Un primo commento alla nuova legge greca sulle unioni civili

Bandera_gay_Greciadi Matteo M. Winkler*

L’approvazione da parte del Parlamento greco, il 23 dicembre 2015, di una legge sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso ha generato nel nostro Paese due tipi di reazioni. Da una parte, a ragione, si è messa in evidenza la perdurante arretratezza del  nostro Paese sul tema delle coppie gay e lesbiche, richiamando per l’ennesima volta l’attenzione del Parlamento sulla necessità di procedere con urgenza nella medesima direzione. Dall’altra parte, e in modo invero piuttosto curioso, si è rilevata l’assenza, nella legge greca, di una disciplina della stepchild adoption (l’adozione del figlio del partner), sulla quale invece il nostro Parlamento starebbe al momento lavorando, affermando così implicitamente che la legislazione italiana in preparazione sarebbe, almeno sotto questo profilo, decisamente migliore di quella greca. Nel commento che segue vorrei chiarire che nessuna di queste due visioni appare corretta, e ciò alla luce sia dell’attuale stato del diritto di famiglia in Grecia, sia dell’odierna situazione italiana.

Ma procediamo con ordine. Anche in Grecia, come da noi, l’opzione di una legge sulle coppie formate da persone dello stesso sesso si muove lungo il crinale sottile che divide la necessità costituzionale dall’opportunità politica. A dirla tutta, non è che il primo ministro greco Alexis Tsipras avesse molta scelta se non estendere alle coppie gay e lesbiche l’istituto dell’unione tra conviventi già esistente per le coppie di sesso diverso dal 2008 (Legge 26 novembre 2008, n. 3719, Riforme in materia di famiglia, minori e società, il cui testo tradotto in inglese è leggibile qui). Infatti, come lo stesso Tsipras ha dovuto ammettere nel suo discorso di accompagnamento al disegno di legge, pendeva sulla Grecia la sentenza di condanna della Corte europea dei diritti umani emessa nel caso Vallianatos del 7 novembre 2013 (qui un commento articolato), ove la Corte aveva individuato nella limitazione alle coppie eterosessuali prevista dall’articolo 1 della citata legge una violazione del principio di non discriminazione per orientamento sessuale di cui agli articoli 8 e 14 della Convenzione. L’intervento legislativo è stato dunque a lungo atteso, ma anche necessitato da detta pronuncia.

Colpisce inoltre l’estrema rapidità con cui tale legge è stata approvata. L’annuncio ne era stato dato dal governo greco già il 9 febbraio 2015, poco dopo il suo insediamento all’esito delle elezioni nazionali di gennaio. Esattamente nove mesi più tardi, e dopo ulteriori elezioni nazionali, il progetto di legge raggiungeva l’aula parlamentare e in poco più di un mese giungeva all’approvazione finale, dopo 12 ore di discussione e con una larga maggioranza di 193 voti favorevoli contro 56 contrari.

Si badi che la legge non si occupa solo delle coppie gay e (more…)

L’adozione da parte della comadre è nell’interesse della minore: conferma anche dai giudici d’appello

2010-06-25 17.11.46Con sentenza depositata oggi 23 dicembre 2015 la Corte d’appello di Roma ha rigettato il ricorso del P.M. avverso la sentenza del Tribunale per i minorenni di Roma del luglio 2014 che aveva disposto l’adozione di una bambina da parte della comamma.

Anche i giudici d’appello affermano, dunque, che quando vi sia una stabile relazione genitore/figlio, l’art. 44 lett. D della Legge n. 184 del 1983 consente di disporre l’adozione. Si riafferma così che il giudice può e deve valutare se nel caso concreto l’adozione da parte della comadre è nell’interesse del minore.

La sentenza della Corte d’Appello di Roma rappresenta dunque una importante affermazione dell’indirizzo interpretativo, già fatto proprio dal Collegio di primo grado, che di recente aveva trovato conferma anche in una decisione dalla Corte d’Appello di Milano: l’art. 44 lett. D della Legge sull’adozione rappresenta «una clausola residuale in cui valutare tutti quei casi non sempre esemplificabili che nella realtà possono presentarsi e che non possono farsi rientrare nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c)» e che, secondo la valutazione del giudice minorile, consigliano l’affermazione giuridica del rapporto di genitorialità nell’esclusivo interesse superiore del minore.

Tale interesse è sicuramente sussistente nell’ipotesi «di un profondo legame» della minore instaurato con la comadre «sin dalla nascita e caratterizzato da tutti gli elementi affettivi e di riferimento relazionale, interno ed esterno, qualificanti il rapporto genitore/figlio». La Corte d’Appello capitolina rammenta, peraltro, che «non si tratta, quindi, come ritenuto dal PM appellante, di affiancare una seconda figura materna o creare un nuovo rapporto genitore-figlio, ma di prendere atto di una relazione già sussistente e consolidata nella vita della minore e valutare l’utilità per quest’ultima che la relazione di fatto esistente sia rivestita giuridicamente a tutela della minore medesima».

