La Prima Commissione dà parere favorevole (..e suggerisce alla Consulta un cambio di orientamento sull’art. 29)

Quirinale: oggi primo scrutinioLa Prima Commissione Permanente del Senato con nota formale in data odierna, pubblicata in anteprima da ARTICOLO29, ha espresso parere favorevole al Testo Unificato sulle unioni civili e le convivenze (relatrice Cirinnà) rilevando che, con riguardo alla sua regolamentazione, l’Unione Civile riservata alle coppie gay e lesbiche «può correttamente essere accostata all’istituto matrimoniale». La Commissione parlamentare pare peraltro auspicare una rimeditazione dell’indirizzo della Corte costituzionale con riguardo all’art. 29 Cost.

Nel parere del 12 maggio 2015 la Prima Commissione Permanente (Affari Costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell’Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione) esprime PARERE FAVOREVOLE al Testo unificato, rilevando che «la regolazione dell’unione civile prevista dal testo unificato appare coerente con l’interpretazione offerta dalla Corte costituzionale».
Nel parere obbligatorio a firma della senatrice Lo Moro, la Prima Commissione sottolinea, peraltro, che l’Unione Civile, «seppure non omologabile al matrimonio, sul piano della regolazione del rapporto può correttamente essere accostata all’istituto matrimoniale, con richiami specifici, in quanto compatibili, alle disposizioni del codice civile in materia, come prevede il testo unificato. Al riguardo, opportunamente, all’articolo 1, comma 3, rispetto alle cause interdittive, si introduce un regime non dissimile da quello matrimoniale, mentre gli articoli 3 e 4 prevedono l’applicazione all’unione civile di alcune specifiche disposizioni del codice civile riguardanti il matrimonio e i diritti successori».
Notevole, l’indicazione, che pare un auspicio, di un possibile mutamento della giurisprudenza della nostra Corte costituzionale (more…)

Studio INPS, la reversibilitá per i gay non incide sul bilancio dello Stato: nel 2016 costerà appena 100.000 euro

++ PENSIONI:INPS,7,2MLN PENSIONATI HA MENO 1000 EURO MESE ++Il riconoscimento della pensione di reversibilità comporta costi risibili per lo Stato. Lo ha verificato l’INPS con uno studio del 31 marzo 2015, pubblicato oggi da ARTICOLO29, per cui gli oneri per lo Stato sarebbero pari a soli 100.000 euro nel 2016, che diverrebbero 500.000 nel 2017 sino a raggiungere appena 6 milioni di euro nel 2025.

 

Uno dei temi più dibattuti a proposito del disegno di legge sulle unioni civili (il cd. Testo Unificato Cirinnà, per cui scade oggi il termine per la presentazione degli emendamenti in Commissione giustizia in Senato), è certamente quello della estensione delle pensioni di reversibilità alle coppie dello stesso sesso unite civilmente, per la quale vi sarebbero, secondo alcuni commentatori, dubbi di compatibilità di bilancio a causa di un paventato dispendio di ingenti risorse.
Uno studio appena realizzato dall’INPS (che viene reso pubblico oggi da ARTICOLO29) esclude tuttavia che la previsione legislativa  della pensione di reversibilità in caso di decesso di un membro dell’Unione civile comporti ingenti oneri per lo Stato.
Nello studio dell’INPS si rileva, difatti, come nel primo anno di entrata in vigore della legge, 2016, l’onere per lo Stato sarebbe pari a soli 100.000 euro, che diverrebbero 500.000 nel 2017 sino a raggiungere i 6 milioni di euro nel 2025. Dunque importi assolutamente risibili per il bilancio dello Stato.
L’INPS ha calcolato tali oneri con riferimento non al numero di coppie gay e lesbiche stimate in Italia (more…)

Matrimonio, unione civile tra persone dello stesso sesso e Costituzione tedesca

zgbdc5-6c3pqaomeb45zgk9no6-originalMentre in Italia si accende la discussione sul progetto di legge sulle unioni civili ispirato al modello tedesco, pubblichiamo un interessantissimo contributo su matrimonio, unioni civili e Costituzione in Germania.
Anne Sanders, professore associato a Bonn e già assistente presso la Corte costituzionale tedesca, ricostruisce in dettaglio l’evoluzione delle nozioni di famiglia e di matrimonio, discutendo i presupposti ed i limiti delle unioni civili introdotte in Germania nel 2001 (Lebenspartnerschaft), con ampi riferimenti alla storia sociale, alla dottrina giuridica ed all’evoluzione giurisprudenziale, dalla Repubblica di Weimar ai giorni nostri, sino alle recenti proposte di apertura del matrimonio alle coppie dello stesso sesso.
Dallo studio emerge, fra l’altro, come tanti dei temi oggi discussi in Italia siano stati già affrontati (e positivamente) risolti dalla dottrina tedesca e dalla giurisprudenza della Bundesverfassungsgericht ai tempi dell’emanazione della legge sulle unioni civili (Lebenspartnerschaft, 2001) e come oggi il dibattito sia tutt’altro che chiuso con riguardo alla questione della discriminazione matrimoniale.
La, impeccabile, traduzione dall’inglese è di Giacomo Viggiani,
assegnista di ricerca in diritto costituzionale presso l’Università degli Studi di Bergamo, che ringraziamo vivamente e cui va tutto il merito di questo tentativo di fornire al lettore italiano una informazione più approfondita su cosa accade oltre i nostri confini.
Un sentito ringraziamento va, ovviamente, soprattutto all’illustre Autrice ed alla prestigiosa German Law Review che hanno autorizzato la pubblicazione.

