onore/MERITO
Tribunale di Milano, prima sezione civile, sentenza del 13 ottobre 2011 (est. Miccichè) SATIRA – ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRITICA – CAUSA DI GIUSTIFICAZIONE – LIMITI – VERITÀ, CONTINENZA E INTERESSE PUBBLICO – ATTACCHI PERSONALI DIRETTI A COLPIRE, SU UN PIANO INDIVIDUALE, SENZA ALCUNA FINALITÀ DI PUBBLICO INTERESSE, LA FIGURA MORALE DEL SOGGETTO CRITICATO – ESPRESSIONE DI CONTENUTO DIFFAMATORIO IN QUANTO RIMANDA A CLICHÉ VOLGARE E RETRIVO PER CUI L’OMOSESSUALE VIENE IDENTIFICATO CON UNA PERSONA AMORALE LA CUI PERSONALITÀ È RIDOTTA ALLA SOLA CARATTERIZZAZIONE SESSUALE, VISTA COME DISTORTA E SPREGEVOLE – ILLEGITTIMITÀ – DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI NON PATRIMONIALI – SUSSISTENZA
La satira politica rientra nell’esercizio del diritto di cronaca e di critica la quale rappresenta una causa di giustificazione consentendo, nell’ambito di un equo bilanciamento con altri diritti parimenti inviolabili e potenzialmente in conflitto, di incidere sul diritto alla reputazione ove sia contenuta nei limiti della verità (oggettiva o putativa), della continenza e della sussistenza di un interesse pubblico; non possono essere ammessi attacchi personali, diretti a colpire, su un piano individuale, senza alcuna finalità di pubblico interesse, la figura morale del soggetto criticato; ha contenuto diffamatorio l’espressione che rimandi ad un cliché volgare e retrivo per cui l’omosessuale viene identificato con una persona amorale la cui personalità è ridotta alla sola caratterizzazione sessuale, vista come distorta e spregevole; sussiste il conseguente diritto della persona offesa al risarcimento dei danni non patrimoniali (nella specie l’utilizzo della frase: “… ama i disertori, forse perché scappando offrono le terga” è stata ritenuta lesiva del diritto all’onore di senatore della Repubblica dando luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali liquidati in € 50.000,00).
RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 21 Cost.; 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo; 2043, 2059 c.c..
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Tribunale di Roma sentenza del 21 luglio 2004 DIRITTI DELLA PERSONALITÀ – ONORE – ATTRIBUZIONE AD UN NOTO PERSONAGGIO PUBBLICO DI UNA RELAZIONE OMOSESSUALE PRIVA DI FONDAMENTO CON FUNZIONE MERAMENTE DENIGRATORIA – ESIMENTE DEL DIRITTO DI SATIRA – ESCLUSIONE
L’attribuzione ad un noto personaggio pubblico di una relazione omosessuale priva di fondamento costituisce un fatto illecito (diffamazione) e non può ritenersi operante l’esimente del diritto di satira, in quanto tale messaggio ha un contenuto meramente denigratorio.
PUBBLICATA IN:
Gius, 2004, 3655
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Tribunale di Milano, sentenza del 6 novembre 1995 DIRITTI DELLA PERSONALITÀ – ATTRIBUZIONE AD UN NOTO PERSONAGGIO PUBBLICO DELLA QUALIFICA DI OMOSESSUALE PRIVA DI FONDAMENTO – ONORE – LESIONE IN QUANTO QUALIFICA ASSOLUTAMENTE NON CONCILIABILE NELL’IMMAGINARIO COLLETTIVO CON LA REPUTAZIONE DI UN ATLETA
E’ lesiva della reputazione di un atleta, in quanto assolutamente non conciliabile nell’immaginario collettivo, la qualifica di omosessuale, non veritiera e riportata dal giornalista senza verificare in proprio e con i propri mezzi l’attendibilità di voci correnti.
FONTI
Dir. Informazione e Informatica, 1996, 565
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