nozione/COSTITUZIONALE
Corte costituzionale, ordinanza del 5 gennaio 2011 n. 4 vedi anche (pres. De Siervo, rel. Criscuolo) MATRIMONIO – DIRITTO DI CONTRARRE MATRIMONIO TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO – MANCATA PREVISIONE – LESIONE DEL DIRITTO DI CONTRARRE MATRIMONIO QUALE DIRITTO FONDAMENTALE ED INVIOLABILE DELLA PERSONA – VIOLAZIONE DEI VINCOLI DERIVANTI DALL’ORDINAMENTO COMUNITARIO E DAGLI OBBLIGHI INTERNAZIONALI – RICHIESTA DI PRONUNCIA ADDITIVA INTESA AD INTRODURRE UNA DISCIPLINA NON COSTITUZIONALMENTE OBBLIGATA IN MATERIA RISERVATA ALLA DISCREZIONALITÀ DEL LEGISLATORE – INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE – IRRAGIONEVOLE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA PERSONE OMOSESSUALI E PERSONE TRANSESSUALI – VIOLAZIONE DELLA TUTELA DELLA FAMIGLIA QUALE “SOCIETÀ NATURALE” – ESCLUSIONE – NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
È inammissibile la questione di illegittimità costituzionale degli artt. 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143-bis, 156-bis c.c in riferimento all’art. 2 ed all’art. 117 Cost., perché diretta ad ottenere una pronunzia additiva non costituzionalmente obbligata; la questione è infondata con riferimento ai parametri individuati negli artt. 3 e 29 Cost. in quanto la nozione di matrimonio riferita alle unioni di persone di sesso diverso non può essere superata per via ermenenutica.
RIF. NORMATIVI:
norme oggetto del giudizio: artt. 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143-bis e 156-bis c.c.
parametri costituzionali: art. 2, 3, 29 e 117, 1° comma Cost. in riferimento ad art. 9 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; art. 12 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
PUBBLICATA IN:
Il diritto di famiglia delle persone, 2011, 547, con nota di BORDONALI Il matrimonio tra conservazione, evoluzione e fughe in avanti.
Giustizia civile 2011, 4, 845, con nota COSCO Le unioni omosessuali e l’orientamento della Corte costituzionale.
Iustitia, 2011, 181, con nota CERRELLI Ancora un no della Consulta alle nozze tra persone omosessuali.
Giurisprudenza costituzionale 2010, 1624
ORDINANZA DI RIMESSIONE: Tribunale Ferrara, ordinanza del 16 dicembre 2009
____________________________________________________________________________________________________________________
Corte costituzionale, ordinanza del 22 luglio 2010 n. 276 vedi anche (pres. Amirante, rel. Criscuolo) MATRIMONIO – DIRITTO DI CONTRARRE MATRIMONIO TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO – MANCATA PREVISIONE – LESIONE DEL DIRITTO DI CONTRARRE MATRIMONIO QUALE DIRITTO FONDAMENTALE ED INVIOLABILE DELLA PERSONA – VIOLAZIONE DEI VINCOLI DERIVANTI DALL’ORDINAMENTO COMUNITARIO E DAGLI OBBLIGHI INTERNAZIONALI – RICHIESTA DI PRONUNCIA ADDITIVA INTESA AD INTRODURRE UNA DISCIPLINA NON COSTITUZIONALMENTE OBBLIGATA IN MATERIA RISERVATA ALLA DISCREZIONALITÀ DEL LEGISLATORE – INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE – IRRAGIONEVOLE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA PERSONE OMOSESSUALI E PERSONE TRANSESSUALI – VIOLAZIONE DELLA TUTELA DELLA FAMIGLIA QUALE “SOCIETÀ NATURALE” – ESCLUSIONE – NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
È inammissibile la questione di illegittimità costituzionale degli artt. 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143-bis, 156-bis c.c in riferimento all’art. 2 ed all’art. 117 Cost., perché diretta ad ottenere una pronunzia additiva non costituzionalmente obbligata; la questione è infondata con riferimento ai parametri individuati negli artt. 3 e 29 Cost. in quanto la nozione di matrimonio riferita alle unioni di persone di sesso diverso non può essere superata per via ermenenutica.
