Risoluzione del Parlamento europeo del 28 settembre 2011 sui diritti umani, l’orientamento sessuale e l’identità di genere nel quadro delle Nazioni Unite
Il Parlamento europeo ,
– viste la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,
– vista la risoluzione A/RES/60/251 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite che istituisce il Consiglio dei diritti dell’uomo (UNHRC),
– vista la dichiarazione sull’istituzione del Consiglio dei diritti dell’uomo delle Nazioni Unite resa dalla Presidenza del Consiglio a nome dell’Unione europea il 16 marzo 2006,
– vista la sua risoluzione del 10 marzo 2011 sulla 16a sessione del Consiglio dei diritti dell’uomo(1) ,
– vista la sua risoluzione del 16 dicembre 2010 sui diritti umani nel mondo nel 2009 e la politica dell’Unione europea in materia(2) ,
– viste le precedenti dichiarazioni comuni delle Nazioni Unite, ivi incluse la dichiarazione comune del Consiglio dei diritti dell’uomo, del 22 marzo 2011, sull’eliminazione delle violenze basate sull’orientamento sessuale e l’identità di genere nonché delle violazioni dei diritti umani a esse connesse, e la dichiarazione dell’Assemblea generale, del 18 dicembre 2008, sui diritti umani, l’orientamento sessuale e l’identità di genere,
– vista la risoluzione del Consiglio dei diritti dell’uomo delle Nazioni Unite A/HRC/17/19, del 17 giugno 2011, sui diritti umani, l’orientamento sessuale e l’identità di genere,
– viste la 17a sessione del Consiglio dei diritti dell’uomo delle Nazioni Unite, in occasione della quale è stata adottata la risoluzione A/HRC/17/19 sui diritti umani, l’orientamento sessuale e l’identità di genere, e la 19a sessione del medesimo Consiglio nell’ambito della quale si terrà il dibattito ad alto livello previsto dalla risoluzione A/HRC/17/19,
– viste la risoluzione 1728 dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, del 29 aprile 2010, sulla discriminazione basata sull’orientamento sessuale e l’identità di genere, e la raccomandazione del Comitato dei ministri CM/Rec(2010)5, del 31 marzo 2010, sulle misure per combattere la discriminazione fondata sull’orientamento sessuale o l’identità di genere,
– vista la risoluzione dell’Organizzazione degli Stati americani AG/RES. 2653, del 7 giugno 2011, sui diritti umani, l’orientamento sessuale e l’identità di genere,
– vista la relazione dell’Agenzia dei diritti fondamentali dal titolo «Omofobia, transfobia e discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e l’identità di genere» (novembre 2010),
– visti l’articolo 2, l’articolo 3, paragrafo 5, l’articolo 18, l’articolo 21 e l’articolo 27 del trattato sull’Unione europea nonché l’articolo 10 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
– visto lo strumentario per la promozione e la tutela dell’esercizio di tutti i diritti umani da parte di lesbiche, gay, bisessuali e transgender (LGBT) adottato dal Consiglio,
– vista la dichiarazione sui diritti umani, l’orientamento sessuale e l’identità di genere nel quadro delle Nazioni Unite resa dal vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
– visto l’articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che il rispetto, la promozione e la salvaguardia dell’universalità dei diritti dell’uomo sono parte integrante dell’acquis etico e giuridico dell’Unione europea e costituiscono una delle pietre miliari dell’unità e dell’integrità europee;
B. considerando che tanto nell’Unione europea quanto nei paesi terzi ogni giorno vengono perpetrate numerose violazioni dei diritti umani connesse all’orientamento sessuale e all’identità di genere;
C. considerando che l’Unione europea e i suoi Stati membri dovrebbero garantire il rispetto dei diritti umani nelle loro politiche e prassi in modo da rafforzare e rendere credibile la posizione dell’Unione europea in seno al Consiglio dei diritti dell’uomo delle Nazioni Unite;
D. considerando che l’Unione europea attribuisce un’importanza fondamentale all’universalità e indivisibilità dei diritti umani;
