimolante anche il contributo del giudice della prima sezione civile della Corte di cassazione, Maria Acierno, sull’influenza già esercitata dalla giurisprudenza sovranazionale sul quadro normativo interno, in particolare grazie al lavoro interpretativo dei giudici italiani: è di rilievo la sua osservazione per cui un’eventuale legge sulle unioni civili non potrebbe contenere una regolamentazione dei rapporti che si discosti dalle regole già previste per il matrimonio, in quanto ogni deroga avrebbe evidente sapore discriminatorio. Da ultimo, Elena Sorda esamina il testo attualmente all’esame della Commissione Giustizia del Senato in materia di unioni civili, con una comparazione anche con le partnership inglesi ed i Pacs francesi.

3. Interventi

Oltre al Focus, la Rivista raccoglie numerosi Interventi su temi di interesse.

La questione dell’omogenitorialità viene affrontata sotto quattro diversi aspetti. La prof. Alessandra Pioggia si occupa della recente sentenza della Corte costituzionale in materia di fecondazione eterologa, verificandone le conseguenze anche in materia di genitorialità gay e lesbica. Anna Maria Lecis Cocco Ortu ricostruisce in modo impeccabile l’evoluzione della giurisprudenza della Corte di Strasburgo con riguardo all’omogenitorialità. Federico Ferrari e la prof. Chiara Saraceno affrontano il medesimo tema (more…)

Minore nato da due donne in Spagna: l’atto di nascita può essere trascritto in Italia

foto3di Marco Gattuso

Con decreto della Corte d’appello di Torino del 29 ottobre 2014 (vedi qui la massima), reso noto oggi dal nostro portale ARTICOLO29, viene riconosciuta per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico la trascrivibilità dell’atto di nascita, formato all’estero, del figlio di una coppia omosessuale.
Con una decisione davvero storica, la Corte d’Appello di Torino, ribaltando le conclusioni cui era giunto il Tribunale, ha ordinato la trascrizione del certificato di nascita di un bambino nato da due donne in Spagna. Il bambino, dunque, è figlio di due madri anche per la legge italiana. Si tratta del primo caso per il nostro Paese: il Tribunale per i minorenni di Roma con sentenza del 30 luglio 2014 (vedi qui la prima nota di Marco Gattuso in ARTICOLO29 e qui il commento di Joelle Long in ARTICOLO29) aveva consentito, per la prima volta, ad una co-madre di adottare il figlio della compagna, oggi vi è il riconoscimento della doppia maternità sin dalla nascita.
Nella specie una donna italiana ed una spagnola avevano avuto un bambino a Barcellona: la donna italiana aveva trasferito il proprio ovulo alla donna spagnola che, dopo fecondazione con seme proveniente da un donatore, aveva portato a termine la gravidanza. Abbiamo, dunque, sia la fecondazione eterologa mediante donazione del seme da parte di un donatore esterno alla coppia, sia la scissione fra la madre genetica (cui risale l’ovocita fecondato) e la madre biologica (che ha condotto la gestazione).
La Corte ha smentito il tribunale di primo grado (more…)

La “presunzione di maternità” presto in vigore in Belgio

Hodler-mother-and-childCon la legge che entra in vigore il primo gennaio, il Belgio riconoscerà il principio di presunzione di maternità nell’ambito delle coppie di donne sposate. Non sarà più necessario, quindi, ricorrere all’adozione del figlio del partner. Ratio della legge é una più incisiva protezione del minore, visto che il riconoscimento verrà ordinato dal giudice anche contro la volontà della co-madre, ove sia provato che aveva acconsentito alla procreazione assistita.

di Anna Maria Lecis Cocco Ortu*

Il 1° gennaio 2015 entrerà in vigore in Belgio la Loi portant établissement de la filiation de la coparente, promulgata il 5 maggio. La legge, introducendo nell’ordinamento giuridico la nozione di “coparente” (che potremmo tradurre letteralmente come co-genitrice, o meglio seconda madre, dal momento che la legge prende in considerazione esclusivamente il cogenitore di sesso femminile), estende tutte le norme sul riconoscimento del legame di filiazione e sulla presunzione di paternità alla coniuge della madre che dia alla luce un figlio in costanza di matrimonio. Inoltre, la legge prevede anche la possibilità di riconoscimento da parte della compagna non sposata della madre, alle stesse condizioni previste fino ad ora per il riconoscimento della paternità all’interno di coppie di fatto eterosessuali che abbiano condiviso un progetto genitoriale.

