Tribunale di Fermo, sentenza del 28 febbraio 1996

Svolgimento del processo

con ricorso depositato in data … premesso di essere affetto da sindrome transessuale e di essere stato autorizzato con sentenza del Tribunale di Fermo in data … ad adeguare i propri caratteri sessuali mediante intervento medico chirurgico, poi effettuato il … presso l’ospedale S. Camillo in Roma; chiedeva che questo tribunale con sentenza ordinasse la rettifica dell’atto di nascita con l’attribuzione del nome femminile e del nome di «N.».

Il PM si associava alla richiesta.

(…)

Motivi della decisione

osserva il collegio che la richiesta del … è fondata. Egli con sentenza n.… emessa da questo tribunale, è stato autorizzato all’adeguamento dei caratteri sessuali da realizzarsi mediante trattamento chirurgico. Parte ricorrente ha fornito la prova, mediante produzione di cartelle cliniche e verbale di intervento operatorio di «conversione andro-ginoica, che in data … nell’ospedale S. Camillo in Roma ha avuto luogo l’adeguamento dei caratteri sessuali autorizzato con la sentenza n .… del …. .

Va quindi ordinata la rettificazione di attribuzione di sesso ex art. 2 , ultimo comma, L. 14 aprile 1982 n. 164, con attribuzione al … del nome «N.».

L’attribuzione del sesso femminile al … è sicuramente causa di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra il … e la … come espressamente disposto dall’art. 4 L. 14 aprile 1982 n. 164 e dall’art. 3, n. 2, lett. g) L. 898/70 mod. dalla L. 6 marzo 1987 n. 74. Né avrebbe potuto essere altrimenti, in quanto il venir meno della disparità di sesso rende del tutto inoperante un rapporto, quale il matrimonio, che è fondato appunto sulla disparità di sesso. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può assolutamente sopravvivere all’adeguamento dei caratteri sessuali di uno dei coniugi, sicché il divorzio (scioglimento del matrimonio ovvero cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso) ne segue di necessità ed automaticamente.

Resta il problema se il divorzio possa essere pronunciato con la stessa sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso.

Ritiene il collegio che non vi sia necessità della instaurazione di un autonomo giudizio di divorzio successivo al passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso, come potrebbe evincersi dalla superficiale lettura del disposto dell’art. 3, n. 2, lett. g) L. 398/70.

La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso non può essere vista come presupposto processuale per la pronuncia di scioglimento del matrimonio (o di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso). Vi osta, infatti, il già richiamato automatismo dello scioglimento del vincolo in presenza di una situazione di accertata cessazione della disparità di sesso tra i due coniugi.

Opinare diversamente ed ipotizzare la necessità di due successive sentenze, separate e distinte, la prima di rettificazione del sesso e la seconda di divorzio, comporterebbe di necessità il riconoscimento del perdurare per un periodo più o meno lungo o perfino indeterminato di un vincolo, che non avrebbe potuto nemmeno sorgere in caso di originaria identità di sesso tra i due nubendi.

La lettera dell’art. 4 L. 14 aprile 1982 n. 164 appare sufficientemente chiara: la sentenza di rettificazione di attribuzione provoca lo scioglimento del matrimonio, anche se non ha effetto retroattivo non incide quindi sugli effetti già prodotti del vincolo matrimoniale, che vengono fatti salvi. Tuttavia dal momento dell’accertamento del venir meno della disparità di sesso viene a mancare la ragione e la possibilità stessa della sopravvivenza del vincolo matrimoniale. Non vi sono quindi ostacoli di natura logica a concepire una sentenza che pronunci nello stesso tempo la rettificazione di attribuzione del sesso e lo scioglimento del matrimonio, statuizione destinate a passare in giudicato contemporaneamente fungendo la prima da antecedente logico giuridico della seconda seppure in una situazione di perfetta contemporaneità.

La legge richiede soltanto che l’accertamento della modificazione dei caratteri sessuali di uno dei due coniugi quale condizione necessaria ed indispensabile per la declaratoria di scioglimento del matrimonio, senza perciò esigere la dia cronicità delle due statuizione.

La circostanza che una statuizione ne presupponga un’altra sul piano logico giuridico non è di per sé esigenza di diacronicità. Anche in caso di contemporanea pronuncia nell’ambito della stessa sentenza, è evidente che il mancato passaggio in giudicato della prima statuizione impedisce il passaggio in giudicato anche della seconda, che la presuppone; la riforma della statuizione presupposto travolge anche quella consequenziale; non potrà mai avvenire, anche in caso di contemporaneità delle due pronunce nella stessa sentenza, che la statuizione relativa allo scioglimento del matrimonio passi in giudicato ed operi se contemporaneamente sul piano temporale, ma pregiudizialmente sul piano logico giuridico non passa in giudicato e non diviene operativa anche la rettificazione dell’attribuzione di sesso per accertata modificazione dei caratteri sessuali di uno dei coniugi (in tal senso va intesa la lettera dell’art. 3, n. 2, lett. g) L. Su 198/70: anteriorità logico-giuridica del passaggio in giudicato della rettificazione di attribuzione di sesso, quale condizione della declaratoria di scioglimento del matrimonio).

Non sembra che sia di ostacolo l’impossibilità di inserire nella struttura del procedimento, che porta alla sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso, la procedura conciliativa davanti al presidente del tribunale (art. 4, 7° comma, L. 898/70 e succ. mod.). Detta procedura è stata già derogata dal legislatore nel caso di domanda congiunta di divorzio (art. 4, 13° comma, L. 898/70) e nel caso di specie deve ritenersi del tutto impraticabile, in quanto diretta alla conciliazione, vale a dire al ripristino di quella comunione materiale e spirituale che è esclusa dall’intervenuta modificazione dei caratteri sessuali di uno dei coniugi.

Non è di ostacolo alla pronuncia di un’unica sentenza l’eventuale diversa competenza territoriale del giudice della rettificazione dell’attribuzione di sesso (giudice del luogo di residenza del coniuge transessuale) e di quello del divorzio (giudice del diverso luogo di residenza dell’altro coniuge). Invero, la necessità stessa di due contestuali pronuncie nell’ambito della stessa sentenza impone l’attrazione della causa di divorzio alla causa di rettificazione dell’attribuzione sesso, che appare logicamente pregiudiziale.

Al riguardo, comunque, non sussiste alcun problema nella specie. Infatti, il Tribunale di Fermo è competente per quanto concerne la rettificazione di attribuzione di sesso, essendo in questo circondario il luogo di residenza del …, ma lo è anche con riferimento alla causa di divorzio perché nello stesso circondidario risiede anche la … .

La domanda intesa ad ottenere la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, avanzata dalla …, va accolta.

Sembra anche opportuno, attesa la peculiarità della situazione venutasi a creare, che, previa conferma dell’affidamento della minore … alla madre, siano sospesi i contatti tra la stessa minore ed il … finché la predetta minore non acquisirà una maturità psicologica tale da consentirle di affrontare senza traumi l’avvenuta modificazione dei caratteri sessuali del padre. In tal senso si è espressa la stessa difesa del … . Per il resto vanno confermate le disposizioni della separazione consensuale omologata con decreto.