Con le due decisioni della Corte d’Appello di Roma e di Milano, in rapida successione, si consolida così una (more…)

Avvocatura e tutela delle coppie omosessuali: la delibera del Consiglio Nazionale Forense

CNFCon delibera adottata il 23 ottobre 2015, resa pubblica il 15 dicembre durante l’incontro su “Convivenze di fatto e unioni civili” svoltosi alla Camera dei Deputati, il Consiglio Nazionale Forense -massimo rappresentante istituzionale dell’Avvocatura italiana- ha rappresentato al Parlamento ed al Governo “l’improrogabile e indefettibile necessità di garantire la tutela della vita privata e familiare delle coppie di fatto e delle coppie omosessuali, nel rispetto della Costituzione e dei suoi principi democratici”.
Pur senza farvi espresso riferimento, la delibera sembra guardare al dibattito attualmente in corso sul ddl AS 2081 (cd. ddl Cirinnà), recante – appunto – “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”, il cui iter riprenderà il 26 gennaio prossimo con la discussione generale in Aula, al Senato.
Il documento muove da alcune premesse rilevanti, sul piano del metodo e del merito. L’intervento dell’Avvocatura italiana nel dibattito politico, parlamentare e sociale in corso è infatti giustificato – in punto di metodo – sul rilievo secondo cui “il contributo positivo alla promozione e alla tutela dei diritti fondamentali, dell’eguaglianza e della pari dignità sociale è componente essenziale della missione istituzionale dell’Avvocatura, in coerenza con la sua funzione istituzionale e la sua responsabilità sociale”.
La delibera passa poi ad elencare alcuni profili di merito, dalle quali discende la necessità di una presa di posizione. Anzitutto, il rilievo centrale assunto – nel nostro sistema costituzionale – dalla centralità della persona umana, della sua dignità e dei suoi diritti inviolabili tra cui rientra “quello di esprimere la propria identità ed il proprio orientamento sessuale e di realizzare compiutamente ed in conformità ad essi le scelte inerenti alla vita privata, come quelle relative alla costruzione di una famiglia”: il principio del libero svolgimento della personalità si salda, poi, con il principio di eguaglianza, il quale – imponendo di evitare ogni trattamento discriminatorio – garantisce “alle diverse forme dell’affettività umana pari dignità sociale”. (more…)

RECENSIONI\Daniele Ferrari, Status giuridico e orientamento sessuale

ferrariPubblichiamo con molto piacere la prefazione, curata da Lara Trucco, all’interessante volume di Daniele Ferrari Status giuridico e orientamento sessuale, La condizione giuridica dell’omosessualità dalla sanzione, alla liberazione, alla dignità.

di Lara Trucco*

Il volume curato da Daniele Ferrari, dal titolo indubbiamente intrigante “Status giuridico e orientamento sessuale”, raccoglie una serie di saggi scritti dallo stesso autore su di un tema, “la condizione giuridica dell’omosessualità”, di perdurante attualità.

La battaglia portata avanti contro ogni forma di discriminazione nei confronti dei soggetti omosessuali è, infatti, “antica” ed a tutt’oggi, come lo stesso libro sta a dimostrare, non ancora del tutto risolta, tanto che si è resa necessaria l’approvazione, nelle scorse settimane, da parte della Camera dei deputati, di una mozione concernente uno degli aspetti più controversi della «condizione delle persone dello stesso sesso», e cioè a dire l’introduzione di una disciplina normativa “sulle unioni civili”, mentre il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della nona Giornata internazionale contro l’omofobia e la transfobia, ha incoraggiato, più ampiamente, «quanti in questi anni si sono battuti e continuano a battersi contro ogni forma di discriminazione basata sull’orientamento sessuale delle persone».

In attesa, dunque, dell’evolversi della situazione, il volume, scritto con piglio appassionato, offre ai lettori un’istantanea sullo stato in cui versa attualmente la materia…arricchendone la visione con stimolanti coups d’œil verso il passato così come di proiezioni verso l’immediato futuro. Il cuore dello studio, infatti, costituito dall’analisi dello “status delle unioni omo-affettive in Italia” (cap. II), è preceduto dall’esame, in chiave storica, della “condizione giuridica dell’omosessualità” (cap. I) e ad esso segue la considerazione dei delicati rapporti tra omosessualità e “status di genitore”, da un lato (cap. III), e dei “fenomeni migratori”, dall’altro (cap. IV).

Pur essendo consapevoli della responsabilità di introdurre alla lettura di un libro su questioni tanto delicate e complesse e senza in ogni caso volerne qui anticipare più del necessario i contenuti, ciò che, ci pare, ne risulta confermato è come, nella società democratica e pluralistica attuale, l’orizzonte critico dei diritti fondamentali sia costituito dalla presenza (anche) sul piano legislativo di “modelli” aprioristicamente “negativi” nei confronti di certi stili e comportamenti di vita. Questo tipo di approccio, già di per se stesso controverso, si rivela ancora più problematico quando ha «l’effetto di svalutare la dignità delle persone», a maggior ragione in quei casi in cui esso fondi i propri assunti su basi falsificabili sul piano scientifico. (more…)

La Corte d’appello di Milano dispone la trascrizione di una adozione “piena” da parte della mamma sociale