È importante sottolineare che la legislazione tiene a distinguere lo statuto di “madre” (principale, originaria), riservato alla madre biologica, da quello del secondo genitore di sesso femminile, evitando (more…)

Adozione in casi particolari e second parent adoption

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Con la sentenza del 30 luglio 2014, in commento, il Tribunale per i minorenni di Roma riconosce per la prima volta in Italia la genitorialità sociale della partner della madre biologica di una bambina, concepita all’estero mediante fecondazione assistita eterologa nel quadro di un progetto procreativo comune della coppia. Lo strumento utilizzato è l’adozione “in casi particolari” per “constatata impossibilità di affidamento preadottivo” di cui all’art. 44, comma 1°, lett. d, legge 184/1983. La soluzione individuata deve essere condivisa. Trattandosi di una pronuncia che – si spera – “farà scuola”, appare opportuno individuare le possibili obiezioni all’opzione scelta, partendo dalle motivazioni fornite dal Tribunale capitolino e, ove necessario, integrandole.

In July 2013 the Rome Juvenile Court granted second parent adoption to the lesbian partner of the biological mother of a five years old child conceived abroad through artificial insemination as result of a parental project of the couple. The legal instrument was simple adoption (“adozione in casi particolari”) for “proven impossibility of pre-adoptive placement” under art. 44, paragraph 1, letter  d, Law 184/1983. The solution must be shared. Since this judgment will probably be a leading case,  it seems appropriate to identify the critics brought against the chosen option and to examine the responses given by the Rome Juvenile Court, where necessary, supplemented by further arguments.

 di Joëlle Long*

1. Una sentenza arcobaleno

Con la sentenza del 30 luglio 2014, in commento, il Tribunale per i minorenni di Roma riconosce il rapporto genitoriale di fatto esistente tra la partner della madre biologica e una bambina di cinque anni, concepita in Spagna mediante fecondazione assistita eterologa nel quadro di un progetto procreativo comune della coppia. Lo strumento utilizzato è l’adozione “in casi particolari” per “constatata impossibilità di affidamento preadottivo” di cui all’art. 44, comma 1°, lett. d, legge 184/1983. Sebbene non sia un’idea nuova in dottrina[1], si tratta del primo caso in giurisprudenza.

La prospettiva è giustamente quella minorile: il giudice evita ogni valutazione del legame di coppia tra le due donne (coniugate in Spagna e iscritte nel registro delle unioni civili del Comune di Roma) e si concentra invece sul rapporto tra la bambina e l’aspirante adottante, partner della madre biologica della minore.

2. Gli argomenti contrari

La soluzione individuata dal Tribunale capitolino deve essere condivisa. Era tuttavia tutt’altro che scontata. Anzi: gli argomenti in senso contrario erano (more…)

AUTORECENSIONI/ Omosessualità, eguaglianza, diritti. Desiderio e riconoscimento

getImage.phpContinua su ARTICOLO29 la presentazione delle iniziative editoriali in materia di orientamento sessuale ed identità di genere. Fra i numerosissimi volumi usciti in Italia negli ultimi tempi, il libro curato da Angelo Schillaci si distingue certamente grazie ai molti temi affrontati ed alla profondità dell’analisi giuridica.

