Tribunale di Milano, sez. IX civile, sentenza del 13 febbraio 2013
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 9.4.2010, X chiamava in giudizio Y con il quale aveva contratto matrimonio in Milano in data …2008 ..
Segnalava l’attrice di aver conosciuto Y nell’aprile del 2008 e di aver contratto matrimonio nel mese di novembre di quello stesso anno, sia pure non decidendo per una immediata convivenza e coabitazione (la sig. X viveva nell’abitazione dell’anziana signora di cui era la badante, il sig. Y, senza lavoro viveva con i propri genitori). Nei pochi momenti di intimità ( presso abitazioni di partenti) il sig. Y, ai primi approcci sessuali inizialmente fatti di ‘baci ed abbracci’ si dimostrava ‘quasi infastidito dicendo alla moglie che in quel momento non se la sentiva di avere un rapporto sessuale’. Attribuendo il disagio del marito alla ‘prima volta’ la sig. X non dava più di tanta importanza all’episodio, assumendo un atteggiamento di piena comprensione nei confronti del marito. Gli episodi, tuttavia, ebbero a ripetersi in almeno altre due circostanze nella seconda delle quali la moglie chiedeva, esplicitamente, spiegazioni al marito circa il suo atteggiamento. Dopo una iniziale chiusura, il sig. Y ammetteva alla moglie di avere fino ad allora avuto rapporti sessuali solo con persone di sesso maschile, e di avere avuto solo, per tanto, esperienze omosessuali. Confessava alla moglie che, per quanto si fosse sentito inizialmente attratto dalla sua dolcezza e dalla sua estrazione culturale, anche durante il matrimonio aveva continuato ad avere rapporti omosessuali rendendosi contro che, nonostante al vicinanza e l’affetto per la moglie, le sue inclinazioni sessuali rimanevano comunque rivolte verso persone del suo stesso sesso. Prendeva così coscienza, il sig. Y, che ‘ la sua realtà non poteva cambiare’ e manifestava alla moglie il suo dispiacere per non aver ‘confessato prima la verità sulle sue preferenze sessuali’. Riferisce la parte attrice di aver espresso al marito ‘tutta la sua delusione e la rabbia per essere stata da lui così gravemente ingannata’ e di avergli chiaramente fatto intendere che, ove ‘avesse conosciuto prima ‘ le sue vere inclinazioni sessuali, non lo avrebbe certamente mai sposato né, tantomeno, avrebbe mai convissuto con lui.
Chiariva la sig. X che quando ebbe a conoscere il Sig. Y il suo desiderio era quello di ‘…poter avere con lui un rapporto coniugale, di metter su famiglia ed avere con lui dei figli. Certamente, conclude la sig. X, ‘…non lo avrebbe mai sposato se egli non le avesse nascosto la sua condizione di omosessuale’.
Citando in giudizio il sig. Y, la sig.ra X chiedeva che fosse dichiarata, ex art. 122 cc, la nullità e\o inesistenza ovvero l’annullamento del matrimonio contratto con il sig. Y, con efficacia ex tunc ed estinzione del vincolo giuridico, ab origine con le conseguenti pronunce.
All’udienza del 30.9.2010, era presente la parte attrice assistita dal proprio difensore e compariva, altresì, il convenuto che dichiarava di non volersi munire di difensore , riferendo di voler aderire alla domanda attrice riconoscendo la veridicità del contenuto e di tutti i fatti esposti nell’atto di citazione.
Chiesti e concessi i termini di cui all’art. 183 VI comma c.p.c la causa veniva aggiornata all’udienza del 17.3.2011 inviata di ufficio alla successiva del 14.6.2011 nel corso della quale il G.I., ritenutane l’ammissibilità, disponeva l’interpello formale del convenuto sui capitoli indicati nelle memorie istruttorie dell’attrice e rinviava l’espletamento della prova, all’udienza del 20.12.2011. Sentito in quella data, il sig. Y confermava gli esordi della relazione con la sig. X, ricordava gli iniziali scambi di effusioni ( baci e carezze) non spinti fino alla consumazione di rapporti completi; confermava di non aver mai avuto rapporti sessuali con la moglie ‘abbiamo vissuto assieme per circa un anno e mezzo; mai un rapporto completo, solo baci e carezze intime’; dichiarava di ‘essere omosessuale ‘ e che, pur pensando ancora prima del matrimonio, di poter avere rapporti sessuali con le donne, capiva, in seguito, che il di lui orientamento sessuale era del tutto diverso; ammetteva di aver confessato alla moglie che, anche successivamente al matrimonio, aveva continuato ad avere rapporti omosessuali e che aveva ‘chiesto scusa alla moglie’ per averle tenuta nascosta la sua vera inclinazione sessuale. Confermava, infine che la moglie, appreso della sua omosessualità, gli aveva riferito che, se avesse conosciuto le sue vere inclinazioni sessuali, si sarebbe rifiutata di sposarlo e che, poco dopo le rivelazioni del marito, interrompeva immediatamente ogni frequentazione ed ogni rapporto.