RIF. NORMATIVI:
norme oggetto del giudizio: artt. 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143-bis e 156-bis c.c.
parametri costituzionali: art. 2, 3, 29 e 117, 1° comma Cost. in riferimento ad art. 9 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; art. 12 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
PUBBLICATA IN: Famiglia e dir., 2011, 18, con nota RIVIEZZO Sulle unioni omosessuali la Corte ribadisce: “Questo matrimonio non sa da fare (se non lo vuole il Parlamento)”.
ULTERIORI COMMENTI ALLA DECISIONE:
NISTICÒ La corte torna sul matrimonio omosessuale: decisa anche la questione promossa dall’ordinanza fiorentina, 2011
ORDINANZA DI RIMESSIONE: Corte di appello di Firenze, prima sezione civile, ordinanza del 3 novembre 2009.
____________________________________________________________________________________________________________________
Corte costituzionale, sentenza del 21 aprile 2010 n. 138 vedi anche (pres. Amirante, est. Criscuolo) 1. GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE – INTERVENTI DI SOGGETTI CHE NON RIVESTONO LA QUALITÀ DI PARTE NEI GIUDIZI A QUIBUS NE’ SONO TITOLARI DI UN INTERESSE QUALIFICATO, INERENTE IN MODO DIRETTO ED IMMEDIATO AL RAPPORTO SOSTANZIALE DEDOTTO IN CAUSA – INAMMISSIBILITÀ;
2. MATRIMONIO – DIVERSITÀ DI SESSO DEI CONIUGI QUALE CONNOTAZIONE DELL’ISTITUTO MATRIMONIALE DELINEATO DALLA DISCIPLINA CODICISTICA (ARTT. 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143- BIS , 156- BIS ) – DIRITTO DI CONTRARRE MATRIMONIO TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO – MANCATA PREVISIONE – LESIONE DEL DIRITTO DI CONTRARRE MATRIMONIO QUALE DIRITTO FONDAMENTALE ED INVIOLABILE DELLA PERSONA – VIOLAZIONE DEI VINCOLI DERIVANTI DALL’ORDINAMENTO COMUNITARIO E DAGLI OBBLIGHI INTERNAZIONALI – RICHIESTA DI PRONUNCIA ADDITIVA INTESA AD INTRODURRE UNA DISCIPLINA NON COSTITUZIONALMENTE OBBLIGATA IN MATERIA RISERVATA ALLA DISCREZIONALITÀ DEL LEGISLATORE – INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
3. IRRAGIONEVOLE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA PERSONE OMOSESSUALI E PERSONE TRANSESSUALI – VIOLAZIONE DELLA TUTELA DELLA FAMIGLIA QUALE “SOCIETÀ NATURALE” – ESCLUSIONE – NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale non sono ammissibili gli interventi di soggetti che non siano parti nel giudizio a quo, né siano titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto ed immediato al rapporto sostanziale dedotto in causa e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (nella specie è stata dichiarata l’inammissibilità dell’intervento dell’Associazione radicale Certi Diritti e di singoli cittadini che allegavano d’essere titolari di rapporto sostanziale non dedotto in causa ma semplicemente regolato dalle norme oggetto di censura); è inammissibile la questione di illegittimità costituzionale degli artt. 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143-bis, 156-bis c.c in riferimento all’art. 2 ed all’art. 117 Cost., perché diretta ad ottenere una pronunzia additiva non costituzionalmente obbligata; l’unione omosessuale intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso è da annoverare tra le formazioni sociali a norma dell’art. 2 Cost. cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri; si deve escludere, tuttavia, che l’aspirazione a tale riconoscimento (che necessariamente postula una disciplina di carattere generale, finalizzata a regolare diritti e doveri dei componenti della coppia) possa essere realizzata soltanto attraverso un’equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio; è rimessa alla piena discrezionalità del Parlamento l’individuazione delle forme di garanzia e di