di Angelo Schillaci*

Il volume nasce da una esperienza di collaborazione maturata per più di un anno all’interno di un gruppo di giovani giuristi (docenti, ricercatori e avvocati), e propone una disamina delle principali questioni legate alla protezione delle persone omosessuali e della loro vita familiare, riorganizzando – per tematiche trasversali – il materiale proveniente dall’esperienza giuridica interna, internazionale e comparata, affrontando la questione omosessuale nell’ottica dell’intreccio tra dignità, libertà, e riconoscimento.
Il volume è diviso in tre sezioni. La prima affronta le principali questioni legate alla protezione delle persone omosessuali, con riferimento, in particolare, alla protezione costituzionale dell’identità sessuale (Cap. I. A. Ratti), al riconoscimento dello status di rifugiato in ragione dell’orientamento sessuale (Cap. II, A. Ciervo), alla repressione penale dell’omofobia (Cap. III, A. Cerrone) e alla protezione dei dati personali relativi all’orientamento sessuale (Cap. IV, J. L. Jiménez Ruiz). (more…)

Per il P.M. non è punibile chi reagisce ad offese omofobe

2012-10-08 23.38.34Uno studente dell’università Bocconi reagisce all’affermazione di un politico, sindaco di una nota città, per cui «l’omosessualità sarebbe una patologia di carattere genetico, come la sindrome di Down» e che gli omosessuali sarebbero «aberrazioni genetiche», contenuta in un video su Youtube. Querelato dal politico per l’insulto (ma brutta testa di c..)pubblicato fra i commenti sul sito, il Pubblico Ministero di Busto Arsizio ravvisa tuttavia la causa di non punibilità di cui all’art. 599 c.p., affermando che la reazione dell’imputato è letteralmente «anche sin troppo contenuta rispetto alla gravità delle affermazioni di chiaro stampo omofobo rese dalla p.o..

di Luca Morassutto

Il Fatto:

Nel 2006, il sig.  F. F., ex An poi Pdl, Sindaco di Sulmona (l’Aquila) fino al 2013, partecipa ad una trasmissione di una tv locale dove rilascia delle dichiarazioni che saranno giudicate in un secondo tempo di contenuto omofobo. Giova in tal senso riferirne il tenore: “non vorrei che mio figlio fosse gay … ho solo figlie femmine, purtroppo anche tra le donne esiste l’omosessualità, preferirei moltissimo che le mie figlie crescessero in maniera normale, facessero una vita normale, si formassero una vita normale. Se poi dovessi vedere che le cose non vanno tanto bene le farei curare. Perché chi è omosessuale fa una scelta che è contraria a quella – ma questa è una opinione mia ovviamente- fa una scelta contraria a quella che la natura gli ha indicato. Se hai degli ormoni maschili, se hai un genoma di tipo maschile, se hai i cromosomi xy invece che avere xx fai il maschietto se hai xx fai la femminuccia. Il contrario è un po’ fuori natura insomma, probabilmente c’è qualche problema di tipo…ci sono composizioni intermedie di questi assetti genetici … ci sono delle aberrazioni genetiche che determinano il fatto che non si sia né perfettamente uomo né perfettamente donna…nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di scelte fatte per un gusto personale. Non posso pensare che una coppia gay …che queste famiglie possano regolarmente adottare i bambini perché il condizionamento psicologico sarebbe tale e così forte che questi bambini avrebbero sicuramente dei problemi.”[1]
Ben presto il video raccoglie un importante numero di visite, con annessi commenti per lo più sarcastici per (more…)

Adozione negli U.S.A. da parte della co-madre: il tribunale minori di Bologna invia gli atti alla Corte costituzionale

Whistler's_Mother_1934_Issue-3cCon ordinanza in data 10 novembre 2014 il tribunale per i minorenni di Bologna ha sollevato d’ufficio eccezione di illegittimità costituzionale della normativa vigente nella parte in cui non consentirebbe il riconoscimento di una adozione legittimante effettuata all’estero nell’ambito di una famiglia fondata da una coppia dello stesso sesso regolarmente coniugata negli U.S.A.. La parola passa, dunque, ancora una volta alla Corte costituzionale.

di Marco Gattuso

Il fatto.

