Tribunale di Nicosia, ordinanza del 14 dicembre 2010
Il Presidente F.F. Dott A. Dagnino,
Nella causa iscritta al n. XXX/2010,
a scioglimento della riserva del XXX/XXX/2010,
Preso atto dell’esito infruttuoso del tentativo di conciliazione;
rilevato che l’eventuale relazione omosessuale della XXX, laddove non comporti un pregiudizio per la prole, non costituisce ostacolo all’affidamento condiviso dei minori ed alla individuazione della dimora degli stessi presso l’abitazione della madre, tenuto conto della tenera età dei due bambini; ritenuto che, nel caso di specie, sulla base delle stesse dichiarazioni del XXX, rese all’udienza del XXX/XXX/2010, il pregiudizio che i minori avrebbero subito in conseguenza della presunta relazione extraconiugale della madre si sarebbe in concreto tradotto nel fatto che la figlia XXX avrebbe perso quattro giorni di scuola per essere tornata tardi la sera con la madre, circostanza che, anche se dimostrata, per la sua occasionalità, non influirebbe sulla scelta dell’affidamento condiviso e della dimora dei minori; rilevato che, allo stato, non vi sono elementi per ritenere con certezza che l’atteggiamento discriminatorio manifestato dal XXX nei confronti della XXX, umanamente comprensibile soltanto in questa prima fase per il disagio conseguente al fallimento dell’unione matrimoniale e tenuto conto del contesto sociale di un piccolo centro urbano, nel quale vivono i coniugi, possa a sua volta compromettere la serena crescita dei minori; avuto riguardo alle condizioni personali reddituali dei coniugi, ed in particolare all’attuale stato di indigenza della XXX (la quale deve comunque impegnarsi a trovare al più presto un occupazione per garantire il sostentamento proprio e dei propri figli, che non può gravare unicamente sul padre);
decidendo in via temporanea ed urgente:
– Autorizza i coniugi a vivere separati con l’obbligo del reciproco rispetto;
– Dispone che i figli minori XXX e XXX restino affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale, provvedendo in eguale misura al mantenimento, alla cura ed all’educazione dei medesimi;
– Dispone che i suddetti minori dimorino in via ordinaria presso l’abitazione della madre XXX, con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé in qualunque momento previo accordo con la madre, concordando con la stessa i relativi tempi e modalità;
– Dispone che in caso di mancato raggiungimento del suddetto accordo, il padre potrà comunque vedere e tenere con sé i figli ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16,00 alle ore 19,30, compatibilmente con eventuali impegni scolastici o sociali dei minori, dalle 14,00 del sabato alle 20,00 della domenica a settimane alterne, nonché per cinque giorni in occasione delle vacanze natalizie e due giorni in occasioni delle vacanze pasquali, da concordare preventivamente con la madre alternando ogni anno le singole festività, nonché ancora per quindici giorni possibilmente consecutivi nel periodo estivo da concordare preventivamente con la madre entro il mese di maggio di ciascun anno;
– Tenuto conto della maggiore permanenza dei minori presso l’abitazione della madre e delle condizioni economiche comparate dei coniugi, pone a carico di XXX l’obbligo di corrispondere a XXX entro il giorno cinque di ogni mese l’assegno mensile di complessivi euro 600,00 da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, di cui €. 200,00 per il mantenimento della XXX ed €. 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli con la stessa conviventi, oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli;
– Assegna l’uso della casa coniugale sita in XXX, Via XXX, con i mobili che la arredano a favore di XXX e dei figli con la stessa conviventi;
NOMINA
Giudice Istruttore se stesso
FISSA
per la comparizione delle parti davanti a se l’udienza del 15 marzo 2011, ore 9,30 e ss.
ASSEGNA
Alla ricorrente termine perentorio sino al 31 gennaio 2011 per il deposito in cancelleria di memoria integrativa che deve avere il contenuto di cui all’art. 163, comma terzo, numeri 3), 4), 5) e 6) c.p.c.;
al resistente termine perentorio fino a 10 giorni prima dell’udienza sopra indicata di comparizione per la costituzione in giudizio ai sensi degli artt. 166 e 167, commi 1 e 2 c.p.c., nonché per la proposizione di eventuali domande riconvenzionali e delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio;
AVVERTE
Il resistente che la costituzione oltre il suddetto termine implica la decadenza dalla proposizione delle domande riconvenzionali e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio;
MANDA
alla cancelleria di comunicare il presente provvedimento al P.M.
Si comunichi.
Nicosia 14 dicembre 2010
Il Presidente F.F.
A. DAGNIN
[…] indipendentemente dal genere del nuovo partner. Sulla stessa scia si sono pronunciati tanto il Tribunale di Nicosia, ord. 14 dicembre 2010[7], che il Tribunale di Venezia 19 novembre 2008(inedita)[8], che il Tribunale di Bologna, decr. […]