2015-02-01 08.27.21Con provvedimento in data 16 ottobre 2015, reso noto oggi (Corte Appello Milano, sez. Persone, Minori, Famiglia, 16 ottobre 2015 – Pres. Bianca La Monica, est. M. Cristina Canziani), la Corte di Appello di Milano ha ordinato la trascrizione dell’adozione di una minore da parte della propria mamma sociale nell’ambito di una coppia di donne.
La decisione rappresenta un nuovo momento di svolta, che arriva peraltro nel momento in cui è sempre più accesa la discussione sull’inserimento nella legge sulle Unioni civili della possibilità di adozione dei figli nell’ambito di coppie dello stesso sesso (cd. stepchild adoption). Attraverso la trascrizione del provvedimento straniero viene riconosciuta, per la prima volta nel nostro Paese, una adozione piena, o legittimante, della minore da parte della sua mamma sociale e non soltanto una adozione cd. “in casi particolari”, con conseguente instaurazione di un rapporto genitoriale del tutto identico a qualsiasi altro rapporto genitoriale (anche nei confronti, ad es., dei parenti della madre sociale, che oggi vengono così riconosciuti pienamente nonni e zii della ragazzina).
Pur rilevando l’impossibilità di disporre la trascrizione del matrimonio celebrato in Spagna fra le due mamme (per le ragioni già esposte dalla stessa Corte d’Appello di Milano in un recentissimo provvedimento) e, per conseguenza, del divorzio nel contempo intervenuto fra le due donne, la Corte ritiene invece meritevole di accoglimento la domanda di trascrizione nei registri dello Stato Civile, in base al disposto di cui all’art. 28 del DPR 396/2000, dell’ordinanza del giudice spagnolo che ha dichiarato l’adozione piena, con effetti legittimanti, della minore attribuendole anche il doppio cognome.
Nel provvedimento si dà atto che la minore è una ragazzina di dodici anni che sin dalla nascita «è stata adeguatamente amata, curata, mantenuta, educata ed istruita da entrambe le donne che hanno realizzato l’originario progetto di genitorialità condivisa, nell’ambito di una famiglia fondata sulla comunione materiale e spirituale di due persone di sesso femminile». (more…)

Sommarie considerazioni su un ricorso per Cassazione sulla trascrizione di un atto di nascita con due madri

american-folk-art-painting-portrait-by-unknown-artist-two-children-1815-16-x-20-approximate-original-size-in-inchesdi Elena Falletti*

 

Non è consueto che venga commentato un atto di impugnazione della Procura Generale della Repubblica in Cassazione di una sentenza emanata dalla Corte d’appello (provvedimento del 5 marzo 2015). Si tratta di un atto di parte e pertanto è prassi che esso rimanga riservato. Tuttavia, visto l’interesse sollevato dall’oggetto di questa impugnazione, esso merita attenzione.

Nello specifico, si tratta della sentenza d’appello che ordina al Comune di Torino la trascrizione dell’atto di nascita rilasciato dal Comune di Barcellona (Spagna) di un minore nato da una coppia madri coniugate secondo la legge spagnola. La cónyuge italiana ha donato l’ovulo, successivamente concepito con la fecondazione eterologa e impiantato nella cónyuge spagnola, pertanto il bambino, cittadino spagnolo, può definirsi quale figlio di entrambe le madri: figlio biologico della madre italiana e figlio legale di quella spagnola che l’ha partorito. A seguito dell’ottenimento del certificato di nascita è stata richiesta la sua trascrizione nel registro degli atti di stato civile del Comune di Torino, essendo questo l’ultimo comune di residenza della madre biologica prima del suo trasferimento in Spagna. Di fronte a tale domanda, il preposto ufficio comunale dapprima chiese irritualmente un parere pro-veritate alla Procura della Repubblica, invece che all’Avvocatura di Stato, organo competente per l’attività consultiva di questa natura, successivamente ebbe a negare  la trascrizione. Tale provvedimento è stato impugnato di fronte al Tribunale di Torino, che ha confermato il diniego. Al contrario, la Corte d’Appello sabauda ha effettuato una rivoluzionaria apertura stabilendo che l’atto di nascita spagnolo vada trascritto nel registro di stato civile poiché deve aversi prioritario riguardo all’interesse superiore del minore (art.3 L. 27.5.1991 n 176 di ratifica della Convenzione sui diritti del fanciullo, di New York 20.11.1989). Tale principio viene ribadito in ambito del diritto dell’Unione Europea, con particolare riferimento al riconoscimento delle sentenze straniere in materia di rapporti tra genitori e figli, dall’art. 23 del Reg CE n 2201\2003, il quale stabilisce espressamente che la valutazione della non contrarietà all’ordine pubblico debba essere effettuata tenendo conto dell’interesse superiore del figlio. Infatti, non si tratta di introdurre ex novo una situazione giuridica inesistente ma di garantire la copertura giuridica ad una situazione di fatto in essere da diverso tempo, nell’esclusivo interesse di un bambino che è stato cresciuto da due donne che la legge di un altro Stato, la Spagna, riconosce entrambe come madri.

Le obiezioni della Procura si concentrano su due elementi principali: l’ordine pubblico interno che verrebbe violato dalla trascrizione dell’atto di nascita di un bambino nato da una fecondazione doppiamente eterologa rispetto alla partoriente, e la contrarietà di questa stessa trascrizione al diritto naturale sancito dalla Costituzione.

Sotto il primo profilo il Procuratore Generale critica i richiami (more…)

Il parlamento portoghese apre alle adozioni per le coppie dello stesso sesso

Portuguese parliament rejects spending cuts, sparking crisisdi Giovanni Damele*

Sullo sfondo di una situazione politica in piena evoluzione, a quasi due mesi dalle elezioni, con un governo uscente di centro-destra che non ha superato lo scoglio del voto di fiducia e un governo incaricato frutto di un’inedita maggioranza a sinistra, il parlamento monocamerale lusitano (Assembleia da República – AR) ha approvato a larga maggioranza, il 20 novembre scorso, il progetto di legge sull’adozione per le coppie omosessuali unite in matrimonio o in unione di fatto (qui il progetto di legge sull’adozione presentato dal PS; qui la pagina dell’iter legislativo). Senza grandi clamori e dopo quattro tentativi falliti, ha superato così il primo passaggio legislativo, quello della votazione generale, un progetto di legge che aveva già suscitato ampie discussioni nell’opinione pubblica e nel parlamento portoghesi.