Nell’ambito di una famiglia che da qualche anno vive in Italia, a Bologna, fondata da due donne che hanno convissuto da oltre 20 anni, che si sono unite nel 2008 in civil partnership negli U.S.A. e che sono legalmente sposate dal 2013, la mamma sociale (o co-mamma, termine forse preferibile) chiede al tribunale il riconoscimento della sentenza statunitense del 22 gennaio 2004 che ha disposto l’adozione piena della minore, figlia biologica della sua partner. La co-madre che agisce ha doppia cittadinanza, italiana e statunitense, mentre la bambina è cittadina degli U.S.A. e per quell’ordinamento è, dunque, legalmente figlia di entrambe le madri da oltre dieci anni.

In diritto

Come noto, i provvedimenti stranieri in materia di adozione sono riconoscibili (more…)

Mariage pour tous e obiezione di coscienza in Francia

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Con la legge n. 2013-404, fortemente voluta dal Governo francese e in particolare dalla Garde des sceaux Christiane Taubira, viene introdotto il matrimonio per le coppie dello stesso sesso nell’ordinamento giuridico francese. Senza rimodellarne contenuto e disciplina giuridica, il matrimonio previsto per le coppie eterosessuali è stato esteso tout court anche alle coppie omosessuali, ivi compreso il diritto di adottare in capo ai coniugi. Ma cosa accade se i soggetti incaricati di celebrare le nozze au nom de l’État si trovano nell’impossibilità morale di farlo, perché queste nozze contrastano con le loro convinzioni? Più in generale, è possibile riconosce un’ipotesi di esercizio del diritto all’obiezione di coscienza in capo a chi è chiamato ad assicurare un diritto?

 di Michele Saporiti*

1. Il caso giudiziario

Per garantire un’applicazione uniforme della legge n. 2013-404, il Ministro degli Interni francese indirizza una circolare ufficiale a tutti i prefetti, descrivendo minutamente le conseguenze legali del rifiuto di celebrare le nozze tra persone dello stesso sesso. In questa circolare ministeriale si afferma, senza lasciare adito ad incomprensioni, che tutti gli officiers de l’état civil esercitano tali funzioni in nome dello Stato. Tali funzioni possono essere quindi delegate ad un membro del consiglio comunale nella sola ipotesi di assenza o di impedimento legittimo del sindaco o del suo vice. Nessuna eccezione può essere tollerata. Com’è facile immaginare, questa circolare faceva seguito alle affermazioni di un significativo numero di sindaci francesi, i quali avevano pubblicamente dichiarato che non avrebbero mai officiato le c.d. “nozze gay”, anche se previste da una legge del Parlamento.

Di fronte al tenore della circolare, (more…)

Il diritto alla protezione internazionale in caso di persecuzione per orientamento sessuale: nota a Tribunale Bari del 30 settembre 2014

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Con l’ordinanza del tribunale di Bari del 30 settembre 2014, in commento, si ha una ulteriore  conferma  dell’orientamento della giurisprudenza italiana in materia di valutazione di credibilità del ricorrente, con la precisazione che anche in mancanza di prove specifiche le dichiarazioni rese dal ricorrente debbono essere considerate veritiere ove si sia in presenza di una serie di criteri che ne attestano l’attendibilità. Il tribunale pugliese precisa, inoltre, il favorevole indirizzo della nostra giurisprudenza con riguardo al giudizio in caso di norme incriminatrici dell’omosessualità, rilevando come le medesime debbano essere considerate quali forma di persecuzione anche in carenza di prova di una loro applicazione in concreto.

di Simone Rossi*

L’ordinanza del tribunale di Bari del 30.9.2014, che ha riconosciuto lo status di rifugiato ad un cittadino nigeriano perseguitato nel proprio paese di origine in quanto omosessuale, merita un breve commento per due aspetti.