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 di Anne Sanders

A.    Introduzione

Il matrimonio oggi non riguarda soltanto interessi privati; è anche un importante strumento giuridico e politico. La questione di quale sia oggi il significato del matrimonio e se debba essere aperto alle unioni di persone dello stesso sesso è oggetto di dibattito in tutto il mondo. In molti stati, per esempio in Germania e negli Stati Uniti, tali questioni non sono solo dibattute nell’agone politico, ma anche all’interno del diritto costituzionale. In questo articolo ricostruirò lo sviluppo del modo in cui il matrimonio è stato interpretato in relazione alla Costituzione tedesca e discuterò criticamente l’approccio della legge tedesca al matrimonio tra persone dello stesso sesso.

La Corte Federale Costituzionale tedesca (Bundesverfassungsgericht, da ora in poi BVG) ha celebrato il suo sessantesimo anniversario nel settembre 2011. Dal 1951, la Corte non ha solo avuto una considerevole influenza sul diritto amministrativo e penale, ma anche sul diritto di famiglia. Potrebbe essere sorprendente per un lettore non tedesco comprendere che non tutte le costituzioni includono previsioni riguardo al matrimonio ed alla famiglia nella forma di diritti umani garantiti a tutti. La Legge Fondamentale, comunque, garantisce questi diritti nell’Articolo 6.

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Il Tribunale di Milano su matrimonio e divorzio imposto

fotoIl Tribunale di Milano sez. IX civ., con decreto 22 aprile 2015 (Pres. G. Servetti, est. G. Buffone), depositato appena il giorno seguente alla sentenza della Corte di Cassazione pubblicata in data 21 aprile 2015 n. 8095, ha ritenuto che in caso di rettificazione anagrafica di sesso di un membro di una coppia sposata sia necessario verificare in concreto la volontà dei coniugi di restare coniugati. Tale verifica deve essere operata in sede giudiziale al momento della rettificazione e, comunque, anche con accertamento successivo in tutti i casi in cui la sentenza di rettificazione anagrafica sia intervenuta prima del deposito della decisione della Consulta (sentenza. n. 170 del 2014)  «poiché – in difetto dell’intervento additivo della Corte delle Leggi – non era possibile, per i coniugi, in corso di processo di rettifica, comunicare la volontà di continuare a rimanere una “coppia”»; in questi ultimi casi, deve dunque «accertarsi la effettiva volontà dei coniugi (Cass. Civ., sez. I, ordinanza 6 giugno 2013 n. 14329) rendendoli partecipi del procedimento promosso dal P.M., disponendone l’audizione». In sintonia con la Corte di Cassazione, nella decisione i giudici milanesi affermano, inoltre, che nel caso in cui i coniugi vogliano restare sposati, il matrimonio resti valido sino alla emanazione di una legge e sollecitano ancora una volta il Parlamento a superare una inerzia che potrebbe pure provocare «una nuova reazione della Corte delle Leggi».

La sentenza della Grande Camera M.E. v Sweden: un’occasione mancata

2012-10-08 23.35.18Nella decisione M.E. v Sweden la Grande Camera ha optato per lo striking out del ricorso, evitando linvito del ricorrente a produrre una sentenza di ampio respiro che chiarisse la possibilità di ancorare al dettato della Convenzione le richieste di asilo presentate da soggetti che fuggono dalle persecuzioni a cui sono esposti nei Paesi dorigine a causa del proprio orientamento sessuale e/o identità di genere. Nello specifico la Corte non esclude che il rimpatrio forzato di soggetti omosessuali in Paesi dove siano in vigore sanzioni criminali contro gay e lesbiche costituisca una violazione della Convenzione né prende posizione contro largomento, avallato dalla quinta sezione della Corte edu, secondo cui laddove il migrante possa evitare le sanzioni previste per atti omosessuali nascondendo e dissimulando la propria identità, le autorità nazionali sono pienamente titolate a negargli/le lo status di rifugiato. Si tratta di posizioni estremamente problematiche che, se da un lato possono essere comprese alla luce delle tensioni politiche che investono la materia migratoria, dallaltro rendono evidente la difficoltà della Corte edu nel difendere, salvaguardare e garantire lenforcement dei diritti fondamentali al di sopra di valutazioni di carattere politico.