E. considerando che le questioni dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere sono già contemplate nelle attività svolte dall’Unione europea in seno alle Nazioni Unite nonché nel quadro degli organismi regionali e dei dialoghi bilaterali sui diritti umani;
F. considerando che la risoluzione del Consiglio dei diritti dell’uomo sui diritti umani, l’orientamento sessuale e l’identità di genere è la prima risoluzione delle Nazioni Unite dedicata specificatamente all’orientamento sessuale e all’identità di genere;
G. considerando che la risoluzione sui diritti umani, l’orientamento sessuale e l’identità di genere ha ricevuto il voto favorevole di paesi di tutte le regioni del mondo, inclusi tutti gli Stati membri dell’UE che siedono nel Consiglio dei diritti dell’uomo, e che il testo era patrocinato da 21 Stati membri dell’Unione europea;
H. considerando che numerosi organismi previsti dal trattato, relatori speciali e agenzie dell’ONU attivi nel settore dei diritti umani, al pari del Segretario generale e dell’Alto commissario per i diritti dell’uomo delle Nazioni Unite, hanno espresso gravi preoccupazioni in merito alle violazioni dei diritti umani subite in tutto il mondo da lesbiche, gay, bisessuali e transgender (LGBT);
I. considerando che altre istituzioni regionali come il Consiglio d’Europa e l’Organizzazione degli Stati americani hanno recentemente adottato risoluzioni con le quali condannano le violazioni dei diritti umani fondate sull’orientamento sessuale e l’identità di genere;
1. ribadisce la propria preoccupazione per le numerose violazioni dei diritti umani e le diffuse discriminazioni connesse all’orientamento sessuale e all’identità di genere perpetrate sia nell’Unione europea che nei paesi terzi;
2. riconosce e sostiene il lavoro già svolto dal Consiglio dei diritti dell’uomo, dal Segretario generale e dall’Alto commissario per i diritti dell’uomo delle Nazioni unite nonché dagli organismi previsti dal trattato, dai relatori speciali e dalle agenzie dell’ONU attivi nel settore dei diritti umani per garantire la piena applicazione dei principi internazionali in materia di diritti umani indipendentemente dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere delle persone;
3. accoglie con favore l’adozione, da parte del Consiglio dei diritti dell’uomo, della risoluzione A/HRC/17/19 sui diritti umani, l’orientamento sessuale e l’identità di genere;
4. richiama l’attenzione sul fatto che la suddetta risoluzione è stata sostenuta da Stati di tutte le regioni del mondo ed elaborata dal Sud Africa; ribadisce che i diritti umani sono universali e indivisibili e si applicano a tutti nello stesso modo indipendentemente dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere;
5. è favorevole all’organizzazione di un dibattito ad alto livello in occasione della 19a sessione del Consiglio dei diritti dell’uomo, che si svolgerà nella primavera 2012, ai fini di un dialogo costruttivo, informato e trasparente sulla questione delle leggi e pratiche discriminatorie e degli atti di violenza contro i singoli fondati sull’orientamento sessuale e l’identità di genere; ritiene indispensabile sviluppare un dialogo rispettoso e aperto sui diritti umani, l’orientamento sessuale e l’identità di genere cui partecipino i paesi membri delle Nazioni Unite di tutte le regioni del mondo;
6. plaude al sostegno da lungo tempo espresso, anche in occasione di precedenti dichiarazioni congiunte, dagli Stati membri dell’UE e dal vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza a favore dell’inclusione dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere nei lavori del Consiglio dei diritti dell’uomo e degli altri organismi delle Nazioni Unite;
7. ricorda che lo strumentario per la promozione e la tutela dell’esercizio di tutti i diritti umani da parte di lesbiche, gay, bisessuali e transgender (LGBT), messo a punto dal gruppo di lavoro sui diritti umani del Consiglio dell’Unione europea, cita tra i settori prioritari di azione la decriminalizzazione dell’omosessualità nel mondo, l’uguaglianza e la non discriminazione nonché la protezione dei difensori dei diritti umani; è del parere che l’alto rappresentante, tutte le istituzioni dell’Unione e gli Stati membri debbano sostenere dette priorità in modo sistematico a livello interno e nelle rispettive relazioni esterne;