Il primo è la valutazione di credibilità del ricorrente che, nel caso di domande legate all’orientamento sessuale, riguarda anche lo stesso orientamento sessuale. Nel caso di specie sembrerebbe (il condizionale è dovuto alla scarna motivazione sul punto) che il ricorrente non abbia portato elementi di prova a supporto delle proprie dichiarazioni e che, quindi, la valutazione sia stata compiuta solo sulla base delle stesse.

E’ noto che nei procedimenti di riconoscimento della protezione internazionale vige una disciplina particolare, contenuta nell’art. 3, comma 5, D.Lgs 251/2007 (e nell’art. 4, comma 5 della direttiva 2011/95[1], cosidetta ‘Direttiva Qualifiche’), secondo la quale anche in mancanza di prove le dichiarazioni sono considerate veritiere in presenza di (more…)

Coppie omosessuali, diritto alla vita familiare e “giudizio di omogeneità”: nota a TAR Lazio 23.10.2013

passapUn diplomatico italiano sposato in Argentina con persona dello stesso sesso, in occasione del trasferimento dall’ambasciata di Buenos Aires a quella di Dheli, chiede il rilascio del passaporto diplomatico al proprio coniuge. In seguito al rifiuto del Ministero degli Affari Esteri, ricorre al T.A.R. Lazio, che tuttavia con sentenza del 23 ottobre 2013 rigetta il ricorso, sul rilievo che il matrimonio fra persone dello stesso sesso non è ammesso nel nostro Paese e che non ricorrono nella specie questioni attinenti a diritti fondamentali, ma solo questioni patrimoniali, di talchè non potrebbe operarsi quel “giudizio di omogeneità” fra coppie gay e coppie coniugate auspicato dalla Corte costituzionale nel 2010 e dalla Corte di cassazione nel 2012 (il passaporto verrà poi rilasciato su ordine dell’allora ministro degli esteri Emma Bonino). In questa nota critica, l’Autrice spiega le ragioni, tratte dalla giurisprudenza nazionale ed europea, per cui la decisione del T.A.R. non la persuade.

di Alessia Bausone*

1. Il caso

Il Sig. C. B. è un funzionario diplomatico del Ministero degli Affari Esteri. Ruolo che ha svolto presso l’Ambasciata italiana a Buenos Aires nel quadriennio 2008-2012 con la qualifica di Primo Consigliere Commerciale. Terminato tale periodo, a partire dal 26 novembre 2012, il Sig. C. B. è stato destinato a prestare servizio in India presso l’Ambasciata italiana a New Delhi. Come funzionario diplomatico del Ministero degli Affari Esteri, al Sig. C. B. è stato rilasciato il passaporto diplomatico ai sensi del D.M. 30 dicembre 1978, n. 4668 bis[1]. Tale documento è particolarmente importante, in quanto serve ad identificare il portatore come rappresentante diplomatico del proprio Paese. Gli consente di usufruire dell’immunità diplomatica ai sensi del diritto internazionale, oltre a concedergli la possibilità di essere esentato da formalità come la perquisizione dei bagagli o i controlli doganali o legate alle leggi locali del Paese ospitante. Oltre al passaporto diplomatico, al Sig. C. B. è stata riconosciuta una indennità di servizio all’estero adeguata al cambio di sede[2] e, anche, un contributo per le spese di trasporto delle proprie “masserizie” da Buenos Aires a New Delhi[3].

Il Sig. C. B. oltre a vantare un’ottima posizione lavorativa, ha anche una felice vita familiare. Difatti ha convissuto (more…)