The Grand Chamber finally stroke out M.E. v Sweden and avoided the applicants request to display a general judgment on the possibility to anchor and legitimize under the Echr migrantsclaims of asylum grounded on the prosecution experienced in their countries because of their sexual orientation or gender identity. Specifically, the Court did not rule out that the forced repatriation of homosexual subjects to countries in which criminal sanctions prosecute same-sex acts violates the Echr nor it took a stand against the argument, endorsed by the fifth section of the ECtHR, according to which insofar a migrant could avoid sanctions concealing or suppressing her sexual identity, national authorities of Coe States are fully entitled to deny her the status of refugee. I suggest that the Grand Chamber judgment displays extremely problematic standpoints, which if on one hand could be understood in the light of political tensions that insist of migratory policies, on the other clearly show the complication experienced by the ECthHR in defending, safeguarding and enforcing human rights irregardless of political considerations.

di Silvia Falcetta*

Con la decisione finale dell’8 aprile 2015 di striking out il ricorso M.E. v Sweden, n.71398/12, la Grande Camera ha perso un’occasione rilevante per ampliare la protezione assicurata dalla Convezione edu ai soggetti migranti lgbt.

L’aspetto più sconcertante della concisa sentenza offerta dalla Corte riguarda l’assenza di un chiaro pronunciamento su quali diritti discendano dalla Convenzione a tutela di coloro che cercano asilo nei paesi membri del Consiglio d’Europa in ragione del proprio orientamento sessuale e/o della propria identitàdi genere. In passato la Corte si era già confrontata con casi riguardanti migranti omosessuali[1], evitando sempre di giungere ad individuare una linea interpretativa univoca (more…)

La vittoria delle due Alessandre: le due donne restano sposate sino all’entrata in vigore di una legge sulle unioni civili

2005-09-15 11.49.44Con sentenza depositata in data odierna, la Corte di Cassazione statuisce la permanenza del matrimonio fra due persone divenute dello stesso sesso, sino a quando il Legislatore non introdurrà una legge sulle unioni civili. Dunque una indubbia vittoria delle due donne che, prime nella storia della Repubblica, sono e restano coniugate – sino a che il Legislatore lo vorrà – nonostante l’attuale identità di sesso. Abbiamo da oggi una precisa indicazione per la classe politica: chi si oppone, per ragioni ideologiche, ad una legge sulle Unioni civili riservate alle coppie dello stesso sesso, sa adesso che negare una (buona) legge sulle Unioni Civili non rappresenta un serio ostacolo all’introduzione ed alla permanenza in Italia di matrimoni tra persone dello stesso sesso anagrafico, ma anzi, paradossalmente, la carenza di una normativa alternativa assicura la permanenza di tali matrimoni. Ma la sentenza esprime un altro principio di assoluto rilievo: la legge sulle Unioni civili dovrà riconoscere necessariamente «uno statuto sostanzialmente equiparabile a quello derivante dal vincolo matrimoniale».

 di Marco Gattuso

Con sentenza pubblicata in data odierna (n. 8097 del 21 aprile 2015) la Corte di cassazione mette la parola fine alla vicenda del cd. “divorzio imposto”.

Com’è noto, la vicenda trae origine dalla richiesta della coppia di restare sposata anche in seguito alla rettificazione anagrafica di sesso del marito. Nonostante la ferma volontà delle coniugi, divenute entrambe donne, di mantenere in vita il loro matrimonio, l’ufficiale di stato civile di Finale Emilia aveva provveduto ad annotare lo scioglimento del vincolo coniugale quale conseguenza “automatica” della rettificazione di sesso. Avverso tale provvedimento amministrativo ricorrevano le due interessate, ottenendo in un primo tempo una decisione favorevole da parte del Tribunale di Modena, sul semplice assunto che lo scioglimento di un matrimonio deve essere disposto da un giudice e non da un mero ufficiale di Stato civile e, in secondo tempo ed a seguito di ricorso del PM, un provvedimento negativo della Corte d’appello di Bologna, la quale riteneva che il matrimonio potesse essere legittimamente dichiarato sciolto senza un espresso provvedimento dell’Autorità giudiziaria, in quanto conseguenza meramente automatica del cambiamento anagrafico di sesso[1].

Giunta la causa davanti alla Corte di cassazione, questa riconosceva (con ordinanza del 6 giugno 2013 n. 14329) che la norma di cui all’art 4 della legge n. 164/1982 (per cui la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso «provoca» lo scioglimento del matrimonio) doveva essere interpretata come ipotesi di scioglimento automatico del matrimonio, ravvisando tuttavia nel “divorzio imposto” contro la volontà dei coniugi una lesione degli artt. 2, 3, 24, 29 e 117 Cost.[2].

Com’è noto, la Corte costituzionale con sentenza n. 170 del 2014 ha accolto la tesi della Cassazione ed ha dichiarato l’incostituzionalità della norma, ritenendo che sia illegittima la carenza di qualsiasi specifica tutela per una coppia che abbia contratto matrimonio e che voglia restare sposata.

La sentenza della Corte costituzionale ha suscitato tuttavia una vivace discussione, e molte critiche, sotto un duplice profilo.