8. invita l’alto rappresentante e gli Stati membri a promuovere sistematicamente, in partenariato con i paesi terzi, la tutela e il rispetto dei diritti umani relativi all’orientamento sessuale e all’identità di genere presso le Nazioni Unite e gli altri forum multilaterali nonché, a livello bilaterale, nei rispettivi dialoghi sui diritti umani;
9. incoraggia gli Stati membri a impegnarsi in modo costruttivo, in partenariato con i paesi terzi, nell’esame periodico universale e nelle procedure degli organismi previsti dal trattato per garantire che i diritti umani relativi all’orientamento sessuale e all’identità di genere siano pienamente rispettati nell’Unione europea e nei paesi terzi; incoraggia a tal fine gli Stati membri e l’alto rappresentante a garantire la coerenza tra l’azione esterna ed interna dell’UE nel settore dei diritti umani, come stabilito all’articolo 21, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea;
10. invita l’alto rappresentante, la Commissione e gli Stati membri a continuare a promuovere, in partenariato con i paesi terzi, i diritti umani relativi all’orientamento sessuale e all’identità di genere tramite i dialoghi bilaterali sui diritti umani, lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) e gli altri strumenti di finanziamento dell’azione esterna;
11. si rammarica che nell’Unione europea i diritti di lesbiche, gay, bisessuali e transgender, ivi inclusi il diritto all’integrità fisica, alla vita privata e alla famiglia, il diritto alla libertà di opinione, di espressione e di associazione, il diritto alla non discriminazione, il diritto alla libera circolazione anche per le coppie omosessuali e le relative famiglie, il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ricevere cure mediche, nonché il diritto di asilo, non siano ancora sempre pienamente rispettati;
12. ricorda che gli Stati membri hanno l’obbligo di dare protezione o asilo ai cittadini di paesi terzi che fuggono da (potenziali) persecuzioni fondate sull’orientamento sessuale nei rispettivi paesi di origine, così come previsto dalla direttiva 2004/83/CE(3) recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta;
13. condanna con assoluta fermezza il fatto che, in alcuni paesi, anche all’interno dell’Unione, l’omosessualità, la bisessualità o la transessualità siano ancora percepite come una malattia mentale e chiede agli Stati membri di affrontare questo fenomeno; chiede in particolare la depsichiatrizzazione del percorso transessuale, transgenere, la libera scelta del personale di cura, la semplificazione del cambiamento d’identità e una copertura da parte della previdenza sociale;
14. richiama l’attenzione sulle conclusioni della relazione dell’Agenzia dei diritti fondamentali dell’Unione europea dal titolo «Omofobia, transfobia e discriminazione fondate sull’orientamento sessuale e l’identità di genere»; invita la Commissione e gli Stati membri a dare un seguito ai pareri contenuti in detta relazione nella massima misura possibile;
15. esorta gli Stati membri e la Commissione e il SEAE ad affrontare in modo completo le disuguaglianze in questione; ribadisce la sua richiesta che la Commissione elabori una tabella di marcia globale contro l’omofobia, la transfobia e le discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale e l’identità di genere;
16. invita la Commissione e l’Organizzazione mondiale della sanità a depennare i disturbi dell’identità di genere dall’elenco dei disturbi mentali e comportamentali e a garantire una riclassificazione non patologizzante in sede di negoziati relativi all’11a versione della classificazione internazionale delle malattie (ICD-11);
17. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, alla Commissione, al Consiglio dell’Unione europea, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, all’alto commissario per i diritti dell’uomo nonché al Segretario generale delle Nazioni Unite.