La Corte Suprema dà (implicitamente) il via libera alla celebrazione dei matrimoni same-sex in cinque Stati: uno stringato order che ha il sapore di una decisione storica

rainbow_court-620x412Con una decisione fulminea, assolutamente inattesa con tanto tempismo, la Corte Suprema degli Stati Uniti non ha ammesso i ricorsi presentati da cinque Stati (Indiana, Oklahoma, Utah, Virginia e Wisconsin) contro la rimozione del divieto di matrimonio tra persone dello stesso sesso. Così facendo, la Corte non ha assunto una decisione definitiva sulla compatibilità del divieto di matrimonio con la Costituzione federale, che porterebbe all’apertura del matrimonio in tutti gli Stati Uniti d’America, ma ha deciso di non interferire, al momento, con i processi in corso nei singoli Stati. La decisione, comunque, ha effetti davvero dirompenti. Nel corso dell’ultimo anno, infatti, ben 39 sentenze emesse da varie Corti avevano annullato le leggi statuali che definivano il matrimonio come unione fra uomo e donna (per la raccolta delle decisioni, con le massime in italiano, vedi www.articolo29.it/diritto-comparatodecisioniorientamento-sessualematrimonio). Con la decisione della Corte Suprema di non interferire con queste decisioni, passano così da 19 (California, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont e Washington) a 24 gli Stati americani in cui il matrimonio è già accessibile a tutti e tutte e, soprattutto, si crea un precedente che porterà a sicure decisioni conformi in altri Stati (West Virginia, North Carolina, South Carolina, Kansas, Colorado e Wyoming).  A breve, quindi, sarà possibile sposarsi in ben 30 Stati su 50 (oltre che nel distretto della capitale, Washington DC). Ed ulteriori effetti sono attesi anche in altri Stati: uno stringato order che ha il sapore di una decisione storica.

di Angioletta Sperti*

Con uno stringato order[1], privo come di consueto di motivazione, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha negato ieri il certiorari delle pronunce di tre Corti di Appello federali le quali, negli scorsi mesi, hanno unanimemente concluso per l’illegittimità costituzionale di alcuni divieti statali di celebrazione e di riconoscimento dei matrimoni same-sex. La decisione della Corte Suprema riguarda, in particolare, i ricorsi presentati contro le sentenze delle Corti di appello del IV, VII e X Circuit, relative – rispettivamente – all’illegittimità costituzionale dei same-sex marriage bans in vigore in Virginia[2], Indiana [3], Wisconsin[4], Utah[5] e Oklahoma[6].

In attesa della propria decisione sull’emissione o il diniego del certiorari, negli scorsi mesi la stessa Corte Suprema aveva sospeso (stay) gli effetti delle pronunce delle tre Corti di Appello: il certiorari denial ha, dunque, come primo effetto immediato la possibilità per le autorità statali di dar seguito alle sentenze.  A distanza di poche ore dalla decisione della Corte Suprema, infatti, l’Attorney General dello Stato della Virginia (che aveva (more…)

AUTORECENSIONI/Lo status giuridico delle coppie same sex: una prospettiva multilivello

ferrari

Il volume di recente pubblicazione “Lo status giuridico delle coppie same sex: una prospettiva multilivello” raccoglie le riflessioni di autorevoli autori, quali i prof. Roberto Romboli, Vittoria Barsotti, Elisabetta Palici di Suni ed altri, svolte nel corso di due incontri tenuti a Genova nel corso del 2013, e consente di fare il punto sulla condizione giuridica delle coppie formate da persone dello stesso sesso, in Italia ed in prospettiva comparata.

di Daniele Ferrari*

Il volume raccoglie le riflessioni degli incontri: Omosessualità e matrimoni same sex nello spazio giuridico europeo, tenuto, il 19 aprile 2013, dal Prof.re Roberto Romboli dell’Università di Pisa; Lo status giuridico delle coppie omosessuali: una prospettiva multilivello, svoltosi il 20.04.2013, a cui hanno partecipato i Professori Vittoria Barsotti, dell’Università di Firenze, Elisabetta Palici di Suni dell’Università di Torino, Eleonora Ceccherini dell’Università di Genova, i Dottori Daniele Ferrari, Luca Giacomelli e Andrea Perelli, nonché l’Avvocato Damiano Fiorato del Foro di Genova.

Entrambi gli incontri hanno affrontato il tema dell’identità sessuale nella prospettiva del rapporto tra orientamento sessuale e status giuridico soggettivo. In particolare, l’interrogativo, dal quale (more…)