Dopo l’approvazione della legge sul matrimonio omosessuale, nel 2010, questo progetto di legge costituisce un ulteriore passo avanti nella riforma del diritto di famiglia portoghese, estendendo la possibilità di adottare a tutte le coppie indipendentemente dal sesso e dall’orientamento sessuale. Un processo di riforma che, (more…)

Il Consiglio di Stato e la spallata alla giurisdizione ordinaria

Caravaggio_-_Giuditta_che_taglia_la_testa_a_Oloferne_(1598-1599)di Luca Morassutto

 

1.     Una sentenza violenta

Sulla vicenda delle trascrizioni dei matrimoni same sex è intervenuto infine il Consiglio di Stato – Sezione Terza, con sentenza emessa l’8 ottobre 2015[1].

Si è trattato di un intervento giurisprudenziale su cui, sin da subito, è scesa l’ombra del sospetto. La stampa[2] ha enfatizzato le aderenze di due giudici del Collegio con gli ambienti più conservatori del mondo cattolico adombrando così l’indipendenza e la terzietà dell’organo giurisdizionale rispetto al caso trattato. Una strategia a mio avviso pericolosa e che si espone a critiche – oltre che di buon gusto – anche di opportunità. Dimentichi che il Collegio in questione è formato da cinque giudici, ci si è lanciati in valutazioni – fors’anche fondate ma ritengo non adeguate – su quanto pressioni esterne o convincimenti interni possano avere influito nella decisione e redazione della sentenza. L’arma è a doppio taglio. Un domani infatti si potrebbe obiettare l’inadeguatezza di taluni magistrati omosessuali nel giudicare cause che vedono coinvolte persone lesbiche, gay o trans. Così facendo si rischia di imboccare un sentiero che conduce ad un pericoloso crinale: quello del sospetto e non dell’analisi del testo. Da giuristi si abdica così al ruolo di giornalisti da gossip perdendo di vista il punto fondamentale della questione: questa, per citare Matteo Winkler[3], è una sentenza sciagurata. Nei contenuti, non per chi l’ha emessa o per le idee che lo caratterizzano. Bene inteso, chi scrive non è così ingenuo da non immaginare – e forse ritenere anche realisticamente veri –  gli stessi scenari di pressioni esterne o di confusione tra foro interno e foro esterno cui possono essere stati soggetti taluni giudicanti. Di contro non è sul terreno del sospetto che si può affrontare la questione quanto su quello dei contenuti. La sentenza emessa dal Consiglio di Stato deve caratterizzarsi per altre espressioni: è violenta, è retrograda, è a suo modo espressione di una retorica autoritaria (nel senso storico del termine in quanto opera un revirement di approdi dottrinari e giurisprudenziali oramai consolidati da oltre quarant’anni), è giuridicamente sbagliata ed è, a mio modo di vedere, errata quanto a contenuti e deduzioni.

2.     Nostalgie giusnaturalistiche

Il Consiglio di Stato, investito del ricorso da parte del Ministero dell’Interno e del Prefetto di Roma avverso alla sentenza del Tar Lazio Sezione I ter n. 05924/2015[4], articola il suo intervento secondo una asserita progressione logica, prendendo le mosse dalla questione della trascrivibilità dei matrimoni omosessuali contratti all’estero – in forza dell’appello incidentale promosso dagli originari ricorrenti – per poi proseguire discutendo (more…)

Corte d’Appello di Milano: no alla trascrizione, ma lettura aperta dell’art. 29

2015-02-09 00.14.52Con decisione del 15 marzo, depositata il 9 novembre 2015, la Corte d’Appello di Milano, sezione delle persone, dei minori e della famiglia, ha confermato la decisione del Tribunale di Milano del luglio 2014 che aveva respinto il ricorso ex art. 95 DPR 396/2000 presentata da due uomini, già sposati nel 2012 in Brasile e successivamente coniugati nel 2013 con matrimonio civile in Portogallo, avverso il rifiuto di trascrizione dell’atto di matrimonio opposto dall’Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano.
La decisione della Corte d’Appello, seppure negativa, si contraddistingue per alcuni elementi innovativi.
Viene ammesso, innanzitutto, l’intervento ex art. 105, comma 2, c.p.c. (su cui il Tribunale non si era espressamente pronunciato) dell’associazione Avvocatura per i Diritti LGBTI-Rete Lenford, rilevando che trattasi di soggetto terzo rappresentativo per statuto degli interessi dei cittadini LGBTI, il quale vanta un interesse che lo legittima ad intervenire in giudizio.
Con riguardo al merito, la Corte osserva che la diversità di sesso (more…)

La Consulta mette la parola fine alla sterilizzazione coatta delle persone transessuali