All’udienza del 4.10.2012 il procuratore dell’attrice precisava le conclusioni di cui in epigrafe ed il G.I. tratteneva la causa in decisione rimettendola al collegio; depositate nei termini le comparse conclusionali la causa veniva decisa nella camera di consiglio del 13.2.2013.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del convenuto, comparso senza l’assistenza del difensore e non costituitosi, successivamente, nei termini di legge.
Nel merito ritiene il collegio che la domanda dell’attrice sia fondata.
Appare accertato che il consenso al matrimonio da parte della sig. X sia stato dato per ‘effetto di errore’ sull’identità sessuale ( nel senso di cui più sotto si dirà) del sig. Y che aveva tenuto nascosto alla moglie la propria, irreversibile, inclinazione sessuale verso persone del suo stesso sesso.
E’ provato, per averlo ammesso lo stesso convenuto in sede di interrogatorio formale, che se la sig.ra X avesse conosciuto l’orientamento sessuale del marito non avrebbe prestato il consenso al matrimonio, e che, una volta appresa l’omosessualità del Y aveva immediatamente interrotto non solo la frequentazione ma ogni rapporto con il coniuge.
La stessa ammissione del sig. Y indica come tale sua inclinazione abbia, di fatto, impedito lo svolgimento della vita matrimoniale, impoverita dalla totale mancanza di ‘scambio fisico’ che impedisce non solo la genitalità e la procreazione ( cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9801 del 10/05/2005 (Rv. 580822) , quanto invece quel sistema di valori inscritti nella stessa sessualità e che sono strettamente legati al valore della persona in sé.
La Corte di Cassazione (cfr. Cass Sez. 3, Sentenza n. 13547 del 2009) ha già avuto modo di definire la sessualità come ‘diritto inviolabile della persona ‘ ( ex art. 2 Cost.) come modus vivendi essenziale per l’espressione e lo sviluppo della persona, richiamando una indicazione della Corte Costituzionale che, già nella sentenza 561\1987 definiva la sessualità come ‘uno egli essenziali modi di espressione della persona umana’ .
Ne deriva che l’errore in cui il comportamento silente del convenuto ha indotto la parte attrice è rilevante non tanto perché riguarda la sua omosessualità, quanto perché concerne la sua incapacità\impossibilità di garantire lo svolgimento della vita matrimoniale come luogo di espressione della sessualità sia come valore sia come bene funzionale alla procreazione.
L’errore non riguarda, pertanto, una malattia o anomalia o deviazione sessuale del marito (ex art. 122 III comma nr. 1 c.c.) nessun lessico giuridico, medico, sociale ed etico collocando la omosessualità in tale paradigma nosografico, ma quella sua ‘identità sessuale’ (ex art. 122 II comma c.c.) che ne definisce l’orientamento e la direzione del comportamento sessuale e che non è, ne può essere, una mera ‘qualità’ della persona ma ne indica uno degli aspetti che costituiscono, compongono, definiscono la sua identità complessiva, la specifica individualità, la sua soggettività.
Tacere su tale identità sessuale, tacere cioè sul proprio orientamento e sul relativo comportamento sessuale determina una falsa rappresentazione di sé che, inevitabilmente, incide sul consenso prestato ad un progetto di vita matrimoniale che la parte indotta in errore intendeva scegliere e realizzare.
Il matrimonio contratto da X e Y è nullo perché il consenso è stato dato per effetto di errore indotto dall’aver il convenuto taciuto la sua inclinazione, il suo orientamento, il suo comportamento che ne definivano l’identità sessuale (ex art. 122 II comma c.c.)
Nulla sulle spese attesa la contumacia del convenuto che, comparso senza difensore alla prima udienza, ha aderito alla domanda avanzata dalla parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale
Decidendo sulla domanda avanzata da X con atto di citazione notificato in data 9.4.2010, nella contumacia del convenuto
a) Dichiara la nullità del matrimonio contratto da X e Y in Milano in data .. 2008…
b) manda alla Cancelleria di trasmettere, al suo passaggio in giudicato quanto al capo a), copia autentica della presente sentenza all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di MILANO affinché proceda alle trascrizioni ed annotazioni tutte di legge;
c) nulla sulle spese
Così deciso nella camera di consiglio della IX sezione civile il 13.2.2013
Il Presidente est.
Olindo Canali
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