separazione in caso di coppie dello stesso sesso con figli/e/MERITO

Tribunale di Palermo, decreto del 15 aprile 2015 (Pres. Grimaldi Di Terresena; Est. Ruvolo) MADRE BIOLOGICA E MADRE SOCIALE – NATURA INEQUIVOCABILEMENTE GENITORIALE DEL RAPPORTO, PUR IN ASSENZA DI LEGAME BIOLOGICO – SEPARAZIONE DI FATTO DELLE DUE MADRI – PROVVEDIMENTI RIGUARDO AI FIGLI EX ART. 337 TER C.C. – LEGITTIMAZIONE ATTIVA DELLA COMADRE – INSUSSISTENZA – PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO – ASSUNZIONE DELLA DOMANDA NELL’INTERESSE DEI MINORI -DIRITTO DI VISITA – SUSSISTENZA

La comadre o madre sociale non ha legittimazione attiva in un procediemento ex art. 337 ter c.c in quanto la stessa è limitata ai genitori biologici o adottivi; il diritto del minore a conservare un rapporto stabile e significativo con la medesima non può essere fatto valere da costei, ma soltanto dal Pubblico Ministero il quale intervenuto in giudizio può fare propria la domanda svolta dalla medesima; in presenza di un rapporto stabile e significativo di natura genitoriale fra il minore ed il genitore sociale, pur in mancanza di un legame biologico, debbono disporsi provvedimenti volti a garantire il superiore interesse dei minori a mantenere tale legame di natura familiare; non si tratta di riconoscere un diritto ex novo in capo ai minori ma di garantire tutela giuridica ad uno stato di fatto già esistente da anni, nel superiore interesse dei bambini, i quali hanno trascorso i primi anni della loro vita all’interno di un contesto familiare che vedeva insieme la madre biologica con la madre sociale, figura che essi percepiscono come riferimento affettivo primario.

RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 337 bis, 337 ter c.c.; 70 c.p.c.

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Tribunale per i minorenni di Milano, decreto del 20 ottobre 2009 (pres. est. Aliverti) MADRE BIOLOGICA E MADRE SOCIALE – NATURA INEQUIVOCABILEMENTE GENITORIALE DEL RAPPORTO, PUR IN ASSENZA DI LEGAME BIOLOGICO – PROCEDURA DI DECADENZA DALLA POTESTÀ DEI FIGLI –  MADRE BIOLOGICA E MADRE SOCIALE – NATURA INEQUIVOCABILEMNTE GENITORIALE DEL RAPPORTO – LEGITTIMAZIONE A PARTECIPARE AL PROCEDIMENTO – SUSSISTENZA – VIOLAZIONE DEL DIRITTO DEI MINORI ALLA RISERVATEZZA – INSUSSITENZA – PERICOLO SOLO POTENZIALE DI EMERSIONE DI SINDROME DI GARDNER E DI GRAVE PREGIUDIZIO CONSEGUENTE ALL’ASSENZA DI RAPPORTI – NECESSITÀ DI DISPORRE EX ART. 333 C.C. LA RIPRESA DELLA RELAZIONE – INSUSSITENZA – NECESSITÀ DI INCARICARE I SERVIZI SOCIALI COMPETENTI DI MONITORARE LA SITUAZIONE AL FINE DI EVITARE L’AVVERAMENTO DI RISCHIO EVOLUTIVO SOLO POTENZIALE – SUSSITENZA

È ammissibile la partecipazione alla procedura ex art. 330 c.c. della convivente della madre biologica che abbia con i minori una relazione di natura inequivocabilmente genitoriale, né sussiste violazione del diritto dei minori alla riservatezza posto che la persona è già a conoscenza dei dati personali; in ipotesi di rischio solo potenziale di emersione di una sindrome cd. “di Gardner”, non sussiste in concreto un attuale grave pregiudizio conseguente all’assenza di rapporti con l’altra figura genitoriale; non vi è pertanto la necessità di disporre ex art. 333 c.c. la ripresa della relazione, dovendosi invece incaricare i servizi sociali competenti di monitorare la situazione al fine di evitare l’avveramento del rischio.