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Con sentenza emessa in data 5 novembre 2015, la Consulta mette la parola fine all’annosa questione dei requisiti necessari per il mutamento di sesso, stabilendo che la legge non impone alcun intervento chirurgico quale presupposto per la rettificazione anagrafica.
Si tratta di un esito per nulla scontato, a lungo avversato da un consolidato indirizzo della giurisprudenza di merito (per tutta la giurisprudenza di merito vedi qui) e, soprattutto, da una corrente di pensiero sempre più aggressiva in nome della pretesa necessità di contrastare la fantomatica “teoria del gender”. La Corte di cassazione, peraltro, con una recentissima decisione (sentenza del 20 luglio 2015, n. 15138) aveva già aperto la strada oggi percorsa anche dalla nostra Consulta.
La Corte ricostruisce adesso in termini evolutivi il tessuto normativo, ripensando la normativa del 1982 come “l’approdo di un’evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all’identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all’identità personale, rientrante a pieno titolo nell’ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU)”.
Per i giudici costituzionali, una volta posta sotto la luce dei diritti della persona, la legislazione vigente non pare imporre affatto un intervento di sterilizzazione coatta, ma indica nel trattamento chirurgico “solo una delle possibili tecniche per realizzare l’adeguamento dei caratteri sessuali”, affidate alla libera scelta della persona in transizione. Per la Corte, dunque, “l’esclusione del carattere necessario dell’intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un’impostazione che − in coerenza con supremi valori costituzionali − rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l’assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione”.
Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile solo “laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, (more…)

Il Sillabo delle Unioni Civili: giudici, etica di stato, obblighi internazionali dell’Italia

2015-02-09 00.36.45

Taluno ha affermato – su sponde opposte (è noto che anche nel movimento LGBTI vi è chi contesta in radice il disegno di legge) – che le unioni civili non sarebbero urgenti, e neppure necessarie; secondo l’Autore, invece, sono in effetti urgentissime ed indispensabili, nel senso di costituzionalmente necessarie ed imposte al nostro Paese dalla Corte europea dei diritti umani. Con una analisi stringente ed a volte pungente, l’Autore critica tuttavia un legislatore “pasticcione” (o forse in mala fede), che ha introdotto la definizione di “formazione sociale specifica” col conclamato proposito di confinare le unioni civili al di fuori della famiglia, senza avere piena consapevolezza che é invece certo che si tratti di famiglie, almeno ove voglia rispettarsi il buon senso ed una concezione pluralistica della nozione di famiglia\famiglie, non contraria all’art. 29 Cost. e non contraddetta dalla stessa Corte Costituzionale. Il legislatore mostra “tutto il suo imbarazzo, o – se si vuole – i condizionamenti cui è sottoposto”, nel tentativo disperato di differenziare il nuovo istituto dal matrimonio, “ricordando un po’ l’imbrattatele che ricoprì le pudenda dei personaggi del giudizio universale di Michelangelo”. Nel contributo sono esposti quindi in dettaglio gli aspetti che appaiono meno convincenti o che rappresentano addirittura ingenui tentativi diretti a differenziare i due istituti, infine rimarcando, tuttavia, come sui due punti oggi più controversi (pensione di reversibilità e filiazione), “molto opportunamente” sia prevista l’applicabilità alle parti dell’unione civile di ogni altra disposizione fuori dal codice civile (che consentirà, quindi, fra l’altro l’estensione dei benefici previdenziali e dunque anche la pensione di reversibilità) e come “la previsione della adozione del figlio del partner – nella sua timidezza – appaia del tutto minimale e ragionevole”, tenendo semplicemente conto dell’interesse di quel minore che, essendo inserito (talora dalla nascita) nella famiglia del genitore biologico, ha instaurato uno stretto legame affettivo con il partner di quest’ultimo. Non mette invece conto “approfondire le proposte, avanzate in sede parlamentare, a quanto consta, di introduzione (in luogo di una pur tanto blanda forma di adozione) di una strana forma di affidamento temporaneo (ma prorogabile fino alla maggiore età) dei figli del partner dello stesso sesso, poiché si tratterebbe, se introdotta, della sublimazione della insipienza giuridica, abbinata alla ipocrisia più conclamata”.

di Geremia Casaburi*

Premessa

I media, pressoché quotidianamente, stanno seguendo le tribolate vicende del, o piuttosto dei, disegni di legge sulla disciplina delle unioni civili tra persone dello stesso sesso (e qui avverto i lettori che da questo lavoro sono bandite le risibili espressioni anglo-esotiche, che stanno infestando la materia, come del resto altri ambiti giuridici. Oltretutto siamo nell’anno centenario del padre Dante).

Francamente non sono del tutto convinto che, almeno in temi brevi, avremo un risultato utile e definitivo, una legge pubblicata in Gazzetta Ufficiale; o almeno ho forti dubbi che il testo finale corrisponderà a quello, o a quelli, che ora circolano (la montagna potrebbe partorire il tipico topolino italiano). La situazione politica italiana è quella che è, e le forze contrarie a questa o a qualunque disciplina normativa sono fortissime; non si tratta però dei soliti poteri occulti, ma – almeno in primo luogo – di un Potere notissimo, quello che ha la casa madre oltre il Tevere, sotto il cupolone michelangiolesco (non senza improbabili alleati nel campo opposto, da parte di chi pretende tutto, e subito).

Ho perciò richiamato, nel titolo, il Sillabo, ben noto e caro a quegli ambienti. Solo che il primo, e ben più autorevole testo, prendeva di mira, segnalandone gli “errori”, tutti i profili della modernità (libertà di coscienza, laicismo, democrazia ecc.); io ho l’ambizione, più modesta, di muovere da un esame tecnico- giuridico dell’ultimo testo noto del disegno di legge, del (more…)

Stepchild adoption: nuova conferma dal Tribunale minori di Roma

2012-10-03 23.27.44Mentre in Parlamento continua a restare arenato il ddl sulle Unioni civili, che come noto prevede la possibilità di stepchild adoption ex art. 44 lett. B della Legge 4 maggio 1983, n. 184, con una nuova sentenza in data 22 ottobre 2015, il  tribunale per i minorenni della capitale conferma la possibilità di adozione da parte della mamma non biologica (con assegnazione del doppio cognome) a norma della lettera D del medesimo articolo. Si tratta di una conferma dell’indirizzo inaugurato poco più di un anno fa con sentenza depositata il 30 luglio 2014.