Per un verso la Corte (more…)

Palermo, piena tutela dei diritti dei bambini dopo la separazione delle co-mamme

2015-02-12 23.22.23Il Tribunale di Palermo con decreto del 13 aprile 2015 ha riconosciuto il diritto di due minori di mantenere un rapporto stabile e significativo con la mamma sociale, priva cioè di legami biologici con gli stessi, prevedendo in caso di separazione dei genitori dello stesso sesso un calendario preciso che consenta a quest’ultima di tenere con sé i figli per alcuni giorni alla settimana. Si tratta della prima decisione in tal senso nell’ordinamento italiano (provvedimento segnalato dall’avv. Arianna Ferrito dello Studio Legale Galasso, che si ringrazia).

L’unico precedente noto sul punto era, difatti, ormai piuttosto risalente e negativo (Tribunale per i minorenni di Milano, decreto del 20 ottobre 2009).

Il precedente milanese aveva suscitato forti perplessità per la evidente sottovalutazione del superiore interesse del minore, posto che il tribunale pur avendo acquisito una c.t.u. che aveva accertato la sussistenza di un forte legame genitoriale con la mamma sociale, ed una concreta sofferenza dei bambini in seguito alla sua rescissione, aveva poi escluso un intervento a sua tutela (per un commento critico, cfr. Gattuso Orientamento sessuale, famiglia, eguaglianza in La nuova giurisprudenza civile commentata, 2011, II, 584).

Passati alcuni anni, che hanno visto una intensa attività di ricerca ed approfondimento scientifico (giuridico, psicologico ecc.) e, soprattutto, l’affermazione sempre più estesa delle istanze delle cd. famiglie arcobaleno (la cui associazione ha diffuso ieri la notizia della decisione siciliana) il tribunale di Palermo si allontana oggi radicalmente da quell’indirizzo assicurando piena protezione al diritto dei minori di mantenere una stabile relazione col genitore non biologico.

Nel provvedimento del Tribunale palermitano si legge difatti che (more…)

Il Tribunale di Genova sulla “sterilizzazione coatta” delle persone transessuali

2009-10-22 19.49.12A poche settimane dalle precedenti sentenze pubblicate da questo portale (della Corte d’appello di Napoli e dei Tribunali di Rovereto e Taranto nel 2013 e dei Tribunali di Potenza, di Vercelli, Messina e Catanzaro nel 2014, cui si aggiunge l’eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Trento con ordinanza del 19 agosto 2014, oltre alla recentissima decisione della Corte europea dei diritti umani del 10 marzo 2015), è stato reso noto un ulteriore provvedimento, questa volta del Tribunale di Genova, sentenza del 5 marzo 2015 (per la cui segnalazione ringraziamo gli avv. Liana Maggiano del foro di Genova e avv. Valentina Migliardi del foro di Parma) che torna ad occuparsi della possibilità di addivenire alla rettificazione anagrafica di sesso anche per chi non abbia intrapreso un intervento chirurgico demolitorio degli organi genitali esterni.
La considerevole produzione giurisprudenziale, cui si associa anche il recentissimo intervento del Parlamento europeo, pure menzionato in questo portale, evidenzia la sussistenza di un concreto fenomeno sociale che concerne sempre più persone che si identificano col sesso biologico opposto, si sentono, si vestono, appaiono quali membri dell’altro sesso e la cui identificazione con l’altro sesso biologico è certificata da un punto di vista medico, la quali tuttavia non presentano alcuna necessità clinica di radicali interventi demolitori. Come certificato  dalla scienza medica, la identificazione di genere non implica in questi casi un impulso (more…)

Importante precedente della Corte Suprema Federale brasiliana sull’adozione da parte di coppie omossessuali

imagedi Giovanni Damele*

Dando seguito alla propria decisione del 2011, con la quale dichiarò la costituzionalità dell’ “unione stabile” (união estável) tra due persone dello stesso sesso intesa come “entità familiare”, equiparata quindi sul piano dei diritti e dei doveri alla “unione stabile” eterosessuale, la Corte Suprema Federale brasiliana (Supremo Tribunal Federal – d’ora in poi STF) ha negato, con decisione del 5 marzo 2015 della giudice Carmen Lúcia, le cui motivazioni sono state pubblicate nello scorso 18 di marzo, il ricorso straordinario presentato dal Pubblico Ministero dello Stato del Paraná contro l’adozione da parte di una coppia omosessuale di un minore di 12 anni, stabilendo così un importante precedente, per il Brasile, in materia di adozioni da parte di coppie omosessuali.

