INTERSEZIONI/surrogazione di maternità/MERITO

Tribunale di Milano, quinta sezione penale, sentenza del 15 ottobre 2013, dep. il 13 gennaio 2014 (est. Giuseppe Cernuto) CONTRATTO DI MATERNITÀ SURROGATA CON OVODONAZIONE – MADRE NON BIOLOGICA – FALSA ATTESTAZIONE DELLA QUALITÀ DI MADRE – CONFORMITÀ ALLA LEX LOCI (UCRAINA) – ALTERAZIONE DI STATO – ELEMENTO OGGETTIVO DEL REATO – ESCLUSIONE – CONTRARIETÀ ALL’ORDINE PUBBLICO INTERNAZIONALE DELLA TRASCRIZIONE DELL’ATTO DI NASCITA NEI REGISTRI DI STATO CIVILE – INSUSSISTENZA – PREMINENZA DEL PRINCIPIO DI AUTORESPONSABILITÀ SU QUELLO DI DERIVAZIONE BIOLOGICA – SUSSISTENZA – SIMULAZIONE DI GRAVIDANZA NATURALE – FALSE DICHIARAZIONI AL PUBBLICO UFFICIALE – REATO COMMESSO ALL’ESTERO PUNIBILE CON PENA INFERIORE AI TRE ANNI – RICHIESTA DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA – MANCANZA – IMPROCEDIBILITÀ

Il delitto di alterazione di stato ex art. 567, secondo comma c.p. si consuma esclusivamente nel momento genetico della formazione dell’atto di nascita; per conseguenza si deve escludere la consumazione del delitto ove l’atto di nascita sia conforme alla lex loci, nella specie dell’Ucraina che impone il riconoscimento dello status di madre della madre sociale e non della portatrice o della madre biologica; ai fini dell’integrazione della fattispecie penale non rileva, per contro, l’eventuale contrarietà all’ordinamento italiano della successiva trascrizione dell’atto, correttamente perfezionatosi nell’ordinamento straniero; è escluso, peraltro, che il divieto di diventare madre ricorrendo alla fecondazione eterologa rientri tra i principi fondanti dell’ordine pubblico internazionale; il concetto di genitorialità incentrato sull’assunzione di responsabilità, su cui la determinazione dello status filiationis da parte dell’autorità ucraina si fonda, è patrimonio anche del nostro ordinamento, ove, a tutela dell’interesse del bambino, è affermata la preminenza del principio di autoresponsabilità su quello di derivazione biologica quale criterio di attribuzione della paternità; è, per contro, eventualmente prospettabile che sia il divieto di fecondazione eterologa a violare la convenzione EDU; il principio di diritto fondato sulla responsabilità procreativa resta il medesimo anche in rapporto ai casi di surrogazione di maternità.

RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 567, II comma c.p.; 15, 17, 18, d.P.R. 3.11.2000 n. 396; 4 comma 3 e 12 commi 1 e 6 della l. n. 40/2004

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  1. […] G. – L. M.) Con una importante sentenza del 15 ottobre 2013, depositata il 13 gennaio 2014 e resa nota la settimana scorsa, il Tribunale di Milano, quinta sezione penale, affronta la […]