Le motivazioni ripercorrono quanto già esposto allora dal tribunale, con la rilevante considerazione che l’omogenitorialità è “una genitorialità diversa ma parimenti sana e meritevole di essere riconosciuta in quanto tale” e che le opinioni in senso contrario rappresentano un “convincimento diffuso in parte della società, esclusivamente fondato, questo sì, su pregiudizi e condizionamenti cui questo Tribunale, quale organo superiore di tutela dell’interesse superiore del benessere psico-fisico dei bambini, non può e non deve aderire”.

Il tribunale della capitale osserva come allo stesso non tocchi costruire alcuna nuova realtà giuridica o creare “nuovi diritti”, ma soltanto di vagliare la rilevanza giuridica della situazione già esistente, verificando quale fattispecie giuridica trovi applicazione alla luce del superiore principio dell’esclusivo interesse della minore.

I giudici capitolini rinvengono nell’art. 44, lett. D della Legge 4 maggio 1983, n. 184 (“Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”) l’istituto giuridico applicabile nel caso de quo, rammentando come questa norma sia stata già interpretata dalla giurisprudenza nel senso di consentire l’adozione da parte di singoli o di coppie non sposate nel caso in cui sussista di fatto una relazione genitoriale col minore.

La soluzione adottata dal tribunale, lungi dal rappresentare una interpretazione creativa (more…)

É definitiva la sentenza Oliari: si apre la via per nuovi ricorsi a valanga

FINALE’ appena divenuta definitiva (il 21 ottobre) la sentenza della Corte europea dei diritti umani che condanna l’Italia per violazione della vita familiare delle coppie gay e lesbiche.

Come si rammenterà, la Corte di Strasburgo con  decisione del 21 luglio 2015 sul caso Oliari e altri c. Italia, ha condannato l’Italia per la mancata previsione da parte del legislatore, nonostante i numerosi solleciti delle sue superiori Corti, di un istituto giuridico diverso dal matrimonio che riconosca una relazione tra persone dello stesso sesso, poiché la carenza di riconoscimento giuridico delle dette unioni determina una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare come enunciato dall’articolo 8 della Convenzione.

L’Italia aveva tre mesi per la presentazione di un eventuale ricorso alla Grande Camera, ma il Governo, molto opportunamente, ha ritenuto del tutto insensato appellare la sentenza nel momento in cui il Parlamento procedeva ad incardinare il disegno di legge sulle Unioni civili volto proprio a dare una risposta in relazione alla affermata violazione dei diritti umani delle persone lgbti.

Com’è pure noto, tuttavia, la legge già incardinata non è stata discussa e non sappiamo quando lo sarà  (si ipotizza l’inizio della discussione soltanto nel gennaio del 2016).

Come si ricorderà, la Corte europea ha affermato la violazione dell’art. 8 della Convenzione europea dei diritti umani, condannando il nostro Paese a risarcire simbolicamente il danno patito con l’importo di € 5.000,00, oltre imposte, per ognuno dei ricorrenti, cui vanno aggiunte (more…)

Il Consiglio di Stato sui poteri del prefetto in materia di Stato civile

gomma-da-cancellareCon una decisione che certamente farà molto discutere, il Consiglio di Stato con sentenza in data 26 ottobre 2015 ha riformato la decisione del T.A.R. Lazio (sentenza 9 marzo 2015 n. 3907), il quale aveva affermato, insieme ad altri tribunali amministrativi regionali (T.A.R. Lombardia, Friuli;ma in senso conforme al Consiglio di Stato v. T.A.R. Veneto, sentenza 29 luglio 2015), l’illegittimità dei provvedimenti prefettizi di annullamento della trascrizione di matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all’estero.
La decisione consta di due diverse parti, la prima relativa all’accertamento da parte del giudice amministrativo della sussistenza del diritto soggettivo del cittadino alla trascrizione in Italia di matrimoni celebrati all’estero fra persone dello stesso sesso, la seconda relativa alla sussistenza di un potere prefettizio di annullamento in autotutela.
Sul primo punto il Consiglio di Stato rileva la carenza di diritto soggettivo alla trascrizione, rilevando che la diversità di sesso dei nubendi appare condizione implicita del matrimonio secondo la legge italiana, come desumibile implicitamente dagli artt. 107, 108, 143, 143 bis e 156 bis c.c., sul punto peraltro in piena sintonia con quanto rilevato anche dalla Corte di Cassazione (sez. I, 9 febbraio 2015, n. 2400; sez. I, 15 marzo 2012, n. 4184).
I giudici amministrativi si spingono tuttavia ad una osservazione in aperto contrasto con quanto stabilito dai giudici di legittimità, osservando che tale matrimonio sarebbe, a loro avviso, addirittura «inesistente», assumendo che questa sarebbe «la classificazione più appropriata», senza tuttavia dare conto delle ragioni di tale presa di distanza (come noto, la Corte di Cassazione aveva diffusamente spiegato come il superamento della inesistenza fosse imposto al giudice italiano in seguito al noto revirenment sull’art. 12 Cedu avvenuto nel giugno 2010 nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani).
I giudici amministrativi concludono sul punto che con la trascrizione «si finirebbe per ammettere, di fatto, surrettiziamente ed elusivamente il matrimonio omosessuale anche in Italia», nonostante la sua introduzione possa essere disposta soltanto con «scelta (libera e politica) del Parlamento nazionale».
Sul secondo punto, la decisione dei giudici amministrativi si fonda sull’assunto che (more…)