Il caso era giunto fino al STF dopo che il Pubblico Ministero del Paraná aveva fatto ricorso nei gradi inferiori di giudizio contro la richiesta di adozione di un minore di 12 anni da parte di una coppia omosessuale, ritenendo che l’adozione da parte di coppie omosessuali dovesse essere limitata a maggiori di 12 anni, in modo da dare al candidato all’adozione l’opportunità di potersi pronunciare sulla stessa. Rigettato dalla Corte di Giustizia del Paraná e dalla Corte Suprema di Giustizia brasiliana, proprio sulla base della giurisprudenza del STF, il ricorso è così giunto alla Suprema Corte, che lo ha definitivamente rigettato, con decisione del 5 marzo scorso. Motivando la decisione monocratica, la giudice Carmen Lúcia ha fatto diretto riferimento al precedente del 2011, sostenendo che qualsiasi limite d’età imposto alla sola adozione da parte di coppie omosessuali sarebbe andato contro (more…)

L’autorità giudiziaria, e non il Prefetto, può annullare la trascrizione nel registro dello stato civile. Nota a sentenza TAR Lazio n. 3907/15

Matrimonio-Chigiotti-Bucci2Con decisione del 12 febbraio 2015, depositata il 9 marzo, il TAR del Lazio ha affermato che l’annullamento delle trascrizioni dei matrimoni tra persone dello stesso sesso contratti all’estero spetta esclusivamente all’Autorità giudiziaria. Ha pertanto risolto un conflitto di attribuzione di poteri tra organi dello Stato chiarendo che, sulla base delle ipotesi tassativamente previste nell’ordinamento dello stato civile, l’Amministrazione centrale non detiene il potere di intervenire direttamente sui registri dello stato civile disponendone la modifica mediante decreto prefettizio. Pur accogliendo il ricorso nella parte relativa all’illegittimità del provvedimento statale, il Tribunale amministrativo si è comunque pronunciato a favore dell’intrascrivibilità degli atti di matrimonio tra coppie omosessuali, derivante “dalla loro inidoneità a produrre qualsiasi effetto giuridico nell’ordinamento italiano”, in difetto del requisito sostanziale della diversità di sesso dei nubendi. Tale conclusione, raggiunta a seguito dell’analisi del quadro normativo e giurisprudenziale nazionale e sovranazionale, non risolve l’incertezza giuridica in tema di unioni omosessuali e conferma la necessità di un intervento urgente da parte del legislatore, atto a colmare l’attuale vuoto normativo in materia.

 Lazio regional administrative court (TAR) held with sentence 12th February 2015, filed on 9th March, that only judicial authority can revoke registration of same-sex marriages contracted abroad. In this way, the court resolved a conflict of competences between different State organs and clarified, by analyzing the pertaining norms of Ordinamento dello Stato civile, that central administrative authority has no competence to directly order, via a ministerial circular, the modification of population registry. Judges affirmed that Ministry of the Interior’s actions were invalid, thus accepting claimants’ arguments; yet, they stated that same-sex marriage certificates cannot be registered in national population registries, as they are ineffective within Italian legal system due to the absence of an essential precondition to marry, i.e. opposite-sex partners. The judgment reached such conclusion after reviewing the national and supranational legal framework, thus leaving room for uncertainty  as concerns the legal status of same-sex unions. Once more, such judicial development confirms the urgency for Italian legislator to regulate homosexual relationships, in order to fill in an evident  legislative void.  

 di Giuseppe Zago*

 Con sentenza n. 3907/15 del 12 febbraio 2015, depositata il 9 marzo, il TAR del Lazio ha stabilito che spetta all’Autorità giudiziaria disporre l’eventuale annullamento delle trascrizioni nel registro dello stato civile dei matrimoni tra persone dello stesso sesso contratti all’estero. Così statuendo, i giudici hanno risolto un conflitto tra organi dello Stato balzato agli onori delle cronache negli ultimi mesi in diverse città italiane.

Il caso in oggetto sorge a seguito del ricorso proposto dinanzi al tribunale amministrativo da una coppia omosessuale sposatasi in Spagna (more…)

La sterilizzazione forzata delle persone transessuali: Europa, Potenza, Napoli

Surgical Instruments Painting; Surgical Instruments Art Print for saleCon una significativa presa di posizione, il Parlamento europeo  ha chiesto espressamente la «messa al bando della sterilizzazione quale requisito per il riconoscimento giuridico del genere». Sul tema pubblichiamo inoltre due sentenze, inedite, del Tribunale di Potenza e della Corte d’Appello di Napoli.

Con Risoluzione in data 12 marzo 2015, il Parlamento europeo ha chiesto espressamente, fra molte altre affermazioni, la «messa al bando della sterilizzazione quale requisito per il riconoscimento giuridico del genere». Il Parlamento europeo rammenta altresì come tale messa al bando sia stata richiesta anche dal «relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura», affermando di condividere il punto di vista «secondo cui tali requisiti dovrebbero essere trattati e perseguiti come una violazione del diritto all’integrità fisica nonché della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti» (Parlamento Europeo, Risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2015 sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2013 e sulla politica dell’Unione europea in materia).
Secondo il massimo organo rappresentativo continentale, dunque, la richiesta di sterilizzazione coatta delle persone transessuali rappresenta una palese violazione dei diritti umani, in ispecie del diritto alla salute. Ai paragrafi 163 e 164 si legge difatti che (more…)

