Tribunale di Reggio Emilia, prima sezione civile, sentenza dell’11 novembre 2008

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

– Dott. Roberto Piscopo PRESIDENTE

– Dott. Luciano Varotti GIUDICE

– Dott. Giovanni Fanticini GIUDICE RELATORE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1989/2007 R.G. promossa da: XX, (recte: coniuge (marito) di YY, NdRedatore), elettivamente domiciliato in Reggio Emilia, presso e nello studio dell’avv. Vainer Burani, rappresentato e difeso dall’avv. Alessio Anceschi in forza di delega stesa a margine del ricorso introduttivo

– RICORRENTE –

contro

YY, (recte: coniuge (moglie) di XX, NdRedatore),

contumace

– CONVENUTA –

e con l’intervento del PUBBLICO MINISTERO

– INTERVENUTO –

avente ad oggetto: “SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO”

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il procuratore del ricorrente chiede e conclude: dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 8/6/2000 con YY.

Il Pubblico Ministero conclude per l’accoglimento della domanda.

IL TRIBUNALE

udita la relazione della causa svolta dal Giudice Istruttore Dott. Giovanni Fanticini,

udita la lettura delle conclusioni prese dal procuratore del ricorrente e dal Pubblico Ministero,

esaminati gli atti e i documenti di causa,

ha così ritenuto:

Motivi della decisione

Con ricorso depositato il 19/3/2007 XX ricorreva al Tribunale chiedendo lo scioglimento del matrimonio contratto con YY, assumendo che il matrimonio non era stato consumato, ricorrendo così l’ipotesi prevista dall’art. 3, lett. f), della Legge Divorzio: il ricorrente asseriva di essere omosessuale e che dopo le nozze i coniugi non avevano mai convissuto.

All’udienza dell’11/12/2007 solo il ricorrente compariva innanzi al Presidente del Tribunale.

Previo intervento del Pubblico Ministero, lo stesso ricorrente compariva innanzi al Giudice Istruttore all’udienza del 22/5/2008, all’esito della quale erano ammessi i mezzi istruttori proposti tesi a provare la mancata consumazione.

La teste M.A. D.S. rendeva deposizione in data 8/10/2008; il procuratore del ricorrente rinunciava agli altri testimoni.

All’esito di tale udienza, il Giudice Istruttore fissava termine di giorni 30 per comparsa conclusionale e rimetteva la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le sue conclusioni.

L’istanza di scioglimento del matrimonio non è accoglibile difettando le condizioni indicate nell’art. 3 della Legge Divorzio e, segnatamente, la mancata consumazione del matrimonio prevista dalla lettera f) della citata disposizione.

L’unico teste indotto per dimostrare la circostanza si è limitato a riferire che XX è omosessuale e ha poi riportato le affermazioni dello stesso ricorrente, il quale aveva riferito di non aver mai avuto rapporti sessuali con la moglie (che, peraltro, la testimone conosceva appena).

L’omosessualità del ricorrente non prova affatto la mancata consumazione del matrimonio e nessuna efficacia probatoria può attribuirsi alle ulteriori dichiarazioni della testimone (de relato dalla parte stessa).

Le ulteriori istanze istruttorie sono state espressamente rinunciate.

Conseguentemente la domanda deve essere respinta; nulla sulle spese attesa la mancata costituzione della convenuta.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

definitivamente pronunciando sull’azione promossa da XX nei confronti di YY con l’intervento del Pubblico Ministero, così provvede:

* respinge la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata dal ricorrente.

Così deciso l’11/11/2008 nella camera di consiglio della Sezione I del Tribunale di Reggio E.