discriminazione e P.A./MERITO

___________________________________________________________________________

Corte di Appello di Catania, prima sezione civile, sentenza del 14 luglio 2010 (pres. Ferreri, est. Cardile)

DECISIONE CASSATA DA Corte di cassazione, terza sezione civile, sentenza del 22 gennaio 2015, n.1126

ORIENTAMENTO OMOSESSUALE – DISTURBO DELLA SESSUALITÀ – INSUSSISTENZA – CONDIZIONE DELL’UOMO DEGNA DI TUTELA – MINISTERO DELLA DIFESA – COMUNICAZIONE ALLA MOTORIZZAZIONE CIVILE DI DATI AFFERENTI ALL’ORIENTAMENTO SESSUALE – DISCRIMINAZIONE SESSUALE – SUSSISTENZA VIOLAZIONE DELLA LEGGE SULLA PRIVACY – SUSSISTENZA – DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI MORALI – SUSSISTENZA

L’omosessualità non costituisce un disturbo della sessualità, tanto meno psichiatrico, ma costituisce una condizione dell’uomo degna di tutela in conformità ai precetti costituzionali, la persona essendo titolare della libertà di vivere senza condizionamenti e restrizioni le proprie preferenze sessuali; la condotta assunta dal Ministero della Difesa che abbia comunicato alla Motorizzazione Civile di Catania gli esiti dell’esame di idoneità alla leva nel corso della quale l’interessato abbia dichiarato di essere omosessuale, appare inficiata da ragioni di discriminazione sessuale; altrettanto deve dirsi della condotta della Motorizzazione che abbia disposto la revisione della patente di guida ai sensi dell’art. 128, d.lgs. n. 285/1992 sottoponendo la persona a visita medica collegiale che ne ha riconosciuto la idoneità al possesso del titolo solo per un anno; ulteriore profilo di colpa è ascrivibile al Ministero della Difesa per l’intervenuta violazione della normativa sulla privacy, avendo comunicato, con la nota rimessa alla Motorizzazione Civile di Catania, dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, atteso che, a tenore della normativa già vigente all’epoca dei fatti (art. 22 L. 1996 n. 675), ne è vietata ogni comunicazione in qualunque forma effettuata (art. 1 comma 2°, lett. G della L. 675/1996); deve essere riconosciuto il conseguente diritto al risarcimento dei danni morali che devono essere liquidati tenendo conto delle sofferenze psichiche indotte dal discriminante controllo di idoneità in persona di giovane età e tenenendo pure pure conto, tuttavia, che nella specie l’acclarato atto di discriminazione sessuale, e la concorrente violazione della legge sulla privacy, si sono risolte unicamente nell’apertura della procedura di revisione della patente di guida con comunicazione a soggetti tenuti al segreto professionale e dunque senza pubblico ludibrio (la Corte ha ritenuto equo liquidare € 20.000,00).

RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 2043, 2059 c.c.; art. 1 comma 2°, lett. G, art. 22 L. 675/1996.

CONFERMA (pur riducendo l’importo liquidato a titolo di risarcimento): Tribunale di Catania, sentenza del 2 luglio 2008 (est. Cannata Baratta) DIRITTO COSTITUZIONALMENTE PROTETTO A NON SUBIRE DISCRIMINAZIONE SESSUALE – SUSSISTENZA – MINISTERO DELLA DIFESA – COMUNICAZIONE ALLA MOTORIZZAZIONE CIVILE DI DATI AFFERENTI ALL’ORIENTAMENTO SESSUALE – SOTTOPOSIZIONE A REVISIONE DELLA PATENTE DI GUIDA CON NUOVO ESAME DI IDONETIA’ – DISCRIMINAZIONE SESSUALE – SUSSISTENZA VIOLAZIONE DELLA LEGGE SULLA PRIVACY – SUSSISTENZA – DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI MORALI – SUSSISTENZA

La condotta assunta dal Ministero della Difesa che abbia comunicato alla Motorizzazione Civile di Catania gli esiti dell’esame di idoneità alla leva nel corso della quale l’interessato abbia dichiarato di essere omosessuale, comunicando che il medesimo “è risultato non essere in possesso dei requisiti di idoneità psicofisica legalmente richiesti per la condotta di automezzi”, appare inficiata da ragioni di discriminazione sessuale; altrettanto deve dirsi della condotta della Motorizzazione che abbia disposto la revisione della patente di guida ai sensi dell’art. 128, d.lgs. n. 285/1992 sottoponendo la persona a visita medica collegiale che ne ha riconosciuto la idoneità al possesso del titolo solo per un anno; ulteriore profilo di colpa è ascrivibile al Ministero della Difesa per l’intervenuta violazione della normativa sulla privacy, avendo comunicato, con la nota rimessa alla Motorizzazione Civile di Catania, dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e dati attinenti alla vita sessuale; in tale mortificante, illegittimo e discriminante comportamento dell’Amministrazione si deve ravvisare violazione di legge nonché di diritti costituzionalmente protetti quale quello a non subire discriminazione sessuale; deve essere riconosciuto il conseguente diritto al risarcimento dei danni morali (il tribunale ha ritenuto equo liquidare € 100.000,00).

PUBBLICATA IN:
Responsabilità civile e previdenza 2008, 2536 con nota ROTELLI Il danno da discriminazione fondata sull’orientamento sessuale.

___________________________________________________________________________