Ecco il nuovo testo sulle Unioni Civili

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Di Marco Gattuso

Ecco dunque il nuovo testo Cirinnà sulle Unioni civili e le convivenze di fatto.
Il nuovo testo – rielaborato alla luce dei rilievi mossi nel corso delle udienze conoscitive svolte in Commissione giustizia in gennaio e febbraio, ove sono stati ascoltati numerosi giuristi ed esperti della materia (vedi le relazioni pubblicate da ARTICOLO29) – contiene varie correzioni d’ordine tecnico e lessicale, apportate al fine di risolvere alcune eclatanti incongruenze ed alcuni grossolani errori contenuti nel vecchio testo di luglio e contiene, inoltre, una sostanziale novità, essendo stato eliminato il rinvio secco alla normativa in materia di matrimonio di cui all’art. 3 del vecchio testo di luglio (vedi qui la tavola sinottica che mette in evidenza le differenze fra il testo di luglio ed il nuovo testo).
A parte le questioni d’ordine tecnico, su cui non ci soffermiamo a prima lettura, la principale novità riguarda dunque la eliminazione del rinvio secco a tutta la normativa sul matrimonio (contenuta nel vecchio art. 3): si tratta di una scelta eminentemente politica, motivata con l’esigenza avvertita da una parte politica d’evitare ogni specifico richiamo all’istituto matrimoniale.
Nella mia relazione alla Commissione giustizia mi ero permesso di sconsigliare vivamente l’abbandono della tecnica del rinvio, evidenziando i rischi connessi alla ricostruzione di una normativa ad hoc. Fortunatamente il Legislatore non si è avventurato nella ricostruzione di una nuova normativa ma ha effettuato un rinvio alle singole norme in materia di matrimonio. Non vi è, dunque, un rinvio alla parola “matrimonio”, ma le norme che lo regolamentano vengono rese applicabili anche alla unione civile fra persone dello stesso sesso.Va preso atto che questa è stata, dunque, la scelta della politica, (more…)

Strasburgo: è illegittimo negare il mutamento di sesso senza previa sterilizzazione

2015-02-12 23.02.27La Corte di Strasburgo ravvisa la violazione dell’art.8 della Convenzione europea dei diritti umani nella mancata autorizzazione al mutamento di sesso senza previa sterilizzazione.

Con decisione emessa in data 10 marzo 2015, Affaire Y.Y. C. Turquie, la Corte europea dei diritti umani ha stabilito che è illegittimo negare l’autorizzazione alle modifiche di sesso in ragione della circostanza che il richiedente non fosse incapace di procreare. La Corte di Strasburgo ha ritenuto difatti l’illegittimità della condotta dello Stato turco, per violazione della vita privata protetta dall’art. 8 della Convenzione, condannandolo a risarcire i danni patiti dal transessuale per aver dovuto attendere per anni l’autorizzazione all’esecuzione dell’intervento chirurgico, comunque rilasciata da una Corte turca già prima dell’intervento della Corte europea.
Nella specie si trattava di un transessuale, nato donna, il quale sentiva fortemente di appartenere al genere maschile e che aveva richiesto sin dal settembre del 2005 l’autorizzazione ad effettuare i necessari trattamenti chirurgici, autorizzazione che, come detto, era stata rilasciata soltanto nel maggio 2013 da parte della Mersin District Court, dopo diversi anni di reiterati dinieghi. Era stata infatti ritenuta ostativa la disposizione di cui all’art. 40 del codice civile turco che prevede la incapacità di procreare fra i requisiti per ottenere l’autorizzazione al cambiamento di sesso.
La decisione, assunta all’unanimità, si basa sulla (more…)

T.A.R. Lazio: il Ministro ed i Prefetti non possono annullare le trascrizioni

volo-cancellatoPubblichiamo la sentenza del T.A.R. Lazio che, su ricorso dell’associazione  Avvocatura per i diritti LGBTI Rete Lenford, ha dichiarato illegittimi i provvedimenti prefettizi che annullavano le trascrizioni di matrimonio celebrati all’estero fra persone dello stesso sesso.

Tar Lazio, sez. I-ter, sentenza 12 febbraio – 9 marzo 2015, n. 3907 (Presidente Amodio – Estensore Proietti)

Tribunale di Messina: no alla sterilizzazione per il cambio di sesso anagrafico

2015-02-09 00.15.09Per il Tribunale di Messina la lettera della legge n. 164 del 1982 non impone alcun trattamento chirurgico per il cambiamento anagrafico di sesso, dovendosi  dare, allora, prevalenza ad una lettura costituzionalmente orientata che tenga conto del diritto all’identità personale e del diritto alla salute della persona.

Il Tribunale di Messina, prima sezione civile, con sentenza del 4 novembre 2014 (presidente estensore Corrado Bonanzinga) ha ritenuto che la legge 14.04.1982, n. 164 non imponga la modificazione dei caratteri sessuali primari della persona al fine di ottenere la rettificazione di attribuzione di sesso.

Secondo il tribunale, infatti, la subordinazione del diritto d’avere riconosciuta la propria vera identità sessuale all’effettuazione di interventi chirurgici invasivi diretti ad ottenere la sterilizzazione, si pone in contrasto con la tutela costituzionale e convenzionale del diritto alla identità di genere.