riconoscimento delle unioni tra persone dello stesso sesso, in virtù del dettato dell’art. 2 della Carta Costituzionale; la questione è infondata con riferimento ai parametri individuati negli artt. 3 e 29 Cost. in quanto la nozione di matrimonio riferita alle unioni di persone di sesso diverso non può essere superata per via ermenenutica; i concetti di famiglia e di matrimonio, siccome dotati della duttilità propria dei principi costituzionali, non si possono ritenere “cristallizzati” con riferimento all’epoca in cui la Costituzione entrò in vigore e, quindi, vanno interpretati tenendo conto delle trasformazioni dell’ordinamento e dell’evoluzione della società e dei costumi; detta interpretazione, però, non può spingersi fino al punto d’incidere sul nucleo della norma, modificandola in modo tale da includervi fenomeni e problematiche non considerati in alcun modo quando fu emanata; non vi è disparità di trattamento rispetto alla condizione di chi dopo la rettificazione dell’attribuzione di sesso in forza di sentenza del tribunale, passata in giudicato, può sposare persona del proprio stesso sesso biologico poiché si tratta di una condizione del tutto differente da quella omosessuale e, perciò, inidonea a fungere da tertium comparationis; è dunque costituzionalmente legittima la previsione legislativa, sistematicamente interpretata, che vieta alle persone dello stesso sesso di contrarre matrimonio.
RIF. NORMATIVI:
norme oggetto del giudizio: artt. 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143-bis e 156-bis c.c.
parametri costituzionali: art. 2, 3, 29 e 117, 1° comma Cost. in riferimento ad art. 9 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; art. 12 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
PUBBLICATA IN:
Famiglia e Diritto 2010, 653 con nota GATTUSO La Corte Costituzionale sul matrimonio tra persone dello stesso sesso
Foro italiano 2010, parte I, 1367 con nota DAL CANTO La Corte costituzionale e il matrimonio omosessuale e ROMBOLI Per la Corte costituzionale le coppie omosessuali sono formazioni sociali, ma non possono accedere al matrimonio.
Il diritto di famiglia delle persone, 2010, 1077.
Il diritto di famiglia delle persone, 2011, 3, con nota TONDI DELLA MURA Le coppie omosessuali tra il vincolo (elastico?) delle parole e l’artificio della “libertà”.
Rass. avv. Stato, 2010, 135, con nota di PALMIERI L’istituto del matrimonio. Sul riconoscimento ai nubendi dello stesso sesso “la materia è affidata alla discrezionalità del Parlamento”.
Iustitia, 2010, 311, con nota di COSTANZA La Corte costituzionale e le unioni omosessuali.
Resp. civ. e prev., 2010, 1505, con nota di MORLOTTI Il no della Consulta al matrimonio gay.
Giur. it., 2011, 537, con nota di BIANCHI La Corte chiude le porte al matrimonio tra persone dello stesso sesso.
ULTERIORI COMMENTI ALLA DECISIONE:
ANGELINI I “compromessi sposi”: la Corte costituzionale fa il punto su matrimoni e unioni fra omosessuali
BIANCHI La Corte chiude le porte al matrimonio tra persone dello stesso sesso in Giur. it., 2011, 537.
BILOTTA L’interpretazione delle norme vigenti: il ruolo dell’avvocato in Unioni e matrimoni same-sex dopo la sentenza 138 del 2010: quali prospettive? A cura di Pezzini, Lorenzetti, Jovene editore, Napoli 2011, 43.
CAPOTOSTI Matrimonio tra persone dello stesso sesso: infondatezza versus inammissibilità nella sentenza n. 138 del 2010 in Quad. Cost. 2010, 361.
CHERCHI La prescrittività tra testo costituzionale e legge: osservazioni a margine della sentenza 138 del 2010 sul matrimonio omosessuale
CHIASSONI En attendant Godot la Corte Costituzionale e il matrimonio tra persone dello stesse sesso: spunti di riflessione in Politeia, 2010, 100, 93.
