Tribunale di Taranto, prima sezione civile, sentenza del 26 giugno 2013

A seguito della domanda proposta da A. , la quale ha dedotto di essere affetta da transessualismo, il tribunale di Taranto, con sentenza n. 1971/2012 pubblicata il 31. 10. 2012, la ha autorizzata a sottoporsi al trattamento medico-chirurgico necessario ad adeguare i suoi caratteri sessuali alla reale identità soggettiva. Eseguito l’intervento, la A. chiede ora che si provveda alla rettifica dell’attribuzione di sesso ai sensi dell’art. 1della citata legge n. 164/1982, con la conferma dell’originario nome di Dominique.

Dalla documentazione prodotta risulta che la ricorrente, ottenuta l’autorizzazione prevista dall’art. 3 della legge 14. 4. 1982 n. 162, si è sottoposto al trattamento chirurgico per l’adeguamento dei caratteri sessuali e che l’intervento, eseguito presso il dipartimento di ostetricia, ginecologia e neonatologia della Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, è consistito nella isterectomia con annessectomia bilaterale e mastectomia bilaterale.

Tenuto conto della natura di tale intervento, che non ha interessato gli organi genitali in senso stretto, si tratta di stabilire se esso sia sufficiente ai fini della attribuzione del sesso maschile.

Acquisito deve darsi risposta affermativa.

Infatti, premesso che la legge n. 164 / 1982 non contiene alcuna specifica definizione del trattamento chirurgico richiesto a tal fine e che l’individuazione delle pratiche di adeguamento deve essere operata tenendo opportunamente conto dello stato delle acquisizioni scientifiche, il Collegio deve innanzitutto rilevare che la finalità sottese all’intervento normativo non è tanto quella di garantire la totale perfetta conformazione dei dati genitali della persona a quelli tipici del sesso al quale aspira (esito peraltro di impossibile realizzazione sotto il profilo dell’esercizio funzionale dell’attività sessuale), quanto di assicurare la coincidenza fra l’aspetto somatico esteriore ed il convincimento soggettivo di identificarsi nel sesso contrapposto e, in definitiva, di tutelare l’equilibrio psico-fisico del soggetto interesato dalla sindrome di transessualismo.

Inoltre l’esecuzione di interventi chirurgici di radicale trasformazione dei caratteri genitali risente della attuale mancanza di tecniche pienamente soddisfacenti e sperimentate e per tale ragione non si sottrae, data l’elevata possibilità di insuccesso, al rischio di arrecare non trascurabili pregiudizi della salute del soggetto, con inevitabile frustrazione dello scopo in ragione del quale si è indotto a chiedere l’autorizzazione giudiziale.

È pertanto del tutto ragionevole, oltre che rispondente allo spirito della legge, ritenere sufficiente, ai fini dell’attribuzione del nuovo sesso, la rimozione chirurgica degli organi necessari alla riproduzione, ossia la perdita dei caratteri anatomici principali del sesso originario.

Tali requisiti ricorrono senza alcun dubbio nel caso di specie, attesa la eseguita asportazione dell’utero e la irreversibile preclusione della capacità riproduttiva.

La ricorrente ha anche chiesto che le sia confermato il nome Dominique.

La domanda può essere accolta in quanto il nuovo nome esprime una significativa continuità con il passato, né vi sono ragioni ostative alla condivisione della scelta in tal senso operata, tenuto conto della disposizione di cui all’art. 34 del D.P.R. tre. 11. 2000 n. 396 e della promiscuità del nome straniero di cui sopra.

Resta da osservare conclusivamente, che sebbene il procedimento abbia avuto inizio dopo l’entrata in vigore del D. L.gs. n. 150/2011, la domanda finalizzata alla rettificazione dell’attribuzione di sesso è stata rettamente proposta nella forma del ricorso in camera di consiglio, la quale appare coerente con la necessità di attendere il passaggio in giudicato della pronunzia autorizzativa dell’esecuzione dell’intervento di adeguamento del sesso di verificarne l’esecuzione.

P.Q.M.

Il Tribunale, pronunziando sulla domanda proposta con ricorso del 12. 3. 2013 da A. Dominique, dato atto che la ricorrente stata autorizzata con sentenza 1971/2012 pubblicata il 31. 10. 2012 di questo stesso tribunale ad eseguire il trattamento medico-chirurgico necessario per l’adeguamento dei caratteri sessuali ed accertata l’effettuazione del trattamento medesimo, attribuisce a A. Dominique, nata a B. il XX il sesso maschile, confermando il nome originario di Dominique, e conseguentemente ordina competente Ufficiale dello stato civile di effettuare le corrispondente rettificazioni nel registro degli atti di nascita.

Così deciso il 26. 6. 2013 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Taranto.

Il presidente estensore