La sentenza, che si distingue per l’accurata motivazione, ricca di riferimenti giurisprudenziali e di notazioni anche metagiuridiche (socio sanitarie e non solo), affronta un tema assai dibattuto, per cui vi sono da anni decisioni di segno opposto (vedi qui la raccolta delle decisioni pubblicate da ARTICOLO29). Dopo alcune risalenti decisioni di apertura del tribunale di Roma, la questione si è riproposta negli ultimi anni con sempre maggiore frequenza, raccogliendo decisioni favorevoli dai tribunali di Rovereto e, adesso, Messina, e decisioni di segno contrario dalla Corte d’Appello di Bologna e dal tribunale di Vercelli e, di recente, dallo stesso tribunale della capitale, con un mutamento di indirizzo. (more…)

La provocazione omofoba esclude il reato di diffamazione

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Per il giudice per le indagini preliminari di Busto Arsizio non è punibile chi reagisce ad affermazioni francamente omofobe: nel caso dell’asserzione da parte di un politico che l’omosessualità è «un’aberrazione genetica contro natura», non è reato reagire con un commento su internet avente un contenuto oggettivamente offensivo («ma brutta testa di cazzo»), integrante certamente il delitto di diffamazione, in quanto sussiste  l’esimente della provocazione.

di Luca Morassutto


Il giudice per le indagini preliminari di Busto Arsizio con ordinanza del 24 febbraio 2015 ha disposto l’archiviazione del procedimento penale originatosi dalla querela che F. F., allora Sindaco di Sulmona (l’Aquila), aveva depositato negli uffici della competente Procura della Repubblica per il reato di cui all’art. 595 comma 3 c.p. Il pubblico ministero procedente, con una richiesta di archiviazione ben motivata, evidenziava come i commenti richiamati dal F.F. fossero stati generati dalle stesse affermazioni di quest’ultimo, allora sindaco di Sulmona, il quale, commentando la proposta dei c.d. “pacs”, affermava che “l’omosessualità sarebbe una patologia di carattere genetico, come la sindrome di Down, che gli omosessuali sarebbero “aberrazioni genetiche” e quindi persone da curare in quanto avrebbero fatto una scelta contraria rispetto alle determinazioni della natura”. Accolta quindi la tesi della causa di non punibilità di cui all’art. 599 c.p. il pubblico ministero (more…)

Il nuovo “sì” del Tribunale di Grosseto

semaforo-verdeCon  decisione del 17 febbraio 2015 pubblicata in data odierna, il Tribunale di Grosseto torna ad affermare, con una più ampia motivazione,  la necessità della trascrizione dei matrimoni celebrati all’estero da persone dello stesso sesso.

Il Tribunale di Grosseto, con decisione del 17 febbraio 2015 pubblicata in data odierna, in seguito al rinvio da parte della Corte d’appello di Firenze che aveva annullato il primo decreto del tribunale maremmano per mere ragioni procedurali, torna ad affermare la legittimità della trascrizione dei matrimoni contratti da persone dello stesso sesso all’estero. La nuova decisione del tribunale di Grosseto si distingue, tuttavia, dalla prima decisione per una più ampia motivazione, con dovizia di riferimenti alla giurisprudenza nazionale e, soprattutto, ai principi espressi dalla Corte europea dei diritti umani.
L’argomentazione del tribunale prende l’avvio dal rilievo «che l’intrascrivibilità degli atti stranieri costituisce un’eccezione e che, dunque, non può che essere interpretata restrittivamente, in particolar modo quando gli atti o provvedimenti incidano sullo status o sulla capacità delle persone, stante la necessità di garantire la più ampia circolazione degli stessi al di là dei confini entro i quali si sono formati i relativi atti o provvedimenti».
Osserva, quindi, il Collegio che l’Italia partecipa di un sistema ordinamentale multilivello che impone di considerare la normativa nazionale anche alla luce dei principi espressi dalla Corte europea dei diritti umani.
Da una ricostruzione del quadro normativo interno, il tribunale desume «che non sussistono norme del nostro ordinamento che consentono di concludere per la sussistenza di un divieto ne implicito nè esplicito (di matrimonio ndr) tra persone dello stesso sesso».
Di particolare rilievo, con riguardo all’interpretazione dell’articolo 29 della Costituzione, appare l’argomentazione del Collegio per cui la locuzione «”società naturale” (more…)

Lezioni americane: dalla libertà d’opinione alla rilevanza penale dell’omofobia

2011-12-13 13.38.31

Partendo da una sentenza della Corte Suprema messicana, richiamando alla mente due interventi coevi, uno della Cedu ed uno della Suprema Corte del Canada, si assiste ad un tracciato, disegnato da diverse realtà giurisprudenziali, di isolamento dei discorsi d’odio, eradicando gli stessi dalle tutele offerte dal diritto alla libera manifestazione del pensiero. Il principio di fondo che si ricava è che una società democratica trova pieno compimento della sua missio proprio nella tutela della dignità umana che, nel caso di specie, viene aggredita da un esercizio aberrante di un diritto che, portato all’estremo, scivola dal crinale della legittima manifestazione di una opinione ad incitamento all’odio.