COLAIANNI Matrimonio omosessuale e Costituzione in Corriere giuridico 2010, 7, 845.
CONTE La sentenza costituzionale N. 138/2010: alcuni profili linguistici d’interesse giuridico in Unioni e matrimoni same-sex dopo la sentenza 138 del 2010: quali prospettive? A cura di Pezzini, Lorenzetti, Jovene editore, Napoli 2011, 207.
COSCO Le unioni omosessuali e l’orientamento della Corte costituzionale in Giust. civ. 2011, 4, 845.
COSTANTINI Le unioni same-sex fra diritto e politica in Unioni e matrimoni same-sex dopo la sentenza 138 del 2010: quali prospettive? A cura di Pezzini, Lorenzetti, Jovene editore, Napoli 2011, 173.
COSTANTINO Individui, gruppi, coppie (Libertà, illusioni, passatempi) in Foro it., 2010, I, 1701.
COSTANZA La Corte costituzionale e le unioni omosessuali in Iustitia, 2010, 311.
CROCE Diritti fondamentali programmatici, limiti all’interpretazione evolutiva e finalità procreativa del matrimonio: dalla Corte un deciso stop al matrimonio omosessuale, 2010
DAL CANTO La Corte costituzionale e il matrimonio omosessuale in Foro it. 2010, parte I, 1369.
DAMELE Sulle motivazioni della recente sentenza della Corte Costituzionale italiana in materia di matrimonio omosessuale. Con un confronto con la giurisprudenza del Tribunal Constitucional portoghese.
D’AMICO Una decisione ambigua in Politeia, 2010, 100, 84.
D’ANGELO La Consulta al legislatore: questo matrimonio “nun s’ha da fare”.
FANTETTI Il principio di non discriminazione ed il riconoscimento giuridico del matrimonio tra persone dello stesso sesso in Famiglia, Persone e Successioni 2011, 3, 179.
FERRANDO La “via legislativa” al matrimonio same-sex in Unioni e matrimoni same-sex dopo la sentenza 138 del 2010: quali prospettive? A cura di Pezzini, Lorenzetti, Jovene editore, Napoli 2011, 31.
GALLIANI La Corte e il matrimonio tra persone dello stesso sesso in Politeia, 2010, 100, 104.
GATTUSO La sentenza della Corte Costituzionale apre nuove prospettive di tutela in Politeia, 2010, 100; reperibile in
GATTUSO Il matrimonio tra persone dello stesso sesso in Trattato di diritto di famiglia a cura di Zatti, Milano, 2011, 793; reperibile in rete
GOTTARDELLO Riflessione sulla (negata) ammissibilità del matrimonio omosessuale in Italia, 2011.
LALLI I paradossi della sentenza 138 in Politeia, 2010, 100, 137.
LESSI Le unioni di fatto dopo la sentenza 138/2010 della Corte Costituzionale
MANETTI Famiglia e Costituzione : le nuove sfide del pluralismo delle morali, 2010.
MASSA PINTO, TRIPODINA Sul come per la Corte costituzionale “le unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio” ovvero tecniche argomentative impiegate per motivare la sentenza 138/2010.
MASTROMARTINO Il matrimonio conteso: le unioni omosessuali in una eclettica pronuncia della corte costituzionale italiana, in Il diritto di famiglia delle persone, 2011, 439.
MELANI Il matrimonio omosessuale dopo la pronuncia della Corte costituzionale: la questione resta aperta 2010.
PALMIERI L’istituto del matrimonio. Sul riconoscimento ai nubendi dello stesso sesso “la materia è affidata alla discrezionalità del Parlamento” in Rass. avv. Stato, 2010, 135.
PERRONE Nota a sentenza Corte costituzionale n. 138 del 2010
PEZZINI Coppie same sex e matrimonio: quale uguaglianza dopo la sent. 138/2010 in Politeia, 2010, 100, 75; reperibile in rete
PEZZINI Il matrimonio same sex si potrà fare. La qualificazione della discrezionalità del legislatore nella sentenza n. 138/2010 della Corte costituzionale in Giur. Cost 2010, III, 255.