Il primo passo delle Unioni civili in Aula

imageViene incardinata stamani alle 9,30 la legge sulle unioni civili fra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto. Dopo decenni di discussioni, polemiche e studi, il testo di legge arriva dunque per la prima volta in Aula. La discussione comincerà tuttavia soltanto in novembre o, forse, nel gennaio 2016. Molte le incognite: quale maggioranza voterà il provvedimento, quali emendamenti hanno chance d’essere accolti, quali geometrie si formeranno attorno alle singole questioni e quali al momento dell’approvazione finale della legge, quanto reggerà l’abbinamento fra le due parti, il titolo uno che costituisce un nuovo istituto giuridico diretto a tutelare le coppie dello stesso sesso ed il titolo due diretto ad assicurare qualche forma di protezione alle famiglie di fatto. ARTICOLO29 continuerà a seguire il dibattito, come già fatto in questo lunghissimo anno di discussioni in Commissione, cercando di approfondire di volta in volta i diversi aspetti controversi di questa riforma.

Le Unioni civili in mare aperto: ecco il progetto di legge che andrà in Aula in Senato

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di Marco Gattuso

In seguito all’ostruzionismo in Commissione Giustizia di alcuni senatori (di Ncd e Forza Italia) che hanno presentato, come noto, migliaia di emendamenti (ne ha dato conto ARTICOLO29 in maggio), è stato depositato ieri un nuovo progetto di legge (prima firmataria sempre la sen. Cirinnà, relatrice per il Testo unificato) che sarà oggetto della discussione che dovrebbe aprirsi in Senato a breve, il 13 o il 14 ottobre.

La discussione che si apre riguarderà formalmente anche tutti gli altri progetti di legge, ma di fatto è questo il testo che sarà oggetto del dibattito parlamentare e che sarà sottoposto, infine, alla votazione dell’Aula. Un testo, dunque, che affronta le intemperie dell’Aula senza relatrice.

Cercheremo di esporre qui in estrema sintesi i principi che informano la disciplina di cui al Titolo I della legge, relativo al nuovo istituto dell’Unione civile tra persone dello stesso sesso.

ART. 1: le “specifiche formazioni sociali”

Il nuovo testo mantiene, all’art. 1, il riferimento, che ha suscitato tante polemiche, alle “specifiche formazioni sociali”. Contrariamente a quanto equivocato da più parti, non si tratta di una nuova definizione dell’istituto giuridico, che resta denominato come “Unione civile fra persone dello stesso sesso”. Si tratta, invero, di una mera qualificazione giuridica del nuovo istituto ai sensi dell’art. 2 della Costituzione. Allo stesso modo delle famiglie di fatto, etero e omosessuali, che rappresentano specifiche formazioni sociali ex art. 2 e delle coppie coniugate, che rappresentano altrettante specifiche formazioni sociali protette dagli artt. 2 e 29, anche le unioni fra persone delo stesso sesso che accedono al nuovo istituto sono infatti in tutta evidenza specifiche formazioni sociali ex art. 2.

La sottolineatura di cui all’articolo 1 è dunque sostanzialmente priva di qualsiasi contenuto giuridico, essendo tesa a rimarcare quanto é evidente a tutti, ossia che la legge in discussione non sta estendendo l’istituto del matrimonio.

Con questo provvedimento, infatti, il Parlamento italiano non è chiamato a cessare la tradizionale discriminazione matrimoniale delle persone omosessuali, come avvenuto negli ultimi anni in tanti Paesi a civiltà giuridica a noi affine (fra cui, Francia, Spagna, Inghilterra, Stati Uniti d’America, Canada, Argentina..), ma si sta avviando verso l’introduzione di un nuovo istituto di diritto di famiglia, distinto dal matrimonio ma ad esso equivalente, così seguendo la strada già percorsa da altri ordinamenti in un numero limitato di Paesi (come, fra altri, la Germania, l’Austria e la Svizzera).

Si tratta di una scelta che non è scontata, è assai opinabile ed è invisa alla stragrande maggioranza della comunità gay e lesbica, che chiede con forza uguaglianza. E’ una scelta per nulla obbligata (chi sostiene che sia imposta dalla nostra Costituzione ha un’idea davvero ristretta della funzione della nostra Carta costituzionale e fraintende la ratio garantista dell’art. 29, imputando allo stesso proprie aspirazioni e visioni ideologiche). Tale scelta tradisce, invero, (more…)

Ecco il progetto di legge

Y.Y. c. Turchia: i requisiti per il cambiamento anagrafico di genere

2015-02-09 00.15.22Numerosi Stati Membri del Consiglio d’Europa prevedono la sterilizzazione e l’intervento chirurgico come presupposti indefettibili ai fini del cambiamento anagrafico di genere, nonostante siano numerosi gli strumenti internazionali che ne affermano l’incompatibilità con i diritti fondamentali della persona. Su queste basi il presente contributo si propone di verificare, in particolare sulla scorta della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Corte EDU), se il diritto internazionale dispone di principi a valenza generale e trasversale suscettibili di essere utilizzati per fornire le risposte agli interrogativi morali e alle implicazioni etiche che vengono in rilievo nel momento in cui si discute dei requisiti necessari ai fini del cambiamento anagrafico di genere. 

di Diego Zannoni*

Sommario: 1. Introduzione; 2. Gli indirizzi internazionali; 3. La posizione della Corte EDU nella sentenza Y.Y. c. Turchia; 3.1 La portata della sentenza Y.Y. c. Turchia; 3.2 Le ragioni che depongono per una interpretazione restrittiva della sentenza Y.Y. c. Turchia; 3.2.1. La Corte non individua gli obiettivi cui mirano le misure restrittive; 4. Il disallineamento fra il ruolo di genitore biologico e il sesso anagrafico; 5. Osservazioni finali.