di Luca Morassutto

Quaerens me sedisti lassus
Dies irae

1. Una legge contro l’omofobia limiterebbe la libera manifestazione del pensiero? 2. Il principio di diritto di cui alla sentenza della Suprema Corte de Justicia messicana 3. Il fatto 4. La strada tracciata dalla Primera Sala: espressioni omofobe come una categoria di manifestazione di idee discriminatorie e di discorsi d’odio – l’enfatizzazione delle categorie sociali 5. Le conclusioni a cui perviene la Primera Sala 6. Intersezioni giurisprudenziali: il caso Vejdeland ed altri contro Svezia 7. Corte Suprema del Canada: Saskatchewan (Human Rights Commission) v. Whatcott ed il principio secondo cui la manifestazione delle idee ed il sentimento religioso non sono valori assoluti privi di bilanciamento 8. Il Caso Italia: “non la verità, ma quello che si sono immaginati”

 

Eppure  persino il Cristo si è seduto stanco presso il pozzo di Sicar all’ora sesta. Stanchezza che di contro i movimenti anti diritti civili paiono non ravvisare. Forse chi si è seduto, questa volta pigro e svogliato, si badi bene sicuramente non stanco, è una intera classe politica che ad oggi non è stata in grado di cogliere l’istanza di protezione da reati omo-transfobici che una minoranza costituzionalmente tutelata, da tempo avanza. Chi si è seduto stanco, sicuramente deluso, è parte di quel movimento lgbt, non locale ove ottimamente si opera ma nazionale, che trova non poche difficoltà nell’interloquire sui due macro temi fondamentali: matrimonio egualitario e legge contro l’omofobia. (more…)

Cassazione: no alle pubblicazioni, ma sì ad «un grado di tutela equiparabile a quello matrimoniale»

Friedrich_OverbeckCon sentenza del 9 febbraio 2015 n. 2400 la Corte di Cassazione conferma il diniego alla richiesta di pubblicazioni matrimoniali fra persone dello stesso sesso riaffermando, tuttavia, che l’unione omo affettiva riceve comunque «un diretto riconoscimento costituzionale dall’art. 2 Cost.» e che «può acquisire un grado di protezione e tutela equiparabile a quello matrimoniale in tutte le situazioni nelle quali la mancanza di una disciplina legislativa determina una lesione dei diritti fondamentali».
La sentenza della Corte di Cassazione rappresenta l’epilogo, allo stato, della campagna di “affermazione civile” promossa sin dal 2007 dall’associazione di avvocati Rete Lenford (sino al 2010 insieme all’associazione Certi diritti) che ha avuto ad oggetto la richiesta di decine di coppie dello stesso sesso di procedere alle pubblicazioni propedeutiche alla celebrazione di matrimoni civili.
La tesi di partenza si fondava sulla constatazione della mancanza nel nostro ordinamento di un espresso divieto di matrimonio, posto che l’identità di sesso non è indicata nel codice civile fra le circostanze che impediscono il coniugio. Le coppie, per conseguenza, avevano chiesto agli ufficiali di stato civile di poter procedere alle pubblicazioni, ricevendo sempre un rigetto.
Rivoltesi ai tribunali competenti, tutti i numerosi giudici interpellati hanno respinto le tesi iniziali delle coppie, assumendo che pure in mancanza di un divieto espresso, una preclusione fosse comunque evincibile dal sistema delle norme del codice civile, che prevedono, ad esempio, che nel corso della celebrazione i nubendi dichiarino di volersi prendere in “marito” e “moglie”. I tribunali in molti casi avevano risposto, dunque, (more…)

Il Comune di Roma trascrive certificato di nascita con due mamme

2012-10-09 00.24.25L’Ufficio di stato civile del Comune di Roma con provvedimento in data 4 febbraio 2015 ha provveduto alla trascrizione del certificato di nascita di un bambino di tre anni, nato a Buenos Aires, da una madre italiana e da una madre argentina, in seguito a procreazione medicalmente assistita. Il minore ha acquisito la cittadinanza italiana ed un cognome composto dal cognome di ciascuna madre.

Si tratta del secondo caso in Italia dopo il decreto della Corte d’appello di Torino del 29 ottobre 2014 di cui ha dato di recente notizia il nostro sito (1) ma, a quanto consta, si tratta del primo caso in cui ciò avviene per determinazione di una amministrazione comunale, senza la necessità di ricorrere ad un intervento dell’Autorità Giudiziaria.

Nel Comunicato stampa dell’avv. Alexander Schuster (membro della redazione di GenIUS) che ha assistito il bambino e le due donne,  si evidenzia come a fronte dell’iniziale diniego dell’Amministrazione si sia rilevato dirimente il rilievo che la mancata iscrizione delle due madri sul certificato di nascita non potesse trovare ostacolo nell’ordine pubblico.

Ill difensore sottolinea che «non si può che accogliere con favore il fatto che (more…)