PEZZINI La sentenza 138/2010 parla (anche) a i giudici in Unioni e matrimoni same-sex dopo la sentenza 138 del 2010: quali prospettive? A cura di Pezzini, Lorenzetti, Jovene editore, Napoli 2011, 95.
PINARDI La corte, il matrimonio omosessuale ed il fascino (eterno?) della tradizione in La nuova giurisprudenza civile commentata, 2010, II, 527.
PUGIOTTO Una lettura non reticente della sent. n. 138/2010: il monopolio eterosessuale del matrimonio
ROMBOLI Per la Corte costituzionale le coppie omosessuali sono formazioni sociali, ma non possono accedere al matrimonio in Foro it. 2010, parte I, 1367;
ROMBOLI Il diritto “consentito” al matrimonio ed il diritto “garantito” alla vita familiare per le coppie omosessuali in una pronuncia in cui la Corte dice “troppo” e “troppo poco” in Giur. cost., 2010, II, 1629.
ROMBOLI La sentenza 138/2010 della corte costituzionale sul matrimonio tra omosessuali e le sue interpretazioni in Unioni e matrimoni same-sex dopo la sentenza 138 del 2010: quali prospettive? A cura di Pezzini, Lorenzetti, Jovene editore, Napoli 2011, 3.
RUGGERI “Famiglie” di omosessuali e famiglie di transessuali: quali prospettive dopo corte cost. n. 138 del 2010?
RUGGIU L’argomento culturale sotteso alla sentenza 138/2010 in Unioni e matrimoni same-sex dopo la sentenza 138 del 2010: quali prospettive? A cura di Pezzini, Lorenzetti, Jovene editore, Napoli 2011, 161.
SAITTO La giurisprudenza tedesca in materia di eingetragene Lebenspartnerschaft tra garanzie d’istituto e Abstandgebot. Spunti di comparazione con la sent. n. 138 del 201 della Corte Costituzionale italiana, 2011.
SALERNO Il vincolo matrimoniale non è suscettibile di interpretazioni creative in Guida al diritto, Fam. e min., 2010, 46.
SILVIS Il matrimonio omosessuale fra il “non s’ha da fare “ dell’art. 29 ed il “si puo’ fare” dell’art. 2 della costituzione 2010, reperibile anche qui
SPINELLI Il matrimonio non è un’opinione, 2010.
TINCANI Del matrimonio omosessuale, il Mulino, 2010, 4 594.
TINCANI Matrimonio omosessuale, se il codice civile prevale sulla Costituzione, 2010.
TINCANI Difesa del matrimonio, difesa della famiglia. Breve analisi di una insensatezza in Politeia, 2010, 100.
TINCANI Omosessualità e discriminazione in Unioni e matrimoni same-sex dopo la sentenza 138 del 2010: quali prospettive? A cura di Pezzini, Lorenzetti, Jovene editore, Napoli 2011, 195.
TONDI DELLA MURA La sentenza che ha difeso la parola “matrimonio”
TONDI DELLA MURA Le coppie omosessuali tra il vincolo (elastico?) delle parole e l’artificio della “libertà” in Il diritto di famiglia delle persone, 2011, 3; reperibile in rete
VERONESI Il paradigma eterosessuale del matrimonio e le aporie del giudice delle leggi in Studium iuris, n. 10 del 2010, 997.
WINKLER Le unioni same-sex straniere in Italia dopo la sentenza n. 138/2000 e 10: indicazioni per i giudici in Unioni e matrimoni same-sex dopo la sentenza 138 del 2010: quali prospettive? A cura di Pezzini, Lorenzetti, Jovene editore, Napoli 2011, 297.
ORDINANZE DI RIMESSIONE: Tribunale Venezia, terza sezione civile, ordinanza del 3 aprile 2009 e Corte d’Appello di Trento, ordinanza 29 luglio 2009
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
[…] il lettore di Articolo29 ricorderà, con la sentenza 138 del 2010 la Corte costituzionale italiana si è pronunciata sulla possibilità di contrarre matrimonio per […]