 

Introduzione

L’“identità di genere”, intesa come l’identità della persona ricondotta alla percezione del proprio genere, eventualmente in contrapposizione al proprio sesso biologico, anche se correntemente percepita come qualcosa che è dato, acquisito alla nascita, immodificabile e facilmente classificabile, se analizzata più attentamente rivela il suo carattere dinamico poiché è attraverso un processo graduale che la persona si identifica gradualmente all’interno e costruisce sé stessa all’esterno, cioè sul piano interpersonale[1]. La persona transessuale è, prima della transizione, genotipicamente e fenotipicamente di un sesso determinato, ma ha la consapevolezza, spesso appunto gradualmente maturata, di appartenere al genere opposto (Konträre Sexualempfindung).

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Corte EDU) è stata impegnata in prima linea nella enucleazione di un diritto all’identità di genere, e ne ha individuato la base normativa nell’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) – dedicato al diritto della persona al rispetto della sua vita privata e familiare. La Corte ha avuto modo di sottolineare a più riprese come la nozione di “vita privata” non sia suscettibile di una definizione esaustiva di modo che elementi come l’identità di genere, il nome, l’orientamento sessuale e la vita sessuale rientrano nella sfera personale protetta dall’art. 8 della CEDU[2]. Tale norma ha quindi consentito l’avvio di una giurisprudenza favorevole al riconoscimento del diritto del transessuale ad ottenere la correzione degli atti di stato civile e a sposare individui del suo stesso sesso di nascita[3].

Con questo contributo ci si propone di verificare se sia possibile (more…)

Omogenitorialità: la Corte di Palermo manda gli atti alla Consulta

2012-10-07 09.30.33

Anche la Corte d’Appello di Palermo, dopo il tribunale per i minorenni di Bologna, ha rimesso alla Corte costituzionale una questione di legittimità costituzionale in materia di tutela dell’interesse superiore del minore in ipotesi di omogenitorialità. In questo caso i giudici dubitano della legittimità dell’art. 337 ter c.c. nella parte in cui non consentirebbe al giudice di valutare se risponda all’interesse del minore mantenere rapporti con il proprio genitore “sociale”. Contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di primo grado, i giudici d’appello non hanno ritenuto possibile una interpretazione evolutiva e costituzionalmente orientata della norma. Si impone, tuttavia, una riflessione sulle fonti della genitorialità nel nostro ordinamento: se, come noto, la genitorialità consegue, anche, ad una consapevole assunzione di responsabilità genitoriale, cosa impone di escludere il riconoscimento della responsabilità del genitore omosessuale?

di Marco Gattuso

Con ordinanza depositata il 31 agosto 2015, la Corte d’Appello di Palermo ha rimesso alla Corte costituzionale questione di legittimità costituzionale dell’art. 337 ter c.c. nella parte in cui non consentirebbe al giudice di valutare se risponda all’interesse del minore mantenere rapporti con il proprio genitore “sociale” (nella specie la ex partner, dello stesso sesso, del genitore cd. “biologico”).

La Consulta viene così investita, per la seconda volta nel giro di pochi mesi, d’una nuova questione di incostituzionalità in materia di tutela dell’interesse superiore del minore in ipotesi di omogenitorialità (more…)

Malta: la più avanzata legge sul genere. Ecco la traduzione italiana

malta_gender_identityIl Parlamento maltese (come abbiamo anticipato a suo tempo nella sezione “News” sulla colonna di sinistra e sulla nostra pagina Facebook) lo scorso aprile 2015 ha approvato, all’unanimità, una innovativa legge per la tutela della identità di genere (nonché della espressione di genere e delle caratteristiche di genere), salutata come una delle più avanzate al mondo.  Pubblichiamo la traduzione del testo legislativo, curata ancora una volta impeccabilmente da Roberto De Felice, avvocato dello Stato, il quale rappresenta qui di seguito altresì i caposaldi dell’atto normativo.

di Roberto De Felice*

Nel pubblicare, con gli inevitabili limiti, la traduzione del testo legislativo, osserviamo che i caposaldi dell’atto normativo sono:

La persona maggiorenne può mutare il genere mediante semplice dichiarazione in atto notarile, senza necessità di alcun intervento chirurgico (autodeterminazione).
Il minorenne, invece, può cambiare i genere su richiesta dei genitori o del tutore e l’autorizzazione del Tribunale.
In particolare, il genere non può essere assegnato alla nascita in caso di dubbio, assegnando così una casella ‘’bianca’’, mentre i genitori e i tutore, entro il 14mo anno, devono attivarsi per dichiararlo.
In particolare solo in casi eccezionali il minore può essere sottoposto a interventi prima della possibilità di esprimere, anche anteriormente al 18mo anno, il consenso informato (tutela del minore intersex).
Vengono definiti i concetti giuridici di espressione di genere, identità di genere, caratteristiche sessuali, marcatore di genere.
Il diritto all’identità ed alla espressione di genere è dichiarato fondamentale ed è protetto dalle leggi penali, antidiscriminatorie. (more…)