RIFERIMENTI NORMATIVI: artt. 155, 317 bis, 330, 336, 342 bis c.c.

COMMENTI ALLA DECISIONE IN:
GATTUSO Orientamento sessuale, famiglia, eguaglianza in La nuova giurisprudenza civile commentata, 2011, II, 584.

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Tribunale per i minorenni di Milano, decreto del 2 novembre 2007 (pres. est. Aliverti) POTESTÀ E RESPONSABILITÀ GENITORIALE – TITOLARITÀ SPETTANTE UNICAMENTE NELL’IPOTESI DI FILIAZIONE BIOLOGICA O LEGALE – MADRE BIOLOGICA E MADRE SOCIALE – DETERMINAZIONE COMUNE DI AVERE DEI FIGLI – REGOLAMENTAZIONE IN SEDE DI ROTTURA DELL’UNIONE DELLE MODALITÀ DI INCONTRO CON I MINORI E DEL CONTRIBUTO PER IL MANTENIMENTO – INADEMPIMENTO DELLA MADRE BIOLOGICA – AZIONE VOLTA AD OTTENERE L’AFFIDAMENTO CONGIUNTO DEI MINORI, LA DETERMINAZIONE DEI TEMPI E DELLE MODALITÀ DI VISITA E DI PERMANENZA DEI MINORI, NONCHÉ DEL CONTRIBUTO PER IL MANTENIMENTO – LEGITTIMAZIONE ATTIVA – INSUSSISTENZA – TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL P.M. EX ART. 330, 336 C.C. – OPPORTUNITÀ – RICHIESTA DI ORDINE DI PROTEZIONE EX ART 342 BIS C.C. – INCOMPETENZA FUNZIONALE

La potestà o “responsabilità genitoriale” può essere definita come l’“insieme di poteri e di doveri diretti ad assicurare il benessere morale e materiale del fanciullo, specialmente mediante la cura della sua persona, il mantenimento delle relazioni personali con lui, la garanzia della sua educazione, il suo allevamento, la rappresentanza legale e l’amministrazione dei suoi beni”; rientrano nella stessa i poteri di amministrazione dei beni dei figli e di rappresentanza legale (art. 320 c.c.) nonché i poteri di custodia e di sorveglianza; la titolarità della potestà spetta unicamente ai “genitori”, presupponendo un rapporto di filiazione, biologica o legale (v. le ipotesi di adozione), tra i soggetti; la convivente della madre biologica, che pure ha concorso alla determinazione di avere dei figli, ha sviluppato con i medesimi una relazione di natura genitoriale, ha regolamentato, in sede di rottura della convivenza, la collocazione dei figli, le modalità di visita e di contribuzione al loro mantenimento, non è legittimata ad agire per ottenere dal tribunale l’affidamento congiunto dei minori, la determinazione dei tempi e delle modalità di visita e di permanenza dei minori, la determinazione del contributo per il mantenimento; la condivisione nella scelta di avere figli, la partecipazione alla loro cura ed alla loro crescita sin dalla loro nascita, l’indubbio legame affettivo con i bambini, costituiscono tuttavia elementi in astratto valutabili dal P.M. per l’apertura di un procedimento ai sensi degli artt. 330 e segg. c.c. la cui iniziativa, ai sensi dell’art. 336 c.c., spetta unicamente all’altro genitore, ai parenti o al Pubblico Ministero; il Tribunale per i Minorenni è funzionalmente incompetente in ordine alla richiesta di ordine di protezione ex art 342 bis c.c., di competenza del tribunale ordinario.

RIFERIMENTI NORMATIVI:: artt. 155, 317 bis, 330, 336, 342 bis c.c.

PUBBLICATA IN:
Famiglia e minori, Guida al diritto, 2008, 3, 86

ULTERIORI COMMENTI ALLA DECISIONE IN:
GATTUSO Orientamento sessuale, famiglia, eguaglianza in La nuova giurisprudenza civile commentata, 2011, II, 584.