dignità personale/GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

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Tribunale Amministrativo Regionale di Catania, II sez., sentenza del 28 ottobre – 7 dicembre 2005 (pres. Vitellio, est. Pulitati) CIRCOLAZIONE STRADALE – CONDUCENTE DEI VEICOLI – PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA – REQUISITI DI IDONEITÀ PSICOFISICA – OMOSESSUALITÀ – MALATTIA PSICHICA – INSUSSITENZA

È illegittimo il provvedimento con cui l’Ufficio Provinciale della Motorizzazione civile ha disposto la revisione della patente di guida di persona che in occasione della visita di leva ha dichiarato di essere omosessuale, comunicando che il ricorrente “è risultato non essere in possesso dei requisiti di idoneità psicofisica legalmente richiesti per la condotta di automezzi”, atteso che nel disciplinare i requisiti fisici e psichici prescritti per il conseguimento della patente di guida, il nuovo codice della strada dispone che non possono ottenere il titolo coloro che siano affetti da malattia fisica, psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore e che l’omosessualità non rientra nella categoria di “malattia psichica”.

RIF. NORMATIVI: art. 128 del D. L.vo 285/1992; 320 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495

COMMENTI ALLA DECISIONE:

ROTELLI Il danno da discriminazione fondata sull’orientamento sessuale in Resp. civ. e prev. 2008, 2536.

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