Tribunale di Milano, sentenza 16 maggio 2012

Il tribunale di Milano, prima sezione civile, nella persona del giudice unico dott. Orietta Stefania Micciché, ha emesso la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 10.671/09 del ruolo generale V.G.

in fatto di diritto

con ricorso ex art. 35 D. L.vo 25/08 (…) ha tempestivamente proposto opposizione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato di Milano che il 5.11.2009 ha rigettato la sua richiesta di protezione internazionale.

Il ricorrente ha affermato di essere fuggito dal proprio Paese per sottrarsi alle violenze a cui era sottoposto a causa del suo orientamento di omosessuale. Ha sottolineato di essere stato rinnegato dal padre e di essere ricercato in Ghana dove il fatto di essere omosessuale è pesantemente sanzionato. Ha chiesto che gli fosse riconosciuto lo status di rifugiato, ovvero l’assilo ex art. 10 III co. Costituzione, ovvero la protezione sussidiaria, ovvero in estremo subordine che fosse accertata l’inespellibilità dello stesso.

La Commissione Territoriale, non costituitasi in giudizio, ha trasmesso gli atti relativi al procedimento svoltosi dinanzi ad essa.

Il P.M., cui è stato comunicato ricorso, ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Nel corso del giudizio si è proceduto all’audizione del ricorrente e sono state assunte prove orali.

Il D.L.vo 251/07 – attuativo della direttiva 2004/83 CE recante le norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato di persone altrimenti bisognose di protezione internazionale – sulla base dei principi già espressi dalla Convenzione di Ginevra del 28.7.1951 (ratificata con legge 722/54 e modificata dal Protocollo di New York del 31.1.67 ratificato con legge 95/70) definisce e fissa le regole sostanziali in materia di protezione internazionale.

L’articolo 2 lett.  a) definisce la protezione internazionale e la identifica nelle due forme dello status di rifugiato e protezione sussidiaria.

È considerato rifugiato il “cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trovi fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e per le stesse ragioni succitate e non può o, causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno” (art. 2 lett. e).

Gli artt. 7 e 8 D. L.vo 251/06 indicano, poi, gli atti e i motivi di persecuzione rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, stabilendo, tra l’altro che “devono essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali”.

L’art. 2 lett. g) definisce persona ammissibile alla protezione sussidiaria il “cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, causa di tali rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese”.

Sono, inoltre, considerati “danni gravi” ex art. 14 D. L.vo 251/07 “a) la condanna a morte o all’esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”. Così come chiarito dalla Suprema Corte “requisito essenziale per il riconoscimento dello status di rifugiato è il fondato timore di persecuzione “personale e diretta” nel Paese d’origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della razionalità, dell’appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate. Il relativo onere probatorio – che riceve un’attenuazione in funzione dell’intensità della persecuzione – incombe sull’istante, per il quale è tuttavia sufficiente provare anche in via indiziaria la “credibilità” dei fatti da esso segnalati” (Cass. 18.353/06).

Ancora la Suprema Corte ha chiarito come “presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato politico sono la condizione socio politica normativa del Paese di provenienza e la correlazione di questa con la specifica posizione del richiedente, senza che la prima possa fondarsi su ricorso al notorio e che possa ricavarsi sillogisticamente la seconda dalla prima, rilevando, invece, la situazione persecutoria di chi (per l’appartenenza ad etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze o stili di vita) rischia verosimilmente specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità fisica o libertà personale” (Cass. 26.822/06).

(…) ha affermato di aver subito violenze sia da persone che l’avevano sorpreso in atteggiamenti intimi con un amico, sia dai militari che l’avevano arrestato in seguito al pestaggio, dai quali era stato picchiato e violentato e di essere riuscito a fuggire in quanto era stato abbandonato nella foresta da un militare che l’aveva sottratto dalle violenze. Ha dichiarato di aver deciso di lasciare il Ghana dopo aver scoperto di essere ricercato.

I testimoni sentiti hanno confermato l’omosessualità di (…) in particolare (…) ha affermato di avere assistito il 14.2.2008 al pestaggio di (…).

Il ricorrente ha altresì prodotto documentazione sanitaria e del Centro di Iniziativa Gay dell’Arci Gay che danno conto della compatibilità della storia narrata dal ricorrente con le sue attuali condizioni di salute, nonché della sua partecipazione a iniziative del CIG.

Risulta altresì dalle informazioni del Ministero degli Affari esteri che “il diritto interno ghanese considera l’omosessualità quale reato contro la morale pubblica” (cfr. indicazioni del sito “Viaggiare sicuri”).

Dal documento e) prodotto dal ricorrente emerge altresì che l’art. 105, Capitolo sei del Codice Criminale ghanese stabilisce che “Chiunque sia colpevole di una conoscenza carnale innaturale (a) con una persona priva di consenso, è colpevole di un crimine di primo grado, (B) con una persona consenziente, o con un animale, è colpevole di un’infrazione”.

Dalle notizie giornalistiche e dai rapporti di organizzazioni internazionali documentati in atti emerge, infine, un quadro di pesante repressione delle istituzioni ghanesi verso gli omosessuali.

Se dunque l’orientamento di (…) può ritenersi confermato dalle dichiarazioni testimoniali e dagli elementi documentali in atti, la condotta del ricorrente, che ha presentato domanda di protezione internazionale appena giunto in Italia, consente ex art. 3 V co. lv 251/07 di considerare veritiero il racconto relativo alle gravi violenze subite.

D’altra parte, tenuto conto della valenza di reato attribuita all’omosessualità in Ghana, ove rientrasse nel proprio Paese (…) sarebbe certamente esposto al rischio di subire ulteriori gravi violenze.

Va dunque riconosciuta a (…) protezione internazionale nella forma del rifugio.

Si ritiene di non porre le spese del giudizio a carico della Commissione Territoriale che, non costituendosi ha omesso qualunque opposizione alle deduzioni di parte resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione e istanza disattesa: accoglie l’opposizione proposta da (…) e riconosce al medesimo lo status di rifugiato; dispone che la presente sentenza sia notificata al Ministro dell’interno presso la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la Prefettura di Milano sia comunicata al Pubblico Ministero; nulla sulle spese.

Milano, 16.5.2012

il giudice unico

                                                                                        dr. Orietta Micciché